REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE



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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di servizi e di prestazioni. Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone anziane e più in generale per i cittadini che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto. Art. 2 (Oggetto e finalità) Il comune di Fossalto, in un ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia opportunità d indipendenza e di socializzazione. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Il servizio di trasporto sociale è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale di tutti i cittadini con particolare attenzione per gli anziani, residenti nel territorio comunale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento. Questo servizio ha come obiettivo il solo trasporto di persone con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di natura sanitaria, a meno che questa non rientri tra i casi di obbligo di soccorso al quale si è tenuti per legge.

Il trasporto sociale è un servizio che si rivolge a tutti i cittadini e agli stranieri residenti nel Comune che non siano in grado, per ragioni anagrafiche, familiari o anche personali di raggiungere autonomamente, le destinazioni deputate alla fruizione dei servizi essenziali. Art. 3 (Destinatari) Possono usufruire del servizio di cui all art. 2 i cittadini del comune di Fossalto: a. Anziani e cittadini con reti familiari ed informali carenti, che incontrano difficoltà a raggiungere il centro abitato per le esigenze della vita quotidiana; b. disabili residenti nel territorio comunale; Possono altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai servizi sociali Comunali. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di accompagnamento o trasporto con ambulanza. Non è consentito il trasporto: - di malati gravi; - per ricoveri in ospedale. Art. 4 (Requisiti di accesso) I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono: a. Residenza nel comune di Fossalto; b. L impossibilità accertata della rete familiare di garantire il servizio di accompagnamento. c. Gli interessati devono ottenere l accreditamento da parte del Comune di Fossalto su richiesta da presentare, negli orari d ufficio, ai competenti uffici comunali; d. Il Comune predisporrà un elenco degli utenti da aggiornare periodicamente in base alle richieste o alle cancellazioni dall elenco degli usufruitori del servizio; Art. 5 (Modalità di accesso al servizio) I soggetti che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda all assistente sociale c/o lo sportello sociale del comune di Fossalto su apposito modulo predisposto dall ufficio.

Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato all ufficio. L attivazione del servizio avviene appena dopo la ricezione delle istanze da parte degli uffici anzi richiamati e dopo che la Giunta Comunale avrà elaborato un progetto di trasporto indicando le date, i percorsi e gli orari in cui si svolgerà il servizio. Alla domanda dovranno essere allegati, nei casi particolari, i documenti ritenuti utili per l accoglimento della medesima: - attestazione ISEE relativa al nucleo familiare nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica. L assistente sociale comunale sarà tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto); garantisce inoltre l informazione all utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta. Le domande presentate saranno quindi soggette a valutazione del servizio sociale e accolte solo se risultano rispettate almeno le condizioni minime previste dall art. 4. Art. 6 (Tipologia dei trasporti) Il servizio di trasporto sociale consente di collegare con il centro abitato i soggetti residenti nelle zone periferiche dell agro, aventi i requisiti di cui all art. 4. Art. 7 (Organizzazione) Il servizio utilizza l autovettura tipo FIAT Ducato Combinato 9 posti idonea per caratteristiche tecniche al trasporto di 9 passeggeri. Detto veicolo è di proprietà del comune di Fossalto che ne sostiene ogni onere di mantenimento. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi o definitivi nell arco dell anno. Il trasporto potrà essere effettuato da: - personale dipendente dell amministrazione comunale; - personale in regime di convenzione con l amministrazione comunale o con altri enti. I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell ambito del territorio comunale. Per le altre esigenze, che rispondono alle finalità sociali, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto. La Giunta Comunale elaborerà il calendario dei percorsi come stabilito nel precedente art. 5.

Art. 8 (Modalità di fruizione del servizio di trasporto) Il comune garantisce l effettuazione dei trasporti dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00. In casi di particolare necessità, i trasporti potranno essere effettuati anche nei giorni festivi o in orari diversi. Il servizio viene in ogni caso organizzato nei limiti delle risorse umane e dei mezzi nelle disponibilità del comune. Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza a domicilio. Art. 9 (Verifica) L ufficio servizi sociali del comune e l assistente sociale sono autorizzati a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio. Art. 10 (Compartecipazione economica al servizio) I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti (a norma dell art. 29, comma 2 della legge n. 448 del 28/12/2001) a compartecipare ai costi, corrispondendo al comune una tariffa stabilita con apposita delibera di Giunta comunale. Il costo del servizio di trasporto potrà essere adeguato con deliberazione della Giunta comunale in caso di aumento dei costi del carburante ed in base alle risorse finanziarie dell ente. La modalità di pagamento sarà da effettuarsi a mezzo di bollettino postale mensilmente inviato dall amministrazione comunale ad ogni singolo utente. Art. 11 (Norme di comportamento) Per un ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio: - gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio; Art. 12 (Sospensione dal servizio) La sospensione dal servizio può avvenire:

- in seguito ad accertati comportamenti scorretti commessi dall utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 11, formalmente contestati dai volontari incaricati al servizio sociale; - in seguito ad impossibilità da parte dell amministrazione comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all utenza con il maggior preavviso possibile. Art. 13 (Dimissioni dal servizio) La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni: - nel caso indicato dal precedente art. 12 del presente regolamento; - qualora venga riscontrato il mancato pagamento dell eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell art. 10; - qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti artt. 3 e 4 del presente regolamento. Art. 14 (Entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all albo pretorio informatico del comune di Fossalto.