Recepimento dell'accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la Continuita' Assistenziale: integrazione art.11 della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006.



Documenti analoghi
Riferimenti normativi

Accordo Integrativo Regionale CONTINUITA ASSISTENZIALE

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>

PARTE III PROGRAMMA DI SPESA E.F RELATIVO A SPESE CONDOMINIALI, ONERI ACCESSORI, ONERI DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI E COMUNIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

Protocollo d intesa tra Autorità garante per l'infanzia e l adolescenza e Consiglio nazionale dell Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

Decreto n. 0704/LAVFOR/FP. Il Direttore centrale

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n Criteri e modalità per l accreditamento di soggetti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

Linee guida finalizzate all'attuazione dei processi di mobilita' sostenibile per il personale della Regione Piemonte.

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

REPUBBLICA DI SAN MARINO

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT

SERVIZIO GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINARE

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N DI REP. DEL 27/10/2011. REFRION SRL.

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

/06/2014 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 537

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 5 marzo 2012, n. 394

L Assessore, inoltre, fa presente che:

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

ωεχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ

- il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento per il riordino degli istituti professionali ;

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO

REGOLAMENTO DEL PART-TIME

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

P R O V I N C I A D I B I E L L A AVVISO DI BANDO PUBBLICO

BANDO DAL AL

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

16/09/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1 Pag. 261 di 422. Regione Lazio

OGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE

A relazione dell'assessore Monferino:

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

Comune di Montemurlo

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

a voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 18 settembre 2012, n. 1807

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

l Accordo in sede di Conferenza unificata del 2 marzo 2000 per la riorganizzazione e il potenziamento dell educazione degli adulti;

PREMESSE ART. 1 DEFINIZIONI

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta. DELIBERAZIONE 15 novembre 2010, n. 962

- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;

Articolo 1 Finalità generali Articolo 2 Risorse finanziarie disponibili ,00 Articolo 3 Destinatari

Il Direttore DISCIPLINARE DEL PROCESSO DI BUDGET 2015

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /019 Servizio Anziani e Tutele CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n. 28

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

A relazione dell'assessore Monferino:

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO

vista la Legge Regionale del , n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /019 Area Servizi Sociali Servizio Minori FE CITTÀ DI TORINO

A relazione dell'assessore Monferino:

Decreto Dirigenziale n. 103 del 28/03/2014

COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI ROMA. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (Deliberazione n. 145 del 02/07/2015 )

Capitolo I Principi generali

COMUNE DI BARDONECCHIA

Deliberazione del Direttore Generale

ACCORDO. tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. e Regione Lombardia

D.G.R.n del

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Oggetto: Accordo per la MEDICINA DI GRUPPO. CHIEDONO. Al Direttore Generale dell Azienda ULSS Via e per conoscenza:

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Deliberazione N.: 874 del: 15/09/2015

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

La Giunta Comunale. Visto il D.P.R n. 223 Regolamento Anagrafico e sue modifiche;

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 21/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 96

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2014, n. 2472

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 14 dicembre 2012, n. 2751

Transcript:

REGIONE PIEMONTE BU8 21/02/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 37-5285 Recepimento dell'accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la Continuita' Assistenziale: integrazione art.11 della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006. A relazione dell'assessore Monferino: Premesso che il vigente ACN del 29 luglio 2009, così come modificato e integrato dall ACN dell 8 luglio 2010, disciplina i rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e s. m. e i.; Il vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nel definire i livelli della contrattazione decentrata (artt. 4 e 14), prevede che, a livello regionale, si concordino con le OO.SS. più rappresentative dei medici di medicina generale, firmatarie dello stesso, i contenuti demandati alla negoziazione regionale, al fine di realizzare, attraverso l Accordo Integrativo Regionale, livelli assistenziali qualificati, nell ottica della programmazione regionale, in coerenza con il Piano Socio-Sanitario Regionale e in sintonia con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza (L.E.A.). Atteso che l organico del servizio regionale di Continuità Assistenziale ha evidenziato nel corso degli anni alcune criticità caratterizzate, tra l altro, da alto turnover, bassa specializzazione, scarsa valorizzazione della professionalità, squilibri di organici tra le diverse realtà aziendali e regionali, con particolari disomogeneità derivanti dalle caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative e dalla presenza dell area metropolitana della città di Torino; Preso atto che al fine di garantire, a livello regionale, un servizio qualificato e proporre interventi mirati e soluzioni efficaci alla sostenibilità del servizio, in data 17.12.2012 tra le OO.SS. più rappresentative dei medici di medicina generale (FIMMG, SNAMI e SMI) e l Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanità è stato sottoscritto un Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale; Il presente Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale, attraverso l Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, persegue l obiettivo della sostenibilità del Servizio, evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni percorribili, pur nel rispetto del quadro normativo di settore attualmente vigente e dei vincoli di natura economica, al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e contenimento dei costi, alla luce di quanto indicato dai provvedimenti che hanno recepito il Piano di rientro, riqualificazione, riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell equilibrio economico del S.S.R., in particolare con la D.G.R. n. 32-4961 del 28.11.2012 (interventi e misure per la riorganizzazione del sistema regionale di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). Il presente Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale si propone inoltre di riqualificare il servizio regionale di Continuità Assistenziale, adottando provvedimenti volti alla rimodulazione dell orario di lavoro e, attraverso il potenziamento del doppio incarico, di favorire progressivamente una forte integrazione tra i professionisti a rapporto convenzionale con il SSN, operanti nell area della medicina generale, i quali, nell ottica di un programmato coordinamento distrettuale, possono orientare la loro attività sanitaria al perseguimento di obiettivi di assistenza, tali da garantire sempre una maggiore qualità nelle prestazioni, in coerenza con le indicazioni del Piano Socio-sanitario Regionale.

Il presente Accordo Integrativo Regionale rappresenta anche un primo passo fondamentale verso la realizzazione del ruolo unico della medicina generale, favorendo una migliore organizzazione dell assistenza territoriale, atta a ridurre il ricorso improprio al P.S. e a raggiungere il massimo livello possibile di appropriatezza nelle scelte dei percorsi assistenziali, in equilibrio e sintonia tra Territorio e Ospedale. Il presente Accordo Integrativo Regionale costituisce infine uno strumento operativo e professionale, attraverso il quale i Medici di Continuità Assistenziale vengono coinvolti nel processo di programmazione e di razionalizzazione dell assistenza territoriale, anche attraverso il loro coinvolgimento in Progetti regionali ed aziendali finalizzati. Tutto ciò premesso, alla luce delle suesposte considerazioni, il Relatore propone alla Giunta Regionale di approvare l Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale, di cui all All.1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, siglato tra le Parti il 17.12.2012, condividendone i contenuti; Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i; Visto l A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, ai sensi dell art. 8 del D.L.vo n. 502 e s. m. e i. del 29.7.2009, così come modificato e integrato dall ACN dell 8 luglio 2010; Richiamato l art. 11, All.1) alla DGR n. 28-2690 del 24.4.2006, Vista la D.G.R. n. 32-4961 del 28.11.2012, La Giunta regionale, accogliendo le argomentazioni del Relatore, all unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, delibera di recepire, per le argomentazioni illustrate in premessa, l Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale, di cui all All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, siglato dalle Parti in data 17.12.2012, condividendone i contenuti ad integrazione dell art. 11 della D.G.R. n. 28 2690 del 24.4.2006. Le risorse previste per l attuazione del presente Accordo Integrativo Regionale trovano copertura nell ambito delle risorse già assegnate dal vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. n. 22/2010. (omissis) Allegato

All. 1) Accordo Integrativo Regionale CONTINUITA ASSISTENZIALE Il presente Accordo integra l art. 11 dell AIR 2006, di cui alla D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006. Art. 1 Incarichi a 38 ore Qualora, solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dall art. 63 del vigente ACN, si verificasse l impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, le ASL propongono, prioritariamente ai medici titolari di Continuità Assistenziale e in seguito ai medici di cui alla Norma Transitoria n.4 del vigente ACN, di estendere il proprio massimale orario a 38 ore a settimana, come previsto dal comma 5, art. 70 dell ACN vigente. Il medico titolare di doppio incarico di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale potrà mantenere l incarico di Continuità Assistenziale a 38 ore settimanali, fino al raggiungimento di 350 scelte, sospendendo la possibilità di svolgere l attività libero-professionale strutturata, prevista dall art. 65, comma 10 del succitato Accordo Collettivo Nazionale, fatti salvi i rapporti già in atto alla stipula del presente AIR. Art. 2 - Massimali per doppio incarico Qualora, solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dall art. 63 del vigente ACN e dall art. 1 del presente accordo, si verificasse l impossibilità di reperire medici in possesso dei requisiti richiesti per l esercizio della medicina generale in numero sufficiente a garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, l ASL può consentire che, in deroga all art.65 comma 1 e comma 5 e previo accordo con l interessato, i medici titolari di doppio incarico di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale possano mantenere l incarico di Continuità Assistenziale a 24 ore alla settimana sino al raggiungimento di 900 scelte e a 12 ore alla settimana fino al raggiungimento di 1200 scelte, sospendendo la possibilità di svolgere l attività libero-professionale strutturata, prevista dall art 65 comma 10 del vigente ACN, fatti salvi i rapporti già in atto alla stipula del presente AIR. L incarico decade: - 1) sei mesi dopo il superamento del limite di scelte; - 2) nel caso in cui venga reperito un medico in possesso dei requisiti richiesti per la copertura delle ore vacanti. Art. 3 Incarichi a tempo determinato Qualora, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, si verificasse l impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, le ASL propongono incarichi a tempo determinato secondo le seguenti procedure: 1. Ogni ASL redige obbligatoriamente una graduatoria di disponibilità con validità annuale o, in caso di documentata carenza, anche semestrale. Le domande di inserimento in detta graduatoria devono essere inviate entro il 31 di gennaio ed eventualmente entro il 31 luglio di ogni anno. Entro il 15 di febbraio ed eventualmente entro il 15 agosto la graduatoria viene resa pubblica. Entro il 1 di marzo ed eventualmente entro il 1 settembre vengono confermati o assegnati gli incarichi volti a garantire la copertura del Servizio. 2. La graduatoria è costituita da 4 sezioni, formate dalle seguenti tipologie di medici:

a) Medici in possesso di diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollenti non presenti nella graduatoria regionale di Settore b) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale c) Medici non inclusi nelle categorie a, b, d d) Medici frequentanti un corso di specializzazione 3. All interno di ogni sezione è data priorità ai medici residenti nell ASL (10 punti) e nella Regione Piemonte (10 punti). A parità di punteggio prevalgono nell ordine: la minore età, il voto di laurea e infine l anzianità di laurea. 4. Gli incarichi vengono assegnati scorrendo nell ordine le 4 sezioni. 5. Tutti gli incarichi sono attribuiti a 24 ore a settimana. 6. Fanno eccezione al punto precedente unicamente gli incarichi assegnati ai medici della sezione d) che avranno un massimale di 60 ore al mese. 7. Tutti gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovabili. 8. L incarico si interrompe anticipatamente nel caso in cui venga reperito un medico in possesso dei requisiti richiesti per la copertura delle ore vacanti. Qualora, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, si verificasse l impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale, le ASL propongono ai medici delle sezioni a) e c) di estendere gli incarichi a 38 ore a settimana. Art. 4 - Organizzazione del lavoro 1. La durata ordinaria dei turni è di 10 ore (prefestivo) o di 12 ore (festivo e notturno). 2. In situazioni di particolare impegno lavorativo, l ASL può concordare con i Medici di Continuità Assistenziale il frazionamento del turno di 10-12 ore, in turni di durata minore, purché non inferiori a 4 ore, fatta salva la durata del turno di servizio. Art. 5 Compatibilità In attuazione dell art. 66 comma 4 del vigente ACN e ai sensi dell art. 17 comma 2 c), si intende compatibile con lo svolgimento di incarico nella Continuità Assistenziale la libera professione svolta in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali e purché non ecceda l impegno orario di 21 ore settimanali per i titolari di rapporto a 24 ore settimanali e di 7 ore per i titolari che abbiano optato per l estensione a 38 ore settimanali. Il superamento di tale limite comporterà, per questi ultimi, la riduzione dell orario a 24 ore settimanali.

Art. 6 Rapporto Ottimale Ai sensi dell art. 64 del vigente ACN la Regione identifica per ogni ASL il rapporto ottimale da rispettare, mantenendo il rapporto ottimale medio regionale di 1 medico/5000 abitanti residenti. Il rapporto ottimale determinato per ogni ASL è il seguente: ASL Rapporto Ottimale TO1-2 TORINO 1 m./6500 ab. TO3 COLLEGNO 1 m./5750 ab. TO4 CHIVASSO 1 m./4250 ab. TO5 CHIERI 1 m./6000 ab. VC VERCELLI 1 m./4000 ab. BI BIELLA 1 m./4500 ab. NO NOVARA 1 m./6000 ab. VCO OMEGNA 1 m./3500 ab. CN1 CUNEO 1 m./4250 ab. CN2 ALBA 1 m./5000 ab. AT ASTI 1 m./3500 ab. AL ALESSANDRIA 1 m./5000 ab. Le ASL determinano con Accordo Aziendale il rapporto ottimale di ogni Sede. In caso di presenza di Centrale Operativa gestita da personale medico, essa rientrerà nel calcolo del rapporto medio aziendale. Le ASL, al fine del calcolo delle ore vacanti, da definire in base al prestabilito rapporto ottimale, aggiornano annualmente il numero di abitanti residenti. Laddove la rimodulazione del rapporto ottimale medio aziendale dovesse comportare oneri aggiuntivi a carico dell'asl di riferimento, si dovranno prevedere tempi e modalità coerenti con il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario dell'azienda. Art. 7 - Tutela della maternità Il medico di continuità assistenziale ha facoltà di sospendere la propria attività professionale secondo quanto previsto dall art. 18 del vigente ACN, che è norma di carattere generale e quindi valida anche per il MCA. Il medico di continuità assistenziale in gravidanza può non sospendere la propria attività professionale, consapevole di aver diritto ad agevolazioni di tipo organizzativo, di dover svolgere ogni funzione prevista dalle convenzioni; di essere unico responsabile di ogni eventuale conseguenza derivante dallo svolgimento dell attività professionale fatto salvo il dolo o la colpa a carico di terzi. Il medico che sospende il proprio incarico, secondo quanto previsto dall art. 18, comma 4 del vigente ACN, non interrompe l anzianità di servizio. Di conseguenza ogni mese di sospensione è da considerarsi ad orario pieno ai fini dell incremento di punteggio della graduatoria regionale, fino alla concorrenza dei 5 mesi previsti per il personale dipendente. L incarico part-time previsto dall art 18 comma 3 è da intendersi come riduzione dell orario mensile, concordato tra le parti, fino a un minimo di 48 ore al mese.

Art. 8 Linee guida La Regione procederà, entro tre mesi dall approvazione del presente Accordo, ad avviare, con specifico accordo tra le Parti, la definizione di apposite Linee Guida cliniche di cui all art. 67 comma 3, per l erogazione uniforme e razionale sul territorio regionale del Servizio di Continuità Assistenziale. NORME FINALI 1. Entro 60 giorni dall approvazione del presente AIR le aziende redigono o aggiornano i relativi accordi aziendali per la continuità assistenziale secondo le nuove norme. 2. Le Parti si impegnano affinché la Regione Piemonte aumenti gli iscritti in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale in favore dei medici che operino in qualità di sostituti, con o senza incarichi formalizzati, che documentino lo svolgimento di attività continuativa come Medico di Continuità Assistenziale da almeno 10 anni. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI e SMI ritengono discriminante che l'art.18 dell'acn, nella sua formulazione attuale, non preveda la totale equiparazione e sovrapposizione delle norme riguardanti la tutela della maternità per adozione di minore e la maternità per gravidanza, nonostante il Testo Unico Maternità del 26 marzo 2001 e il regolamento ENPAM abbiano superato da anni ogni distinzione e riconoscano alle due situazioni pari diritti. Le OO.SS. chiedono alla Regione Piemonte di farsi promotrice di una revisione della stessa per una rapida e definitiva risoluzione della discriminazione in atto. Con riferimento all art. 18 del vigente ACN, che nella sua attuale formulazione non prevede l equiparazione delle norme riguardanti la tutela della maternità per gravidanza alla maternità per adozione,la Regione Piemonte ritiene tale estensione un principio generale dell ordinamento giuridico e che come tale debba essere riconosciuto. Le Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI e SMI, ritenendo discriminante nella sua formulazione attuale quanto previsto dall'art.15, comma 3, lettera b)del vigente ACN, richiedono con forza che, poichè i medici in formazione che sospendono il percorso formativo per maternità e per motivi di salute (superiore a 40 gg. consecutivi) possono recuperare i percorsi mancanti nell'anno/anni successivo/i, per i periodi strettamente necessari al completamento dello stesso (D.L.vo n. 368/99), tali medici possano fare domanda di inserimento in Graduatoria Regionale per la Medicina Generale durante il periodo di recupero ed entrino a far parte della Graduatoria Definitiva Regionale di Settore per la Medicina Generale solo dopo aver superato l'esame finale del corso di formazione triennale di cui al l'art. 14, c.4, del DM 7 marzo 2006 o l'esame in seduta straordinaria, qualora previsto. La Regione Piemonte, condivide quanto richiesto dalle OO.SS., ma, non potendo derogare a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, lettera b) del vigente ACN, in materia di inserimento in Graduatoria Regionale, si impegna a sostenere e a promuovere tali istanze in sede di rinnovo del prossimo ACN.

Letto, approvato e sottoscritto, in originale firmato: L Assessore alla Tutela della Salute e Sanità Paolo MONFERINO F.I.M.M.G. Roberto VENESIA SNAMI Mauro GROSSO CIPONTE SMI Renato CELA Torino, 17.12.2012