ART. 1 FINI ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO



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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ART. 1 FINI Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di consentire al cittadino di conservare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell impossibilità di bastare completamente a sé stesso senza poter contare sul sufficiente aiuto dei parenti o venga comunque a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare. Si riconoscono inoltre, come funzioni specifiche del servizio domiciliare domestico quelle tendenti a: evitare l isolamento dell utente; diminuire il senso di insicurezza stimolando e sostenendolo a mantenere certi ruoli ed interessi; evitare ricoveri ed ospedalizzazioni non necessari; favorire dimissioni precoci da ospedali ed istituti. ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO Potranno fruire del servizio di assistenza domiciliare tutti i cittadini, anziani e non anziani, che si trovino nelle condizioni di cui all art. precedente, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, con riguardo alle condizioni economiche e sociali rilevate dalla scheda di ammissione alla fruizione del servizio, in particolare coloro che: si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo piu o meno lungo; non dispongono di sufficiente assistenza familiare, a causa della solitudine o del materiale impedimento dei familiari a prestarla. ART. 3 COSTI DEL SERVIZIO E RIMBORSI L Amministrazione Comunale determina l orario delle prestazioni del servizio e stabilisce le fasce di reddito esenti dal pagamento e in base a queste la compartecipazione dell utente al costo orario del servizio in modo parziale o totale secondo la tabella N 3 del Piano Socio Assistenziale come da allegata delibera.

ART. 4 ORGANIZZAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO Il Comune con opportuna convenzione con una Cooperativa operante sul territorio di Olgiate Olona, garantisce il servizio di assistenza domiciliare. Il servizio collabora, nell ambito di una concezione globale degli interventi, con gli altri servizi dell amministrazione e con altri servizi organizzati che sul territorio esercitano forme di intervento analoghe. ART. 5 APPORTO DEL VOLONTARIATO Il servizio si avvale del contributo del volontariato dopo aver definito quanto piu possibile la composizione dei gruppi e la loro effettiva disponibilità individuando ruoli, competenze e funzioni, nonché il tipo di collegamento e collaborazione da realizzarsi con gli stessi volontari. Questa materia sarà oggetto di successiva regolamentazione che non potrà comunque discostarsi da quanto contenuto nel presente ordinamento. ART. 6 AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FUNZIONI L Amministrazione Comunale si assume i seguenti compiti: la definizione delle linee generali degli interventi del servizio; la formulazione di proposte per il miglioramento del servizio e della collaborazione con gli altri enti ed organizzazioni; la determinazione, d intesa con la direzione tecnica, dei criteri e delle modalità degli interventi, nonché dei costi e dei rimborsi di cui al precedente art. 3; la proposta di modifiche del presente regolamento; la redazione annuale di una relazione tecnica sugli interventi svolti nell anno precedente. ART. 7 SERVIZIO SOCIALE - FUNZIONI DELL UFFICIO RESPONSABILE L Ufficio responsabile del servizio cura il coordinamento e l organizzazione generale del servizio stesso. In particolare:

decide quali casi prendere in carico dopo aver effettuato un sopralluogo e valutato se gli aspetti particolari con cui si presenta il bisogno rientrano specificatamente nelle finalità del servizio; designa la singola assistenza per il singolo caso, concordando con assistente, assistito ed eventualmente con i familiari di quest ultimo il programma degli interventi (contenente le specie, i modi ed i tempi delle prestazioni dirette e delle collaborazioni eventuali); segue il lavoro nei casi concreti, mantenendo contatti periodici con l assistente e l assistito, controllando la validità delle prestazioni programmate; sottopone all Amministrazione Comunale le proposte utili al funzionamento del servizio e riferisce annualmente sull andamento generale; promuove ogni possibile rapporto con persone o organizzazioni disposte a collaborare volontariamente per il raggiungimento dei fini del servizio, organizzandone opportunamente l attività (art. 5). ART. 8 ASSISTENTI DOMICILIARI - MANSIONI Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono quelle elencate nel mansionario allegato. ART. 9 CARATTERE DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà, e sussidiarietà, nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il tipo, l intensità e la durata delle prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo dei bisogni di autosufficienza e, correlativamente stimolare il massimo di attivazione. ART. 10 REQUISITI E MODALITA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO Requisiti per l ammissione al servizio: assenza o carenze familiari determinanti stati di solitudine e isolamento; stato di malattia o invalidità che comporta la perdita parziale all autosufficienza dell utente, stati particolari di bisogno o necessità; Modalità per usufruire del Servizio:

richiesta di segnalazione da parte di privati, di enti, del Servizio Sociale stesso; possono usufruire del servizio solo i residenti nel comune di Olgiate Olona; la domanda di ammissione al servizio sarà compilata su apposito modulo e potrà essere corredata da certificato medico, qualora se ne ravvisi la necessità; visita domiciliare dell assistente sociale al richiedente il Servizio per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione; segnalazione alla Cooperativa a cui il Servizio è dato in appalto, con comunicazione sottoscritta dall Assessore competente; l ammissione al Servizio è determinata dal Responsabile del Servizio e dall Assessore competente. ART. 11 CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio domiciliare può cessare in caso di: richiesta scritta dell utente; decesso o ricovero definitivo presso istituti, qualora familiari restanti non necessitino del servizio. Il servizio domiciliare può essere sospeso nei seguenti casi: assenza temporanea dell utente; il servizio domiciliare può essere ridotto nelle presenze e nelle ore, oppure si possono verificare spostamenti nei calendari delle collaboratrici. ART. 12 TRATTAMENTO DEL PERSONALE Il trattamento economico e giuridico del personale addetto al servizio di aiuto domiciliare è quello stabilito dal regolamento organico del personale dell ente gestore. ART. 13 RAPPORTO TRA IL PERSONALE E I DESTINATARI DEL SERVIZIO I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

MANSIONARIO DEL SERVIZIO DOMICILIARE DOMESTICO AGLI ANZIANI AI DISABILI O A PERSONE IN SITUAZIONI DI PARTICOLARI DIFFICOLTA FAMILIARI Il Servizio domiciliare ha il compito di integrare e rafforzare l azione dei familiari e del vicinato per mantenere l indipendenza dell utente e favorire la sua permanenza nel proprio ambiente sociale e familiare. Le finalità del Servizio domiciliare sono: superare l isolamento dell utente; superare l insicurezza dello stesso stimolandone certi ruoli ed interessi; favorire dimissioni precoci da ospedali ed istituti; evitare ricoveri e ospedalizzazioni non necessari. Si ritiene pertanto necessario precisare le mansioni alle quali sono tenute le collaboratrici familiari nell ambito dello svolgimento del proprio servizio. Prestazioni ordinarie relative al bisogno dell utente. Premesso che queste possono variate in relazione ad esigenze singole ed individuali si prevede la possibilità che la collaboratrice provveda: ad aiutare la persona nell igiene e nella cura personale; alla predisposizione dei pasti nei casi in cui l utente sia nell incapacità o nell impossibilità di farlo da sé; all acquisto di generi alimentari, di vestiario, di medicinali o di altro purché ciò avvenga nell orario di lavoro previsto per l utente; al disbrigo di semplici pratiche e commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette, ecc.) qualora sia impossibilitato a farlo. Prestazioni ordinarie relative alla cassa. Comprendono: pulizia dell alloggio; stireria e lavatura della biancheria.