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n.4 28 gennaio 2016 ACQUISTO IN LEASING DELL ABITAZIONE PRINCIPALE : ADEMPIMENTO E CHECK LIST L acquisto in leasing dell abitazione principale La Legge di Stabilità 2016 disciplina per la prima volta la possibilità per le persone fisiche non esercenti attività d impresa di acquistare l abitazione principale in leasing, inserendo una serie di disposizioni che disciplinano i rapporti tra le parti oltreché dei vantaggi fiscali per l acquirente/utilizzatore dell immobile. Antonio Gigliotti DA SAPERE Leasing prima casa: per le agevolazioni rileva la data del contratto I contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 per il leasing immobiliare della prima casa dovranno stipulare il relativo contratto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020. In questi casi la sottoscrizione del contratto attribuirà il diritto a fruire delle maggiori detrazioni, anche oltre il 31 dicembre 2020, laddove la durata del leasing immobiliare dovesse protrarsi - come sicuramente si verificherà - ben oltre la fine di tale annualità. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco 730 precompilato, spese sanitarie e privacy Lavoro INPS: minimali e massimali per il 2016 Impresa Imprese sottoposte a procedura concorsuale Scadenze dal 28 gennaio all 11 febbraio 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING di Antonio Gigliotti Premessa I co. 76 82, 84 della Legge di Stabilità 2016 (l. 208/2015) disciplinano per la prima volta la possibilità per le persone fisiche non esercenti attività d impresa di acquistare l abitazione principale in leasing, inserendo una serie di disposizioni che disciplinano i rapporti tra le parti oltreché dei vantaggi fiscali per l acquirente/utilizzatore dell immobile. La regolamentazione del rapporto tra le parti Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una nuova disciplina di favore per incentivare l'utilizzo del contratto di leasing finalizzato all'acquisto, da parte delle persone fisiche non esercenti attività d impresa, dell'abitazione principale. Le modifiche sono tese a ridurre la minore convenienza del leasing rispetto al mutuo ipotecario. In base alle indicazioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, con il contratto di locazione finanziaria: la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a, legge fallimentare). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2

DISPOSIZIONE LEGISLATIVA Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l intermediario finanziario iscritto nell albo di cui all articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l immobile su scelta e secondo le indicazioni dell utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito. Il Legislatore, nel disciplinare la fattispecie contrattuale, concentra l attenzione sulla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e sulla possibilità di sospendere i pagamenti. 1. risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore: il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere a quest'ultimo quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato. Tale somma è ridotta dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. 2. sospensione pagamenti è possibile richiederla per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo (in tal caso la proroga del contratto per il corrispondente periodo sarà automatica). Il beneficio della sospensione è subordinato al ricorrere di specifici eventi verificatisi in seguito alla stipula del contratto. Tra questi la cessazione del rapporto di lavoro non dipendente da risoluzione consensuale, pensionamento, dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. La sospensione, in ogni caso, non determina l'applicazione di alcuna commissione o spesa d'istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3

Per quanto riguarda le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione, quest'ultima non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Per l'eventuale rilascio dell'immobile, alla società di leasing è consentito avvalersi del procedimento per convalida di sfratto. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore I vantaggi fiscali Sul piano fiscale, la norma introduce un regime di favore per incentivare il ricorso alla nuova tipologia contrattuale, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020. Nello specifico, con l aggiunta della lettera i-sexies) all art. 15, comma 1, TUIR, si prevede la detraibilità dall IRPEF, nella misura del 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori fino a 8.000 euro; detraibilità del costo di acquisto dell immobile all esercizio dell opzione finale fino a 20.000 euro; a condizione che le spese siano sostenute da giovani under 35, con un reddito non superiore a 55.000 euro all atto della stipula del contratto che non risultino proprietari di immobili abitativi. A parità delle restanti condizioni richieste, l importo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4 mila euro per i canoni e 10 mila per il costo di acquisto) per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni. Con la medesima decorrenza, la norma introduce un regime fiscale agevolato anche con riferimento all imposta di registro. Nello specifico si prevede: l applicazione dell aliquota dell imposta di registro nella misura dell 1,5% per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all esercizio dell attività di leasing finanziario, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4

l applicazione dell aliquota dell imposta di registro nella misura dell 1,5% per gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986 ancorché assoggettati all imposta sul valore aggiunto. Tali cessioni saranno soggette ad aliquota del 9% ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall utilizzatore e avente a oggetto un immobile abitativo che non soddisfi le condizioni richieste per l aliquota agevolata dell 1,5%. AGEVOLAZIONI ACQUISTO CASA IN LEASING Detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell art. 15, TUIR, relativamente: ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000; al prezzo di riscatto per un importo non superiore a 20.000. il soggetto interessato: abbia un età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a 55.000 all atto della stipula del contratto; non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. Se il soggetto ha un età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%. Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette: è applicata l imposta di registro dell 1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti prima casa, in capo all utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86; In caso di cessione del contratto di leasing in esame da parte dell utilizzatore, è applicabile l imposta di registro del 9%, ridotta all 1,5% in presenza delle condizioni prima casa. L agevolazione in esame è applicabile dall 1.1.2016 al 31.12.2020. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5

La decorrenza Le disposizioni legislative in commento si applicano dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Una interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere che le detrazione in questione troverebbero applicazione per un periodo limitato, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. In sostanza, il beneficio fiscale non sarebbe più applicabile dal 1 gennaio 2021 Tale interpretazione, se ritenuta valida, indurre ad applicare la maggiore detrazione sugli acquisti di abitazione principali in leasing effettuati in tale periodo. Tuttavia, la Relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 offre una diversa interpretazione, facendo riferimento alla data di stipula del contratto di leasing. Sulla questione attendiamo una presa di posizione da parte dell Amministrazione Finanziaria. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6

CHECK LIST ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE RIFERIMENTO TERMPOTALE AGEVOLAZIONI FISCALI PERSONE FISICHE NON ESERCENTI ATTIVITA D IMPRESA Immobili abitativi destinati ad essere utilizzati come abitazione principale Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Stipula del contratto di leasing nel periodo 01.01.2016 31.12.2020 GIOVANI UNDER 35 ALTRI SOGGETTI GIOVANI UNDER 35 CHI SONO Titolare del contratto di leasing non abbia compiuto 35 anni di età REQUISITI REDDITUALI Reddito complessivo INFERIORE a 55.000 euro Detrazione IRPEF del 19% relativamente: AGEVOLAZIONI FISCALI ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000; al prezzo di riscatto per un importo non superiore a 20.000. É ragionevole ritenere che le due detrazioni: CUMULABILITA AGEVOLAZIONI quella relativa all importo dei canoni quella relativa al costo di riscatto, siano cumulabili trovando applicazione su piani distinti. I due massimali, quindi, possono essere cumulati. Il massimo del beneficio si otterrà laddove nello stesso Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7

periodo di imposta il contribuente effettui il pagamento di canoni di locazione di importo superiore a 8.000 euro e riscatti il bene sostenendo un costo superiore a 20.000 euro. In questo caso la detrazione ammonterà: nel primo caso, a 1.520 euro nel secondo caso a 3.800 euro, per un importo complessivamente spettante pari a 5.320 euro. ALTRI SOGGETTI CHI SONO REQUISITI REDDITUALI AGEVOLAZIONI FISCALI CUMULABILITA AGEVOLAZIONI Titolare del contratto di leasing che ha già compiuto 35 anni di età reddito complessivo INFERIORE a 55.000 euro Detrazione IRPEF del 19% relativamente: ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a 4.000; al prezzo di riscatto per un importo non superiore a 10.000. SI Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8

DA SAPERE Leasing prima casa: per le agevolazioni rileva la data del contratto di Nicola Forte - tratto da IPSOA IL QUOTIDIANO I contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 per il leasing immobiliare della prima casa dovranno stipulare il relativo contratto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020. In questi casi la sottoscrizione del contratto attribuirà il diritto a fruire delle maggiori detrazioni, anche oltre il 31 dicembre 2020, laddove la durata del leasing immobiliare dovesse protrarsi - come sicuramente si verificherà - ben oltre la fine di tale annualità. L interpretazione si desume dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 208/2015. Le difficoltà interpretative trovano origine nella formulazione letterale della disposizione. La modifica dell art. 15 TUIR, con l aggiunta della lettera i-sexies.1), che prevede la maggiori detrazioni ai fini IRPEF, è stata effettuata dall art. 1, comma 82 della legge di Stabilità per il 2016. I canoni di leasing potranno essere considerati in detrazione per un importo pari a 8.000 euro anziché 4.000 euro, come previsto per gli interessi passivi sui mutui. Inoltre il soggetto che ha stipulato il contratto e pagato, al termine della locazione finanziaria, un importo a titolo di riscatto, potrà considerare in detrazione il 19% di tale somma, entro il massimale di 20.000 euro. I dubbi sono dovuti alla lettura del successivo comma 84 che così recita: Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. In buona sostanza, in base alla lettera della disposizione, che effettua un esplicito riferimento alla norma la quale prevede il diritto a fruire della maggiore detrazione, sembra che il beneficio fiscale non possa più essere applicato dal 1 gennaio 2021 in avanti. In buona sostanza anche per i contratti stipulati nell arco del predetto quinquennio (2016/2020) il contribuente, dopo aver beneficiato di cinque anni di detrazioni (o per un periodo minore per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2016), perderebbe irrimediabilmente la possibilità di ottenere i maggiori sconti fiscali. In realtà l interpretazione non è corretta, come si desume chiaramente dalla Relazione tecnica di accompagnamento alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016). La Relazione così si esprime: La norma in oggetto prevede l introduzione di alcune agevolazioni in favore dei giovani per l acquisto dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, dell abitazione principale mediante lo strumento della locazione finanziaria. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9

L indicazione è molto chiara e non sussistono più incertezze. Il legislatore ha inteso limitare le detrazioni rinforzate esclusivamente per i contratti stipulati nell arco del predetto quinquennio. Rispettando questa condizione, le detrazioni potranno continuare ad essere fatte valere anche per gli anni successivi al 2020. Viceversa le maggiori detrazioni non potranno essere applicate qualora la stipula del contratto di locazione dovesse essere effettuata oltre tale periodo. La Relazione tecnica consente così di superare i dubbi originati dalla formulazione letterale della disposizione sicuramente poco chiara. D altra parte, non avrebbe avuto alcun senso limitare temporalmente il diritto alla detrazione ad un periodo di soli cinque anni dopo aver stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2020. In questo caso il beneficio fiscale sarebbe risultato quasi vanificato e la norma non sarebbe stata in grado di incentivare il ricorso alla locazione finanziaria per l acquisizione della prima casa. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10

NOTIZIE DELLA SETTIMANA FISCO Precompilato, spese sanitarie e privacy L Agenzia delle Entrate, a seguito del rinvio al 9 febbraio 2016 del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ha modificato il precedente provvedimento del 31 luglio 2015 disponendo che, per il 2016, i contribuenti possano esercitare la propria opposizione all invio dei dati al Sistema, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016. Dal 10 marzo 2016, pertanto, il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l opposizione da parte degli assistiti. Agenzia delle Entrate, provv. 26 gennaio 2016, n. 14464 Garante protezione dati personali, lettera 25 gennaio 2016 IVA 2016: approvate le specifiche tecniche L Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione IVA 2016 e IVA BASE 2016, relativi all anno 2015. Agenzia delle Entrate, provv. 25 gennaio 2016, n. 13749 Archivio rapporti finanziari. nuove scadenze L Agenzia delle Entrate ha disposto la pubblicazione della versione aggiornata del documento di istruzioni a cui attenersi nella compilazione del tracciato di segnalazione delle informazioni che affluiscono all Archivio dei rapporti finanziari. In particolare, si riconduce esplicitamente la comunicazione integrativa annuale dei saldi e dei movimenti relativa all anno 2015 tra le comunicazioni da inviare con il tracciato unico. - In considerazione dei contemporanei adempimenti previsti a carico dei soggetti obbligati, viene differito al 31 marzo 2016 il termine per la comunicazione integrativa annuale 2015. - Il termine per l invio della comunicazione mensile dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stabilito al 30 aprile 2016. Il rispetto di tale termine consente, eccezionalmente, un invio ordinario di una comunicazione mensile relativa al un mese anteriore al mese precedente. Agenzia delle Entrate, provv. 25 gennaio 2016, n. 13352 Assegni circolari in Dogana in casi eccezionali L Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di derogare al principio generale del pagamento dei diritti doganali a mezzo di bonifico bancario. L operatore è tenuto a specificare, in apposita istanza, gli ulteriori casi e le motivazioni per le quali intende utilizzare l assegno circolare. Agenzia delle Dogane, nota 25 gennaio 2016, n. 132086 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 11

Commissioni tributarie: nuova Carta dei servizi Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la nuova versione della Carta dei servizi delle Commissioni tributarie, aggiornata con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015. Il documento, unico per tutti e 124 gli uffici di segreteria dislocati sul territorio nazionale, vuole assicurare, un identico trattamento a tutti i cittadini che si rivolgano alle Commissioni tributarie, a prescindere dal loro luogo di residenza. MEF, Carta dei servizi delle Commissioni tributarie LAVORO INPS: minimali e massimali per il 2016 Per l anno 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quello del 2015. INPS, circ. 27 gennaio 2016, n. 11 Lavori usuranti: istanza entro il 1 marzo 2016 I lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l accesso al trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2016, devono produrre istanza di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2016. La nuova versione del modulo, che deve essere utilizzato per la richiesta di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti è disponibile nella sezione Modulistica, con codice AP45. INPS, comunicato 26 gennaio 2016 Fondo Integrazione Salariale: versamenti Definiti dall INPS i contributi che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, finanzieranno le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, distinguendo tra datori con più di quindici dipendenti e datori di lavoro che hanno mediamente un numero di dipendenti da più di cinque a quindici. Il contributo spettante sarà per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratori. INPS, messaggio 26 gennaio 2016, n. 306 Nuovo regime forfettario: indicazioni INPS La Legge di stabilità 2016 ha ridefinito i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall'art. 1 commi 77-84 della Legge n. 190/2014, offrendo ai contribuenti anche dei vantaggi contributivi. L INPS fornisce l indicazione delle modalità di presentazione delle domande che dovranno pervenire all istituto attraverso apposito modulo disponibile all interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, secondo le seguenti scadenze: - per soggetti già esercenti attività d impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell anno precedente all anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente) - per i soggetti che abbiano una data di inizio attività antecedente il 31/12 dell anno precedente all anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell anno corrente. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 12

INPS, messaggio 25 gennaio 2016, n. 286 IMPRESA Processo esecutivo: il ruolo dei commercialisti Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le Linee guida sul nuovo processo esecutivo. Il documento esamina le novità introdotte dal D.L. n. 83/2015 che ha profondamente modificato le procedure esecutive in particolare con riferimento alle vendite immobiliari. Le novità sono molteplici e riguardano l obbligo da parte del giudice di delegare le operazioni di vendita dei beni immobili pignorati ai professionisti individuati dalla legge; i criteri di determinazione del valore dell immobile; l introduzione delle modalità telematiche per lo svolgimento della vendita; la disciplina delle offerte d acquisto e dell assegnazione. CNDCEC, Linee guida sul nuovo processo esecutivo CIGS anche con procedura concorsuale Le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell esercizio di impresa, in costanza di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali previste dalla previgente disciplina e dall art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015, possono chiedere l autorizzazione a poterne ancora fruire limitatamente al periodo già richiesto. Min. Lavoro, circ. 22 gennaio 2016, n. 1 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 13

AGENDA Scadenze dal 28 gennaio al 11 febbraio 2016 Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell art. 2963 c.c., sia dell art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. DATA OGGETTO VERIFICA GENNAIO 2016 Giovedì 28 Domenica 31 Lunedì 1 Martedì 9 Presentazione del Mod. Unico 2015 ed IRAP entro 120 giorni per modifica richiesta rimborso Adempimenti di fine mese Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali Comunicazione dati tessera sanitaria Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni FEBBRAIO 2016 Comunicazione periodica intermediari finanziari Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale Imposta comunale sulla pubblicità Presentazione degli elenchi Intra 12 Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'iva mensile Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Trasmissione all'agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico Comunicazione dati tessera sanitaria Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 14