Allegato "A" alla delibera di Consiglio dell'unione n. 29 del 19/9/2011



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Allegato "A" alla delibera di Consiglio dell'unione n. 29 del 19/9/2011 1- DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (D.P.R. n 380/2001, Titolo II, Capo II, Sezione II l.r. n 31/2002, Titolo V) 1.1- Per i nuovi edifici il costo di costruzione al mq di superficie complessiva è stato determinato dalla Regione con delibera di C.R. n 1108/1999, ai sensi dell'art.7 della L. 537/93, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, così come definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'art.4 della L. 457/1978, ed ammonta ad 464,81; essendo consentito ai Comuni modificare tale costo applicando un coefficiente correttivo variabile da 0,80 a 1,20, i rispettivi Consigli Comunali territorialmente competenti, con apposite delibere, hanno a suo tempo deciso come di seguito riportato: n 94 del 29/12/2005, per il comune di Copparo; n 66 del 30/09/1999, per il comune di Ro; n 14 del 16/03/2005, per il comune di Jolanda di Savoia; n 83 del 17/12/1999, per il comune di Formignana; n 74 del 29/11/1999, per il comune di Berra; n 79 del 24/12/1999, per il comune di Tresigallo, il costo base di costruzione è stato fissato in euro 464,81, per Jolanda di Savoia, e in euro 371,85 per tutti gli altri, al mq. di Superficie Complessiva, ed è stato stabilito di procedere al suo adeguamento annuale conformemente ai dettati normativi nazionali e regionali; 1.2- Il costo di cui al punto 1.1 è maggiorato in misura non superiore al 50% per gli edifici aventi caratteristiche superiori secondo le indicazioni dell'allegato B alla delibera di C.R. n 1108/1999. 1.3- Il costo dell'intervento si ottiene moltiplicando il suddetto costo di costruzione maggiorato per la superficie complessiva di S E R V I Z I O U N I C O E D I L I Z I A I M P R E S E Copparo (FE) - Via Roma, 28 - tel. 0532-864.666/629 fax 0532-864.660 - PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

cui al successivo punto 6.1 a) (ALLEGATO B delibera di C.R. n 1108/1999). 1.4- Per gli interventi sugli edifici residenziali esistenti, L Unione individua come metodo di determinazione del costo dell'intervento, sulla base dei progetti presentati per ottenere il titolo abilitativo edilizio, il costo documentato desunto da regolare contratto di appalto dei lavori, ovvero da preventivo asseverato da un tecnico e redatto in base al più recente elenco prezzi unitari dei lavori edili pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara. In ogni caso il costo di costruzione degli interventi di ristrutturazione edilizia non deve comunque superare il valore previsto per le nuove costruzioni (articolo 29, comma 4, della l.r. n 31/2002). 1.5- Nel caso di ampliamento di edifici residenziali esistenti senza aumento del numero delle unità immobiliari e con esclusione degli interventi gratuiti di cui al successivo punto 6.4, il costo di costruzione di cui al punto 1.1, al netto delle maggiorazioni di cui al punto 1.2 sopracitato, si applica alla superficie dell'ampliamento. 2 - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI (l.r. n 31\/2002, art. 29). 2.1- La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione di cui alla l.r. n 31\/2002, art. 29, è variabile dal 5% al 20% in funzione delle caratteristiche, delle tipologie e dell'ubicazione degli edifici, così come indicato nella tabella di cui all ALLEGATO D della delibera di C.R. n 1108/1999. 3 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI. 3.1- Per le nuove costruzioni od impianti l Unione, con l'atto di recepimento della presente normativa, adotta il metodo della determinazione del costo di costruzione al mq di Sc con riferimento al costo di cui al punto 1.1, modificato con coefficienti diversificati secondo i vari tipi di attività, come indicato nella seguente tabella: Tipo di attività Coefficienti da applicare al costo di costruzione di cui al punto 1.1 Turistica, alberghiera; Direzionale; Commerciale; 1,10 0,9 0,8

3.2- Per gli interventi sugli edifici non residenziali esistenti, L Unione individua come metodo di determinazione del costo dell'intervento, sulla base dei progetti presentati per ottenere il titolo abilitativo edilizio, il costo documentato desunto da regolare contratto di appalto dei lavori, ovvero da preventivo asseverato da un tecnico e redatto in base al più recente elenco prezzi unitari dei lavori edili pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara. In ogni caso il costo di costruzione degli interventi di ristrutturazione edilizia non deve comunque superare il valore previsto per le nuove costruzioni (articolo 29, comma 4, della l.r. n 31/2002). 3.3- Il costo determinato con una delle modalità di cui al punto 3.2 è ridotto al 50%. 4 - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI. 4.1- La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione è stabilita dall Unione nella misura specificata nella seguente tabella in rapporto con le modalità indicate al precedente punto 3.1 in funzione dei diversi tipi di attività così come specificati: Attività Direzionale (uffici, banche studi professionali, ambulatori, agenzie ed assimilabili) Commercio al dettaglio e Percentuali di costo di costruzione 6% 4,5% pubblici esercizi Commercio all ingrosso 3,5% Ricettiva/Alberghiera 4% Turistica, Ricreativa, Sportiva 3% 5 - INTERVENTI CON DESTINAZIONI D'USO MULTIPLE E/O CON TIPI DI INTERVENTO MULTIPLI. 5.1- Ferma restando la disposizione dell'art. 9 del D.M. 10/05/1977, nel caso di titoli abilitativi edilizi relativi ad interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple, vanno specificate le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi del contributo di costruzione afferenti il costo di costruzione. La convenzione di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n 31/2002 è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale. 5.2- Per i titoli abilitativi edilizi che riguardano più tipi di intervento sull'esistente (ad esempio ristrutturazione e ampliamento), fermo restando la disposizione dell'art.30,comma 1, lettera d) della legge regionale n 31/2002, vanno specificate le

superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi del contributo afferente il costo di costruzione. 6 - MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI. 6.1- Le modalità di calcolo del contributo relativo al costo di costruzione per i titoli abilitativi edilizi sono riportate nelle tabelle degli ALLEGATI B e D della delibera di C.R. n 1108/1999. L ALLEGATO C della delibera di C.R. n 1108/1999 deve essere utilizzato per valutare lo stato di avanzamento lavori nei casi di richiesta di nuovo titolo edilizio per l ultimazione di opere precedentemente autorizzate e per determinare il conseguente aggiornamento del contributo di costruzione dovuto. Le unità di superficie per l'applicazione del costo di costruzione richiamate negli ALLEGATI B e D della delibera di C.R. n 1108/1999ed ai precedenti punti sono quelle indicate negli artt. 2, 3, 9 del D.M. 10/05/1977, come di seguito riportate: a) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE. La superficie complessiva è data da Sc=Su+6o%Snr dove: Su = Superficie utile abitabile. E' costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali; Snr = Superficie non residenziale. E' costituita dalla superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, escluso quelli di uso pubblico, volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i vani sottotetto non accessibili o aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a ml 1,70. b) INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI. La superficie di riferimento è la superficie totale (St), che risulta dalla somma della superficie utile (Sn) e dal 60% della superficie accessoria (Sa), ovvero St=Sn+60%Sa dove: Sn = Superficie utile. E' costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa; Sa = Superficie accessoria. E' costituita dalla somma delle superfici nette destinate a servizio dell'attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensori e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico

necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. 6.2- Il contributo relativo al costo di costruzione è determinato all'atto del rilascio del permesso di costruire (dagli uffici dell Unione) o alla presentazione degli altri titoli abilitativi edilizi (dal sottoscrittore) e deve essere corrisposto in un unica soluzione al momento del ritiro del permesso di costruire o contestualmente alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività o di altro titolo equipollente. A specifica richiesta dell interessato, è consentita la suddivisione del contributo in due rate di uguale importo da liquidarsi la prima, al momento del ritiro del permesso o al momento di presentazione della D.I.A., la seconda entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e, comunque entro 10 giorni dalla data di scadenza della validità del titolo abilitativo edilizio. La rateizzazione sarà attuabile previa presentazione di idoneo titolo di garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa), a copertura totale dell importo non pagato al ritiro del permesso, emesso dagli appositi istituti a favore dell Unione e a carico del richiedente il titolo abilitativo. 6.3- In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all art. 20 della legge regionale n 23/2004. In caso di ritardo nel pagamento di rate garantite da titolo fideiussorio, l Unione provvederà alla escussione della garanzia trascorsi 30 dalla data prevista per il pagamento. 6.4- Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto nelle casistiche previste dal Titolo V della l.r. n 31/2002 e nei casi e con le specifiche sotto indicate: a) le opere da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo, comprese le residenze, devono mantenere la destinazione d'uso dei fabbricati per almeno dieci anni; in caso di inadempienza a tale obbligo, la sanzione consiste nel pagamento del contributo di costruzione nella misura massima prevista per le nuove costruzioni al momento dell accertato cambio d uso anche se si tratti di perdita del requisito soggettivo di I.A.P. in capo alla proprietà degli immobili; b) in caso di perdita dei requisiti di ruralità dei fabbricati senza esecuzione di opere il costo di costruzione non è dovuto; c) gli interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari, anche con ampliamento in misura non superiore al 20% (della superficie utile esistente) sono gratuiti, ma non lo sono quelli relativi alle loro superfici non residenziali (S.n.r.), che sconteranno il pagamento del costo di costruzione sulla base del costo degli stessi (60% della spesa a computo metrico per l esistente e 60% della superficie di nuova costruzione); d) per le opere di edilizia funeraria; e) per gli edifici ricostruiti ai sensi dell'art.1 della L.R.1/12/98, n.38, a parità di superficie utile e di volume.

7 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA (articoli 30 e 31 della l.r. n 31/2002). 7.1- Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui agli articoli 30 e 31 della l.r. n 31/2002 la convenzione-tipo a cui debbono uniformarsi gli atti dell Unione è definita all'allegato E della delibera di C.R. n 1108/1999 così come rivisto in calce al presente. 7.2- Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale l avente titolo si impegni a rispettare le condizioni stabilite nello schema di convenzione adottato dall Unione (vedi ALLEGATO F della delibera di C.R. n 1108/1999 così come rivisto in calce al presente). 7.3- Le caratteristiche dei nuovi alloggi convenzionati dovranno essere rispondenti ad uno dei seguenti tipi: a) nel caso di costruzione da destinare a prima abitazione, l alloggio non può superare mq. 95 di superficie utile e mq. 18 di superficie non residenziale da destinare obbligatoriamente ad autorimessa, conformemente a quanto previsto dall articolo 16 della L. n 457/1978 e dall articolo 9 della L. n 94/1982 (schema di convenzione di cui agli ALLEGATI E ed E1 della delibera di C.R. n 1108/1999 così come rivisto in calce alla presente); b) nel caso di altri tipi di alloggio, comunque entro il limite massimo di 95 mq di superficie utile, viene stabilito che le caratteristiche dimensionali rientrino tassativamente nella seguente tabella: Sup. utile alloggio mq. da 45 a 55 da 56 a 65 da 66 a 75 da 76 a 85 da 86 a 95 Servizi igienici b b b+br 2b 2b % di armadi a muro 1 1,5 2 2 2,5 % di logge, balconi, verande 10 10 10 10 10 % accessori (S.N.R. al netto del rigo superiore) 35 35 35 35 35 N.B.: la dotazione prevista per servizi igienici è obbligatoria, mentre le percentuali sono da considerarsi quale limite massimo c) per gli interventi di recupero e per le utenze speciali (residenze collettive per anziani, studenti, immigrati, ecc.) non trovano applicazione le suddette limitazioni e si fa invece riferimento a standard abitativi valutati dall Unione in relazione alle specifiche esigenze, fatti salvi eventuali vincoli imposti dalla normativa regionale. 7.4- E' consentito il convenzionamento anche di una sola parte degli alloggi da realizzare.

7.5- Lo schema di convenzione è aggiornato dall Unione quando sia richiesto da leggi nazionali o leggi e atti amministrativi regionali. ALLEGATO E CONVENZIONE TIPO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N 31/2002, ARTICOLI 30 E 31. (omissis)