I CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E LE VARIE TIPOLOGIE DI SCARICHI

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1 I CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E LE VARIE TIPOLOGIE DI SCARICHI I <criteri generali della disciplina degli scarichi> sono previsti dall'art.101 ove si conferma il principio che gli scarichi sono disciplinati in funzione dei criteri di qualità dei corpi idrici e che <devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità d i guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime> (comma primo) Inoltre le Regioni possono definire valori-limite di emissione per i diversi inquinanti diversi da quelli riportati nell'allegato 5 alla parte III, sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima, per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze, ma comunque non <meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo allegato> (così il comma secondo dell'art.101). Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere conformi ai limiti di cui alle tabelle 3,3/A e 4. Gli scarichi delle acque reflue urbane devono essere conformi ai limiti delle tabelle 1 e 2,e, nel caso di fognature che convoglino anche scarichi di acque reflue industriali, anche ai limiti di tabella 3. <Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento> (comma quinto). Inoltre (comma sesto) <Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate>. Possiamo indicare le seguenti tipologie di scarichi: a) in acque termali (art.102); b) sul suolo (art.103); c) nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art.104); Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 1/6

2 d) in acque superficiali (art.105); e) di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili (art.106); f) in reti fognarie (art.107); g) di sostanze pericolose (art.108); L'articolo 103 (Scarichi sul suolo), sostanzialmente uguale all'art.29 del previgente D.Lgs., impone il divieto dello scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ma questo divieto è subito derogato: <a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3[1]; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefìci ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto[2]; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto> In tutti i casi di cui sopra gli scarichi al suolo devono comunque essere conformi ai limiti riportati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III^ (uguali alla precedente normativa). Al secondo comma si prevede che <Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata>. Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, sono contemplati dall'art.104, la quale disposizione oltre a ribadire che è vietato lo scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (comma primo), prevede che gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee esistenti e debitamente autorizzati debbano essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Sono però previste delle deroghe: 1) l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico; 2) il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 2/6

3 idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico; 3) l'autorità competente, <dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico> (quarto comma dell'art.104). I CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E LE VARIE TIPOLOGIE DI SCARICHI ( SECONDA PARTE): IN PARTICOLARE GLI SCARICHI FOGNARI Sugli <Scarichi in reti fognarie> l'art.107 si discosta dalla precedente disciplina. Anzitutto il regolamento per lo scarico in fognatura è approvato dall'autorità d'ambito (mentre prima la competenza era del gestore del servizio idrico integrato) in base alle caratteristiche dell'impianto assicurando la tutela del corpo idrico ed il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane. Si mantengono i principi di inderogabilità per i valori limite di emissione fissati nella tabella 3/A e per quelli relativi a talune sostanze pericolose (cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforiti e composti organici dello stagno) per le quali non è ammessa la deroga ai limiti per lo scarico in fognatura fissati dalla tabella 3. Più esattamente: - gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto; - gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorità d'ambito competente. Una altra novità è data dall'ammissibilità dell'installazione e utilizzo dei trituratori di scarti alimentari, installazione preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato,situazione che prima era stato osteggiata anche da parte ministeriale[3] di talchè essi rifiuti (organici) possono essere - a queste condizioni - smaltiti in fognatura. Le Regioni, sentite le Provincie, possono emanare norme integrative per il controllo degli scarichi di insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature (comma quarto). Infine, sono assimilate alle acque reflue domestiche (cfr. art.107, comma settimo, lett. "b"), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 3/6

4 allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2[4], e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola; d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire: - il risparmio idrico; - il riutilizzo delle acque di scarico; - il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione. Con la possibilità di: - ricorrere a strumenti economici; - stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi; - fissare, per le sostanze ritenuti utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale. Tornando alle reti fognarie, esse sono definite dall'art.74, primo comma, lett."dd" del D.Lgs. 152/2006 come <il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale> e sono ora disciplinate all'art.100 ove si impone agli <agglomerati [5] con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000> di dotarsi <di reti fognarie per le acque reflue urbane>. Per acque reflue urbane si intende (art.74, primo comma, lett."i"): <il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato>. La predetta definizione di rete fognaria non brilla per chiarezza posto che la condotta che raccoglie le sole acque reflue industriali non è uguale a quella di acque reflue urbane (mescolamento di acque domestiche e industriali, eccetera). Le reti vanno progettate, realizzate e manutenute <adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili> tenendo conto di vari criteri, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 4/6

5 c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi metereorici. Le Regioni per gli insediamenti, installazioni, edifici isolati che producono acque reflue domestiche: - individuano sistemi individuali, pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale; - indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi. [1] Più esattamente: < Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi>. [2] Per il comma terzo dell'art.103 <Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto>. [3] Il comma terzo dell'art.107 così recita < Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema>. [4] L'art.112 (utilizzazione agronomica), comma secondo, recita che <Le Regioni disciplinano le attività di Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 5/6

6 utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto>. [5] Secondo la lett."n", comma primo, dell'art.74 la definizione di agglomerato è quella di <area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale>. Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 6/6

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