NORME TECNICHE di ATTUAZIONE del P.R.G.



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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I NORME GENERALI DI INTERVENTO Art. 1 - Disposizioni generali. 1.1 - Applicazioni. Ai sensi della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni, della legge 28.1.1977, n. 10 e della Legge Regionale n. 18 del 12.4.1983, la disciplina urbanistico-edilizia del P.R.G. s applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti norme tecniche e delle planimetrie di cui al successivo paragrafo 1.2. 1.2 - Elaborati del P.R.G. 1.2.1 - Gli elaborati scritto-grafici del Piano Regolatore sono i seguenti: a) Relazione b) corografia sovra-comunale sintesi di pianificazione Tav. n 1 c) corografia comunale sintesi di progetto Tav. n 2 d) stato di fatto del territorio comunale Tav. n 3a,3b,3c e) planimetria di sintesi del piano Tav. n 4a, 4b f) planimetria delle terre civiche Tav. n 5 g) progetto delle aree urbanizzate del Capoluogo 1:5000 * Tav. n B1 h) progetto delle aree urbanizzate delle Frazioni 1:5000 * Tav.n B2, B3 i) norme particolari da osservarsi nei centri storici delle frazioni Tav. n 10 j) schede di progetto del Centro Storico del Capoluogo Tav. n 11 k) norme tecniche Tav. n NT l) trasparenza amministrativa Tav. 13/13a/13b m) Tabella riepilogativa N.T. Centri Storici e aree soggette a trasformazione insediativi Tav. n 14 n) Tabella riepilogativa N.T. Aree produttive Tav. n 15 o) Tabella riepilogativa N.T. Aree per attrezzature di servizio Tav. n 16 p) Legenda * Tav. L q) Progetto dell intero territorio Comunale 1:10000 * Tav. n A1, A2 r) Progetto delle aree urbanizzate 1:2000 * Tav. 1-26 Le tavole contrassegnate da (*) sono state redatte a seguito prescrizioni della Provincia. 1.2.2 - Le planimetrie relative allo stato di fatto del territorio comunale, insieme ai grafici rappresentativi della situazione fisica, demografica, economica, giuridica del territorio comunale, costituiscono la documentazione di supporto alle scelte di Piano. In caso di mancata rispondenza tra normativa tecnica ed elaborati grafici, prevale la norma scritta; in caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici prevale quello a scala con minor denominatore. 1.2.3 - Gli elaborati in scala 1:5000 rivestono solo valore di mero atto di inquadramento degli

interventi urbanistici per quel che attiene le parti di territorio ricompresse negli elaborati in scala 1:2000. 1.2.4 - L efficacia del PRG è determinata esclusivamente in funzione delle previsioni riportate negli elaborati in scala 1:2000. Restano valide le indicazioni progettuali ed urbanistiche contenute negli elaborati in scala 1:5000 per quelle parti di territorio non ricompresse nei predetti elaborati a scala con denominatore minore. 1.3 - Inserimento nel piano delle prescrizioni di altri strumenti. Le previsioni del piano risultano integrate, a tutti gli effetti da: - vincoli e limitazioni d'uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi; - previsioni dei piani attuativi vigenti, espressamente richiamati nelle disposizioni transitorie delle presenti norme; - previsioni del vigente Piano Paesistico Regionale per le parti di territorio interessate. - previsioni del Piano Territoriale del Nucleo Industriale per le parti di territorio interessate 1.4 - Edifici strade e manufatti esistenti. Gli edifici esistenti legittimamente costruiti o condonati o in corso di costruzione, le strade e gli altri manufatti esistenti all'atto dell'adozione del piano, in contrasto con le destinazioni di zona del piano stesso, fatti salvi gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione ed ampliamento, ferme restando le superfici, destinazioni, e volumi esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fedele del manufatto solo qualora non sia pregiudicata l attuazione delle previsioni di piano per quanto riguarda viabilità, parcheggi e servizi. 1.5 - Stati di fatto fisico e giuridico. Gli elaborati di Piano non ratificano né legalizzano costruzioni realizzate in difformità di norme legislative e regolamentari, o dei progetti approvati, per le quali siano in corso procedimenti amministrativi o giurisdizionali. 1.6 - Disposizioni transitorie. Nelle more di approvazione del P.R.G., è obbligatoria l applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 57 comma 1 della L.R. 18/83. 1.7 - Validità ed efficacia del P.R.G. Il P.R.G. si basa su una previsione decennale ed è soggetto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge vigenti all'atto della modifica. Le previsioni del presente P.R.G. si intendono integrate da qualsiasi tipo di vincolo e limitazione d'uso del suolo derivanti da provvedimenti legislativi nazionali e regionali. 1.8 - Possibilità di deroga delle Norme di P.R.G. Ai sensi dell'art. 64 della L.R. 12.4.1983 n. 18, nel testo in vigore, la possibilità di deroga delle norme di P.R.G. può essere esercitata solo dopo l'entrata in vigore definitiva del P.R.G. e limitatamente alle opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, con esclusione degli alberghi e degli edifici di uso pubblico a carattere residenziale, salvo il disposto dell'art. 81 del D.P.R. 24.1.1977 n. 616, ivi comprese strutture ricettive di uso pubblico; essa può riguardare esclusivamente i limiti di altezza, i rapporti di copertura, i distacchi dai confini e tra edifici. Per edifici ed impianti pubblici si intendono quelli appartenenti ad Enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico (scuole, ospedali, chiese...); in questo caso è derogabile anche il rapporto di edificabilità, fermo restando il perimetro degli spazi ad essi riservati nello strumento urbanistico. Per gli edifici ed impianti di interesse pubblico si intendono, indipendentemente dalla qualità dei

soggetti attuatori -Enti pubblici o privati-, quelli destinati a finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico e culturale indicati al successivo punto 5.3.3. E' fatto salvo altresì il disposto di cui all'art. 41 quater della Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi relativi alle sole destinazioni d'uso di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, è consentita una variazione fra dette destinazioni, su autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, purché siano comunque garantite le dotazioni minime inderogabili di cui al suddetto art. 3. 1.9 - Studio di compatibilità ambientale. 1. Ove sia prescritto dal P.R.P. recepito dall Amministrazione, un più ampio approfondimento sulla compatibilità ambientale, il soggetto proponente deve integrare la usuale documentazione progettuale con uno studio consistente in: - individuazione fisico-descrittiva nell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento; - descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento, che ai luoghi circostanti dello stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso, in relazione allo specifico intervento avuto particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico; - caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative; - simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente; - misure proposte per la eliminazione degli effetti se ineliminabili, per la loro attenuazione o compensazione. 2. Gli atti sopra indicati, sono rimessi, unitamente al progetto, all Amministrazione Comunale 3. Qualora lo studio di compatibilità ambientale si riferisca ad un consistente sviluppo turistico, lo studio stesso dovrà preventivamente calcolare la capacità di carico turistico, quale la soglia limite critica dell'attività riferita a fattori strutturali fisici, ambientali, percettivi, psicologici e sociali. 1.10 - Alvei dei fiumi. 1. Ai fini della tutela e dell'azione di recupero e riqualificazione delle risorse ambientali e del paesaggio, gli alvei dei fiumi sono considerati quali sistemi ambientali e unità di riferimento per l'azione integrata di tutela e riqualificazione. 2. Detta azione si sostanzia negli interventi necessari per la tutela e la ricostruzione del corso dei fiumi stessi e delle loro sponde, nonché sulla porzione della vegetazione spontanea e dell'eventuale fauna che la caratterizza. 3. Sono inoltre soggette a tutela anche le acque stesse, mediante rigoroso controllo degli scarichi di qualsiasi natura e dei prelievi da chiunque effettuati. 4. In attesa della normativa regionale in applicazione della Legge 19 Maggio 1989, n.183, valgono, nelle zone agricole E1, E2 ed E3 le disposizioni di seguito riportate: a) le opere di sistemazione, così come gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica, dovranno garantire una conoscenza dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali oltre che le caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino. b) per quanto riguarda gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo studio di compatibilità ambientale. c) gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della potenziale massima esondazione dei corsi d'acqua, tale fascia potrà essere determinata unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti, oltre le opere di presidio, unicamente lavori di piantumazione e vegetazione destinate allo sviluppo della vegetazione ripariale, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo. E' comunque consentita in quest'area la pioppicoltura. d) Nella fascia fino al raggiungimento dei 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli

alvei caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il permanere di destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale, che non comporti la realizzazione d'infrastrutture e strutture di supporto. Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori. e) Gli interventi di reimpianto vegetazionale dovranno essere realizzati con essenze scelte secondo la tabella A in allegato al Piano Paesistico Regionale (Atto 141/21 del 21/3/90). f) Nelle fasce suddette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di immettere sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali: suolo, acqua, aria, evitando così, ogni apporto inquinante. 1.11 - Aree e siti archeologici. 1. Le aree e i siti archeologici individuati in sede di analisi, indipendentemente dal valore relativo loro attribuito, fanno parte integrante del patrimonio ambientale. 2. Tali aree e siti, sono soggetti a speciale tutela, anche in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla competente Soprintendenza e fino a che non intervengano gli stessi. 3. Il perimetro delle aree interessate riportato negli elaborati di piano, comporta cautelativamente il vincolo di inedificabilità fino alla delimitazione delle aree stesse da parte dell'ente competente. 1.12 - Centri storici ed emergenze areali, puntuali, lineari. 1. Per la individuazione dei nuclei di interesse storico ambientale si fa riferimento alla perimetrazione individuata nell'ambito degli elaborati di P.R.G. (zone omogenee individuate ai sensi del D.M. 2/04/1968 n. 1444). 2. Il limite delle fasce di rispetto delle emergenze -puntuali, lineario areali- di carattere storicoartistico e/o architettonico-ambientale è costituito, di norma, dall'inviluppo delle emergenze, ivi comprese le relative pertinenze. 1.13 Norme generali sui Progetti E consentito presentare progetti a sanatoria, anche ai sensi dell art. 13 L. 47/85, che prevedano la realizzazione di lavori necessari a rendere conformi alle norme opere altrimenti difformi. In tal caso il progetto dovrà indicare chiaramente lo stato di fatto, le opere difformi, le opere da realizzare, e lo stato futuro. E consentito presentare, con unica istanza, progetti diversi inerenti il medesimo fabbricato, che possono prevedere sanatorie e nuovi interventi a condizione che l intera documentazione sia distinta con diversi elaborati in cui siano chiaramente ed univocamente individuate le opere da eseguire, quelle esistenti, quelle eventualmente abusive, quelle necessarie a rendere la conformità e lo stato futuro, in modo tale che sia possibile rilasciare i conseguenti atti facendo riferimento a documentazione specifica. I lavori finalizzati a rendere conforme l intervento dovranno essere realizzati entro un anno dall inizio lavori, fermo restando che in caso di decadenza del Permesso di Costruire o nel caso detti lavori non venissero realizzati entro un anno dall inizio lavori si riavvierà il procedimento relativo a opere realizzate in carenza o difformità dal titolo abilitativo. Gli uffici possono richiedere tutti gli elaborati necessari alla migliore comprensione di quanto da realizzare, anche se non elencati come necessari sul Regolamento Edilizio o nelle presenti NTA. Ove il Cittadino intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, le istruttorie dei progetti dovranno essere svolte entro 100 giorni. Art. 2 - Prescrizioni urbanistico-edilizie. 2.1 - Parametri urbanistici ed edilizi. - Definizioni ed effetti L'urbanizzazione e l'edificazione nel territorio comunale è regolata dai seguenti parametri:

2.1.1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria ( S1 ). La superficie per opere di urbanizzazione primaria è rappresentata dalla somma delle superfici destinate a parcheggi di uso locale ed a spazi di sosta e di distribuzione, nonché ad altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali ed alle centrali tecnologiche al servizio dell'area; e dalle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde pubblico ai sensi del punto c) dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. 2.1.2 - Superficie per opere di Urbanizzazione secondaria ( S2 ). E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definiti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968, n. 1444 e comprende quindi gli spazi destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, nonché gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria ai sensi del punto d) dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. La S2 è espressa in mq. 2.1.3 - Densità edilizia territoriale (Dt). Esprime il rapporto tra superficie edificabile e la superficie territoriale ovvero il rapporto tra abitanti insediabili e la superficie territoriale. 2.1.4 - Indice di fabbricabilità territoriale ( It ). Esprime il volume massimo, lordo di costruzione (vuoto per pieno), in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale St (mc./mq). 2.1.5 - Indice di fabbricabilità fondiaria ( If ). Esprime il volume massimo lordo di costruzione (vuoto per pieno), in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria Sf (mc./mq.). 2.1.6 - Indice di utilizzazione territoriale ( Ut ). Esprime in metri quadrati la massima superficie edificabile Se lorda dei piani dell'edificio costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale St (mq./mq.). 2.1.7 - Indice di utilizzazione fondiaria ( Uf ). Esprime in metri quadrati la massima superficie edificabile Se lorda dei piani dell'edificio costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria Sf (mq./mq.). 2.1.8 - Opere di urbanizzazione. Sono definite opere di urbanizzazione primaria: strade locali e piazze a servizio degli insediamenti, spazi di sosta e parcheggio, spazi pedonali, rete di fognature, impianti di distribuzione idrica, dell'energia elettrica, del telefono e del gas, illuminazione pubblica e fasce di pertinenza a servizio della viabilità. Sono definite opere di urbanizzazione secondaria: asilo nido, scuola materna, scuola dell'obbligo, verde pubblico di quartiere attrezzato a parco, per il gioco e per lo sport, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere, attrezzature e servizi pubblici a carattere sociale, culturale, sanitario, religioso ed amministrativo, purché di interesse locale e di quartiere, nonché i parcheggi di cui al punto d) dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. Sono definite opere di allacciamento ai pubblici servizi: i collettori principali di allacciamento dell'area alla rete fognante, idrica, elettrica, telefonica e del gas, nonché i collegamenti vari di interesse generale. Tutta la nuova viabilità deve essere conforme alla norme del Codice della Strada e del suo regolamento di Attuazione (DPR 16.12.1992, n. 495 e s. m.i.) con particolare riferimento alle sezioni stradali. Nella pianificazione esecutiva nei progetti di nuova viabilità, si dovrà verificare la reale ampiezza della carreggiata e la sua distribuzione in spazi sosta, corsie e banchine, in funzione delle quali si dovrà certificare la classificazione della strada ai sensi del Codice della strada e la

quantificazione dei sensi di marcia considerando che la carreggiata dovrà avere una sezione minima libera di m 7 per i doppi sensi e m. 5 per i sensi unici. La presenza di sensi unici nella viabilità pubblica dei Piani Preventivi è possibile solo previo parere dei VV.UU. Ove oltre al doppio senso di marcia sia prevista anche la sosta da un lato la carreggiata dovrà avere larghezza di almeno m. 8. Nei piani Particolareggiati di iniziativa privata dovrà prevedersi almeno un marciapiede di ampiezza di m. 1,50 e uno di m. 2, nel quale dovranno essere collocate a dimora piante. 2.1.9 - Superficie territoriale ( St ). Per superficie territoriale, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione territoriale (Ut), si intende un'area, non inferiore alla superficie minima di intervento, o comunque individuata graficamente nelle tavole dello strumento urbanistico, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria, oltre ad eventuali aree di rispetto od aree destinate ad opere di urbanizzazione generale a servizio dell'area stessa. Si intendono quindi computabili ai fini degli indici di utilizzazione fondiaria tutte le aree comprese nei perimetri degli ambiti soggetti a piano preventivo. Le aree da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie verranno cedute in pari quota percentuale da tutti i proprietari. La superficie territoriale è espressa in mq. 2.1.10 - Comparto di attuazione ( C ). Per comparto di attuazione si intende l'unità di intervento urbanistico corrispondente alla superficie territoriale di un ambito soggetto ad intervento urbanistico unitario. 2.1.11 - Superficie fondiaria ( Sf ). Per superficie fondiaria, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf), si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale (St), deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) ed altre eventuali superfici, non direttamente utilizzabili ai fini del processo edilizio. La superficie fondiaria si esprime in mq. 2.1.12 - Ao (Area occupata). E' la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombri; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio escluse le parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, pensiline, aggetti e simili. L'area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e, quindi, per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del suolo (Us). Nelle zone ove è presente il parametro dell Ao o dell Us la Ao massima consentita è pari a Rc x 1,5. Pertanto non va preso in considerazione quanto diversamente indicato nelle specifiche zone di P.R.G. 2.1.13 - Si (Superficie d'inviluppo). E' la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai "fili fissi"). La superficie d'inviluppo (Si) serve per posizionare l'edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato. 2.1.14 - Ai (Area insediabile). E' l'area risultante dalla superficie di inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di mt. 2,50 oppure 7,00 su ciascun lato, a seconda che trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici, purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano.

L'area insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell'edificio, in corso d'opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione. 2.1.15 - Se (Superficie edificabile). E' la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori terra ed entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso; essa va misurata sul perimetro esterno del solaio, compresa la proiezione orizzontale di muri esterni. Rimangono tuttavia, esclusi dal computo della superficie edificabile; - gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, cioe aperti almeno su un intero lato, anche se coperti, quali logge, porticati a piano terra, per ciascun piano entro i limiti di superficie del 20% della superficie edificabile lorda del piano stesso (compreso logge, scale etc ), nonché i balconi e le coperture piane non praticabili; - i locali interrati, anche se parzialmente, di altezza interna non superiore a mt. 3,50 destinati a autorimessa, cantine, depositi, magazzini,anche connessi ad usi non residenziali, collocati entro la sagoma del piano terra dell edificio e non fuoriuscenti per più della metà dal piano di sistemazione del terreno; la deroga è applicabile per un solo piano interrato. - I locali esistenti alla data di adozione della presente variante al P.R.G., anche se interrati, possono essere utilizzati secondo le specifiche destinazioni della zona su cui incidono, nel rispetto dei requisiti igienico, sanitari e di sicurezza, previo reperimento dei parcheggi pertinenziali e pubblici di cui alle specifiche norme di zona; - i locali garage interrati, seminterrati e fuori terra purché di altezza netta utile interna non superiore a mt. 3,50 e non fuoriuscenti dal piano di sistemazione del terreno per un altezza superiore a m 2,70, nei limiti di 1mq/ 10 mc del volume totale dell intervento, in aggiunta anche ad eventuali autorimesse di cui al punto precedente; in caso di piu piani interrati è possibile scomputare la Se destinata ad autorimesse nei piani inferiori al primo interrato fino ad un massimo di 1 mq /10 mc del volume totale dell intervento; - i locali ascensori; - i vani scala negli edifici pluripiano ed a servizio di più unità immobiliari per una Se max di mq 18 a piano; - i portici su fronte strada se resi di uso pubblico attraverso specifico atto d obbligo o convenzione. E ammesso lo spostamento di Se tra zone urbanistiche confinanti entro lo stesso lotto di proprietà con le seguenti prescrizioni: a) che la parte di lotto da cui viene spostata la Se sia di superficie massima di mq 1000 e larghezza massima m. 10; b) che lo spostamento avvenga tra zone A, B, e da zone C a B dopo l approvazione di comparti in zona C; c) che la norma sia applicabile solo a lotti non frazionati successivamente all adozione della variante generale al PRG. Tale definizione di Se si applica ai Pini Preventivi di iniziativa pubblica e privata anche già approvati ed adottati Nel caso di realizzazione di portici al piano terra e a confine con viabilità pubblica o di uso pubblico, larghi 3.00 m e di altezza di almeno 3.00, la relativa superficie non sarà computata nel calcolo della Se e potrà quindi essere recuperata. A tale scomputo non puo essere ulteriormente sommato altro scomputo per portici a piano terra di cui ai punti precedenti A confine con lotti che abbiano già applicato la norma è obbligo realizzare portici di pari larghezza. 2.1.16 - Us (Indice di utilizzazione del suolo). Esprime il rapporto tra area occupata dalla costruzione (Ao) e la superficie fondiaria di pertinenza (Sf) o, comunque impegnata ai fini planovolumetrici per la costruzione stessa. 2.1.17 - If (Indice di fabbricabilità fondiaria)

Esprime il volume massimo lordo di costruzione ( V, espresso in mc.) realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. 2.1.18 - V (Volume edificabile). E' il volume calcolato moltiplicando la Se, così come determinata nel precedente punto 2.1.15, per l'altezza lorda dei relativi piani, misurata dal pavimento all'estradosso del solaio sovrastante, per i piani normali, e all'estradosso del solaio di copertura, qualora sia piana, per l'ultimo piano abitabile ovvero con i criteri espressi al successivo punto 2.4.3 per le coperture con falde inclinate. 2.1.19 - Sua (Superficie utile abitabile). E' la superficie equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori, tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre, scale interne, logge e balconi. 2.1.20 - Susa (Superficie utile di servizi e accessori). Nell'edilizia abitativa, la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Sono servizi e accessori: a) cantine, soffitte non abitabili, locali motore ed ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed eventuali altri locali allo stretto servizio delle residenze (rimesse, magazzini, depositi, etc.); b) autorimesse singole o collettive; c) androni di ingresso, vani scala comuni e porticati liberi; d) logge e balconi. 2.1.21 - P (Numero di piani). E' il numero dei piani abitabili o agibili che contribuiscono a determinare la superficie edificabile, così come definita nel precedente punto 2.1.15. 2.1.22 - H (Altezza della costruzione). E' la lunghezza del segmento appartenente a una retta verticale e avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con il piano di sistemazione esterna dell'edificio e: a) il piano orizzontale dell' estradosso del solaio di copertura o dell'ultimo piano abitabile, nel caso di copertura orizzontale anche se con parapetto in muratura, purché avente altezza inferiore a ml. 1,20; b) la parte superiore del parapetto nel caso che lo stesso abbia altezza superiore a ml. 1,20. In questo caso l'altezza così calcolata sarà decurtata di ml. 1,20; c) le quote di imposte del tetto (punto di incontro delle rette di sostegno del piano di facciata e del piano di falda), nel caso che queste siano poste a quota superiore all'estradosso di copertura dell'ultimo piano abitabile e le falde abbiano una pendenza inferiore al 40%; d) il punto medio della falda del tetto (metà lunghezza presa dall'imposta del tetto) nel caso di pendenza superiore al 40%. Nel caso di sistemazione esterna inclinata, ad ogni quota della stessa corrisponde una specifica altezza e pertanto l'edificio presenta altezze variabili in funzione della quota di sistemazione esterna dell'edificio. Se il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, o se il piano stesso è a ritiro, ad ogni piano di intradosso orizzontale "reale o virtuale"(---) corrisponde un piano verticale, parallelo alla fronte della costruzione, e la costruzione stessa presenta, quindi, altezza variabile in funzione dell'arretramento della fronte. Per piano di intradosso orizzontale virtuale si intende il piano orizzontale passante nel il punto dove

si individua l altezza media del locale stesso. L altezza media si ottiene dalla semisomma tra l altezza minima prevista per un locale abitabile dal R.E. e l altezza massima del locale stesso. Sono esclusi dal computo dell altezza degli edifici gli extra-corsa degli ascensori e i torrini delle scale eventualmente fuoriuscenti dal piano di copertura, a condizione che gli ascensori non superino di m. 3,50 e le scale non superino di m 2,70 l altezza dell edificio, anche ove questo raggiunga l altezza massima di zona. Non costituisce altezza il solaio di copertura piano se inferiore al 50% della superficie del piano sottotetto e alle seguenti condizioni: a) con esclusione delle zone A 1 ed A2 - Centro storico del capoluogo; b) con esclusione dei fabbricati esclusivamente residenziali; c) applicabile a fabbricati prevalentemente produttivi ( almeno al 51 %); d) che il solaio piano sia utilizzato per pannelli fotovoltaici o termici; che il solaio piano risulti interno alla sagoma e non in continuità con pareti esterne e pertanto derivi da interruzione di copertura a padiglione 2.1.23 - D (Distanze tra edifici e dai confini). Sono le distanze minime intercorrenti fra fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà, dai confini urbanistici e dal ciglio stradale e si misurano a partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o balconi chiusi), dalla proiezione orizzontale dei medesimi. Le distanze tra gli edifici si misurano in modo lineare e frontale tra le parti di edificio (pareti) fronteggianti, in maniera perpendicolare da ciascuna parete, e non lateralmente. Le distanze degli edifici dai confini di proprietà e dalle strade si misurano in modo radiale. Ai fini della misura delle distanze dai confini di proprietà private vengono computati gli aggetti dei balconi, delle logge e delle gronde se superano 1/3 della distanza minima fissata dallo strumento urbanistico tra l'edificio e gli stessi confini di proprietà. Nelle zone ad attuazione diretta la distanza minima tra pareti di cui una almeno finetrata é stabilita in ml. 10,00 con l'unica eccezione di quanto stabilito per gli spazi interni all art. 2.1.31. Nel caso di accordo tra confinanti é ammessa una distanza tra edifici e dai confini di proprietà non inferiore, rispettivamente, a ml. 6,00 e ml. 3,00; e solo nel caso di pareti entrambe non finestrate. Qualora due fabbricati siano posti a distanza inferiore a quella consentita, la sopraelevazione, ove possibile in base alla Se realizzabile, potrà avvenire solo previa stipula di convenzione tra i confinanti e l altezza massima ammissibile dovrà essere comunque pari alla distanza tra i due fabbricati in modo da assicurare comunque il rispetto dell inclinata 1/1 e fermo restando quanto riportato ai punti precedenti. Per la edificazione a confine si specifica quanto segue: - in caso di confine impegnato da un solo fabbricato, il fabbricato costruendo può essere sempre posizionato, in senso orizzontale, entro la sagoma del fabbricato esistente, mentre può impegnare il confine non interessato dalla costruzione esistente solo previa stipula di convenzione con il confinante; - il confine si intende completamente impegnato in senso verticale se il fabbricato esistente presenta la parete a confine di altezza pari a quella massima del fabbricato stesso, o presenta sul confine la linea di gronda nel caso di tetto a una o due falde; Su confine impegnato è possibile intervenire con: edificazione anche oltre la parte già impegnata in senso verticale, nel rispetto dell altezza massima di zona; arretramento della sopraelevazione, nel rispetto delle distanze tra edifici e confine di proprietà. Risulta impegnato il confine su cui insiste un muro legittimamente preesistente o condonato superiore a m. 3 di altezza. Non é mai ammessa l'edificazione di edifici a confine con i limiti di zone urbanistiche soggette a Piani Attuativi. In tal caso la distanza minima é fissata in ml. 5,00. Tra edifici fronteggianti strade e spazi di proprietà pubblica o di uso pubblico disciplinato da

apposito rapporto convenzionale con l Amministrazione Comunale, valgono le distanze dal confine stradale e non da edifici fronteggianti, con le deroghe sugli allineamenti previsti dalle presenti norme. Nelle sole zone A e B.1 è derogabile anche il rapporto 1/1 tra edificio e confine opposto della sede stradale fatto salvi eventuali nulla osta di altri enti. Ove non specificatamente stabilito il distacco dei fabbricati dai confini deve essere di almeno 5 m. La distanza tra fabbricati, anche in presenza di pareti non finestrate, salvo l applicazione di altre specifiche norme di PRG, deve essere di almeno m 10. 2.1.24 - Vl (Visuale Libera). Esprime il rapporto minimo mt./mt., ammissibile tra il distacco delle varie fronti dei fabbricati dai confini di proprietà, dai cigli stradali e dai confini urbanistici e l'altezza delle fronti stesse. 2.1.25 - Sc (Superficie coperta). La superficie coperta degli edifici, espressa in metri quadrati, è data dalla massima proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda e simili. 2.1.26 - Rc (Rapporto massimo di copertura). Rappresenta il rapporto massimo ammissibile, in percentuale, tra superficie coperta e la superficie fondiaria, Rc = Sc/Sf. 2.1.27 - Lunghezza massima dei prospetti. E' la più lunga proiezione di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea. 2.1.30 - Allineamento. E' la linea lungo la quale deve sorgere l'edificazione. Tale linea di edificazione è obbligatoria nel caso che ciò sia previsto dalle norme e dai grafici dello strumento urbanistico generale o attuativo, è facoltativa, e rappresenta quindi il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio al quale ci si riferisce (strada, piazza, etc.), nel caso di nessuna indicazione in merito. In questo secondo caso l'allineamento sul fronte strada, piazza, etc., è determinato dal prolungamento, sul lotto da edificare, della parete degli edifici esistenti sul lotto adiacente, fronteggiante la strada. Nel caso siano presenti su lotti adiacenti due edifici a distanza diversa dalla strada è possibile collocarsi alla distanza dell'edificio con fronte maggiore. L allineamento sul fronte stradale, ove consentito, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui esista un solo edificio posto sul lotto adiacente a quello da edificare; in tal caso la linea di allineamento è costituita dal prolungamento della facciata del fabbricato esistente ove questa sia parallela alla strada ovvero, ove non lo sia, nella linea parallela alla strada tracciata dallo spigolo della facciata piu vicina alla strada stessa. Nelle zone A B.1.1 e B.1.2 si può derogare alla distanza dalla strada con allineamento alla linea parallela alla strada, tracciata dallo spigolo del fabbricato più vicino alla stessa fermo restando che, ove si sia costituito allineamento su strada per presenza di edifici su lotti adiacenti ad uguale distanza dalla strada, deve sempre rispettarsi tale allineamento. Nelle zone B.2, B.3 e B.4 è possibile l allineamento secondo le suddette norme generali con eccezione della deroga ammessa per le zone A, B.1.1 e B.1.2 Ove ciò non sia verificato l allineamento non esiste. Ove si scelga di edificare in allineamento la facciata del fabbricato deve essere posta completamente in allineamento. Costituiscono allineamento tutti i corpi di fabbrica elevati almeno un piano fuori terra Fermo restando il rispetto della vigente normativa sismica è possibile sopraelevare un edificio

legittimamente edificato o condonato mantenendo la distanza dalla strada attualmente presente nel piano sottostante a quello da sopraelevare. Nel caso dopo la prima adozione del PRG siano intervenute varianti che abbiano introdotto, ampliato o mutato tracciati stradali in maniera da restringere lotti preesistenti fronteggianti la strada a larghezze medie inferiori a ml. 18,00, è possibile derogare alle distanze dalla nuova previsione stradale, fermo restando il limite del rapporto 1/1 con edifici fronteggianti, come previsto nelle presenti norme. 2.1.31 - Spazi interni di edifici. Si definiscono spazi interni: Chiostrina Spazio perimetralmente chiuso almeno su tre lati, delimitato da pareti di uno o più alloggi, con normale minima tra pareti di 4.00 m, necessario a dare luce e aria ai locali ad uso bagno, wc, ripostiglio, disimpegno, cantina, soffitta, locali tecnici, scale, garage. Patio Spazio con normali di almeno 6.00 m tra pareti di un unico alloggio, al piano terra o all ultimo piano, con pareti esterne di altezza massima di m 4. Possono affacciare su di esso tutti gli ambienti dell alloggio. Loggia Spazio aperto su un lato con rapporto massimo tra profondità e larghezza di 1/1. E consentita la realizzazione di rientranze con pareti finestrate con rapporto profondità/larghezza minima di 1/1. Il limite di 1/1 non si applica se le tutte pareti non sono finestrate. Nel caso di complessi edifici a C o a Corte chiusa, la distanza tra le pareti deve essere di almeno m 6 con inclinata di 1/1 obbligatoria fino ad una altezza di m 10. Per altezze superiori la distanza minima è di m 10. Sono fatte salve le distanze dai confini. 2.1.32 - Indice di piantumazione. Indica il numero di piante a medio fusto prescritto, per ogni unità di superficie, nelle singole zone o comparti, con l'eventuale specificazione di essenze. 2.1.33 - Destinazione d'uso. Per destinazione d'uso si intende la funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono site l'area o la costruzione. 2.1.34 - Rapporto tra indici volumetrici e indici di utilizzazione. Indica l'altezza, espressa in metri, che rappresenta il rapporto tra volume (V) e superficie edificabile (Se) secondo la seguente formula: V/Se = 3 2.2 - Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi. 2.2.1 -Gli indici di fabbricabilità territoriale e di utilizzazione territoriale si applicano in tutti i casi in cui le presenti norme tecniche prevedano interventi organici di tipo urbanistico ed edilizio anche a mezzo di comparti con planovolumetrico di P.R.E. o di piani attuativi ovvero nel caso in cui siano introdotti come elementi di verifica della capacità insediativa del Piano. 2.2.2 - Gli indici di fabbricabilità fondiaria e di utilizzazione fondiaria si applicano per l'edificazione nei singoli lotti (Sf) sia nei casi di intervento edilizio diretto, o sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, di dettaglio e attuativi. In quest'ultimo caso, il volume e la superficie utile edificabile complessiva risultano dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale e di intervento. Nei casi di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria è quella inerente ai singoli lotti, depurata dalle strade di uso pubblico, da eventuali zone di rispetto non edificabili e da altre

specifiche destinazioni d'uso indicate dal Piano Regolatore o dal Piano Attuativo. 2.3 - Tipologia degli interventi. 2.3.1 - Manutenzione ordinaria. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano: riparazione, rinnovamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici. 2.3.2 - Manutenzione straordinaria. Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali -architravi, solai, coperture- senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni -inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, etc.- purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. E' comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L'Amministrazione Comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario. 2.3.3 - Restauro conservativo. Sono di restauro conservativo gli interventi che riguardano: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e dei sottogradini e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni delle murature, rifacimento di tetti e coperture -grande e piccola armatura- con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazioni di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme tecniche di lavorazione originari e senza modifica della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino l'organizzazione tipologica originaria. 2.3.4 - Risanamento igienico ed edilizio. Sono di risanamento igienico-edilizio gli interventi che riguardano: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici edilizi correnti, conservando la organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà. Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare.

2.3.5 - Ristrutturazione edilizia. Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi che riguardano: lavori finalizzati a nuove organizzazioni distributive, igieniche, funzionali non rientranti nelle precedenti categorie e che riguardano parziali trasformazioni di fabbricati esistenti che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. La categoria ristrutturazione consente in linea generale e salvo diverse specifiche indicazioni nelle singole zone: - aumenti della SU interne al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della SU stessa; - aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici precisati nel P.R.G., P.R.E. e P.P., in applicazione degli indici e delle norme contenute in tali strumenti; - la demolizione e ricostruzione dei singoli edifici, anche se di volume e superficie maggiore di quelli previsti per la specifica zona, purché legittimamente costruiti, fatti salvi i nulla-osta necessari per quelli siti in ambiti con vincoli paesaggistici o comunque soggetti a tutela storica-artistica, monumentale o archeologica, che comportino una "fedele" ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente in modo che la sagoma di massimo ingombro sia contenuta entro il profilo volumetrico preesistente da documentare mediante preventivo rilievo grafico e fotografico (pena la improponibilità della ricostruzione), da parte del proprietario attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge; - demolizione e ricostruzione dei singoli edifici, fatti salvi i nulla-osta necessari per quelli siti in ambiti con vincoli paesaggistici o comunque soggetti a tutela storica-artistica, monumentale o archeologica, con medesimo volume, legittimamente costruito o sanato, con possibilità di diversa ubicazione sul lotto, diversa altezza e diverso ingombro in proiezione orizzontale, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri del P.R.G. inerenti le distanze minime,le altezze massime e nel rispetto delle previsioni di P.P. ove approvati, tenuto conto che in tali zone la demolizione e ricostruzione non e consentita se non finalizzata al rispetto delle previsioni del P.P. stesso; - in caso di adeguamento alla destinazione di zona o di mantenimento di quella originaria, compatibile con essa, possibilità di realizzare all interno del volume esistente la superficie derivante dal calcolo V=S/3, o altra altezza prevista per la specifica destinazione; l altezza d interpiano di progetto dovrà essere pari a quella considerata nel calcolo della superficie; - in caso di mantenimento della destinazione originaria non compatibile con quella prevista in zona:, possibilità di realizzare all interno del volume esistente la superficie derivante dal calcolo S=V/3, o altra altezza prevista per la specifica destinazione senza nessuna possibilità di aumento della superficie relativa alla destinazione non compatibile.l altezza d interpiano di progetto dovrà essere pari a quella considerata nel calcolo della superficie; In caso di demolizione e ricostruzione il volume esistente si calcola come previsto all art. 2.1.18. Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque, garantire l'adeguamento agli standards igienici ed edilizi previsti dalle leggi vigenti. 2.3.6 - Ristrutturazione urbanistica. Sono di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. E' comunque fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico. 2.3.7 - Interventi di nuova costruzione. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non disciplinati dai precedenti articoli. Sono altresì da considerare tali gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la posa di involucri mobili insistenti sul suolo, ancorché privi di ormeggio fisso, l'allestimento di costruzioni

leggere anche prefabbricate e di tendoni. 2.3.8 - Interventi relativi ad aree scoperte. Sono definiti interventi relativi ad aree scoperte quelli volti alla formazione di cortili e giardini, o comunque alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione, escluse le lavorazioni indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno strumentali all'attività delle coltivazioni. Nella sistemazione esterna del terreno non è comunque mai possibile superare pendenze del terreno del 40% e differenze di altezza, rispetto all originale piano di campagna, di ml. 2,00. E possibile realizzare riempimenti a confine con strade o lotti limitrofi fino ad un altezza di cm 50 senza che questi costituiscano distanza e comunque da computare entro i i ml. 2,00 massimi di differenza di altezza tra terreno esistente e sistemazione di progetto. L altezza delle recinzioni a confine di strade e lotti, i cui limiti sono prescritti dal regolamento Edilizio, in tal caso (realizzazione di riempimenti a confine con strade o lotti limitrofi fino ad un altezza di cm 50) comprende anche la parte avente funzione di muro di sostegno. 2.3.9 - Interventi di demolizione. Per l'intervento di demolizione si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell'area per la ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica. Potrà essere consentita la demolizione e ricostruzione dei singoli edifici, anche qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneità statica, e non sia recuperabile con interventi di consolidamento. In caso di ricostruzione, la stessa dovrà avvenire secondo le modalità previste dallo strumento di pianificazione generale comunale. Lo stato di consistenza dell'edificio da demolire deve risultare da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge dal proprietario mediante preventivo rilievo grafico e fotografico. 2.3.10 - Interventi di modifica di destinazione d'uso. Sono di modifica di destinazione d'uso gli interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque variazione della destinazione d'uso di unità edilizia o di parte di unità stessa. Si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio Sono subordinate alla denuncia di inizio attività ai sensi e agli effetti dell'art. 4 della L. 493/93 e successive modifiche e integrazioni le modifiche di destinazioni d'uso senza opere. 2.3.11 - Interventi di edilizia sperimentale. Sono di edilizia sperimentale gli interventi volti a realizzare, anche in difformità alle norme vigenti, manufatti edilizi necessari per collaudare nuove tecnologie. Tali interventi sono ammissibili mediante autorizzazione purché le costruzioni stesse siano utilizzate temporaneamente e ad esclusivo titolo di sperimentazione e successivamente demolite o rimosse. 2.3.12 - Interventi diversi o per opere minori. Sono definiti diversi o per opere minori gli interventi volti alla riproduzione di distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano: - cartellonistica murale o a struttura autoportante; - impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico ovvero episodi significativi del quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione; - monumenti ed edicole di diversa natura.

2.4 - Classificazioni dei piani e dei locali 2.4.1 - Piani Interrati. Sono quelli i cui locali si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno all'esterno dell'edificio. E consentita la realizzazione di più piani interrati con le modalita di calcolo della Se come indicato nel p.to 2.1.15 I locali dei piani interrati non possono essere utilizzati a fini residenziali e, salvo casi particolari previsti da specifiche norme degli strumenti urbanistici attuativi, possono essere utilizzati esclusivamente per uso commerciale, tecnologico, trasportuale e per locali accessori; per tali locali deve essere garantito l'isolamento dall'umidità e assicurati ricambi d'aria, illuminazione, vie di fuga, etc. nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Per evitare inconvenienti di carattere igienico, nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque. Le altezze nette utili nette interne devono rispettare quelle indicate dalle presenti N.T., dal Regolamento Edilizio ovvero quelle prescritte dalle vigenti disposizioni in materia. Si intendono parzialmente interrati i piani che non fuoriescano per piu della metà dell altezza netta interna dalla sistemazione del terreno. Per terreni in pendenza l altezza va considerata come altezza media. 2.4.2 - Piani seminterrati. Sono quelli i cui locali hanno il pavimento ad un livello più basso della sistemazione esterna del terreno, l'intradosso del soffitto ad un livello più alto della sistemazione stessa e quando non meno della metà dell'altezza dei singoli locali sia al di sopra del livello del marciapiede o della più alta sistemazione del terreno. I seminterrati salvo casi particolari stabiliti dagli strumenti urbanistici attuativi, possono essere agibili o abitabili e destinati alla abitazione diurna e agli altri usi consentiti nelle singole zone qualora l'altezza interna netta dei locali non sia inferiore a quelle indicate nel Regolamento Edilizio e nelle presenti N.T., salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso dalle vigenti disposizioni in materia. Per l'abitabilità e l'agibilità devono essere soddisfatte tutte le condizioni relative all'aerazione e alle dimensioni. Per i seminterrati l'uso di abitazione diurna, dovrà, altresì, rispettare le seguenti specifiche condizioni: - pavimento di ml. 1,00 più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo; - muri e pavimenti protetti, mediante materiali idonei di impermeabilizzazione, contro l'umidità del suolo; - le finestre, di superficie superiore a 1/10 della superficie del pavimento con ml. 0,80 di altezza sul livello del terreno circostante aprentesi all'aria libera. 2.4.3 - Piani sottotetti. Sono quelli ubicati sotto le falde del tetto. I locali del computo possono essere classificati abitabili o non abitabili. Ai fini del computo della "Se" e del volume, i sottotetti si intendono non utilizzabili quindi non rientranti nel computo delle quantità edilizie quando presentano le seguenti caratteristiche: 1) il piano di imposta delle falde non superi l'altezza di 30 cm, misurata dall'intradosso del solaio di copertura al piano di calpestio del sottotetto; fermi restando i parametri di cui ai successivi punti 2 e 3 è possibile, in funzione di tagli nel tetto o di una particolare forma dell edificio, avere piani di imposta superiori a cm 30 comunque per non piu del 50% del perimetro del tetto; 2) la pendenza delle falde è contenuta entro il 40 % di pendenza e senza variazioni di pendenza

della singola falda; 3) l'altezza netta interna misurata come distanza tra colmo e piano di calpestio, non risulti superiore a ml. 3.00. Nel caso in cui una o più di tali prescrizioni non sia rispettata, il piano sottotetto concorre alla formazione del numero dei piani fuori terra e la superficie "Se" e il volume "V" saranno interamente calcolati con il seguente criterio: a) superficie "Se"= volume V /3; b) volume "V"= volume geometrico vuoto per pieno. L'altezza minima delle parti abitabili del sottotetto non può essere inferiore a ml. 1,80. L'areazione ed illuminazione dei locali sottotetti non abitabili e non computabili, possono essere realizzate con apertura ricavata a filo di falda o sui timpani, nel rapporto massimo di mq. 0,60 per ogni 10 mq. di superficie netta di ogni locale. Per le costruzioni esistenti costituisce SE accessoria la superficie dei terrazzi eccedente il 20% della Se del piano stesso. Gli abbaini nelle zone ove ne sia ammessa la realizzazione, possono essere realizzati solo nei sottotetti utilizzabili e vanno computati secondo la formula Se = V/3. 2.4.4 - Classificazione locali. Gli spazi coperti, delimitati da ogni lato da pareti, sono da considerare: a) locali principali: (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti abitabili in genere); b) locali accessori interni agli alloggi: (servizi igienici, ripostigli, stanze prive di finestre, ambienti di servizio in genere, scale interne); c) locali accessori esterni agli alloggi: anche comuni a più unità immobiliari (cantine, soffitte non abitabili, lavatoi comuni, locali motore ascensore, cabine idriche, altri locali a stretto servizio delle residenze, -rimesse, magazzini, depositi, etc.- autorimesse singole e collettive, androni e vani scale comuni, logge e balconi (..) sale per hobby, gioco, intrattenimento, piccoli lavori, etc.); d) locali a diversa destinazione: inerenti attività turistiche, produttive, commerciali e direzionali, nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone (negozi di vendita e sala di esposizione, sale riunioni, palestre, bar-ristoranti e sale di ritrovo, laboratori artigiani ed officine, magazzini, depositi ed archivi, uffici, studi professionali, laboratori scientifici e tecnici e relativi locali accessori etc.). I locali accessori esterni devono essere fisicamente disgiunti dall abitazione nel senso che non possono essere in diretta comunicazione con essa o interni ad essa nelle tipologie in linea e con scale in comune. Nelle sole tipologie mono-bifamiliare aggregate ed a schiera gli accessori esterni possono essere interne all abitazione e comunicanti direttamente con gli ambienti ad uso resiedenziale. I locali accessori esterni sono di specifica pertinenza delle residenza. Pertanto nel caso di usi quali deposito o magazzino bisogna specificare nei progetti se siano pertnenza delle abitazioni e quindi vadano computati negli accessori esterni o se rappresentino altri usi, e realizzabili anche autonomamente e per i quali vadano ricercati gli standard previsti per gli altri usi. Nel caso di locali di Se non superiore a mq 100 di cui non sia possibile individuare urbanisticamente la esatta destinazione,in quanto realizzati antecedentemente a normative che prescrivevano di specificare la destinazione degli immobili e la loro mutazione di destinazione d uso, è ammessa, previo reperimento dello standard di parcheggio prescritto dalle norme di zona, la trasformazione integralmente ad uso residenziale nelle zone A, B.1 e B3 e secondo le destinazione di zona per le altre zone urbanistiche. Per immobili aventi le suddette caratteristiche, ma con una Se superiore a mq 100 è ammessa la trasformazione secondo le condizioni suddette fino a 100 mq di Se e vanno applicate le destinazioni e le rispettive percentuali per la parte eccedente i mq 100 di Se. 2.4.5 - Altezze utili interne.

Le altezze nette interne dei piani tipo a destinazione residenziale in genere non può essere inferiore a ml. 2,70 per i locali principali e a ml. 2,40 per i locali accessori fatte salve maggiori altezze previste da specifiche norme e regolamenti igienici e di sicurezza per le destinazioni d'uso pubbliche, produttive o indicate dalle presenti norme tecniche. I locali accessori esterni alle residenze, (cantine, lavatoi comuni, rimesse, magazzini, depositi, autorimesse singole e collettive, androni e vani scale comuni, logge e balconi) dovranno comunque avere una altezza minima di ml. 2.20 I seguenti locali abitabili dovranno avere altezza minima di ml. 2.70 :sale per hobby, gioco, intrattenimento 2.4.6 - Volumi tecnici. Tutte le superfici (Se) o i volumi (V) dei volumi tecnici concorrono al computo della Se o del volume complessivo fatta eccezione per gli extracorsa degli ascensori e dei torrini delle scale eventualmente fuoriuscenti dal piano di copertura, per le canne fumarie, per i volumi totalmente interrati per depositi di combustibili liquidi o gassosi e per la raccolta dei liquami. Non concorre inoltre al computo della altezza e della Se la realizzazione di locali di H. max = 3.00 per impianti tecnologici fuoriuscenti dal piano di copertura,di dimensioni strettamente necessarie a contenere l impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità, per una Se max = 50 mq.e comunque non superiore al 3% della Se di progetto. E possibile derogare alla Se max di mq 50 e alla percentuale del 3% per ospedali, cliniche e edifici di proprietà pubblica La realizzazione di montacarichi ed ascensori esterni finalizzati all abbattimento di barriere architettoniche puo essere effettuato in deroga alla Se, al Rc e nel rispetto delle distanze da confini e fabbricati fissate dal Codice Civile. 2.5 - Eliminazione delle barriere architettoniche. 2.5.1 - Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte di persone portatori di handicap: Luoghi da sottoporre a particolare disciplina. I luoghi da sottoporre a particolare disciplina per l'eliminazione delle barrire architettoniche sono quelli indicati nel D.P.R. 24/7/1996 n 503 e nella legge 9/1/1989 n 13. Gli interventi sugli edifici, aree di pertinenza o spazi pubblici e le parti da sottoporre a particolari soluzioni architettoniche sono: a) per gli edifici e strutture pubbliche: quelli previsti dal D.P.R. 24/7/1996; b) per edifici privati (residenziale e/o di uso pubblico): quelli previsti dalla legge n 13 del 9/1/1989 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.M. LL.PP. 14/6/1989, n 236. Art. 3 - Attuazione del P.R.G. 3.1 - Strumenti di attuazione del Piano Regolatore. L'attuazione del Piano regolatore avviene: a) mediante piano urbanistico attuativo; b) mediante intervento edilizio diretto; c) mediante planivolumetrico di coordinamento. L'intervento diretto, sulla base del rilascio della concessione edilizia è consentito in funzione dello stato dell'urbanizzazione e dell'edificazione, delle prescrizioni progettuali di dettaglio fornite dal Piano regolatore, in ordine alla esistenza e idoneità delle opere di urbanizzazione e alle modalità ed agli impegni per la loro realizzazione da parte del Comune o dei privati, disciplinati in normativa (Comparto edificatorio, atti d'obbligo unilaterali). Le planimetrie del Piano Regolatore specificano ed individuano gli ambiti territoriali, le aree e gli immobili dove realizzare, interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nonché i relativi strumenti di attuazione preventivi (P.P. - P.E.E.P. - Piani di recupero - P.I.P. - P.L.) o diretti (comparti con planovolumetrico, concessioni edilizie con atti d'obbligo).

Gli asservimenti di aree ai fini dell'edificazione con concessione diretta, e la eventuale esecuzione o adeguamento di opere di urbanizzazione a carico del concessionario sono disciplinati da atto d'obbligo alla cui stipula è subordinato il rilascio della concessione, o della formazione del comparto edificatorio. In assenza di progetti urbanistici di dettaglio, connessi con il P.R.G., non possono essere autorizzati interventi con indici di edificabilità territoriale superiori a 1,5 mc./mq. (It) e con indici di utilizzazione territoriale superiore a 0,5 mq./mq. (Ut) e con indici di fabbricazione fondiaria e di utilizzazione fondiaria superiori rispettivamente a 3 mc./mq. (If) e a 1 mq./mq. (Uf) e di altezza superiore a m. 25. In assenza di opere di urbanizzazione e di progettazione urbanistica di dettaglio, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione di uno degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata previsti dalla Legislazione vigente e precisamente: 1) Piani urbanistici preventivi di iniziativa pubblica: a) Piano Particolareggiato di esecuzione di edilizia pubblica; b) Piani paesistici di area ex Legge 431/85; c) Programmi integrati ex art. 16 della Legge 17.2.1992 n. 179; d) Piani di aree Comunali ex art. 7 della Legge 47/90; e) Piani attuativi dei comparti di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) previsti dalla Legge 18.4.62 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 24 della L.R. 18/83 nel testo vigente nelle forme di cui all'art. 12/10; f) Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 25 della L.R. 18/83 nel testo vigente; g) Piani di recupero (P.R.P.E.) del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della Legge 5.8.1978 n. 457 e dell'art. 27 e seguenti della Legge Regionale 18/83 nel testo vigente; h) Piani di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui al Titolo II della Legge Regionale 17.5.85 n. 48. i) altri piani previsti dalle leggi vigenti 2) Piani urbanistici preventivi di iniziativa privata: a) Piano di Lottizzazione convenzionato di iniziativa privata (riferito ad un comparto di attuazione individuato nelle tavole del P.R.G. o altrimenti individuato nei limiti indicati dalla presente normativa; b) Piani di recupero di cui all'art. 30 della Legge 5.8.1978 n. 457 ed all'art. 27 e seguenti della L.R. 18/83 del testo vigente. Nell'intervento urbanistico preventivo di cui al presente articolo le quantità degli standards di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la cessione, nel rispetto delle singole prescrizioni di zona, a prescindere dal soggetto che la realizza, devono intendersi cedute in uso pubblico, con vincolo permanente registrato e trascritto, e pertanto gli impegni di gestione e manutenzione delle stesse devono essere esplicitamente previsti negli atti convenzionali. Tale procedura può essere invocata dai soggetti interessati anche per gli atti già stipulati e previa monetizzazione di cui al successivo articolo. Le planimetrie di P.R.G. precisano la delimitazione e le unità minime di intervento urbanistico degli ambiti assoggettati al piano di attuazione. Le unità minime d'intervento urbanistico seguono la dimensione minima cui deve essere riferita l'attuazione del Piano su iniziativa pubblica o privata separate o congiunte. All'interno delle unità minime di intervento si delimita l'ambito da attuarsi tramite iniziativa pubblica (L. 167/1962 L. 457/1978) o privata, (comparti di cui all'art. 26 della L.R. 18/83, concessioni singole con atti d'obbligo). I piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani delle aree da destinare alle attività produttive, costituiscono singolarmente una unità minima di intervento urbanistico.

I piani di lottizzazione convenzionata sono estesi a comparti di attuazione unitaria non inferiori ad 1 ettaro. c) Planivolumetrico di coordinamento. Al fine di coordinare gli interventi edilizi ed urbanistici nelle aree che non hanno le caratteristiche di cui all art. 3 del D.M. 2.4.68 n. 1444 l attuazione delle zone individuate con specifica simbologia ( PV) e delimitate con segnorosso sulle cartografie di Piano è subordinata alla redazione di un progetto unitario nelle forme di planivolumetrico di coordinamento approvato dal Consiglio Comunale. L attuazione dei singoli comparti avverrà con gli indici e parametri tipici delle zone omogenee della zona in cui ricade. Il progetto di planivolumetrico avrà i contenuti di cui all art. 19 legge regionale 18/83, nel testo in vigore, e dovrà contenere altresì uno schema di convenzione o di atto unilaterale d obbligo che regolamenti la realizzazione e cessione delle urbanizzazioni primarie e secondarie eventualmente previste nelle singole zone di intervento. Nel caso in cui nel termine massimo di validità del primo PPA non sia stato presentato al Comune il progetto, l attuazione delle presenti zone potrà avvenire a mezzo di specifici piani di lottizzazione convenzionata estesi all intera previsione grafica di PRG anche con il ricorso alle procedure di cui all art. 26 della legge regionale 18/83. Le eventuali previsioni grafiche di aree per urbanizzazioni secondarie, previste all interno di comparti individuati dal PRG, deve intendersi strategica dal punto di vista dell organizzazione territoriale complessiva ma puramente indicativa, potendosi in sede di progettazione esecutiva modificare le previsioni generali in armonia con quelle progettuali di dettaglio. Le previsioni delle urbanizzazioni primarie sono invece vincolanti. Ove all interno di ambito assoggetto a Progetto Planivolumetrico sia previsto un parcheggio pubblico il Planivolumetrico, da approvarsi in Consiglio Comunale, potrà prevedere la rilocalizzazione all interno dell ambito di tale parcheggio, ferme restando le quantità fissate. 3.2 - Piano di Lottizzazione e Comparto di attuazione. Il Piano di Lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona, i parametri urbanistici e tutte le prescrizioni del P.R.G.. (---) Il Comparto di attuazione rappresenta l'unità di intervento urbanistico; esso comprende, oltre alle aree nette edificabili anche le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, le eventuali zone di rispetto stradale e di rispetto dell'abitato ed eventuali immobili. Il Piano di Lottizzazione è costituito da uno schema di convenzione con allegato progetto planovolumetrico; esso deve indicare, per l'intero Comparto, l'utilizzazione dettagliata della superficie territoriale, la viabilità interna e le altre opere di urbanizzazione primaria, l'eventuale distribuzione e composizione planovolumetrica degli edifici nelle zone edilizie, i relativi indici di utilizzazione fondiaria, le aree pubbliche di interesse collettivo e specificatamente quelle definite per opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente punto 2.1.8, le tipologie edilizie. Le eventuali previsioni grafiche di aree per urbanizzazioni secondarie, previste all interno di comparti individuati dal PRG, deve intendersi strategica dal punto di vista dell organizzazione territoriale complessiva ma puramente indicativa, potendosi in sede di progettazione esecutiva modificare le previsioni generali in armonia con quelle progettuali di dettaglio. Le previsioni delle urbanizzazioni primarie sono invece vincolanti. Qualora non esista l'unanimità fra i proprietari delle aree comprese nel Comparto sottoposto a Piano di Lottizzazione, la lottizzazione stessa può essere promossa anche solo da una parte dei proprietari. In questo caso a norma dell'art. 26 della L.R. 12.4.1983 n. 18, i suddetti proprietari possono farne espressa richiesta al Comune che, con propria delibera di Giunta può disporre la formazione dei comparti di Piano. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, per l'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle