ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL PIANO PROVINCIALE DISABILI 2010/2012 ANNUALITA 2010 PER L ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE IN FAVORE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI. FONDO REGIONALE ISTITUITO AI SENSI DELL ART. 14 LEGGE 68/99 E DELL ART.7 LEGGE REG. 13/2003
Indice: 1. IL QUADRO NORMATIVO 1.1. Premessa: la legge regionale n. 22/2006 1.2. La legge regionale n. 13/2003 1.3. Le linee di indirizzo stabilite dalla D.g.r. n. 10603/2009 2. ANALISI DI CONTESTO 2.1. Persone iscritte al collocamento mirato 3. FINALITA, OBIETTIVI E DESTINATARI DELL INTERVENTO 3.1. Finalità ed obiettivi del Piano 3.2. Destinatari e priorità 4.GLI INTERVENTI 4.1. Le modalità di realizzazione 4.2. Gli strumenti 4.2.1. La dote 4.2.2. Il Piano di intervento personalizzato (PIP) 5. GLI ENTI ATTUATORI 6. LA GOVERNANCE E LA RETE DEI SERVIZI 7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 7.1. L inserimento lavorativo 7.1.1. Il percorso autoimprenditorialità 7.1.2. I servizi e i contributi ammissibili 7.2. Il sostegno all occupazione 7.3. Sostegno all occupazione per disabili psichi occupati in cooperative sociali 8. INIZIATIVE PER L ACCOMPAGNAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 9. IL FONDO REGIONALE E LE RISORSE 10. RISULTATI ATTESI 10.1. Risultati attesi quantitativi 10.2. Risultati attesi qualitativi 11. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
1. IL QUADRO NORMATIVO Il presente Piano Provinciale Disabili (2010-2012), predisposto ai sensi della L.R. n.13/03 1, intende dare continuità a quanto già sperimentato con il precedente Piano (2007-2009) e si inserisce nel nuovo solco tracciato dalla normativa regionale vigente sul mercato del lavoro (L.R. 22/2006), e da quella relativa all istruzione ed alla formazione professionale (L.R.)19/2007. 1.1. Premessa: la legge regionale 22/2006 Con questa legge la Regione Lombardia ha inteso promuovere un mercato del lavoro trasparente, fondato sulla centralità della persona e sull investimento in capitale umano, migliorandone nel contempo i livelli occupazionali e di tutela lavorativa soprattutto delle fasce più deboli ed a rischio di esclusione lavorativa in cui operi una rete di servizi al lavoro efficiente. In particolare i punti fondanti della normativa regionale sono: La centralità della persona; La realizzazione della rete degli operatori del mercato del lavoro; Il piano di intervento personalizzato (PIP), documento contenente la descrizione del piano dei servizi finalizzati all occupazione del destinatario; La dote-lavoro, insieme di risorse in capo al destinatario utilizzabili presso gli operatori accreditati, finalizzate alla realizzazione di un percorso di riqualificazione, ricollocazione e stabilizzazione lavorativa. 1.2. La legge regionale n. 13/2003 Con questa legge, la Regione, cogliendo la profonda trasformazione culturale impressa dalla legge 68/1999, ha inteso orientare sempre più gli ambiti di intervento verso tutte le politiche attive indirizzate ai disabili, in particolare: 1 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"
promuovendo e sostenendo l inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma, ed autoimprenditoriale delle persone disabili; prevedendo la realizzazione di un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili; promuovendo l organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio. Per la realizzazione delle sopra esposte finalità la Regione ha emanato, con D.g.r. n. 10603 del 25 novembre 2009, le linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell inserimento socio-lavorativo delle persone disabili per gli anni 2010-2012. 1.3. Le linee di indirizzo stabilite dalla D.g.r. n. 10603/2009 Come da prassi ormai consolidata la Regione Lombardia, basandosi su Piani presentati dalle Province, finanzia sevizi integrati a sostegno: dell inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone disabili all interno del mercato del lavoro; dell incentivazione dell inserimento del mercato del lavoro ed all integrazione lavorativa delle persone diversamente abili portatrici di disabilità psichica; della formazione personalizzata per soggetti con disabilità ; delle azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di interventi nel campo della disabilità. In coerenza con il quadro generale disegnato dalla normativa regionale vigente sul mercato del lavoro (L.R. 22/2006), e da quella relativa all istruzione ed alla formazione professionale (L.R.19/2007) la Regione fissa i seguenti principi cui ciascun piano provinciale deve fondarsi: - Il ruolo di programmazione e di governance assegnato alle province;
- Le politiche di rete degli operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e per il lavoro - La dote - Il Piano di intervento Personalizzato (PIP). 2. ANALISI DI CONTESTO 2.1. Persone iscritte al Collocamento Mirato Disabili Il numero complessivo degli iscritti ai sensi della legge 68/1999 alla data del 31 dicembre 2009 è di 4742 unità, di cui 2029 femmine e 2713 uomini. Se si assume invece il dato riguardante la disponibilità all assunzione il numero di unità totale si abbassa a 3858 di cui 1571 femmine e 2287 maschi. Persone disabili iscritte al 31.12.2009 distinte per sesso 5000 Totale 4000 Totale M 3000 F 2000 F M 1000 0 N. iscritti N. iscritti "disponibili" F 2029 1571 M 2713 2287 Totale 4742 3858 Analisi territoriale Persone disabili "disponibili" iscritte presso i CPI della Provincia al 31.12.09 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 BRENO BRESCIA DESENZANO DEL GARDA ISEO LENO ORZINUOVI SALO' SAREZZO F 140 470 184 173 135 154 156 159 M 201 725 234 289 198 200 204 236 Totale 341 1195 418 462 333 354 360 395
Come si evince dal grafico il numero di iscritti è distribuito abbastanza in modo omogeneo su tutto il territorio della provincia con evidente eccezione del capoluogo di provincia. Composizione percentuale iscritti per cpi al 31.12.2009 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% BRENO BRESCIA DESENZANO DEL GARDA ISEO LENO ORZINUOVI SALO' SAREZZO Serie1 8,77% 32,08% 10,02% 10,78% 8,75% 11,01% 9,00% 9,60% Distribuzione delle persone iscritte per percentuale di disabilità Distribuzione percentuale iscritti per percentuale di disabilità al 31.12.2009 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% %; <46 %; 46-66 %; 67-79 %; 80-89 %; >89 %; NP 0 1 2 3 4 5 6 7 Come si evince dal grafico la fascia di disabilità più corposa si attesta tra il 46% e il 66%.
Interessante appare allora presentare la distribuzione tra gli iscritti per percentuale di disabilità considerando in questo caso anche il sesso come mostra il grafico sotto riportato. Distribuzione della percentuale di disabilità tra sessi al 31.12.2009 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% <46 46-66 67-79 80-89 >89 NP F 0,93% 17,81% 13,04% 5,94% 2,64% 0,36% M 2,13% 22,84% 17,81% 10,06% 5,94% 0,52% % Tot. 3,06% 40,64% 30,84% 15,99% 8,58% 0,88% 3. FINALITA, OBIETTIVI E DESTINATARI DELL INTERVENTO 3.1. Finalità ed obiettivi del Piano La Provincia, predisponendo il presente Piano, intende raggiungere i seguenti obiettivi: incentivare politiche di rete tali da favorire la connessione tra i servizi competenti provinciali con le unità di offerta operanti sul territorio di riferimento, costituite dai servizi pubblici e privati, dal privato sociale, nonché dall associazionismo delle persone disabili, dei datori di lavoro e dei lavoratori in un ottica di pieno sviluppo degli strumenti a sostegno del collocamento mirato;
favorire, nell ottica dello sviluppo delle rinnovate logiche di erogazione dei servizi, percorsi personalizzati di inserimento e di accompagnamento al lavoro ovvero al mantenimento dello stesso; migliorare gli strumenti e le metodologie volti ad ottimizzare i processi di incontro tra la domanda l offerta di lavoro; coordinare l insieme degli strumenti e delle metodologie utilizzabili, sviluppando un network di servizi volti ad una gestione integrata degli interventi; sostenere iniziative finalizzate all autoimprenditorialità; favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie dei destinatari. In sostanza, la Provincia, per favorire l incremento quantitativo e qualitativo dell occupazione e per prevenirne l uscita dal mercato del lavoro, si propone di realizzare le iniziative a sostegno dell inserimento lavorativo delle persone disabili creando sinergie tra le specificità e le competenze di ciascun ente coinvolto e quindi consolidando la collaborazione tra il collocamento mirato, i centri per l impiego, gli operatori privati accreditati ai servizi per il lavoro, i servizi di integrazione lavorativa, la cooperazione sociale, gli enti della formazione professionale, le associazioni delle parti sociali e l associazionismo delle persone disabili. 3.2. Destinatari e priorità I soggetti destinatari degli interventi che verranno realizzati sono individuati tra le persone con disabilità descritte all art. 1 c.1 della Legge 68/1999, residenti e/o domiciliate in Provincia di Brescia, iscritte negli elenchi e/o graduatorie, di cui all art.8 della citata legge 68/99 o occupati ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili.
In base alle esigenze emerse anche durante gli incontri con gli enti attuatori delle precedenti edizioni del Piano si individuano situazioni meritevoli di particolare priorità: persone con grado di disabilità certificato superiore al 79% persone disabili provenienti da percorsi di disadattamento sociale persone portatrici di disabilità psichica quali cittadini in attività lavorativa affetti da minorazioni psichiche e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; cittadini disabili iscritti per la prima volta negli elenchi provinciali di cui all art. 8 della legge 68/99 lavoratori disabili, licenziati per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo di cui all art. 8 c. 5 della legge 68/99; lavoratori licenziati a seguito delle condizioni previste dal comma 3 dell art10 della legge 68/99 La Provincia ritiene l appartenenza al sesso femminile una ulteriore condizione di svantaggio così come l età superiore ai 45 anni e quindi riconosce alle donne e ai disabili con età superiore ai 45 anni la priorità all interno delle singole categorie sopra indicate. 4. GLI INTERVENTI 4.1. Le modalità di realizzazione La realizzazione della strategia a livello provinciale si fonda, in accordo con il principio della centralità della persona e della libera scelta dei servizi (L.R. 22/06), sul sistema della dote. Conseguentemente il Piano Provinciale Disabili 2010/2012 pone a fondamento delle azioni di intervento i seguenti principi:
1. centralità della persona: i servizi si strutturano in rapporto alle differenti esigenze delle persone per favorire, nell ottica dello sviluppo di rinnovate logiche di erogazione dei servizi, percorsi personalizzati di formazione, di accompagnamento e di mantenimento al lavoro; 2. libertà di scelta da parte degli utenti dei servizi offerti da operatori pubblici e privati accreditati; 3. integrazione e collaborazione fra operatori, sia pubblici che privati, e fra i sistemi di formazione e lavoro; 5. GLI STRUMENTI 5.1. La dote La dote, come insieme di servizi in capo alla persona e alla sua famiglia, è lo strumento più idoneo ed efficace per sostenere il percorso di emancipazione del disabile nelle diverse fasi in cui si articola la crescita personale, in particolare quelle riconducibili alla formazione e al lavoro. La gestione della dote e delle attività correlate dovranno, tra l altro, essere rivolte a: accompagnare gli eventi più importanti con strumenti di valutazione integrata del potenziale umano del disabile; considerare le diverse fasi del ciclo di vita del disabile e della sua famiglia e sostenere la flessibilità e l alternanza della formazione e del lavoro; perseguire l integrazione nell ambito dei percorsi ordinari nella formazione e nel lavoro, anche con particolare attenzione all adattamento del contesto lavorativo. 5.2. Il piano di intervento personalizzato Il Piano di Intervento Personalizzato è il contratto che regola l erogazione dei servizi individuati dall operatore accreditato insieme al beneficiario, finalizzati all inserimento lavorativo e/o al sostegno all occupazione in base
alle specifiche esigenze e necessità della persona disabile e della sua famiglia ed organizzato in distinte fasi: La prima fase è quella di garantire ad ogni persona disabile, successivamente all iscrizione negli elenchi provinciali di cui all art. 8 della legge 68/99, la fruizione di servizi standard volti all accertamento delle capacità residue, delle attitudini e delle propensioni lavorative, assicurandone la coerenza con le relazioni conclusive rilasciate delle Commissioni mediche competenti ai sensi della legge 68/99; La seconda fase consiste nell individuare e concretizzare gli interventi utili all inserimento nel mondo del lavoro; La terza fase, rivolta alle persone con disabilità già inserite nel mondo del lavoro, attiene al complesso di interventi volti a sostenerne la permanenza. Gli strumenti attuativi delle fasi sono i seguenti: interventi funzionali all incontro tra domanda ed offerta di lavoro, volti a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili. Servizi alla persona atti a sviluppare e accrescere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate sia all inserimento lavorativo sia al mantenimento del posto di lavoro. Schematicamente la costruzione del PIP dovrà prevedere le seguenti attività: 1. Analisi: Delle capacità e potenzialità umane e professionali Delle attitudini delle persona disabile Delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro Dei caratteri dell organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento
2. Interventi: Di orientamento Di riqualificazione professionale Di tutoraggio Di tirocini formativi e di orientamento 2 Di accompagnamento al lavoro Di indennità di partecipazione Si sottolinea che ai sensi della D.g.r. 10603 del 25 novembre 2009, i così progettati interventi dovranno essere approvati dalla Provincia con le modalità che verranno indicate nei rispettivi dispositivi. 6. GLI ENTI ATTUATORI Il complesso di interventi ed azioni potrà essere realizzato, in base a dispositivi ad evidenza pubblica, dagli operatori accreditati ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 6273 del 21 dicembre 2007, per le attività di formazione e dei servizi al lavoro. Nella predisposizione dei dispositivi la Provincia, fermo restando i principi fissati dalla normativa, presterà particolare attenzione alle competenze che dovranno essere possedute dagli operatori riguardo l erogazione di servizi alle persone disabili. Tali operatori accreditati potranno avvalersi per i servizi al lavoro di: 1. cooperative sociali ai sensi dell art.1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n.381 e successive modificazioni, iscritte nell apposito albo previsto dalla L.R. 21/2003; 2. Unità di offerta sociosanitaria 3 ; 2 ai sensi della legge 24 giugno 1997 n.196 3 L.R. 3/2008 - Art. 5 -(Unità di offerta sociosanitarie) 1. Le unità di offerta sociosanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e hanno il compito di: a) sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza; b) favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;
3. I comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi per l integrazione lavorativa dei disabili; 4. associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ai sensi della L.R. 1/08; 5. Organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ai sensi della L.R. n. 1/08 6. Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell associazionismo ex L.R. n. 1/08. Le associazioni e le organizzazioni di cui ai precedenti punti 4) 5) 6) dovranno, per statuto, avere tra gli oggetti sociali attività a tutela ed assistenza dei disabili ed operare da almeno tre anni ai fini dell inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili. 7. LA GOVERNACE E LA RETE DEI SERVIZI La crescente complessità delle variabili da governare e la molteplicità degli strumenti e dei soggetti coinvolti nelle politiche per l inserimento lavorativo dei disabili richiedono di prestare particolare attenzione agli aspetti di governance del sistema. In questo rinnovato contesto, la Provincia è già attiva attraverso il collocamento mirato (CM), trovandosi per giunta ad operare contemporaneamente in tre ambiti: nel primo, volto a svolgere funzioni amministrative relative al collocamento delle persone con disabilità: tenuta delle liste, rilascio delle c) accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio; d) prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza; e) assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare; f) assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, stipula delle convenzioni 4 ; nel secondo, volto a svolgere funzioni di programmazione, di attuazione e di verifica degli interventi per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili in raccordo con i Servizi Sociali, Sanitari, Educativi e Formativi nonché con la cooperazione sociale; nel terzo, volto a svolgere operativamente il servizio di inserimento lavorativo mediante l utilizzo di una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono da un lato, di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative, dall altro di inserirle nel posto adatto, attraverso l analisi dei posti di lavoro disponibili 5 ; Il passo che deve ora compiere la Provincia è quello di cogliere la sfida per rinnovare e potenziare da un lato, la sua capacità di programmazione, di attuazione e di verifica degli interventi e dall altro, l incremento della capacità operativa di intervento che, mediante i centri per l impiego, sia particolarmente incisiva nell inserimento e il mantenimento lavorativo delle persone disabili. Inoltre, in linea con lo spirito delle leggi regionali nn. 13/03 e 22/06, la Provincia, intende perseguire politiche di rete tali da favorire la connessione tra il servizio del collocamento mirato provinciale con le unità di offerta operanti sul territorio di riferimento, costituite dai centri per l impiego (CPI), dagli operatori privati accreditati, dalle cooperative sociali, dalle associazioni delle persone disabili, dei datori di lavoro e dei lavoratori, per assicurare servizi più efficienti su ogni parte del suo territorio che 4 Ai sensi dell art. 4 punto 2 lett. d), della L.R. n. 22/06, le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 5 Questa attività viene svolta in collaborazione con tutti i soggetti individuati dall art.11 della legge 68/99
permettano di ampliare e di potenziare le opportunità di inserimento e di mantenimento lavorativo offerte alle persone disabili. Ogni realtà citata sarà chiamata ad apportare nella rete le proprie caratteristiche dando così origine ad un sistema fondato sulla specificità delle competenze e sulla circolazione delle informazioni e che se adeguatamente coordinato dalla Provincia sarà in grado di migliorare i servizi offerti, incrementandone così la qualità, l efficacia e l efficienza. Operativamente la rete si articolerà su due livelli: uno Provinciale e l altro territoriale. Al primo livello sarà costituito un tavolo provinciale, presieduto dal direttore del settore lavoro o da un suo delegato, a cui parteciperanno i rappresentanti dei livelli territoriali. Al secondo livello saranno costituiti una serie di tavoli tecnici locali 6, composti dai rappresentanti dei soggetti coinvolti nella rete e si occuperanno: dell analisi delle capacità e potenzialità umane e professionali nonché delle attitudini della persona disabile; dell analisi dei posti effettivamente disponibili, delle caratteristiche generali dell azienda e dell organizzazione del lavoro; della progettazione e realizzazione degli interventi di: orientamento riqualificazione professionale tutoraggio tirocini formativi e di orientamento 7 accompagnamento al lavoro 6 Come anche previsto dalle linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell inserimento sociolavorativo delle persone disabili (D.g.r. 25 novembre 2009 n. 8/10603), al fine di garantire particolari tipologie di intervento a salvaguardia di fruizione dei servizi sul territorio, i soggetti attuatori operano anche in forma associate. 7 ai sensi della legge 24 giugno 1997 n.196
monitoraggio e la valutazione. 8. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO I servizi e i contributi che potranno essere fruiti dalle persone disabili tramite la dote lavoro sono suddivise in tre tipologie di intervento: 1. L inserimento lavorativo 2. Il sostegno all occupazione 3. Il sostegno all occupazione per i disabili psichici occupati in cooperative sociali di tipo B. Si sottolinea che le azioni previste dal PIP per le prime due tipologie di intervento possono essere integrate se rivolte allo stesso beneficiario. 8.1. L inserimento lavorativo Questa tipologia di servizi è rivolta alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte all art.1 della legge 68/99, disoccupate o inoccupate e iscritte agli elenchi del collocamento mirato. Nello specifico, la Provincia intende graduare, fermo restando i vincoli stabiliti dalla D.g.r. 10603 del 25 novembre 2009, il valore della dote riconoscibile in base all appartenenza degli utenti a particolari target di disabilità. 8.1.1 I servizi e contributi ammissibili Inserimento lavorativo Il presente piano esplicita quali servizi potranno essere offerti dai soggetti accreditati, rinviando ai dispositivi che verranno emanati dalla Provincia per ciò che riguarda le condizioni, le modalità di accesso ed i tempi previsti di erogazione per i quali il PIP si possa considerare concluso positivamente. Di seguito si indicano i servizi che possono essere offerti dai soggetti accreditati nonchè il loro massimale di costo: a. offerta servizi al lavoro a costi standard
COSTO SERVZI ORA Colloquio di accoglienza di primo. 0,00 livello Colloquio individuale di secondo. 32,00 livello Bilancio di competenze. 32,00 Definizione del percorso. 32,00 Tutoring e counselling orientativo. 32,00 Tutoring e accompagnamento al. 32,00 tirocinio Scouting e ricerca attiva del lavoro. 32,00 Monitoraggio coordinamento, gestione. 32,00 del PIP Consulenza e supporto. 32,00 autoimprenditoralità b. Servizi formativi Nell ambito di servizi per il lavoro sopra descritti, nella dote lavoro possono essere previste anche attività formative rivolte a supportare l inserimento lavorativo mirato del disabile. Nel caso di attività collettive il costo ora non potrà eccedere 32 euro e dovrà comunque essere rapportato al numero degli allievi ed alla necessità di avere una codocenza. c. Contributi ed indennità aggiuntive/borsa lavoro c1. Indennità di partecipazione I destinatari disoccupati, che non percepiscono indennità di disoccupazione o di mobilità, possono richiedere l indennità di
partecipazione. Il valore dell indennità non può superare 300 euro mensili e comunque non può essere superiore al valore dei servizi al lavoro e alla formazione richiesti con la dote ed è rapportata ai servizi fruiti. c2. Ausili Al destinatario della dote potrà essere riconosciuta la possibilità di reperire gli ausili, comprese le attrezzature, il materiale e le strumentazioni indispensabili, per una spesa massima di 1.000,00, per la realizzazione delle attività ricomprese nel PIP, necessari a favorire l entrata e la permanenza del mondo del lavoro così come elencati dalla D.g.r. 10603 del 25 novembre 2009. c3. Incentivi alle assunzioni In linea con gli obblighi ed i limiti comunitari ex Reg. CE 800/2008 sono previsti contributi alle aziende che assumano la persona disabile in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi. Qualora la durata del contratto sia inferiore a 12 mesi, il contributo verrà rideterminato in proporzione. La Provincia inoltre, nell emanare i dispositivi, potrà prevedere una graduazione diversa degli incentivi in relazione allo stato di ottemperanza dell azienda alla legge 68/99. c4. Adattamento del posto di lavoro Ai fini dell adattamento e dell accessibilità del posto di lavoro, sono concedibili contributi, per un massimo di 10.000,00, ai datori di lavoro pubblici e privati. Tali contributi sono cumulabili con quelli previsti dall art. 13, comma 1, lett. d) della legge 68/99 nei limiti della vigente normativa in materia di Aiuti di Stato (Reg. Ce 800/08) d. Incentivi all autoimprenditorialità La Provincia intende incentivare le persone disabili che hanno intenzione di sviluppare una personale idea imprenditoriale.
La dote autoimprenditorialità intende favorire la creazione di una nuova impresa considerata nel senso più ampio del termine ricomprendendovi anche le attività di lavoro autonomo e di attività professionali, prevedendo una serie di servizi rientranti nella voce consulenza e supporto all autoimprenditorialità nonché di un incentivo il cui valore verrà determinato in sede di emanazione del dispositivo Come da D.g.r. n. 10603 del 25 novembre 2009 il contributo massimo previsto per ogni dote potrà essere pari ad 12.000,00 8.2. Il sostegno all occupazione Questa tipologia di servizi è rivolta alle persone con caratteristiche di disabilità descritte all art.1 della legge 68/99, occupate presso imprese operative nel territorio bresciano. Si sottolinea che è indispensabile, per il riconoscimento della dote, il coinvolgimento attivo del datore di lavoro. Così come già stabilito per i servizi e contributi previsti per l inserimento lavorativo, il presente piano si limita ad esplicitare quali servizi potranno essere forniti dai soggetti accreditati, rinviando ai dispositivi che verranno successivamente emanati, le condizioni, le modalità di accesso e i tempi previsti di erogazione per i quali il PIP si possa considerare concluso positivamente. Di seguito si indicano i servizi offribili con questo intervento ed il loro massimale di costo: COSTO
SERVIZI ORA Definizione del percorso. 32,00 Tutoring e counselling orientativo. 32,00 Tutoring e accompagnamento al lavoro. 32,00 Monitoraggio, coordinamento, gestione. 32,00 del PIP Come da D.g.r. n. 10603 del 25 novembre 2009 il contributo massimo previsto per ogni dote potrà essere pari ad 5.000,00 8.3. Sostegno all occupazione per disabili psichici occupati in cooperative sociali. 8.3.1. Finalità ed obiettivi I disabili psichici sono nell ambito della disabilità la fascia più debole per il collocamento mirato. Attualmente le cooperative sociali di tipo B sono la realtà lavorativa in cui i disabili psichici trovano maggiore occupazione. Queste imprese tuttavia sopportano costi aggiuntivi in ragione della minore produttività di questi lavoratori. Ne consegue che con il presente Piano si intende perseguire l obiettivo di favorire l assunzione e il mantenimento del posto di lavoro di disabili psichici nelle cooperative sociali, compensandone la minor produttività attraverso specifici sostegni finanziari. 8.3.2. Soggetti beneficiari Questi servizi possono essere utilizzati esclusivamente dalle persone disabili psichiche ed intellettive 8 occupate in cooperative sociali di tipo B, di cui 8 Ai fini del presente Piano, si intende per disabile psichico la persona in età lavorativa affetta da minorazione psichica o portatrice di handicap intellettivo la cui riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell invalidità civile, prevista all art. 1 L 68/99, in conformità della tabella delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell art. 2 dl dlgs. 23 novembre 1988, n, 509, dal Ministero della Salute.
all art. 1, comma 1, lett. b) legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell apposito albo regionale previsto dalla L.R. 21/2003 (art. 4). Le persone disabili potranno usufruire dei servizi, di seguito individuati, rivolgendosi al datore di lavoro che, tenendo conto delle modalità che verranno indicate successivamente nel dispositivo, potrà operare in collaborazione con un operatore, pubblico o privato del mercato del lavoro purchè accreditato ai sensi della L.r. 22/2006 e registrato presso l albo regionale. I servizi dedicati a questa tipologia di persone con disabilità sono i seguenti: Piano di intervento personalizzato (PIP) Il PIP è il contratto che regola l erogazione dei servizi individuati in questo caso esclusivamente dalla cooperativa sociale insieme al beneficiario, finalizzati al miglioramento della situazione lavorativa e al sostegno dell occupazione. Il PIP è definito dall operatore accreditato che ne ha la titolarità, la cooperativa sociale ed il lavoratore disabile. Inoltre, il PIP definisce il percorso ed i tempi di realizzazione dei servizi a sostegno dell occupazione, le cui attività dovranno concludersi nel termine massimo di 24 mesi successivi; Servizio di sostegno all occupazione Per tale servizio si intendono tutti gli interventi effettuati dalla cooperativa finalizzati al sostegno all occupazione delle persone con disabilità psichica; in particolare: - forme di organizzazione del lavoro - supporto alla conciliazione tra vita privata e attività lavorativa - sperimentazione di percorsi formativi ed attività finalizzati a coniugare competenze tecniche. Servizio accompagnamento
Il beneficiario della dote, durante il periodo lavorativo in oggetto, verrà seguito da uno o più accompagnatori interni alla cooperativa sociale di tipo B che avranno il compito di assisterlo sul lavoro. All interno del servizio sono comprese tutte le attività necessarie per la permanenza della persona all interno del posto di lavoro. Il dispositivo relativo a questo intervento dettaglierà le condizioni per le quali il PIP potrà considerarsi positivamente concluso anche laddove si manifestassero situazioni di interruzione della continuità lavorativa, di conclusione anticipata o di conclusione non positiva del piano di intervento personalizzato. Di seguito si indicano i servizi offribili con questo intervento ed il loro massimale di costo: COSTO SERVIZI Piano di Intervento Personalizzato. 32,00 Servizio Sostegno all occupazione Reg. CE Servizio Accompagnamento 800/2008 Come da D.g.r. n. 10603 del 25 novembre 2009 il contributo massimo previsto per ogni dote potrà essere pari a 7.000,00. 9. INIZIATIVE PER L ACCOMPAGNAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA. La Provincia ritiene utile prevedere la realizzazione di azioni di sistema e di accompagnamento, complementari all attuazione dei percorsi volti all inserimento lavorativo e formativo ed in particolare:
Azioni di sistema per il sostegno e la creazione d impresa sociale, allo sviluppo di un nuovo ramo di impresa sociale ed autoimpiego; Azioni di sistema finalizzate all incremento dell occupazione dei disabili tramite progetti innovativi/sperimentali; Azioni di sistema per il sostegno al raccordo e a supporto della rete dei servizi educativi, formativi, per il lavoro e socio assistenziali; Azioni di sistema finalizzate all inserimento e al mantenimento lavorativo delle persone disabili tramite progetti innovativi/sperimentali di sviluppo di contesti imprenditoriali; Azioni di ricerca, di diffusione e di sensibilizzazione. Le sopra indicate azioni di sistema e di accompagnamento saranno realizzate direttamente dalla Provincia anche attraverso affidamento in house o affidate mediante procedura ad evidenza pubblica. 10. IL FONDO REGIONALE E LE RISORSE Con Decreto n. 12858 del 01.12.2009 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, la Regione Lombardia, nell ambito degli obiettivi e delle finalità stabilite dalla D.G.R. 10603/2009, ha assegnato alla Provincia di Brescia la somma di. 1.990.499,40 quale prima annualità per la realizzazione delle iniziative in favore delle persone disabili per il triennio 2010/2012. Le risorse finanziarie, per l anno 2010, sono così suddivise: 1. Quota per assistenza Tecnica 249.000,00 2. Quota per Dispositivi 2.246.702,29 Importo complessivo prima annualità 2.495.702,29 Piano Provinciale
La quota per interventi programmati è così suddivisa: Risorse destinate agli interventi per l inserimento lavorativo Risorse destinate agli interventi per il sostegno dell occupazione Risorse destinate agli interventi per il sostegno all occupazione per disabili psichici occupati in cooperative sociali Risorse destinate per iniziative per l accompagnamento, il miglioramento e la qualificazione del sistema 1.234.025,00 438.930,00 333.560,00 240.187,29 11. RISULTATI ATTESI Di seguito vengono riportati i risultati di tipo quantitativo e qualitativo attesi dalla realizzazione della prima annualità del Piano. 11.1. Risultati attesi quantitativi: Inserimento nel mondo del lavoro, n. 82 destinatari; Mantenimento nel mondo del lavoro, n. 70 destinatari; Sostegno all occupazione per disabili psichici occupati in cooperative sociali, n. 38 destinatari. 11.2. Risultati attesi qualitativi La Provincia intende realizzazione il processo di decentramento dei servizi di incontro domanda-offerta quale modalità indispensabile per la creazione di un sistema di gestione più funzionale delle risorse sul territorio. Inoltre, sempre a livello qualitativo, la Provincia intende realizzare:
- il miglioramento della rilevazione delle mansioni lavorative disponibili per disabili all interno aziende della Provincia in obbligo di assunzione ai sensi della legge 68/99; - il miglioramento della programmazione e della gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo; - il miglioramento della programmazione di interventi finalizzati a sostenere l'esperienza lavorativa del disabile in situazione di oggettive difficoltà e criticità; 12. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO Il Piano prevede un programma di monitoraggio quale strumento informativo e funzionale al processo di programmazione, di gestione e di valutazione delle iniziative in favore dell inserimento lavorativo delle persone disabili. Tale monitoraggio permetterà, tra l altro, l individuazione degli indicatori di riferimento e l invio di tutti i dati richiesti alla Regione Lombardia. Per la verifica dello stato di avanzamento del piano e del suo impatto sul contesto di riferimento, la Provincia intende avvalersi di un puntuale sistema di valutazione che metta la stessa in condizione di intervenire tempestivamente, mediante anche una eventuale riprogrammazione degli interventi, laddove i risultati attesi non dovessero essere raggiunti. Le risultanze dell attività di valutazione e di monitoraggio saranno oggetto di analisi e di discussione oltre che da parte dei tavoli tecnici sopra descritti anche dall Osservatorio provinciale costituito ai sensi dell art. 4 comma 5 della LR. 13/03. 13. TEMPISTICA La tempistica che si intende adottare per l attuazione del Piano Provinciale Disabili 2010-2012 annualità 2010 risulta essere la seguente:
- entro il 31.03.2010 avvio del Piano Provinciale Disabili; - entro il 30.04.2010 pubblicazione dei dispositivi provinciali; - entro il 01.07.2010 avvio dei progetti, come da dispositivi; - 31.12.2010 chiusura della prima annualità; - 31.03.2011 rendicontazione alla Regione del Piano relativamente alla prima annualità.