00125217 2ER FOGNE. LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 29 GENNAIO 1983 N. 7 (B.U.R. 2-2-1983, n. 14)



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00125217 2ER FOGNE LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 29 GENNAIO 1983 N. 7 (B.U.R. 2-2-1983, n. 14) Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi. modificata ed integrata ai sensi della: LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 23 MARZO 1984, N. 13 (B.U.R. 26-3-1984, n. 37) LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 28 NOVEMBRE 1986, N. 42 (B.U.R. 2-12-1986, n. 142 LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 9 APRILE 1990, N. 25 (B.U.R. 12-4-1990, n. 32) LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 24 APRILE 1995, N. 50 (B.U.R. 27-4-1995, n. 81) Sommario Articoli pubblicati Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 30. Art. 31. Titolo dell'articolo Oggetto della legge Recapito degli scarichi Classificazione degli scarichi civili Classe A Classe B Classe C Insediamento nuovo ed esistente: definizione Modificazioni dell'insediamento Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione Controlli ed autorizzazioni comunali Scarichi esistenti della classe A Scarichi nuovi della classe A Scarichi esistenti della classe B Scarichi nuovi della classe B Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari Scarichi esistenti della classe C Scarichi nuovi della classe C Scarichi nel sottosuolo Interventi integrativi o restrittivi dell'autorit sanitaria Abitabilit o agibilit ed autorizzazione allo scarico - Norme di salvaguardia Scarichi di acque per usi termali Centri di trattamento come insediamenti produttivi Nozioni di pubblica fognatura e di impianto di depurazione 1

Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. "Art. 42. Classificazione delle pubbliche fognature Livelli di depurazione Pubbliche fognature della prima classe Pubbliche fognature della seconda classe Pubbliche fognature nuove della prima e della seconda classe Scarichi fognari in suolo Criteri di gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione Scarichi fognari in canali di bonifica Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Abrogazione di norme Coordinamento delle Province e del Comitato circondariale di Rimini Testo coordinato Titolo I GENERALITA' Art. 1. Oggetto della legge [1] Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10-5-1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi civili di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché sul suolo e nel sottosuolo, provenienti dagli insediamenti di cui alla lettera b) dell'art. 1-quater della legge 8-10-1976, n. 690 e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo; b) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14, comma secondo, della legge 10-5-1976, n. 319, come sostituito dall'art. 17 della legge 24-12-1979, n. 650, tenuto conto, anche con riferimento alla lettera a), delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissati dalle Tabelle allegate alla legge 10-5-1976, n. 319, e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque; c) la regolazione dell'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi. Art. 2. Recapito degli scarichi [1] Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori indicati alla lettera a) dell'art. 1 con esclusione delle acque sotterranee, nonché: negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed all'utilizzazione degli elementi fertilizzanti; e, quanto al sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonché alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento. 2

[2] Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori di cui al comma precedente, con esclusione delle unità geologiche profonde. Titolo II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3. Classificazione degli scarichi civili [1] Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6. Art. 4. Classe A [1] Nella classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa. [2] Rientrano nella stessa classe: gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; le imprese con attività diretta solamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura; gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine solamente a scarichi terminali assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi; gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 Kg. per mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo." (1) [3] Agli effetti del precedente comma, ultima parte, si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella Tabella I allegata alla presente legge. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento. Art. 5. Classe B [1] Nella classe B sono compresi: gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria. Art. 6. Classe C 3

[1] "Nella classe C sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:" (2) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame; imprese dedite ad allevamento avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame; imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo. Art. 7. Insediamento nuovo ed esistente: definizione [1] Agli effetti dell'introdotta disciplina si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 8. Modificazioni dell'insediamento [1] Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 24-12-1979, n. 650, sostitutiva dell'art. 10 della legge 10-5-1976, n. 319, i titolari degli insediamenti civili soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi relativi, una nuova autorizzazione all'autorità comunale competente. "[2] A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche sostanzialmente diverse, per qualità e quantità, da quelle dello scarico preesistente." (3) Art. 9. Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione [1] I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi. [2] I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti, che non recapitano in pubbliche fognature, sono tenuti a denunciare la loro posizione, ai sensi dell'art. 15, comma primo, della legge 10-5-1976, n. 319 ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti e comunque entro sei mesi per gli insediamenti delle classi B e C, ed entro nove mesi per quelli della classe A, dall'entrata in vigore della presente legge. [3] La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonché, ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti ed alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere. [4] L'autorità comunale, che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di seri motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili. [5] Gli insediamenti esistenti adibiti esclusivamente ad abitazione ed aventi un numero di vani non superiore a 50, nonché le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del 4

fondo e/o alla silvicoltura sono tenuti unicamente alla presentazione della denuncia di cui al secondo comma. Art. 10. Controlli ed autorizzazioni comunali [1] L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a verificare l'effettiva natura degli insediamenti ai sensi dell'art. 1-quater della legge 8-10-1976, n. 690 e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente. [2] L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal comune territorialmente competente per i recapiti di cui agli artt. 1 - lettera a) - e 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la competenza della Regione. [3] Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge. [4] L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione "ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso. [5] In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico. Capo II REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI Art. 11. Scarichi esistenti della classe A [1] Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe A, di cui all'art. 4, sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II; 2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale; 3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc ed una capienza inferiore a 50 posti-letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora si adottino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'autorità sanitaria locale. Art. 12. 5

Scarichi nuovi della classe A [1] Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A, di cui all'art. 4, che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione. Art. 13. Scarichi esistenti della classe B [1] Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe B, di cui all'art. 5, sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella II ed entro il 1 marzo 1986 a quelli della Tabella III; 2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977; 3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso. [2] E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III. [3] E' vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Art. 14. Scarichi nuovi della classe B [1] Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe B, di cui all'art. 5, sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo precedente salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità dell'allegata Tabella III. Art. 15. Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari [1] Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in qualsiasi caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'autorità sanitaria, i secondi. Art. 16. Scarichi esistenti della classe C [1] Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C, di cui all'art. 6, sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati: entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm 1; entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II; entro il 1 marzo 1986 ai limiti di accettabilità definitivi di cui all'allegata Tabella III; Omissis 6

Il punto 2) è stato abrogato, a partire dal 12 maggio 1995, dall'art. 17 della L.R. 24-4-1995, n. 50. [2] Sono ammesse forme di conferimento degli scarichi a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III. Art. 17. Scarichi nuovi della classe C [1] Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C, di cui all'art. 6, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, devono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella III. [2] Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall'attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe. Omissis Gli artt. 18, 20, 21 e 22 sono stati abrogati, a partire dal 12 maggio 1995, dall'art. 17 della L.R. 24-4-1995, n. 50, mentre l'art. 19 è stato abrogato dall'art. 3 della L.R. 9-4-1990, n. 25. Art. 23. Scarichi nel sottosuolo [1] Lo scarico nel sottosuolo degli insediamenti civili esistenti e nuovi appartenenti alle tre classi di cui all'art. 3 è ammesso limitatamente alle immissioni nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 2 e previa autorizzazione della Regione, come prevista dall'art. 10, secondo comma. Capo III NORME INTEGRATIVE Art. 24. Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria [1] Le autorità sanitarie competenti potranno adottare, in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica. [2] Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono altresì osservarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185 e successive modificazioni. Art. 25. Abitabilità o agibilità ed autorizzazione allo scarico - Norme di salvaguardia [1] I titolari degli scarichi civili nuovi devono presentare al comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico. [2] Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie del 27-7-1934, n. 1265 e all'art. 50 della legge regionale 7-12-1978, n. 47, relativo agli insediamenti civili e produttivi nuovi, è subordinato al possesso, da parte del relativo titolare, dell'autorizzazione allo scarico, secondo le disposizioni della legge 10-5-1976, n. 319 e successive modifiche e della presente disciplina. [3] I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti sono obbligati, fino al momento in cui debbono osservare i limiti di accettabilità finali stabiliti dalla presente legge, a non peggiorare in 7

alcun modo le caratteristiche quali-quantitative dei propri reflui raggiunte al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina ed in epoca successiva. Art. 26. Scarichi di acque per usi termali [1] Qualora le acque prelevate da un corpo idrico presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, l'autorità comunale potrà consentire il loro scarico in corpi idrici superficiali, anche in deroga alle allegate tabelle, purché le acque siano scaricate con valori parametrici non superiori a quelli iniziali e la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi della risorsa idrica e non sia causa di danno alla salute e all'ambiente. Titolo III DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI LIQUAMI E DELLE ACQUE REFLUE Omissis Gli artt. 27 29 sono stati abrogati, a partire dal 12 maggio 1995, dall'art. 17 della L.R. 24-4-1995, n. 50. Art. 30. Centri di trattamento come insediamenti produttivi [1] I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento dei prodotti, di cui all'art. 27, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10-5-1976, n. 319 e successive modifiche, qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo. [2] I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 28, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dall'autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonché le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti. Titolo IV DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 31. Nozioni di pubblica fognatura e di impianto di depurazione [1] Ai fini della presente legge si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 10-5-1976, n. 319 e successive modifiche, gestito dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 24-12-1979, n. 650. [2] Si considera impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici. Art. 32. 8

Classificazione delle pubbliche fognature [1] Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi: appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'art. 4, ovvero anche da insediamenti produttivi, purché i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita all'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dall'allegata Tabella I; appartengono alla seconda classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili, purché i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dall'allegata Tabella I. Art. 33. Livelli di depurazione [1] Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli: 1) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico; 2) di secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, l'ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico. [2] Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo. Capo II REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI Art. 34. Pubbliche fognature della prima classe [1] Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali ed hanno un carico uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme: a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III; b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge; c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità, di cui alla Tabella III, fin dall'attivazione dell'impianto, se ciò entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. [2] Gli scarichi delle pubbliche fognature, con carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme, salvo quanto previsto al comma successivo: a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II; b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge; c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità, di cui alla Tabella II, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione, se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. [3] In fase di ulteriore attuazione del piano di risanamento potranno essere individuate pubbliche fognature che, pur avendo un carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, saranno assoggettate alla 9

disciplina di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore, alla prevista utilizzazione delle acque ed all'entrata dello scarico medesimo. Art. 35. Pubbliche fognature della seconda classe [1] Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme: a) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II ed entro il 13 giugno 1986 a quelli della Tabella III; b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge; c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione, se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 36. Pubbliche fognature nuove della prima e della seconda classe [1] Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla seconda classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III. [2] Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla prima classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro due anni dalla loro attivazione agli stessi limiti previsti dall'art. 34 per gli scarichi delle fognature esistenti. Art. 37. Scarichi fognari in suolo [1] Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature, che recapitano sul suolo o nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché di quelle emanate dall'autorità sanitaria locale. Art. 38. Criteri di gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione [1] Gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, di cui all'art. 31, sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i relativi regolamenti e, comunque, ad adottare, nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili della classe B e C che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37. Omissis Il comma 2 è stato abrogato, a partire dal 17 dicembre 1986, dall'art. 2 della L.R. 28-11-1986, n. 42. Art. 39. Scarichi fognari in canali di bonifica 10

Omissis L'art. 39 è stato abrogato, a partire dal 17 dicembre 1986, dall'art. 3 della L.R. 28-11-1986, n. 42. Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 40. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura [1] Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati in materia dagli enti gestori. [2] I titolari degli insediamenti civili nuovi devono munirsi dell'autorizzazione prima di ogni scarico. Art. 41. Abrogazione di norme [1] Gli scarichi di cui all'art. 1 - lettera a) e b) - sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono abrogate tutte le norme e/o prescrizioni regionali con essa incompatibili o che, comunque, disciplinavano la stessa materia. "Art. 42. (4) Coordinamento delle Province e del Comitato circondariale di Rimini [1] Ai fini della uniforme applicazione della presente legge, le Province ed il Comitato circondariale di Rimini svolgono attività di coordinamento, omogeneizzante ed informazione nei confronti dei Comuni tenendo conto altresì delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. L'attività di coordinamento è finalizzata anche alla redazione dei piani di risanamento di bacino di cui alla legge regionale 1-2-1983 n. 9. [2] Tale attività riguarda in particolare: l'applicazione della normativa sullo smaltimento dei liquami delle imprese agricole sul suolo; l'individuazione delle aree destinate a tale smaltimento, nonché delle quantità consentite, con riferimento all'art. 20 della presente legge. [3] Per rendere uniformi le attività di cui ai commi precedenti è istituito un comitato permanente, presieduto dall'assessore regionale competente per materia, e composto da un rappresentante per ciascuna Provincia e Comitato circondariale di Rimini nonché da tre funzionari regionali, esperti nelle discipline attinenti la materia nominati dalla Giunta regionale. [4] I Comuni sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione, alle Province e al Comitato circondariale di Rimini, i dati e gli elementi conoscitivi riguardanti l'applicazione della presente legge." Allegato A Elementi e sostanze chimiche per le quali, in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, non è ammesso lo smaltimento sul suolo: Arsenico - Cadmio - Cromo - Mercurio - Nichel - Piombo - Rame - Selenio - Zinco - Fenoli - Solventi organici azotati - Oli minerali - Solventi clorurati - Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati. Tabella I Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti e delle pubbliche fognature: produttivi o civili. PARAMETRI (6) LIMITI (7) Portata media mc/giorno (8) 30 11

ph 5,5-9,5 Temperatura C 30 Colore (diluizione 1:40 su spessore 10 cm) Materiali grossolani non percettibile assenti Materiali in sospensioni totali mg/l 700 BOD 5 mg/l 300 COD mg/l 700 Rapporto COD/BOD 5 2,2 10 Metalli e non metalli tossici totali As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn 3 Alluminio mg/l 2 Arsenico mg/l 0,5 Bario mg/l 20 Boro mg/l 4 Cadmio mg/l 0,02 Cromo III mg/l 4 Cromo VI mg/l 0,2 Ferro mg/l 4 Manganese mg/l 4 Mercurio mg/l 0,005 Nichel mg/l 4 Piombo mg/l 0,3 Rame mg/l 0,4 Selenio mg/l 0,03 Stagno mg/l 10 Zinco mg/l 1 Cianuri totali mg/l 1 12

Cloro attivo mg/l 0,3 Solfuri mg/l 2 Solfiti mg/l 2 Solfati mg/l 1000 Cloruri mg/l 3000 Floruri mg/l 12 Fosforo totale mg/l 30 Azoto ammoniacale mg/l 50 Azoto nitroso mg/l 0,6 Azoto nitrico mg/l 30 Grassi e oli animali e vegetali mg/l 40 Oli minerali mg/l 10 Fenoli mg/l 1 Aldeidi mg/l 2 Solventi organici aromatici mg/l 0,4 Solventi organici azotati mg/l 0,2 Solventi organici clorurati mg/l 2,0 Tensioattivi mg/l 20 Pesticidi clorurati mg/l 0,05 Pesticidi fosforati mg/l 0,1 Saggio di tossicità Tabella II (5) PARAMETRI (9) LIMITI (10) ph 5,5-9,5 Temperatura C 30 13

Colore (diluizione 1:40 su spessore 10 cm) Odore Materiali grossolani Non percettibile Non deve causare molestia Assenti Materiali sedimentabili ml/l 0,5 Materiali in sospensione totali BOD 5 COD Metalli e non metalli tossici totali As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn mg/l - Non più del 50 per cento del valore a monte dell'impianto e comunque 200 mg/l mg/l - Non più del 70 per cento del valore a monte dell'impianto e comunque 250 mg/l mg/l - Non più del 70 per cento del valore a monte dell'impianto e comunque 500 mg/l 3 Alluminio mg/l 2 Arsenico mg/l 0,5 Bario mg/l 20 Boro mg/l 4 Cadmio mg/l 0,02 Cromo III mg/l 4 Cromo IV mg/l 0,2 Ferro mg/l 4 Manganese mg/l 4 Mercurio mg/l 0,005 Nichel mg/l 4 Piombo mg/l 0,3 Rame mg/l 0,4 Selenio mg/l 0,03 Stagno mg/l 10 Zinco mg/l 1 14

Cianuri totali mg/l 1 Cloro attivo mg/l 0,3 Solfuri mg/l 2 Solfiti mg/l 2 Solfati mg/l 1000 (11) Cloruri mg/l 3000 (11) Floruri mg/l 12 Fosforo totale mg/l 15 Azoto ammoniacale mg/l 50 Azoto nitroso mg/l 0,6 Azoto nitrico mg/l 30 Grassi e oli animali e vegetali mg/l 40 Oli minerali mg/l 10 Fenoli mg/l 1 Aldeidi mg/l 2 Solventi organici aromatic mg/l 0,4 Solventi organici azotati mg/l 0,2 Solventi organici clorurati mg/l 2,0 Tensioattivi mg/l 10 Pesticidi clorurati mg/l 0,05 Pesticidi fosforati mg/l 0,1 Coliformi totali mpn 100 ml 20.000 (12) Coliformi fecali mpn 100 ml 12.000 (12) Streptochocchi fecali mpn 100 ml 2.000 (12) Saggio di tossicità Tabella III (5) 15

PARAMETRI (9) LIMITI (10) ph 5,5-9,5 Temperatura C 30 Colore (diluizione 1:40, spess. 10 cm) Odore Materiali grossolani Non percettibili Non molesto Assenti Materiali sedimentabili ml/l 0,5 Materiali in sospensione totali mg/l 80 BOD5 mg/l 80 COD mg/l 160 Metalli e non metalli tossici totali As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn 3 Alluminio mg/l 1 Arsenico mg/l 0,5 Bario mg/l 20 Boro mg/l 2 Cadmio mg/l 0,02 Cromo III mg/l 2 Cromo VI mg/l 0,2 Ferro mg/l 2 Manganese mg/l 2 Mercurio mg/l 0,005 Nichel mg/l 2 Piombo mg/l 0,2 Rame mg/l 0,1 Selenio mg/l 0,03 Stagno mg/l 10 16

Zinco mg/l 0,5 Cianuri totali mg/l 0,5 Cloro attivo mg/l 0,2 Solfuri mg/l 1 Solfiti mg/l 1 Solfati mg/l 1000 (11) Cloruri mg/l 1200 (11) Floruri mg/l 6 Fosforo totale mg/l 15 Azoto ammoniacale mg/l 25 Azoto nitroso mg/l 0,6 Azoto nitrico mg/l 20 Grassi e oli animali e vegetali mg/l 20 Oli minerali mg/l 5 Fenoli mg/l 0,5 Aldeidi mg/l 2 Solventi organici aromatici mg/l 0,2 Solventi organici azotati mg/l 0,1 Solventi organici clorurati mg/l 1,0 Tensioattivi mg/l 2 Pesticidi clorurati mg/l 0,05 Pesticidi fosforati mg/l 0,1 Coliformi totali mpn 100 ml 20.000 (12) Coliformi fecali mpn 100 ml 12.000 (12) Streptochocchi fecali mpn 100 ml 2.000 (12) Saggio di tossicità 17

(1) Alinea aggiunta, a partire dall'8 aprile 1984, dall'art. 1 della legge regionale 23-3-1984, n. 13. (2) Periodo così sostituito, a partire dall'8 aprile 1984, dall'art. 2 della legge regionale 23-3-1984, n. 13. (3) comma così sostituito, a partire dall'8 aprile 1984, dall'art. 3 della legge regionale 23-3-1984, n. 13. (4) Art. aggiunto, a partire dall'8 aprile 1984, dall'art. 8 della legge regionale 23-3-1984, n. 13. (5) Tabella così modificata, a partire dal 17 dicembre 1986, dall'art. 12 della legge regionale 28-11-1986, n. 42. (6) Per la definizione dei parametri e le modalità di analisi valgono le note di cui alla Tab. A allegata alla legge 10-5-1976, n. 319 e succ. modifiche. (7) Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio prelevato secondo le metodiche IRSA-CNR. (8) Il limite non si applica agli scarichi delle pubbliche fognature. (9) Per la definizione dei parametri e le modalità di campionamento ed analisi valgono le note di cui alla tab. A allegata alla legge 10-5-1976, n. 319 e succ. modifiche. (10) Limiti più restrittivi potranno essere imposti in fase di ulteriore attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque, in relazione alle caratteristiche ed agli usi del corpo idrico ricettore ed all'entità dello scarico medesimo. (11) Non si applicano per gli scarichi diretti in mare. (12) I limiti si applicano in quanto espressamente previsto nell'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità comunale o provinciale, sentiti i competenti Servizi e Presidi delle Unità sanitarie locali e tenuto conto degli usi del corpo idrico ricettore nonché degli standards di qualità definiti in tal senso dalle normative statali. Resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 29-1-1983 n. 7. 18