Evoluzione della disciplina europea nel settore del vino: dall'italia all'europa e ritorno

Documenti analoghi
I segni del territorio: DO, IG, zone vocate, menzioni geografiche e sottozone nel TU del Vino

I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario per il settore vitivinicolo: D.O.P., I.G.P. e le menzioni tradizionali D.O.C. e D.O.C.G.

Tra le indicazioni obbligatorie che deve contenere un'etichetta si tiene in considerazione del tipo di vino.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

Frodi, marchi di qualità

AGEA - Via Palestro, ROMA AL 31 LUGLIO 2008 Dichiarazione presentata per il tramite del CAA NOME SESSO DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

AGEA - Via Palestro, ROMA AL 31 LUGLIO 2009 Dichiarazione presentata per il tramite del CAA NOME SESSO DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

OGGETTO: Movimentazioni di Cantina (Riclassificazioni e/o assemblaggio di partite) - art. 6, comma 2-3.

GEOGRAFICHE, TERMINI TRADIZIONALI E ETICHETTATURA DI ALCUNI PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLO

LE ETICHETTE ALIMENTARI, STRUMENTO INDISPENSABILE PER IL CONSUMATORE L'etichetta del Vino strumento di sicurezza e di marketing

DENUNCIA DELLE UVE A D.O.C.G./D.O.C./I.G.T. ANNATA

Il vino. Legislazione. Definizione

Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Bosco Eliceo

Decreto concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP Gutturnio.

Designazione e presentazione dei vini

DETERMINAZIONE N /898 DEL 7 SETTEMBRE 2015

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.

ESEMPI DI ETICHETTATURA DEI VINI

Decreto concernente la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Romagna Albana.

D E C R E T A. Articolo unico

VINI DELLA VALTELLINA

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 440 DEL 6 SETTEMBRE 2016

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Procedura Riconoscimento e Revisione disciplinare VINI DOCG DOC - IGT. Procedura di Riconoscimento e revisione disciplinare VQPRD IGT

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO

Le varietà di vite resistenti da vino, opportunità da scoprire

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C.

Ministero delle politiche agricole Roma, 25 lug alimentari e forestali

RIFORMA OCM VINO A CHE PUNTO SIAMO COSA E L OCM VINO E COSA PREVEDE QUALE E IL GIUDIZIO DI COLDIRETTI LE INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO

Riforma PAC Quali novità per il settore vitivinicolo

NOVITA' IN MATERIA DI ETICHETTATURA PRESENTAZIONE E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Corso per aspiranti sommelier di II livello

NOTO D.O.C. D.D. 2/GENNAIO/2008

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

VINI E ACETI. CAPO 1 Norme generali classificazione di origine delle indicazioni geografiche e ambito d applicazione

VINI. Repertorio legislativo europeo

La produzione di uva e di vino Anno 2004

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata BUTTAFUOCO DELL OLTREPÒ PAVESE o BUTTAFUOCO

D e c r e t a: Titolo I Ambito di applicazione. Art. 1. Disposizioni generali e definizioni

Quadro C Prodotti detenuti (PRODUZIONE VINO)P RODUZIONE

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 429 DEL

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA CATALANESCA DEL MONTE SOMMA

Denom. Vini Castel San Lorenzo D.P.C. 6 novembre Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo».

Castello di Grinzane Cavour, 3 marzo 2017

Quando nel 1861 l Italia divenne un unica nazione, le regolamentazioni relative al mondo del vino non erano certo altrettanto uniformi.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Etichetta dei vini: cosa deve indicare?

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

I segni del territorio: DO, IG, zone vocate, menzioni geografiche e sottozone nel TU del Vino

Il prodotto. Differenziazione sostanziale Differenziazione simbolica

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 177

Ministero delle politiche agricole alimentari e. forestali

DECRETO N Del 24/08/2016

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Le normative italiane

Estratto della NOTA MIPAAF, n del 25 luglio 2012 VINI A IGT: TAGLIO MAX DEL 15 % - CONDIZIONI E LIMITI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

geografiche protette nel settore enologico

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO»

Articolo 1 Denominazioni e vini. Articolo 3 Zona di produzione delle uve. I vini della denominazione di origine controllata «ValdadigeTerradeiforti»

Convegno Vino e Diritto. Vincoli e riferimenti per la produzione IGT VERONA

Il D.lgs 61/2010. La tutela delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche dei vini.

Consorzio Prosecco DOC INDICAZIONI TECNICHE DI VENDEMMIA DELLA DOC PROSECCO ANNO Oderzo 4 settembre 2015

Emilia o dell Emilia

Capo II - Protezione comunitaria - Procedura di riconoscimento - Requisiti fondamentali e gestione delle DOP e IGP

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001

L OCM del settore vitivinicolo in Emilia-Romagna. Dott. Franco Foschi Dott. Massimo Barbieri Servizio Produzioni Vegetali Regione Emilia-Romagna

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legislazione nazionale

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Tipologie di formaggi

Testo unico: razionalizzazione, semplificazione, innovazione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Transcript:

Seminario VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO Ordine degli Avvocati di Milano Milano, venerdì 8 maggio 2015 Evoluzione della disciplina europea nel settore del vino: dall'italia all'europa e ritorno Prof. Avv. Paolo Borghi Università di Ferrara Cattedra di Diritto alimentare Studio Food-law.it

Punto di partenza: - legge 10 febbraio 1992, n. 164 - reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17/5/1999 Tutela nazionale era prioritaria rispetto all europea denominazioni di origine controllata (DOC) VQPRD, VSQPRD, VLQPRD, VFQPRD denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) VQPRD, VSQPRD, VLQPRD, VFQPRD indicazioni geografiche tipiche (IGT) vini da tavola

VQPRD vino di qualità prodotto in regione determinata VSQPRD vino spumante di qualità prodotto in regione determinata VLQPRD vino liquoroso di qualità prodotto in regione determinata VFQPRD vino frizzante di qualità prodotto in regione determinata

- reg. (CE) n. 479/2008 - reg. (CE) n. 491/2009: abroga il reg. 479/2008 e inserisce le nuove disposizioni come artt. 118-bis e seguenti nel reg. (CE) n. 1234/07, sulla c.d. OCM unica (oggi reg. (UE) n. 1308/2013) scompare il rinvio al riconoscimento da parte degli Stati membri superamento del precedente sistema della duplice protezione, europea e nazionale

scompaiono le vecchie VQPRD, VSQPRD, ecc. al loro posto, indicazioni nuove: DOP e IGP vitivinicole (cfr. le definizioni di DOP e IGP disciplinate, per gli altri prodotti alimentari, dal reg. 1151/2012) DOP: nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che designa un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, ottenuto nella zona geografica indicata da uve appartenenti alla specie Vitis vinifera, provenienti esclusivamente da tale zona geografica

scompaiono le vecchie VQPRD, VSQPRD, ecc. al loro posto, indicazioni nuove: DOP e IGP vitivinicole (cfr. le definizioni di DOP e IGP disciplinate, per gli altri prodotti alimentari, dal reg. 1151/2012) IGP: indicazione riferita a una regione o luogo determinato o, in casi eccezionali, a un Paese, che designa un prodotto avente qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica, ottenuto da uve appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, provenienti per almeno l 85% da tale zona geografica e vinificato in detta zona geografica

Adeguamento dell ordinamento italiano alla nuova disciplina UE: d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, con abrogazione della l. n. 164/1992 fonte di problemi giuridici (compatibilità con il diritto dell UE)

Problemi nel d.lgs. n. 61/2010: definizioni autonome di DOP e IGP vitivinicole: - DOP: nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani - IGP: nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona

Problemi nel d.lgs. n. 61/2010: - legittimità formale: giurisprudenza della Corte di giustizia UE vieta di riprodurre in una norma nazionale una disposizione europea - legittimità sostanziale: in questo caso le definizioni non sono neppure coincidenti, sicché la norma interna deve comunque essere disapplicata, in favore di quella europea

due sole categorie ( DOP e IGP ) in luogo di una varietà di categorie precedenti + nozione di IGP che ricomprende vini qualificati in Italia come IGT e in Europa come semplici vini da tavola + annata e varietà delle uve anche sull etichetta di vini da tavola senza indicazione geografica (sui quali non era consentito dalla legislazione abrogata) = minor demarcazione fra vini di qualità (VQPRD & C.) e semplici vini da tavola

riconoscimento solo a livello di UE, e non più in sede nazionale all interno dello Stato membro è prevista solamente una valutazione preliminare (v. gli artt. 118-septies e seguenti del reg. 1234/2007) diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010): - DOP DOC e DOCG - IGP comprendono le IGT

denominazioni già riconosciute ex reg. n. 1493 del 1999 (in Italia, quelle già protette come DOC, DOCG o IGT) automaticamente protette anche in forza della nuova disciplina (a tal fine gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali di approvazione) ecco per quale motivo le diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010), ma non solo per le denominazioni vecchie

diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010): - DOP DOC e DOCG - IGP comprendono le IGT cambia il significato giuridico: mera facoltà di riportarle in etichetta solo come menzioni specifiche tradizionali non più segno di una protezione dell ordinamento nazionale

diciture DOC, DOCG e IGT potranno ancora essere scritte sull etichetta dei vini (v. d.lgs. n. 61/2010): - DOP DOC e DOCG - IGP comprendono le IGT addirittura, possibile indicare solo menzione nazionale (DOC, DOCG, IGT) in luogo di DOP o IGP nuovo significato, però, rimane (prima attestavano una protezione nazionale, ora attestano protezione europea)

espressioni diverse per zone italiane bilingui: - «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» (provincia di Bolzano) - «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» (Valle d'aosta) - «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» (province di Trieste, Gorizia e Udine)

Diciture aggiuntive possibili in etichetta: - nomi di vitigni o loro sinonimi - menzioni tradizionali complementari - riferimenti a particolari tecniche di vinificazione - qualificazioni specifiche del prodotto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve DOC e DOCG esclusi vini frizzanti e spumanti (facoltativo) esclusi vini liquorosi (facoltativo) facoltativo per vini IGP e altri già da tavola

Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari (già previste fin dal reg. 753/2002) = menzioni riferite a un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio

Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari Esempi: - Alberata (vino di Aversa, così detto per riferimento ad una particolare tecnica di coltivazione della vite) - Amarone (tipo di Valpolicella DOC oggi DOP vinificato da uve appassite, ecc.) - Ambra (usato su Malvasia delle Lipari e su Vernaccia di Oristano, per la colorazione assunta dal vino) - Passito (riferito al tipo di prodotto e al metodo usato per ottenerlo)

Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari Esempi: - Novello (connesso al particolare metodo e al periodo di produzione, che prevede l'immissione in commercio del prodotto a partire dal 6 novembre dell'anno di vendemmia) - Riserva (vini sottoposti a un periodo di invecchiamento stabilito dal disciplinare di produzione, non inferiore a due anni per i vini rossi e a un anno per i vini bianchi, con un ulteriore invecchiamento in recipienti di legno)

Diciture aggiuntive possibili: menzioni tradizionali complementari Esempi: - Classico (per i vini non spumanti DOCG o DOC prodotti nella zona di origine più antica) - Superiore (vini DOC e DOCG con caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto al corrispondente non-superiore, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10%, ed altri requisiti qualitativi) dicitura non abbinabile a Novello né a Riserva

Effetti della protezione: impedire che singoli produttori possano appropriarsene indebitamente (registrandola ad esempio come marchio, al fine di utilizzarla in via esclusiva): il nome, da quel momento, deve poter essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione, senza che il diritto di uso sia sottoposto ad altra condizione

Effetti della protezione: impedire che il nome protetto sia impiegato per designare prodotti diversi (= non aventi l origine indicata), o similari o alternativi a quelli per i quali è riconosciuto impedire che il nome protetto sia usato in modo da ingenerare confusione nei consumatori (v. art. 2 del d.lgs. n. 61/2010)

Parallelamente, norme sul prodotto... es. zuccheraggio: vietato in Italia da un d.p.r. (n. 162 del 12/2/1965) CEE (1982): aiuti alla produzione di mosti concentrati 2012: fine aiuti: problemi di concorrenza fra produttori italiani e produttori UE (ed extra-ue) nuova OCM unica (reg. UE n. 1308/2013): consentito mosto concentrato rettificato solido (= zucchero d uva )