rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo



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7ULEXQDOHFLYLOHGL«$WWRGLFLWD]LRQHLQRSSRVL]LRQHDGHFUHWRLQJLXQWLYR 3HU 7L]LRnato a.il.. residente in. rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo elettivamente domiciliato. FRQWUR SOCIETA, con sede in. con Avv.. con studio in. 3HUODUHYRFD del Decreto ingiuntivo del Tribunale ( Giudice di Pace) di.. R.G..; CRON. 12230; REPER. N. 8748- previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa nello stesso decreto - e per l accoglimento delle conclusioni formulate in calce al presente atto di citazione. )DWWR A) La SOCIETA.ha depositato il. presso il Tribunale ( Giudice di Pace) civile di ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al N. del seguente tenore testuale:.. B) Il Tribunale civile di., in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo di cui sopra ha pronunciato in data.decreto ingiuntivo n., ingiungendo al Sig. Caio di pagare la somma di Euro.oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese di procedura liquidate in Euro per spese; in Euro per competenze ed in Euro, per onorari oltre IVA e Cap. C) Con il presente atto il Sig. TIZIO propone opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato per i seguenti motivi. 1

'LULWWR ',)(772 ', &$3$&,7$ 352&(668$/( '(//$ 62&,(7$ «Il ricorso sopra trascritto è stato proposto dalla società in persona dei suoi rappresentanti legali pro tempore senza però che siano stati indicati nell epigrafe dell atto. Dalla stessa procura alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo detti soggetti non sono neppure identificabili, essendo indicati a penna con scrittura indecifrabile. Non è comunque documentata, né è menzionata la fonte di tale asserito potere di rappresentanza della società da parte dei soggetti la cui indicazione nella procura in calce risulta illeggibile, né è indicato l atto deliberativo e autorizzatorio della proposta azione, secondo legge, atto costitutivo ed altra convenzione. Si chiede pertanto la declaratoria del difetto di capacità processuale della società, in quanto in violazione dell art. 75 c.p.c. - secondo cui: le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto - detti soggetti non sono stati indicati nell epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società Il Giudice deve comunque accertare la carenza del potere di rappresentanza degli asseriti procuratori - la cui identità risulta non accertabile - e il difetto di deliberazione e autorizzazione alla proposizione della lite essendo preclusa la riferibilità del ricorso alla SICUETA, con conseguente inesistenza giuridica della procura e di tutti i successivi atti del giudizio. 2

Il G iu d ic e p e rta n to, in ta le c o n te s to d o c u m e n ta le, d e v e d ic h ia ra re il d ife tto di capacità processuale della Banca Popolare di Sondrio, con conseguente inammissibilità della sua domanda. L attrice non ha infatti assolto all onere di documentare i seguenti temi: a) conferimento del potere di rappresentare la Banca ai soggetti che risultano firmatari della procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; b) potere di nominare procuratori alle liti; c) autorizzazione e deliberazione della lite da parte della Banca secondo legge e norme societarie.,,,qvxvvlvwhq]d GHOOH FRQGL]LRQL GL DPPLVVLELOLWj GHO GHFUHWR LQJLXQWLYR Secondo l art. 50 Dlgs n. 385/1993: le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall art. 633 c.p.c. anche in base all estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Pertanto secondo detta norma deve sussistere piena corrispondenza tra le scritture contabili da certificare come vere e liquide e l estratto conto inviato al cliente della banca; in altri termini devono corrispondere esattamente l estratto conto inviato al cliente alla scadenza periodica e concordata e l estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata. Nel caso di specie tale presupposto difetta integralmente posto che, trattandosi di credito al consumo di cui alla legge 142/92, il prestito erogato dalla Banca al Sig. era rimborsabile in 36 rate mensili costanti a decorrere dal.al.; tale rilievo 3

d e s titu is c e d i q u a ls iv o g lia fo n d a m e n to g iu rid ic o la c e rtific a z io n e e ffe ttu a ta d a u n d irig e n te della banca in data..la quale attesta che alla medesima data il credito, vero e liquido della Banca. nei confronti del Sig. CAIO ammonta ad Euro Si rileva altresì che nel suddetto estratto non sono indicate le generalità del dirigente della Banca che ha posto in essere la certificazione di conformità alla scritture contabili e la dichiarazione di veridicità e liquidità del credito da esse risultanti. Codesto Giudice deve pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti sopra indicati.,,,2qhuhghoodsurydqhojlxgl]lrprqlwrulr1xoolwjgho', A seguito dell inversione processuale dell onere probatorio incombente alle parti connesso all opposizione al decreto ingiuntivo la Banca, attore sostanziale, ha l onere di provare rigorosamente i fatti costitutivi dei suoi diritti. Tale onere, nella presente fase di cognizione ordinaria, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Deve rilevarsi che l efficacia probatoria dell estratto conto di cui all art. 50 dlgs 385/93 è limitata alla fase monitoria nella quale appunto può essere posto a base della richiesta di ingiunzione, ma nella fase di cognizione ordinaria, conseguente all opposizione al decreto ingiuntivo, non costituisce prova del diritto di credito fatto valere dalla Banca. Senza inversione dell onere della prova si contesta la veridicità dell estratto conto posto dalla Banca a base della richiesta di ingiunzione 4

di pagamento alla stregua dei seguenti rilievi:.,9,qvxvvlvwhq]d GHL SUHVXSSRVWL GL FXL DOO DUW FSF SHU OD FRQFHVVLRQHGHOODSURYYLVRULDHVHFX]LRQHGHOGHFUHWRLQJLXQWLYR Alla stregua dei fatti sopra esposti risulta evidente la temerarietà della procedura attivata. Non sussiste, dunque, il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo richiesto dall art. 642 c.p.c. secondo comma ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto. Deve perciò sospendersi, ai sensi dell art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto. 7DQWRSUHPHVVR Il Sig CAIO, come sopra rappresentato e difeso, &,7$ La SOCIETA con sede in con Avv con studio in via. A comparire dinanzi al Tribunale Civile di nella sua nota sede all udienza del ( TERMINE DI COMPARIZIONE DI ALMENO 60 GIORNI), giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Voglia l'ill.mo giudice adito in via preliminare dichiarare l insussistenza dei presupposti di cui all art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per l effetto sospenderla ai sensi dell art. 649 c.p.c; 5

2) dichiarare il difetto di capacità processuale dei procuratori della SOCIETA e per l effetto dichiarare la nullità della procura alle liti. Dichiarare la nullità di tutta l'attività processuale posta in essere, non riferibile giuridicamente alla ricorrente. 3) dichiarare la nullità del D.I. per carenza dei presupposti di cui all art. 633 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D.lgs 1.9.1993 n. 385; 4) accertare l insussistenza di qualsivoglia credito della SOCIETA nei confronti del in relazione al contratto. e per l effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; 5) accertare e dichiarare la violazione da parte della SOCIETA dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di e per l effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; 6) condannare la SOCIETA al risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento da liquidarsi in via equitativa; 7) condannare la SOCIETA al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell art. 96 c.p.c nei confronti del Sig. TIZIO..; 8) dichiarare il diritto del Sig. TIZIO al risarcimento del danno correlato alle segnalazioni alla Centrale Rischi effettuate dalla SOCIETA con valutazione equitativa; 9) ordinare l esibizione di tutta la documentazione relativa alle segnalazioni effettuate dalla SOCIETA alla Centrale dei Rischi Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si depositano: 6

1 ) o rig in a le del ricorso per decreto ingiuntivo della SOCIETA ; 2) decreto ingiuntivo n. del Tribunale Civile di ; a) Estratto conto titoli della SOCIETA datato DATA. Avv.. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di Euro. 5HODWDGLQRWLILFD A richiesta del Sig. CAIO ed a istanza dell Avv. nella qualità come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di ho notificato il suesteso atto a : 62&,(7$ «con sede in, domiciliata presso l Avv.con studio in via 7