GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della applicazione del tributo ovvero ai fini del controllo amministrativo. Sono definiti anche obblighi prodromici in quanto sono posti a carico del soggetto passivo anche prima ed a prescindere dal verificarsi del presupposto impositivo. 1
GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Un primo tipo di obblighi è costituito da: autorizzazioni, necessarie per l esercizio di attività fiscalmente rilevanti; prescrizioni, che il contribuente deve rispettare al fine di esercitare attività assoggettate ad imposta; segnalazioni, che il soggetto che intende intraprendere un attività fiscalmente rilevante deve fare all AF. 2
GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Vi sono poi documenti che assumono rilevanza fiscale: ricevute fiscali, che devono essere obbligatoriamente rilasciate da una serie di soggetti imponibili IVA nei confronti dei consumatori finali; scontrino fiscale, che il legislatore ha equiparato alla ricevuta fiscale, riservando al contribuente la scelta di emettere l uno o l altro documento. 3
LE SCRITTURE CONTABILI L ipotesi più importante di obblighi fiscali, indipendenti dal verificarsi del presupposto d imposta, è però costituita dalle scritture contabili che consistono in documenti che la legge prescrive, ai fini delle II.DD. nonché dell Iva, ai soggetti titolari di redditi d impresa o di lavoro autonomo. 4
LE SCRITTURE CONTABILI Per gli imprenditori individuali e le società commerciali si distingue tra: imprese sottoposte al regime di contabilità ordinaria; imprese c.d. minori, le quali, in assenza di una volontaria opzione per la contabilità ordinaria, usufruiscono di un regime di contabilità semplificata. 5
LE SCRITTURE CONTABILI Ai sensi dell art. 14, Dpr. n. 600/1973 il regime di contabilità ordinaria consiste nella tenuta di scritture contabili analiticamente previste quali: il libro giornale e il libro degli inventari; i registri prescritti ai fini Iva; le scritture ausiliarie (es. libro mastro); le scritture ausiliarie di magazzino ed il registro dei cespiti ammortizzabili. 6
LE SCRITTURE CONTABILI Il regime contabile semplificato si sostanzia, invece, nella tenuta dei soli: registri obbligatori ai fini IVA; registro dei cespiti ammortizzabili. 7
LE SCRITTURE CONTABILI Per quanto concerne, invece, il regime di contabilità degli esercenti arti e professioni (art. 19, Dpr. n. 600/1973), esso è normalmente di tipo semplificato, sebbene sia, comunque, prevista la possibilità di scegliere il regime di contabilità ordinaria (art. 3 del Dpr. n. 695/1996). 8
LE SCRITTURE CONTABILI Al fine di garantire il rispetto del requisito di certezza giuridica, l art. 2219 c.c. prescrive che le scritture contabili devono essere tenute secondo norme di un ordinata contabilità ossia senza spazi in bianco, interlinee e trasporti in margine. Tali regole di redazione sono, tuttavia, ormai prive di significatività stante l obbligo di redigere le scritture contabili su supporti informatici e non più cartacei. 9
LA DICHIARAZIONE La dichiarazione rientra nell ambito degli obblighi formali e strumentali. Trattasi dell atto di collaborazione più importante da parte del contribuente in quanto consente alla AF di conoscere la dimensione del presupposto impositivo. Essa costituisce un atto non volontario ma obbligatorio in quanto è la legge che lo impone al soggetto passivo. 10
LA DICHIARAZIONE La dichiarazione produce effetti: sul versante dell accertamento (se la dichiarazione non è presentata o è nulla, l ufficio può far ricorso all accertamento d ufficio); su quello della riscossione dell imposta (la dichiarazione può dar luogo alla liquidazione formale ex art. 36 bis, Dpr. 600/73 con conseguente iscrizione a ruolo). 11
LA DICHIARAZIONE Ai sensi dell art. 1, Dpr. n. 600/1973: ogni soggetto passivo deve dichiarare i redditi posseduti anche qualora non ne consegua alcun debito d imposta (obbligo prodromico); i soggetti obbligati alle tenute delle scritture contabili (imprenditori e professionisti) devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. 12
LA DICHIARAZIONE Ai sensi dell art.2, Dpr. n. 600/1973, la dichiarazione dei redditi deve contenere: i dati necessari per individuare il contribuente; gli elementi attivi e passivi ai fini della determinazione della base imponibile; i dati necessari per l effettuazione dei controlli con l esclusione di quelli che l AF è in grado di acquisire direttamente; la liquidazione dell imposta o delle imposte dovute in base all imponibile dichiarato. 13
LA DICHIARAZIONE Qualora il contribuente sia un soggetto passivo ai fini delle II.DD. e dell Iva, la legge prevede l obbligo di presentare una dichiarazione unificata, con il Modello Unico, che comprenda contestualmente i due tributi. 14
LA DICHIARAZIONE Sebbene la dichiarazione si sostanzia in un atto obbligatorio dovuto non mancano, in essa, atti volitivi quali: destinazione dell 8 x 1000; destinazione del 5 x 1000; scelta di compensare un eventuale credito con il debito d imposta; scelta della dilazione o meno. 15
LA DICHIARAZIONE I requisiti di validità della dichiarazione sono: redazione su apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate; sottoscrizione del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale; invio diretto all AF tramite Internet a mezzo di intermediario autorizzato; presentazione entro un determinato termine. 16
LA DICHIARAZIONE: natura giuridica Circa la natura giuridica della dichiarazione sorgono tre questioni: è una dichiarazione di scienza o una dichiarazione di volontà? può attribuirsi l efficacia di una confessione? è ritrattabile? 17
LA DICHIARAZIONE: natura giuridica La configurazione in termini negoziali o meno della dichiarazione tributaria è stata influenzata dall accoglimento o meno della teoria costitutiva ovvero della teoria dichiarativa. 18
LA DICHIARAZIONE: teoria costitutiva. Parte della dottrina fu indotta a riconoscere efficacia costitutiva dell obbligazione tributaria alla dichiarazione presentata dal contribuente piuttosto che all avviso di accertamento emesso dalla AF. Al riguardo, si è parlato di dichiarazione quale atto avente natura negoziale. 19
LA DICHIARAZIONE quale confessione. Parte della dottrina ha, per lungo tempo, identificato la dichiarazione come una confessione. Invero, poiché la dichiarazione può contenere elementi sfavorevoli al contribuente e favorevoli all AF, si è affermato che essa fosse identificabile come una confessione stragiudiziale. 20
LA DICHIARAZIONE quale confessione. Tale orientamento trovò l opposizione di chi ribadiva la natura della dichiarazione quale atto non libero ma dovuto (assenza dell animus confidendi). Pertanto, è opportuno parlare di mero atto giuridico il cui contenuto essenziale è quello di informare l AF su elementi di cui è a conoscenza il contribuente (dichiarazione di scienza o conoscenza). 21
LA DICHIARAZIONE: teoria dichiarativa. è Sulla base della teoria dichiarativa, invece, dev essere esclusa la natura negoziale della dichiarazione in quanto: impossibile ravvisare un negozio volontario in un atto doveroso; la nascita del rapporto obbligatorio è esclusivamente e direttamente derivante dalla norma impositiva. Prof. Giovanni Girelli- Facoltà di Giurisprudenza 22
LA DICHIARAZIONE: teoria dichiarativa. Pertanto, seguendo tale orientamento, si è parlato della dichiarazione tributaria quale: mera dichiarazione di scienza, avente ad oggetto l esistenza e/o il modo di essere di elementi della realtà fenomenica; atto di mera collaborazione del contribuente; atto comprensivo di elementi e di circostanze di fatto (rispetto alle quali la dichiarazione si sostanzia in mera dichiarazione di scienza) nonché di alcune determinazioni volitive (rispetto alle quali la dichiarazione si sostanzia in atto di natura negoziale). 23
LA DICHIARAZIONE: ulteriori problematiche. Altro problema a lungo dibattuto è quello relativo alla rettificabilità della dichiarazione. Il problema deve essere affrontato distinguendo, anzitutto, tra: ritrattazione; revoca; rettifica. 24
LA RITRATTAZIONE La dichiarazione presentata non può mai essere ritrattata dal contribuente in quanto la ritrattabilità presuppone la natura confessoria della dichiarazione. Prof. Giovanni Girelli- Facoltà di Giurisprudenza 25
LA REVOCA La revoca della dichiarazione è possibile quando una seconda dichiarazione viene presentata nel rispetto dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione. In tal caso, la seconda dichiarazione revoca implicitamente la prima. 26
LA RETTIFICA La rettifica è diretta a correggere un errore di fatto o di diritto commesso dal contribuente nella dichiarazione originaria. Essa si sostanzia, quindi, in una nuova esposizione dei fatti rilevanti ai fini dell applicazione del tributo oppure in una nuova qualificazione giuridica dei fatti stessi. 27
LA RETTIFICA La rettifica può dare origine ad una dichiarazione integrativa: a favore del contribuente, per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito o un maggior debito o un minor credito d imposta; a sfavore del contribuente, e quindi in aumento, per correggere errori ed omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d imposta. 28
LA RETTIFICA a favore del contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. Il contribuente dopo questi termini può presentare istanza di rimborso; a sfavore del contribuente, con la presentazione della nuova dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Il contribuente, se ricorrono i presupposti, potrà avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, con conseguente riduzione delle sanzioni. 29