LA CONDIZIONALITA' in Toscana. Una guida per le Imprese Agricole



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LA CONDIZIONALITA' in Toscana Una guida per le Imprese Agricole 1

INDICE PRESENTAZIONE 4 INTRODUZIONE 5 BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI 7 NORMA 1 - GESTIONE DEL SUOLO Standard 1.1 - Gestione minima delle terre, che rispetti le condizioni locali 9 Standard 1.2 - Copertura minima del suolo 10 Standard 1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti 11 NORMA 2 - SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO Standard 2.1 - Gestione delle stoppie 11 Standard 2.2 - Avvicendamento delle colture 12 NORMA 3 - PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DEL SUOLO Standard 3.1 - Uso adeguato delle macchine 13 NORMA 4 - MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT Standard 4.1 - Protezione del pascolo permanente 14 Standard 4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli 15 Standard 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative 16 Standard 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 16 Standard 4.5 - Divieto di estirpazione degli olivi 17 Standard 4.6 - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati 18 NORMA 5 - PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Standard 5.1 - Misure per la protezione e gestione delle acque 18 Standard 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua 19 CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI Atto A1 - Conservazione degli uccelli selvatici 20 Atto A2 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento 23 Atto A3 - Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi 27 Atto A4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 28 Atto A5 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 33 Atto A6 - Identificazione e registrazione dei suini 33 Atto A7 - Identificazione e registrazione dei bovini 34 Atto A8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini 36 Atto B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 38 Atto B10 - Divieto di utilizzazione di sostanze ad azione ormonica 40 Atto B11 - Procedure nel campo della sicurezza alimentare 40 Atto B12 - Disposizione per l'encefalopatie spongiformi 43 Atto B13- Lotta contro l'afta epizootica 44 Atto B14 - Lotta contro la malattia vescicolare dei suini 44 Atto B15 - Lotta contro la febbre catarrale degli ovini 44 Atto C16 - Norme minime per la protezione dei vitelli 45 Atto C17 - Norme minime per la protezione dei suini 48 Atto C18 - Norme per la protezione degli animali negli allevamenti 52 CONTROLLI 54 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 56 GLOSSARIO 57 3

Presentazione Dall'anno 2006 è in vigore il regime di condizionalità per gli agricoltori che ricevono aiuti dalla PAC. Dopo adeguamenti ed integrazioni resi necessari negli anni successivi, con questa guida su Condizionalità in Toscana 2011, intendiamo fornire una informativa il più possibile completa e chiara sulle nuove norme introdotte dal regime PAC, che devono essere all'attenzione di ogni Impresa Agricola. La guida fornisce una visione completa dei Criteri di Gestione Obbligatorie delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali dando un quadro degli adempimenti a cui sono sottoposte le Aziende Agricole. La guida, realizzata grazie al Progetto finanziato dalla Provinicia di Firenze, per essere fruibile a tutti, è scaricabile anche dal sito internet della Coldiretti Toscana www.toscana.coldiretti.it dove è possibile trovare anche ulteriori informazioni e approfondimenti. Il Consigliere Delegato Roberto Maddè Via della Villa Demidoff 64/E 50127-Firenze tel. 055/323571 4

Introduzione La condizionalità rappresenta, all'interno dell'unione Europea, l'insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per l'accesso agli aiuti comunitari previsti dalla riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR). La condizionalità si applica attraverso un insieme di ATTI, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di NORME, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti. I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) sono disposizioni contenute in regolamenti e direttive emanati dall'unione Europea, che dal 1 gennaio 2007 sono tutti entrati a far parte della normativa nazionale, riguardanti: l'ambiente; la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali; l'igiene ed il benessere degli animali. Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), indicate come Norme, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di obiettivi di carattere agronomico che hanno finalità di: prevenire l'erosione e la struttura del suolo; mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante opportune pratiche; assicurare il livello minimo di mantenimento dell'habitat e dei terreni; gestione e protezione delle acque. PERCHÉ LA CONDIZIONALITÀ La riforma della PAC ha posto come obiettivi fondamentali la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali. L'Unione Europea assegna al comparto agricolo oltre il 40% degli aiuti stanziati a livello comunitario; come contropartita l'agricoltore deve rispettare gli impegni della condizionalità quale risposta alle richieste espresse dalla collettività, la stessa che versa quelle risorse finanziarie che diventano sostegno al reddito degli agricoltori. La condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, la salvaguardia dell'ambiente e del benessere animale: in questo contesto diventa fondamentale il ruolo che il produttore agricolo svolge nel rispetto di questi obiettivi che coinvolgono sempre di più l'azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società. La condizionalità è applicata sull'intera superficie aziendale, anche sui terreni che non sono utilizzati per richiedere premi. 5

CHI È INTERESSATO DALLA CONDIZIONALITÀ Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali art. 4 del Regolamento (CE) 73/2009. Pertanto sono interessati al rispetto degli impegni della condizionalità i seguenti soggetti: Beneficiari dei pagamenti diretti Beneficiari delle indennità e pagamenti: Per i terreni agricoli, a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (diverse dalle zone Montane), indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, ai pagamenti agro ambientali, ai pagamenti per il benessere animale. Per i terreni forestali, per l'imboschimento, per l'indennità Natura 2000 per i pagamenti silvo- ambientali Beneficiari del pagamento del premio di estirpazione vigneti, del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde Beneficiari dei pagamenti delle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo, di recente introduzione. Diversamente le disposizioni specifiche per lo Sviluppo Rurale, ovvero i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si applicano ai beneficiari dei pagamenti delle Misure agroambientali. 6

Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale (B.C.A.A.) 7

In questa sezione sono riportate le schede relative alle NORME che rappresentano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n 73/09. Il 30 luglio 2011 è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana il decreto relativo all'applicazione delle nuove disposizioni nazionali in materia di condizionalità valide a decorrere dal 1 agosto 2011. Con il nuovo decreto le norme rispondono a 5 obiettivi basilari : Obiettivo 1 - Erosione del suolo; Obiettivo 2 - Sostanza Organica del Suolo; Obiettivo 3 - Struttura del suolo; Obiettivo 4 - Livello minimo di mantenimento, (terreni e habitat) Obiettivo 5 - Protezione e gestione delle risorse idriche. Le norme a loro volta sono suddivise in standard, ognuno dei quali definisce quali sono gli impegni ai quali l'agricoltore si deve attenere. Gli standard sono identificati con 2 numeri: il primo rappresenta la norma di riferimento, mentre il secondo ne definisce la sequenzialità all'interno dello stessa (es. standard 4.2. fa riferimento alla norma n 4 ed è il 2 standard d'impegno). La Tabella 1, di seguito trascritta riassume in modo schematico le norme/standard definite dalla condizionalità e offre la possibilità di identificare immediatamente quali vincoli l'azienda deve rispettare in funzione della tipologia di utilizzo dei terreni. Importante segnalare che: A) il rispetto degli impegni è verificato solo se l'azienda possiede superfici con tipologia di utilizzo indicata in tabella; B) il rispetto degli impegni è controllato su tutte le superfici che ricadono nella tipologia di utilizzo indicata. Tabella 1 Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni TIPOLOGIA DEI TERRENI NORMA 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 SEMINATIVI * SUPERFICI DISATTIVATE SUPERFICI TERRAZZATE X X X X X X X X X X X X X X X X PASCOLI PERMANENTI X X OLIVETI VIGNETI X X X QUALSIASI SUPERFICIE X X X X X X *Superfici disattivate: terreni non più utilizzati a fini produttivi e ritirati volontariamente dalla produzione 8

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO Norma 1- Misure per la protezione del suolo STANDARD 1.1 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Obiettivo Scopo della norma è la protezione del suolo dall'erosione Aziende interessate Aziende agricole aventi superfici a seminativo in produzione (compreso il set-aside investito a colture no-food o biologiche) o comunque terreni che beneficiano di pagamenti diretti o indennità. Obblighi dell'azienda In presenza di terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), l'agricoltore dovrà realizzare, basandosi sulla propria esperienza e conoscenza del suolo, dei solchi acquai temporanei negli appezzamenti o nelle parti di essi a rischio di erosione; i solchi dovranno avere un andamento trasversale alla massima pendenza, essere distanti tra loro non più di 80 metri e realizzati in concomitanza delle semine. Inoltre dovrà provvedere a mantenere in efficienza scoline e canali collettori e mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque superficiali, come ad esempio la baulatura. Sono esonerate da tale adempimento le superfici stabilmente inerbite od occupate da colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante la realizzazione degli interventi previsti, la condizionalità deve ritenersi comunque rispettata Deroghe: in caso di pendenza eccessiva, di mancanza di canali naturali o artificiali o nei terreni con evidenti fenomeni di soliflusso, e' necessario realizzare delle fasce inerbite con andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e poste ad una distanza non superiore a 60 metri Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificata l'esecuzione dei solchi acquai o delle fasce inerbite e la presenza di eventuali fenomeni erosivi 9

STANDARD 1.2 - Copertura minima del suolo Obiettivo Scopo dello standard è il mantenimento del potenziale produttivo ed evitare il deterioramento dell'habitat. Aziende interessate Tutte le aziende che hanno terreni che manifestano fenomeni erosivi e quelle soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati). Obblighi dell'azienda L'azienda agricola deve: a) nei terreni non utilizzati ai fini produttivi mantenere una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno; b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di rigagnoli assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo, come ad esempio la discissura o la ripuntatura al posto dell' ordinaria aratura, o lasciare i residui colturali. Deroghe Sono ammesse nei seguenti casi: con riferimento all'obbligo previsto al punto a) copertura vegetale, sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide: terreni oggetto di interventi di ripristino di habitat e biotipi colture a perdere per la fauna: lavorazioni per l'esecuzione di miglioramenti fondiari. sempre in riferimento all'obbligo previsto al punto a), nel caso di terreni ritirati dalla produzione, nell'annata agraria precedente all'entrata in produzione, si possono effettuare lavorazioni del terreno: - per ottenere una produzione agricola nell'annata successiva, da effettuarsi comunque non prima del 15 luglio; - per la pratica del maggese, in zone particolari indicate dalle norme regionali, possono essere effettuate al massimo due lavorazioni tra il 15 marzo ed il 15 luglio; con riferimento dell'obbligo previsto nel punto b) per le aziende che presentano domanda di estirpazione o reimpianto di vigneti 10

Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato la corretta gestione delle superfici che presentano fenomeni erosivi o ritirate dalla produzione. STANDARD 1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti Obiettivi Scopo della norma è la protezione del suolo dall'erosione. Aziende interessate Tutte le aziende che presentano terrazzamenti. Obblighi dell'azienda L'azienda non può eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. Deroghe Può essere effettuato il rimodellamento dei terrazzamenti, mantenendone la funzionalità, per renderli economicamente utilizzabili e meccanizzabili ( es: trasformazioni in terrazzi collegati). Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il rispetto dello standard. OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO Norma 2- Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo STANDARD 2.1 - Gestione delle stoppie Obiettivi Scopo della norma è di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo, tutelare l'habitat e la fauna selvatica Aziende interessate Tutte le aziende con superfici a seminativo e/o ritirate dalla produzione (terreni disattivati) 11

Obblighi dell'azienda L'azienda non deve bruciare le stoppie e le paglie, presenti alla fine dei cicli produttivi. Deroghe Sono ammesse per: le superfici investite a riso; in presenza di norme regionali vigenti inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga non è ammessa nelle aree della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria -SIC, Zone Speciali di Conservazione -ZSC e Zone di Protezione Speciali -ZPS). Inoltre, nel caso di ricorso alla deroga deve essere ripristinata la sostanza organica del suolo mediante letamazione, sovescio o altri interventi di concimazione organica; emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato la corretta gestione dei residui colturali. STANDARD 2.2 - Avvicendamento delle colture Obiettivi Scopo della norma è quello di mantenere la sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura Aziende interessate Tutte le aziende con superfici a seminativo Obblighi dell'azienda L'azienda non può effettuare la monosuccessione per una durata superiore ai cinque anni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. Le colture intercalari di secondo raccolto non interrompono la monosuccessione. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro è considerata come monosuccessione dello stesso cereale. Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008. Deroghe Sono ammesse nei seguenti casi: monosuccessione di riso; 12

dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno conformi alle metodologie ufficiali, da eseguirsi in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo in deroga. Per periodo in deroga si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. Il campionamento deve rispondere alle modalità previste dalla produzione integrata di cui alla L.r. 25/99 con specifico riferimento ai seguenti gruppi di colture: cereali, industriali (es. no-food) e foraggere ogni 10 ha, officinali ogni 5 ha, rutticole, vite e olivo ogni 2 ha, orticole ogni 2 ha se in coltura specializzata, ogni 10 ha se in successione con altri gruppi di colture. Tuttavia questi vincoli legati alla superficie possono essere superati nel caso in cui l'azienda sia in grado di dimostrare, con una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto a specifico Albo professionale del settore agricolo, una minor necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati. Pertanto nella relazione occorre indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza; specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il rispetto dell'avvicendamento delle colture. OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO Norma 3-Misure per la protezione della struttura del suolo STANDARD 3.1 - Uso adeguato delle macchine Obiettivi Scopo della norma è la conservazione della struttura del suolo attraverso il corretto uso delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Aziende interessate Tutte le aziende che percepiscono aiuti comunitari e regionali. 13

Obblighi dell'azienda L'azienda deve: eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera ) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato la corretta esecuzione delle lavorazioni e del'uso delle macchine. OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO Norma 4-Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat STANDARD 4.1 - Protezione del pascolo permanente Obiettivi Scopo della norma è la conservazione del pascolo permanente Aziende interessate Tutte le aziende con superfici con a pascolo permanente Obblighi L'azienda non può: ridurre la superficie a pascolo permanente convertire il pascolo permanente ad altri usi nelle zone SIC e ZPS, salvo diversa prescrizione dell'autorità di gestione effettuare lavorazioni del terreno, eccettuate quelle relative al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione della rete scolante Deroghe: ammesse in caso di interventi agronomici e/o adempimenti previsti dal reg. (CE) 1122/09 e succ. modifiche, in ordine al divieto di riduzione della superficie a pascolo e all'esclusione delle lavorazioni. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il mantenimento delle superfici investite a pascolo permanente. 14

STANDARD 4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli Obiettivi Scopo della norma è di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica Aziende interessate Tutte le aziende con terreni agricoli, tranne vigneti, oliveti e pascoli permanenti. Obblighi dell'azienda L'azienda agricola deve: 1) attuare pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o di trinciatura, da effettuarsi almeno una volta l'anno, salvo i seguenti periodi di divieto: almeno 150 giorni consecutivi, tra il 15 febbraio ed il 30 settembre, nelle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43 CEE. In assenza di dichiarazione dell'agricoltore tale periodo decorre dal 15 febbraio. almeno 120 giorni consecutivi, tra il 15 marzo ed il 15 settembre. In assenza di dichiarazione dell'agricoltore tale periodo decorre dal 15 marzo. 2) eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Deroghe: sono ammesse nei seguenti casi: sono escluse le superfici ordinariamente coltivate; con riferimento all'obbligo previsto al punto 1) operazioni di sfalcio, sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche per limitare la disseminazione e la propagazione delle erbe infestanti: operazioni di sfalcio o trinciatura, in deroga alle epoche indicate, per evitare la fioritura delle piante infestanti e, quindi, la successiva disseminazione, con l'esclusione di interventi determinanti la rottura del cotico erboso; Le deroghe previste per l'obbligo al punto 1) non sono ammesse nelle zone Rete Natura 2000, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il contenimento delle infestanti e la tutela della fauna selvatica. 15

STANDARD 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative Obiettivi Scopo della norma è la salvaguardia degli oliveti e dei vigneti Aziende interessate Tutte le aziende con superfici a oliveto e a vigneto. Obblighi dell'azienda: per gli oliveti non deve estirpare le piante di olivo deve potare le piante almeno una volta ogni 5 anni deve eliminare rovi ed altra vegetazione infestante poliennale ed effettuare la spollonatura almeno una volta ogni tre anni per i vigneti deve effettuare la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno deve eliminare rovi ed altra vegetazione infestante poliennale almeno una volta ogni tre anni Deroghe Sono previste nei seguenti casi: in presenza di motivazioni di carattere fitosanitario; in caso di reimpianto autorizzato o estirpazione autorizzata e negli altri casi contemplati dalla L. 144/1951 o da specifiche leggi regionali vigenti; sono fatte salve le disposizioni per i terreni compresi nelle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43 CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali come previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il corretto mantenimento degli oliveti e vigneti. STANDARD 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Obiettivi Scopo della norma è la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, stabiliti dai provvedimenti nazionali e regionali. Aziende interessate Tutte le aziende con superfici agricole che percepiscono aiuti comunitari e/o regionali. 16

Obblighi dell'azienda L'azienda: 1. non può eliminare muretto a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio, per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. 2. deve rispettare le norme regionali previste per le zone SIC (Siti d'importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche per la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio Deroghe In deroga al divieto previsto al punto 1) si possono fare: estirpazioni per motivi fitosanitari riconosciuti dall'autorità Competenti o nel caso di formazioni arbustive o arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità; interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze; eliminazioni di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo). Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. STANDARD 4.5 - Divieto di estirpazione degli olivi Obiettivi Scopo della norma è di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo. Aziende interessate Tutte le aziende con terreni olivetati. Obblighi dell'azienda Divieto di estirpare le piante di olivo Deroghe E' ammessa la deroga al divieto nel caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità territoriale competente. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il rispetto del divieto di estirpazione degli olivi. 17

STANDARD 4.6 - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati Obiettivi Scopo della norma è di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Aziende interessate Tutte le aziende con pascolo permanente. Obblighi dell'azienda La densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno. Deroghe E' ammessa la deroga al divieto nel caso di interventi agronomici e/o impegni, se previsti dal regolamento CE n 1122/09. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato il rispetto del carico di bestiame. OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Norma 5 - Misure per la protezione e la gestione delle acque STANDARD 5.1 - Misure per la protezione e gestione delle acque Obiettivi Scopo della norma è di assicurare un minimo livello di protezione delle acque. Aziende interessate Tutte le aziende con superfici agricole Obblighi dell'azienda Rispetto delle procedure per la derivazione di acque pubbliche tramite la conces- 18

sione o licenza di attingimento quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente Deroghe La norma è rispettata qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato la presenza dell'autorizzazione e le modalità di utilizzo. STANDARD 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua Scopo della norma è di introdurre delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua La norma sarà applicata a partire dal 1 gennaio 2012. 19

I Criteri Di Gestione Obbligatori (C.G.O.) 20

In questa sezione riportiamo le schede relative agli ATTI, che contengono gli impegni dei Criteri di Gestione Obbligatori che le aziende devono rispettare, in applicazione dell'all. II del Reg. CE 73/2009. In particolare gli adempimenti contenuti in questi atti riguardano nella maggior parte dei casi le aziende zootecniche, le aziende che ricadono in aree di particolare interesse ambientale e le aziende che utilizzano sostanze particolari (fanghi, prodotti fitosanitari, sostanze pericolose). Si tratta, infatti, di una serie di atti che riguardano principalmente: l'ambiente; la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali; l'igiene ed il benessere degli animali. Gli ATTI in totale sono 18 e sono identificati con una lettera ed un numero. Le lettere A, B e C identificano l'anno nel quale gli atti sono stati introdotti ai fini della condizionalità, rispettivamente 2005, 2006 e 2007, mentre il numero è progressivo e ne definisce la sequenzialità. La Tabella 2 Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda che precede le schede, offre un quadro di riepilogo di tutti gli atti dei C.G.O. con l'indicazione della tipologia di azienda interessata da ciascun atto. Questa tabella di riepilogo può essere utile per un consultazione rapida delle schede di interesse. Come per gli impegni delle BCAA, anche per i CGO è importante segnalare che: A) il rispetto degli impegni relativi al corretto stoccaggio delle sostanze pericolose (A2), al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (B9) e alla sicurezza alimentare (B11) è controllato in tutte le aziende selezionate per il controllo; Tabella 2 Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda ATTI DAL 2005 ATTI DAL 2006 ATTI DAL 2007 TIPOLOGIA AZIENDALE AZIENDE CON TERERRI IN ZONE DI PROTEZIONE SPECILAE (RETE NATURA 2000) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C16 C17 C18 X X X AZIENDA CHE IMPEGNA CARBIìURANTI E/O LUBRIFICANTI DI ORIGINE PETROLIFERA E/O ALTRE SOSTENZE PERICOLOSE X X AZIENDE CHE UTILIZZANO FANGHI DI DEPURAZIONE X X AZIENDE CCON TERRENI NELLE ZONE DI VULNERABILITA A NITRATI E NON VULNERABILI AZIENDE ZOOTECNICHE AZIENDE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI X X X X X X X X X X X X X X X AZIENDE CON PRODUZIONE VEGETALE E ANIMALE DESTINATA AL CONSUMO ALIMENTARE E ANIMALE 21 X

B) il rispetto degli impegni dei restanti atti è controllato solo se le aziende presentano le specifiche situazioni indicate in tabella. ATTO A1 Conservazione degli uccelli selvatici ATTO A5 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche Obiettivi Scopo delle norme è di contribuire a salvaguardare le biodiversità, attraverso l'adozione di misure volte a garantire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. Aziende interessate Aziende i cui terreni ricadono nelle aree della Rete Natura 2000, cioè nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), istituiti per la tutela degli uccelli selvatici nonché degli habitat di interesse comunitario. Per la provincia di Firenze le aree protette e superfici della Rete Natura 2000 sono consultabili nel sito web della provincia (www.provincia.fi.it/territorio/parchi-e-areeprotette/). Obblighi dell'azienda Deve rispettare le norme stabilite nei Piani di Gestione, se adottati dalle Regioni, che individuano le opportune misure di conservazione. Nel definire le norme di gestione si tiene conto degli habitat e delle specie presenti sul sito anche in funzione delle attività produttive esistenti. Inoltre, nel caso di realizzazione di interventi strutturali o di miglioramento fondiario, dovrà essere acquisita specifica autorizzazione e, se il tipo di intervento lo richiede, effettuata anche la valutazione d'incidenza di tale intervento. In assenza di provvedimenti regionali, su tali terreni devono essere rispettate le norme contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente del 17.10.07. In particolare, le aziende agricole devono rispettare le seguenti Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali: gestione delle stoppie (Standard 2.1 delle B.C.A.A.); protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (Standard 4.1. delle B.C.A.A.); evitare la propagazione di vegetazione indesiderata (Standard 4.2 delle B.C.A.A.); 22

mantenimento degli elementi caratteristi del paesaggio (Standard 4.4,.delle B.C.A.A.). Elementi di controllo Se durante il controllo verranno riscontrati interventi strutturali o di miglioramento fondiario in corso di realizzazione, sarà verificata la presenza e la validità dell'autorizzazione, nonché se il tipo di intervento richiede una valutazione d'incidenza. Sarà inoltre verificato il rispetto degli impegni di salvaguardia ambientale e delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche ATTO A2 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Obiettivi Scopo della norma è quello di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee da sostanze pericolose, generalmente contenute nei fitofarmaci, negli oli esausti e nei carburanti Aziende interessate Tutte le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose o che convogliano acque reflue in corpi idrici superficiali, nelle reti fognarie o destinati al riutilizzo. Obblighi dell'azienda deve conservare, utilizzare e smaltire correttamente i prodotti pericolosi per l'inquinamento delle acque sotterranee impiegati in azienda come i fitofarmaci, i carburanti, i lubrificanti, i filtri e le batterie usate, rispettando il divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo di tali sostanze; nel caso in cui svolga un'attività agroindustriale, i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici, deve acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'amministrazione Provinciale, osservandone tutte le prescrizioni. Adempimenti L'agricoltore è tenuto alla manutenzione e ad una taratura periodica delle macchine utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci, al fine di garantire una elevata efficienza ed una corretta funzionalità di questi macchinari. La cisterna contenente il gasolio deve avere i seguenti requisiti: capacità inferiore a 9.000 L; essere utilizzati solo con combustibili di classe C (gasolio, oli minerali); 23

avere il serbatoio di tipo approvato dal Ministero dell'interno; va previsto un bacino di contenimento, a terra, di capacità uguale almeno alla metà di quello del serbatoio; presenza di una tettoia, costruita di materiale incombustibile, per proteggere dagli agenti atmosferici; presenza della messa a terra; va prevista una distanza dagli edifici maggiore di 3 m; l'area intorno deve essere, per almeno 3 metri, completamente sgombra e priva di vegetazione; nelle vicinanze devono esserci 3 estintori portatili da 6 kg a polvere. I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. I rifiuti si distinguono in rifiuti non pericolosi e pericolosi. Per quest'ultima categoria di rifiuti sono previsti adempimenti aggiuntivi. I rifiuti speciali (non pericolosi) più ricorrenti, che costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall'azienda agricola, sono: materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi - mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempre chè non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole. I rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; contenitori di fitofarmaci bonificati fitofarmaci non più utilizzabili; contenitori di fitofarmaci non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili. Obblighi previsti per i rifiuti speciali non pericolosi Deposito temporaneo I rifiuti vanno raggruppati in un ambiente o locale che abbia requisiti tali da impedirne la dispersione, l'inquinamento di suolo ed acque, inconvenienti igienico-sanitari, o in generale danni a cose o a persone. Nel deposito temporaneo i rifiuti devo- 24

no essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc. Il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti; nessuna disposizione vieta la costituzione di più depositi temporanei nello stesso luogo di produzione. I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità. Smaltimento I rifiuti speciali non pericolosi vanno eliminati: tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione; conferendoli a ditte autorizzate allo smaltimento e al recupero. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento. Obblighi previsti per i rifiuti pericolosi Deposito temporaneo I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità. Il deposito temporaneo, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Inoltre, devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Smaltimento I rifiuti speciali pericolosi possono essere eliminati: 25

tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione; conferendoli a ditte specializzate nello smaltimento. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento. Dichiarazione annuale Ambientale (ex MUD) Il 17 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto ministeriale che ha istituito un nuovo sistema informatico, per il controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI. Il SISTRI, che sarà gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'ambiente, introduce importanti novità, tra cui la sostituzione del formulario di trasporto, del registro di carico e scarico e del modello unico di dichiarazione ambientale con dei dispositivi elettronici, attraverso i quali viene effettuata la gestione informatica degli adempimenti ed assicurata la tracciabilità dei rifiuti. Le imprese, comprese quelle agricole, e gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi devono iscriversi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 13 febbraio 2010. Il decreto ministeriale ha previsto per le aziende agricole alcune possibilità di semplificazione e di esonero dall'iscrizione. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificato che i contenitori/distributori di carburanti e oli lubrificanti non presentino perdite, che la cisterna del gasolio abbia una vasca di contenimento sottostante, nonché la presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti, filtri e batterie usate. Nel caso in cui l'azienda svolga attività agroindustriale, verrà eseguito un controllo documentale, finalizzato alla verifica dell'autorizzazione ed al rispetto delle norme in essa contenute. 26

ATTO A3 Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Obiettivi Scopo della norma e' quello di disciplinare l'utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente. I fanghi derivano da processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali. Aziende interessate Tutte le aziende che producono e/o utilizzano sui terreni della propria azienda fanghi di depurazione e tutte le aziende che mettono a disposizione di terzi i terreni per l'utilizzo dei fanghi di depurazione. Obblighi dell'azienda L'azienda agricola deve rispettare i seguenti divieti e impegni, in relazione al proprio ruolo: 1. l'agricoltore che, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi, deve: acquisire e conservare copia di: formulario di identificazione dei fanghi; scheda di accompagnamento dei fanghi; autorizzazione allo spandimento; registro di utilizzazione dei terreni; notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi; far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa; 2. l'agricoltore che utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (UTILIZ- ZATORE) deve: osservare gli adempimenti di cui al punto 1; possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda; 3. l'agricoltore che produce ed utilizza i fanghi propri sui terreni della propria azienda (PRODUTTORE UTILIZZATORE) deve: osservare gli adempimenti di cui al punto 2; 27

tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente. L'utilizzo dei fanghi è soggetto alle seguenti prescrizioni: 1. si possono utilizzare fanghi: sottoposti a trattamento; idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno; esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulanti che ne contengano in concentrazione non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente; nel rispetto dei quantitativi limite triennali; 2. non si possono utilizzare fanghi sui terreni: allagati, soggetti ad esondazioni ed inondazioni; in forte pendio (superiori al 15%); con ph molto acido (inferiore a 5); destinati a pascolo o produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio o al pascolamento; destinati all'orticoltura o alla frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; con colture in atto, tranne le colture arboree. Elementi di controllo In sede di controllo sarà verificata la presenza e la completezza della documentazione obbligatoria (controllo documentale) ed il rispetto delle norme sullo spandimento dei fanghi (controllo oggettivo). ATTO A4 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Obiettivi Scopo della norma è quello di tutelare le acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola. Aziende interessate Tutte le aziende agricole, ma con vincoli diversi a seconda se si tratta di aziende in Zone Vulnerabili da Nitrati o totalmente fuori, cioè in Zone Ordinarie. AZIENDE IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI Sono interessate tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone 28

Vulnerabili da Nitrati, che utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue. La Regione Toscana ha individuato come zona vulnerate e pertanto soggette alla specifica direttiva comunitaria le seguenti zone: Area del lago di Massaciuccoli Area costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci Area costiera tra san Vincenzo e la Fossa Calda Area costiera della laguna di Orbetello e del Lago di Burano Area del Canale Maestro della Chiana. Nessuna zona vulnerata ricade nella Provincia di Firenze AZIENDE IN ZONA ORDINARIA Sono interessate tutte le aziende i cui terreni ricadono fuori dalle Zone Vulnerabili da Nitrati. Obblighi dell'azienda in Zona Ordinaria A partire dal 23 giugno 2009, data di pubblicazione della circolare AGEA n 957 che riguarda le modalità di applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulla condizionalità, gli obblighi e i requisiti previsti dall'atto 4 sono stati estesi anche alle aziende in zone non vulnerabili che fanno uso di effluenti zootecnici. Le aziende interessate devono rispettare quanto contenuto nel decreto ministeriale del 7/04/2007 e nel collegato provvedimento della regione Toscana n 46/R dell'8 settembre 2008. le aziende devono inoltre rispettare le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA- norma 1.1, norma 4.2). Adempimenti dell'azienda in Zona Ordinaria L'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento deve essere effettuata in quantità di azoto commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con l'esigenze delle stesse; la quantità di effluente di allevamento non deve comunque determinare un apporto di azoto superiore a 340 Kg./ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei valori dell'allegato 2 del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui al regolamento emanato con DPGR 32/R/2006 ed è comprensiva delle deiezioni animali depositate durante il pascolamento. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata, dal soggetto utilizzatore, al comune nel quale ricade il centro aziendale, quando si superano i 3.000 Kg al campo per anno, secondo le seguenti modalità: Le imprese che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto compreso 29

tra 3.000 Kg. e 6.000 Kg. di azoto al campo per anno, devono presentare una Comunicazione Semplificata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e devono registrare le operazioni di applicazione sul registro dei trattamenti o su altro registro equivalente. Le imprese che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 Kg. e 41.500 Kg. di azoto al campo per anno, devono presentare una Comunicazione almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e devono registrare le operazioni di applicazione sul registro dei trattamenti o su altro registro equivalente. Le imprese che producono e/o utilizzano più di 41.500 Kg di azoto al campo per anno devono presentare il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) e la Comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Divieti dell'azienda in Zona Ordinaria L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni: sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; nei boschi ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua; in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto; dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno; entro 50 metri in prossimità dalle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sotto-zone qualora il liquame venga interrato entro dodici ore dallo spandimento; nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. su terreni con pendenza media superiore al 10%. Lo spandimento può avvenire per pendenze superiori fino ad un massimo del 25% rispettando almeno 30

una delle seguenti condizioni: liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla distribuzione; su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e in assenza di fenomeni di ruscellamento; siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie e in assenza di fenomeni di ruscellamento; è vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli allevamenti oltre i 40 centimetri di terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera. Prescrizione per azienda in Zona Ordinaria Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo l'esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenerli nel periodo in cui non vengono utilizzati. Lo stoccaggio dei materiali palabili (letame) deve avvenire su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo con apertura per l'asportazione completa del materia; deve essere dotata di idonea pendenza per la raccolta dei liquidi di sgrondo e di lavaggio in appositi siti di stoccaggio. Anche lo stoccaggio dei materiali non palabili (liquami) deve avvenire in contenitori impermeabili. La capacità di stoccaggio dei materiali palabili e non palabili non deve essere inferiore a quanto previsto nel Piano di Azione per le singole specie allevate. Elementi di controllo per azienda in Zona Ordinaria In sede di controllo sarà verificata la presenza e la completezza della documentazione obbligatoria (controllo documentale) ed il rispetto delle norme sullo stoccaggio e sull'utilizzo dei concimi azotati (controllo oggettivo). In via di approvazione: Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'art. 39 par. 3, del REG CE n 1698/2005. FERTILIZZANTI Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in zone ordinarie (ZO), vale a dire non vulnerabili da nitrati Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti: si applicano solo alle aziende che aderisco- 31