Newsletter Novità in materia di sopravvenienze attive e perdite su crediti. 8 Febbraio 2013



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Newsletter Novità in materia di sopravvenienze attive e perdite su crediti 8 Febbraio 2013 1. Perdite su crediti di modesta entità 2. Perdite su crediti per effetto della prescrizione del diritto 3. Perdite su crediti dei soggetti IAS in presenza di eventi estintivi 4. Sopravvenienze attive relative ad accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. ed a piani attestati ex art. 67, lett. d), L.F. 5. Perdite su crediti relativi ad accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.

Con l art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 1 il legislatore ha ampliato il novero delle ipotesi in cui le perdite su crediti iscritte in bilancio sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi ed esteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e ai piani attestati di risanamento la disciplina dell irrilevanza impositiva delle sopravvenienze attive realizzate dall impresa debitrice in relazione alla riduzione dei debiti nell ambito delle procedure concorsuali. Il provvedimento di legge in commento non contiene disposizioni specifiche in merito all entrata in vigore delle disposizioni in questione e, di conseguenza, non è pacifica la loro applicabilità sin dal corrente periodo di imposta 2. Occorre tuttavia considerare che, sotto diversi profili, la loro applicazione è di diretta derivazione bilancistica e, quindi, è opportuno tenerne conto già in sede di chiusura dei conti (ferma restando la necessità di verificare eventuali interventi normativi o di prassi che, auspicabilmente, confermino l applicabilità delle nuove più favorevoli regole sin dal 2012). Merita, infine, premettere che il legislatore non ha modificato la disciplina IVA di riferimento e, quindi, a fronte della deducibilità della perdita su crediti, la possibilità di procedere ad una variazione in diminuzione per operazioni già fatturate rimane circoscritta alle ipotesi previste dall art. 26, comma 2, del Decreto IVA 3. 1) Perdite su crediti di modesta entità La modifica legislativa consiste nell introduzione di una presunzione legale di sussistenza degli elementi certi e precisi, cui l art. 101, c. 5, TUIR subordina la deducibilità delle perdite su crediti iscritte in bilancio, quando ricorrono ambedue le seguenti condizioni: - il credito è di modesta entità; - sono decorsi sei mesi 4 dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (definite come quelle con volume d affari o ricavi 5 non inferiori a cento milioni di ) e non superiore a 2.500 per le altre imprese. L entità del credito dovrebbe essere valutata sulla base del valore nominale 6 dei crediti scaduti da più di sei mesi vantati nei confronti del medesimo soggetto e riferibili al medesimo rapporto negoziale. Sul punto, tuttavia, è più che auspicabile un chiarimento ufficiale. La deducibilità della perdita è, in ogni caso, subordinata alla previa imputazione in bilancio, di guisa che, se tale rilevazione civilistica della perdita avviene in un esercizio successivo a quello in cui risultano decorsi i sei mesi, è solo nell esercizio di rilevazione della perdita in bilancio che la stessa può e deve essere dedotta 7. Peraltro, in linea generale, è quanto meno prudente che il rinvio della rilevazione della perdita - e della conseguente deduzione - ad un esercizio successivo a quello in cui si compie il decorso dei sei mesi sia supportato da elementi oggettivi e documentabili che lo giustifichino, per non incorrere nel rischio di vedersi contestare un arbitrario spostamento della deduzione fiscale 1 Convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 2 Vale a dire, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, sin dal 2012. 3 Ad esempio in presenza di procedure concorsuali, procedure esecutive rimaste infruttuose o sopravvenuto accordo tra le parti (purché raggiunto entro un anno dall effettuazione dell operazione). 4 Nel silenzio della norma, si deve ritenere, ragionevolmente, che i sei mesi debbano essere decorsi alla data di chiusura dell esercizio sociale. 5 Il Provvedimento dell A.d.E. 6.4.2009 ha precisato che va considerato il valore più alto tra ricavi e volume d affari. 6 Meriterebbe una conferma da parte dell A.d.E. anche (i) la possibilità di valutare l entità dei crediti al netto di eventuali pagamenti parziali e (ii) che, di contro, vanno considerati anche eventuali componenti accessori (in primis, l IVA per i crediti già fatturati) ma non gli interessi di mora, atteso che questi ultimi godono di una disciplina ad hoc. 7 Il coordinamento dei due presupposti quantitativo e temporale con le rilevazioni di bilancio non è sempre agevole. Ad esempio, è ragionevole ritenere, ma il punto meriterebbe conferme ufficiali, che se per effetto di incassi successivi un credito si riduce al di sotto della soglia, in tale esercizio siano deducibili (mediante variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi) eventuali svalutazioni effettuate in bilancio e non dedotte (per mancanza dei requisiti di certezza e precisione). 2

Non essendo prevista una disciplina transitoria, si pone il dubbio se nel primo esercizio di applicazione della norma la stessa si applichi a tutti i crediti di modesta entità per i quali il termine di 6 mesi risulti già decorso alla fine del precedente esercizio 8. 2) Perdite su crediti per effetto della prescrizione del diritto In questa seconda fattispecie la modifica (all art. 101, c. 5, TUIR) è consistita nella previsione di sussistenza degli elementi certi e precisi quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. La disposizione, apparentemente semplice, lascerebbe intendere che l assenza di atti interruttivi della prescrizione possa validamente costituire l unica condizione necessaria ai fini della deduzione; tuttavia, le seguenti implicazioni applicative necessiterebbero di chiarimenti da parte dell Amministrazione Finanziaria. Anzitutto, la portata innovativa della norma dovrebbe consistere nel consentire la deduzione della perdita in via assoluta, ossia solo in virtù del decorso del termine di prescrizione, senza la necessità di verificare (documentalmente) la volontà del debitore di avvalersi della prescrizione medesima 9. In secondo luogo non è chiaro come il mancato esercizio di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione possa essere ritenuto ragionevole e accettabile ai fini della deduzione della perdita, soprattutto in ipotesi di crediti di rilevante entità a fronte dei quali l inerzia del creditore potrebbe essere contestata dall Amministrazione Finanziaria in termini di comportamento antieconomico. Si tratta, a ben vedere, di un profilo che non si presta a soluzioni applicabili indistintamente alla generalità dei casi. Infine, non è chiaro se la norma imponga la deduzione della perdita necessariamente nell esercizio in cui si compie il decorso del termine di prescrizione, ovvero se tale esercizio rappresenti soltanto il primo a decorrere dal quale la perdita può essere dedotta. In tale ultimo caso sembrerebbe lecito dedurre nel periodo di imposta di entrata in vigore della norma anche le perdite relative a crediti prescritti in esercizi passati (vale a dire quelli per i quali il decorso dei termini si sia formato in esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore della norma). Anche in merito a questo delicato profilo un chiarimento ufficiale è quanto mai auspicabile 10. 3) Perdite su crediti dei soggetti IAS in presenza di eventi estintivi Anche per i soggetti IAS il legislatore è intervenuto, mediante una modifica dell art. 101, c. 5, TUIR, per prevedere che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi». Una prima interpretazione della novella porta a leggervi una conferma della rilevanza fiscale della derecognition prevista dallo IAS 39 11 già da taluni ravvisata anche nella prassi dell A.d.E (in particolare, Circ. 3.8.2010 n. 42/E). L aspetto più rilevante che deve essere chiarito è se la norma in commento presupponga o meno un evento traslativo del credito. 8 Il tema si porrà anche a regime, vale a dire se sia consentito procedere alla deduzione nell esercizio di imputazione della perdita/ svalutazione a conto economico anche se i 6 mesi sono maturati già in precedenti esercizi. 9 Meriterebbe una conferma anche che non occorra, sotto il profilo probatorio, fornire una prova negativa (c.d. prova diabolica ) in merito all assenza di atti interruttivi del diritto alla riscossione. 10 Merita rammentare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, seppure con riferimento alla presunzione di perdita connessa all apertura delle procedure concorsuali a carico del debitore, si espresse nel senso di negare la possibilità di differire arbitrariamente la perdita ad un momento successivo rispetto all esercizio di apertura della procedura. 11 In estrema sintesi, la iscrizione di una perdita su crediti solo se l impresa non mantenga più, né conservi il controllo dei rischi/benefici collegati al credito. 3

4) Sopravvenienze attive relative ad accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. ed a piani attestati ex art. 67, lett. d), L.F. Con il dichiarato obiettivo di assicurare il coordinamento del TUIR con i nuovi istituti della Legge Fallimentare (L.F.) è stato integrato l art. 88, c. 4, TUIR prevedendo che la riduzione dei debiti dell impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, nelle seguenti due ipotesi (prima non contemplate): a) accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art. 182- bis L.F.; b) piano attestato ai sensi dell art. 67, lett. d), L.F. pubblicato sul registro delle imprese. Si tratta delle sopravvenienze che derivano in capo al debitore dall accettazione di pagamenti parziali da parte del creditore. Rispetto alla preesistente norma relativa al concordato (fallimentare o preventivo) cui la novella in commento si va ad affiancare, merita di essere sottolineata una differenza significativa. L irrilevanza della sopravvenienza attiva è limitata alla parte che eccede le perdite fiscali (di periodo o pregresse) disponibili, vale a dire che la stessa esplica i suoi effetti solo se la sopravvenienza non sia altrimenti compensabile con le perdite fiscali. Poiché gli istituti presi in considerazione dalla nuova norma sono preordinati alla prosecuzione dell attività di impresa, ciò che si intende evitare è che l irrilevanza reddituale della sopravvenienza consenta in futuro di compensare perdite che sono temporalmente e logicamente la causa di tale sopravvenienza (in quanto causa del ricorso agli accordi transattivi in questione) 12. 5) Perdite su crediti relativi ad accordi di ristrutturazione art. 182- bis L.F. Per le sole perdite su crediti relativi ad accordi di ristrutturazione art. 182-bis L.F. (e non anche per i piani attestati ai sensi dell art. 67, lett. d), L.F. 13 ) è stato modificato l art. 101, c. 5, TUIR disponendo 14 che le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso «dalla data del decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione». Il tenore letterale della norma porta a ritenere che non sia necessario attendere la definitività del decreto di omologazione 15. 12 La norma lascia qualche margine di incertezza sulle sue concrete modalità di applicazione, in particolare per quanto attiene al suo coordinamento con la disciplina del riporto a nuovo delle perdite che limita l utilizzo delle stesse alla misura dell 80% del reddito complessivo lordo. La meccanica giustapposizione di tali regole implica che, in presenza (solo) di perdite soggette a tale limite, la detassazione della sopravvenienza operi per la parte che eccede l 80% delle stesse. Ulteriori incertezze si pongono con riferimento all ipotesi di conversione dei crediti in capitale (che si pone per i creditori soggetti IAS) e alla differente disciplina della riportabilità delle perdite per le società di persone. 13 La giustificazione di tale disparità di trattamento va ravvisata nell assenza di intervento giudiziario (nei piani di risanamento) che garantisca l effettiva sussistenza dei presupposti della rilevazione della perdita. 14 La disposizione intende avere portata innovativa, tenuto conto della precedente Circolare n. 8/E/2009 ove si leggeva che «Si ritiene che alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato comma 5 dell articolo 101 del TUIR». 15 In passato l A.d.E., seppur con specifico riferimento alla disciplina della conversione dei crediti in partecipazioni di cui all art. 113 del TUIR aveva affermato che si dovesse fare riferimento alla data in cui il decreto di omologazione diviene definitivo in quanto non più suscettibile di impugnativa da parte dei creditori o in conseguenza del rigetto delle opposizioni (Cir. 3.8.2010 n. 42/E). 4

Riferimenti: - Art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni. Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati Vi preghiamo di contattare: Stefano Chirichigno stefano.chirichigno@cms-aacs.com Guido Zavadini guido.zavadini@cms-aacs.com 5

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