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PARTE SPECIALE SICUREZZA, IGIENE e PREVENZIONE INFORTUNI Ambito nei quali possono realizzarsi le fattispecie di reato previste dall articolo 25 septies D.Lgs 231/2001 POLESINE ACQUE SPA. 1

INDICE o Modello 231 Polesine fusione ed incorporazione 3 o Scopo del modello 231 4 o Struttura / Organigramma 5 o I reati rilevanti 8 o Aree di rischio reato in via generale / identificazione pericoli, rischi e determinazione controlli 11 o Stress da lavoro correlato 13 o Aree di rischio (potabilizzazione) 15 o Aree di Rischio (depurazione e fognature) (ex Sodea) 16 o Delega di funzioni art. 16 Dlgs. 81/2008 17 o Destinatari norme TUS (Dlgs. n. 81/2008) Organizzazione per la prevenzione e protezione obblighi e competenze 18 o Preposti organigramma 25 o Misure generali di tutela 27 o Attività di monitoraggio e controllo / coordinamento 28 o Compiti dirigente e preposti in linea generale 29 o Laboratorio analisi chimiche 32 Principi o Politica per la salute e la sicurezza 34 o Rispetto requisiti legali 35 o Obiettivi e programmi 36 o Controllo operativo 37 o Adozione ed effettività del modello ex art. 30 Dlgs 81/2008 38 Flussi o Flussi Informativi e attività all ODV 46 o Flussi, formazione, Informazione 48 o Sanzioni 52 2

Modello 231 - Polesine fusione per incorporazione Polesine Acque, a seguito di fusione per incorporazione (atto notarile iscritto il 1.5.2013) acquisisce, nel proprio organigramma (21.3.2013) e nella struttura, le competenze di Sodea relative alla manutenzione degli impianti di depurazione/fognatura. Il settore relativo alla potabilizzazione - costituisce patrimonio storico della Polesine. Il settore relativo alla manutenzione dei depuratori e fognatura (Sodea) è invece acquisito a seguito della Incorporazione. Si precisa che ai fini del Modello 231 non esiste coincidenza con la valutazione effettuata nel DVR avendo finalità diverse. Pertanto i DVR costituiscono base importante ma non esaustiva delle eventuali aree di rischio. Polesine è dotata di DVR aggiornati come per legge. Sodea è dotata di propri DVR che verranno aggiornati ed integrati nel rispetto della nuova compagine sociale. Le due Società sono munite di propri DVR redatti dal Datore di lavoro su consulenza del RSPP, Medico competente e previa consultazione rappresentante lavoratori. 3

Scopo del modello 231 L art. 2 lett. dd) Dlgs. 81/2008 definisce i modelli di organizzazione quali:..modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Polesine struttura il modello organizzativo secondo un sistema di controllo che passa attraverso la: - Identificazione rischio - Monitoraggio - Controllo - Gestione di tutti i rischi d impresa ; rischi che il soggetto apicale e/o subordinato a tutti i livelli può porre in essere nell interesse o a vantaggio dell ente. Le misure di controllo interno devono permettere la immediata identificazione del rischio e dunque è necessario la costruzione di un sistema di informazione e reporting. Il rischio nella valutazione aziendale non è mai nullo; tuttavia Polesine a mezzo della organizzazione aziendale si pone l obiettivo di ridurre i fattori di rischio secondo principi di buona amministrazione, controllo e tutela in materia di sicurezza. Attraverso l adozione del modello, Polesine finalizza la propria azione alla buona organizzazione e crea presupposto per la esenzione di responsabilità ex art. 30 Dlgs. 81/2008. 4

Struttura/Organigramma In seguito alla Fusione per incorporazione Polesine ha modificato il proprio organigramma approvato con delibera del CDA del 21.3.2013 allegato. Polesine è strutturata: 1) Settore presidenza articolato nelle funzioni di Affari Generali e direzione Amministrazione, come da organigramma. Tali funzioni rispondono solo alla Presidenza (CDA e Presidente) quale dipendenza funzionale. 2) Settore Direttore Generale al quale sono collegati per dipendenza gerarchica : o Settore (competenze e mansioni) dedicato alla potabilizzazione (con a capo dirigente) Direzione Acquedotto o Settore (competenze e mansioni) dedicato alla depurazione/fognatura (con a capo dirigente) Direzione Fognatura e Depurazione Area Potabilizzazione: La struttura costituisce la attività storica della Polesine già munita di modello 231 - che subisce in questa sede revisione e aggiornamento, - DVR ed altro necessario Area Fognatura e Depurazione: Attività che entra in Polesine a seguito della incorporazione e dunque la Polesine acquisisce Modello 231, DVR e quanto altro già esistente in Sodea affrontando la dovuta rilettura dei documenti alla luce del nuovo contesto societario. La nuova struttura societaria richiede tuttavia l aggiornamento del DVR che tenga in considerazioni il mutato quadro dell organigramma e la particolarità, motivata nella delibera del CDA del 21.3.2013, che prevede la dipendenza gerarchica dalla presidenza alla direzione generale con esclusione della direzione amministrativa e degli affari generali. L analisi del sistema di attribuzione dei poteri e delle responsabilità che sovrintende l intera struttura organizzativa, obbliga Polesine all adeguamento di deleghe e procure con riferimento ai seguenti aspetti: 5

mansionari; poteri di spesa; deleghe previste al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. E cura del Consiglio di Amministrazione provvedere all attuazione dei Modelli, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Il Consiglio d Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l intervento dell Organismo di Vigilanza, l aggiornamento dei Modelli, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. L efficace e concreta attuazione dei modelli va poi garantita dai responsabili delle varie strutture organizzative in relazione alle attività a rischio svolte. Alla luce di quanto sopra l organigramma aziendale garantisce la chiara definizione dei compiti per una corretta distribuzione delle responsabilità onde evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche su un unico soggetto ; chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell ambito della struttura organizzativa; definizione di regole comportamentali idonee a garantire l esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l integrità del patrimonio aziendale; Devono essere sviluppate : Le attività formative e informative previste per i ruoli assegnati Devono essere formalizzate per iscritto gli incarichi attribuiti e/o nomine specifiche, in particolare per le attività di o elettricista, e o addetti alla gestione emergenze-primo soccorso. 6

Con riferimento agli Art. 19, 56 e 299 del D.Lgs 81/08 la formalizzazione di un organigramma nominale su scala gerarchica appare necessaria per il corretto funzionamento dell organizzazione aziendale e la responsabilizzazione dei ruoli, già definiti con il contratto di lavoro, ma non meglio dettagliati per gli aspetti operativi e di responsabilità per la gestione della sicurezza. In particolare è utile rendere pubblico il ruolo dei dirigenti e preposti secondo l organizzazione aziendale, andando a definire singole aree di responsabilità nell operatività aziendale. 7

I Reati Rilevanti L art. 25 septies Dlgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell Ente per il reato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono state considerate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i seguenti delitti: - Omicidio colposo (art. 589 c.p.), - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3 comma e articolo 583 c.p.) commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro. In particolare Comma 1 art. 25 septies: In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale (ovvero quando taluno cagiona la morte per colpa) con violazione delle norme sulla tutela della salute (con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123,) si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Comma 2 art. 25 septies: 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Comma 3 art. 25 septies: 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma (lesioni gravi e gravissime), del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 8

sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. In particolare si precisa, in merito alla esatta comprensione della violazione da evitare, che l Ente risponde nei casi di: a) Omicidio colposo ( art. 589) : Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona..se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina.la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici b) lesioni personali colpose commesse per violazione sulla disciplina degli infortuni sul lavoro (art. 590 comma comma 3): Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale : - grave: (Art. 583) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; - gravissima: se da fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; I reati previsti dall art. 25 septies sono reati di natura COLPOSA; possono essere 9

commessi con violazione di norme o regolamenti nelle materie della sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro. E bastevole ad integrare il reato la violazione delle disposizioni legali e regolamentari in materia, dalla quale derivi, come conseguenza non voluta, l infortunio o la malattia comportanti la lesione grave, gravissima o la morte. Obiettivo del Modello è che tutti i Destinatari adottino e facciano adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalle norme in materia, incluse quelle regolamentari, al fine di impedire il verificarsi dei reati considerati. 10

Aree di Rischio reato in via generale / identificazione pericoli, rischi e determinazione controlli Nell ambito delle Aree a Rischio relative alle attività di depurazione, fognatura e potabilizzazione (e quanto connesso), considerata la probabilità che in tali contesti l inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all art. 25-septies del D.Lgs n. 231/2001, sono considerate rilevanti le seguenti attività strumentali: - Determinazione delle procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti disposti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata sia con riferimento alle attività condotte dal personale aziendale che con riferimento alle attività affidate a ditte esterne. - Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: ü Deleghe conformi al dettato ex art. 16 Dlgs. 81/2008 ü Nomine ed attribuzioni di compiti e doveri, ü attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, ü attività del Coordinatore per la Progettazione, del Coordinatore per l Esecuzione e del Responsabile dei Lavori; - Identificazione e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a: ü Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; ü Contratti di appalto e valutazione dei rischi delle interferenze ü Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Fascicolo dell Opera e Piani Operativi di Sicurezza (POS); ü Utilizzo di ambienti ed attrezzature a norma - Formazione e Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell ambito della struttura aziendale attraverso un adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: ü monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento e formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici; 11

- Attività di monitoraggio del sistema di controllo per la prevenzione dei rischi, con particolare riferimento a: ü misure di mantenimento e miglioramento; ü coerenza tra attività svolta e competenze possedute; ü gestione dei comportamenti riscontrati in violazione delle norme e adozione di provvedimenti disciplinari o sanzionatori. ü Gestione degli aspetti di sicurezza connessi con l affidamento di lavorazioni a soggetti esterni quali le procedure di coordinamento atte a contenere l entità di rischi derivanti da attività interferenti; A completamento del modello organizzativo occorre anche definire e programmare la verifica periodica dei processi aziendali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili, allo scopo di avere una corretta o tracciabilità degli atti, o delle operazioni di lavoro interne e o degli interventi esterni di ditte terze, attraverso raccolta e conservazione di supporti documentali che attestino la funzionalità del sistema e indichino le azioni correttive necessarie e le eventuali modifiche all organizzazione data. 12

Stress da lavoro correlato Art. 28 Dlgs. 81/2008; Accordo Europeo del 8.10.2004; Circolare del Ministero del 18.11.2010. Polesine Acque presenta rischio di stress da lavoro correlato. Lo Stress da lavoro correlato è valutato nel DVR e l indagine preliminare ha evidenziato possibile criticità (secondo gli indicatori di cui alla circolare del MinLav del 18.11.2010). Lo stress da lavoro correlato deve essere monitorato laddove sia foriero anche in via indiretta di causare i reati di cui al Dlgs. 231/2001 art. 25 septies. La valutazione costituisce un obbligo procedimentale (art. 28 TUS) con riferimento a gruppi omogenei di lavoratori (non i singoli) e ha ad oggetto lo stress da lavoro correlato da intendersi secondo la definizione aperta di cui all art. 3 Accordo Europeo : 3. Descrizione dello stress e dello stress da lavoro Lo stress è una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all altezza delle aspettative. L individuo può ben adattarsi ad affrontare un esposizione alla pressione a breve termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un esposizione prolungata a una intensa pressione. Inoltre i singoli individui possono reagire differentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita. Lo stress non è una malattia, ma un esposizione prolungata ad esso può ridurre l efficienza nel lavoro e può causare malattie. Lo stress derivante da motivi esterni all ambiente di lavoro può portare a cambiamenti nel comportamento e ad una riduzione dell efficienza nel lavoro. Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l ambiente, la scarsa comunicazione, conflittualità tra il personale, cattiva organizzazione, responsabilità non delineate eccetera. 13

Con ciò non si intende lo stress da lavoro o l ansia e comuni fattori quotidiani. Polesine Acque provvede a monitorare gli indicatori quali assenteismo, rotazione dipendenti, lamentele, conflitti. Per tale fine dispone idonea comunicazione e formazione all interno dell azienda, nonché elementi moderatori di supporto al fine di evitare l insorgere dello stress lavoro correlato. Lo stress da lavoro correlato può portare a malattia professionale. La malattia professionale può sorgere a causa di vari fattori anche di stress correlato al luogo di lavoro e alla mansione ricoperta e che denuncia la mala organizzazione del datore di lavoro quali, ad esempio, la scarsa manutenzione degli impianti; gli ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati; l uso del computer; una scorretta ergonomia; gli impianti di condizionamento; le infezioni. Discende pertanto la necessità di adottare misure di prevenzione anche in relazione a tale ipotesi, in modo da garantire l integrità psicologica dei dipendenti. Tale attività preventiva postula la condivisione di principi etico-comportamentali a garanzia della persona-lavoratore; una particolare attenzione alle segnalazioni provenienti dal mondo dell Azienda; un costante monitoraggio sull operato dei soggetti che gestiscono personale. Polesine Acque dunque provvederà 1) discutere in sede di riunione periodica la presenza di stress da lavoro correlato valutando lamentele, segnalazioni ecc 2) Il Medico Competente si impegna svolgere accertamenti specifici volti a evidenziare eventuali situazioni connesse allo stress lavoro-correlato. 3) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza comunica, se del caso anche in forma riservata, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ogni segnalazione ricevuta da parte dei lavoratori, avente ad oggetto episodi di stress lavoro-correlato. 4) Sistema di comunicazione diretta e riservata tra lavoratori e ODV per la segnalazione di lamentele, criticità, situazioni lavorative ambientali, conflittualità insorte tra lavoratori. 14

Aree di rischio (Potabilizzazione) Sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto con riferimento alla Potabilizzazione. Si ritiene di aver individuato le fattispecie di rischio/reato e possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell ambito delle principali attività aziendali identificate come sensibili di seguito delineate: Rischi di tipo elettrico Rischi di tipo chimico Rischi per lavori in quota Rischi per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento Rischi interferenziali per lavori di manutenzione con ditte terze 15

Aree di rischio (depurazione e fognatura) (ex Sodea) L area di rischio relativa agli impianti di depurazione e fognatura risulta già delineata nel modello 231 approvato dalla Sodea nel 2011. Particolare rilevanza, assumono all interno dell analisi la valutazione dei seguenti processi operativi: gestione di impianti di depurazione per scarichi civili ed industriali e di impianti per il del trattamento biologico di rifiuti liquidi non pericolosi, impianti fognari dei comuni del comprensorio; manutenzione ordinaria e straordinaria di reti fognarie; erogazione del servizio di campionamento ed analisi di laboratorio effettuate da terzi; gestione di impianti di sollevamento e di depurazione per conto di clienti sia pubblici che privati; trasporto dei rifiuti. Costruzioni e Manutenzioni impianti e reti fognarie Nel caso delle costruzioni i rischi possono essere riassunti o cadute dall'alto o uso piattaforme di sollevamento o investimento o scavi interrati e accessi a cunicoli o demolizioni o uso di macchine utensili o accesso a spazi confinati Nel caso della sezione dei Depuratori o annegamento o cadute dall'alto o accesso a spazi confinati Con riferimento agli ambienti confinati e sospetti di inquinamento è in corso indicazione nel DVR revisionato. 16

DELEGA DI FUNZIONI Art. 16 Dlgs. 81/2008 Dal 20 agosto 2009 l art. 16 Dlgs. 81/2008 è stato modificato. Il comma 1 dell art. 16 prevede che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Polesine prende atto che l adozione del Modello 231 permette di escludere la responsabilità per l obbligo di vigilanza che comunque incombe sul datore di lavoro. Ed invero aggiunge il legislatore che La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4. Si ricorda inoltre che il comma 3bis prevede che : Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate 17

Destinatari norme TUS e Organizzazione per la Prevenzione e Protezione Obblighi e competenze I "Destinatari", sono i soggetti indicati e definiti dall art. 2 Dlgs. 81/2008 ed altre figure pur sempre con riferimento alla realizzazione di un modello di gestione ex art. 231. Il sistema di prevenzione e Protezione si articola nella declinazione e nel rispetto degli obblighi di legge (TUS) attribuiti dal Legislatore a tutti i lavoratori nel rispetto delle relative mansioni e funzioni. Ogni lavoratore deve rispettare il proprio obbligo desumibile dalla mansione ricoperta e dalla posizione nell organigramma aziendale. L organigramma aziendale (per mansioni) è presupposto per la individuazione dell organigramma sulla sicurezza e per la identificazione delle figure quali i preposti (anche di fatto). Il sistema di prevenzione e protezione è attuato a mezzo della verifica/controllo/sanzione puntuale del rispetto degli obblighi imposti dal legislatore; e ciò seguendo la catena di obblighi che parte dal lavoratore dipendente à al dirigente e à al datore di lavoro. In particolare si rappresenta che sono interessati e destinatari di obblighi di legge: Lavoratori come definiti dall art. 2 (Dlgs. 81/2008 ss.m) Tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Polesine con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: o il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; o il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra 18

studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; o l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; I Lavoratori (dipendenti) sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in conformità alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 19

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Datore di lavoro In assenza di deleghe attribuite, risulta rivestire tale posizione il Consiglio di Amministrazione della Società; Il CDA riveste la qualità di datore di lavoro, salvo deleghe attribuite ex art. 16 TUS, ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. in materia di Sicurezza (TUS - D.Lgs. 81/2008 art. 18), ed è responsabile di ogni aspetto e ogni adempimento relativo agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; Il datore di lavoro è tenuto in via esclusiva ex art. 18 a) o), p), u,v,z,aa ecc Si indicano in via esemplificativa: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;.. Il Datore di Lavoro, e/o il soggetto Dirigente Delegato, hanno la responsabilità dell organizzazione stessa e di tutte le unità produttive della Società in quanto esercitano i poteri decisionali e di spesa e, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferito, attuano le direttive Aziendali organizzando l attività lavorativa secondo il modello gestionale indicato e vigilando su di essa. RSPP L Organo Amministrativo, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell articolo 17, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la sicurezza dei lavoratori, individuandolo in un consulente esterno in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti. Le competenze ed attribuzioni specifiche del RSPP(artt. 31 ss. Dlgs. 81/2008), designato dal Datore di Lavoro, consistono nel coordinamento del Servizio di 20

Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti si estrinsecano : a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), nonchè i sistemi di controllo di tali misure; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza; f) fornire ai lavoratori le informazioni: o sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all attività dell impresa in generale, o sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione o i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente. L RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell esercizio delle funzioni attribuite. R.S.P.P. : è nominato l Ing. Fabrizio Gallian, dello Studio Gallian & C. S.n.c. I Dirigenti: (ai sensi dell art. 2 e 18 Dlgs. 81/2008) Persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa e sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro alle competenze descritte all art. 18 Dlgs. 81/2008: che si seguito si riportano : b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 21

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 22

dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. l Preposti (art. 19 TUS) I Preposti sono persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dal proprio ruolo nell ambito dell organigramma aziendale; attuano le disposizioni e indicazioni del servizio di prevenzione e protezione; sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali derivanti dall incarico conferito e dalla formazione specifica avuta, sovraintendono all attività lavorativa e garantiscono l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa e controllo. In relazione a quanto indicato dalla norma devono essere affidati ai Dirigenti e Preposti incarichi e compiti specifici necessari al funzionamento efficace del Servizio di Prevenzione e Protezione; Gli incarichi devono essere indicati sul DVR (divisi per tipologia di Sezione operativa) e resi pubblici mediante affissione in ogni sezione operativa della Società, secondo questa ipotesi proposta: - Sono definiti preposti coloro che sovraintendono all attività lavorativa e garantiscono l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a: a) sovrintendere e vigilare sull osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 23

obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell inosservanza, informare i loro superiori diretti b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto all articolo 37 del TUS. 24

PREPOSTI - organigramma: Sono individuati come preposti con riferimento all organigramma del 21.3.2013 - Area Direzione affari generali: Responsabile paghe e contributi - preposto di primo livello Responsabile segreteria generale - preposto di primo livello - Area direzione amministrativa: Responsabile servizio fatturazione passiva- preposto di primo livello Responsabile fatturazione attiva - preposto di primo livello Responsabile servizio bollettazione - preposto di primo livello Gestione pagamenti e prima nota preposto secondo livello - Area Direzione Responsabile laboratorio - preposto di primo livello Responsabile area chimica preposto secondo livello Responsabile Processi informatici - preposto di primo livello Responsabile servizi tecnici - preposto di primo livello Responsabile area tecnico amministrativa - preposto secondo livello Assistente alla direzione - preposto di primo livello Coordinatori magazzino preposto secondo livello - Area Direzione Fognatura e Depurazione Responsabile servizio processi depuratori (preposto di primo livello) Tecnici responsabile impianti preposto di primo livello Coordinatori di zona preposti di secondo livello Area gestione rifiuti liquidi preposto di primo livello 25

Caposquadra autoespurgo preposto di secondo livello Responsabile gestione fognatura e sollevamenti- preposto primo livello Responsabile rilascio pareri - preposto primo livello Capisquadra manutenzione preposto seconsdo livello Coordinatore preposto secondo livello Direzione Acquedotto Responsabile Impianti - preposto primo livello Responsabili area impianti Potabilizzazione - preposto primo livello Responsabile rete acquedotto - preposto primo livello Responsabili area reti acquedotto - preposto primo livello Tutti i coordinatori sono responsabili di secondo livello 26

Misure generali di tutela La Polesine pone in essere le seguenti misure generali di tutela: a) predisposizione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo legge b) programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull osservanza degli adempimenti prescritti; c) Programmazione dei processi produttivi al fine di ridurre al minimo l esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR d) Manutenzione programmata anche straordinaria di ambienti di lavoro, attrezzature, macchine e impianti. e) Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare. f) i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute. g) il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l utilizzo dei DPI sono monitorati da parte dei responsabili aziendali, che ne esigono l osservanza, segnalando all azienda per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione. 27

Attività di Monitoraggio e Controllo/coordinamento Le attività utile alla creazione e attuazione del Sistema di prevenzione concretano: si 1) Documenti descrittivi dello stato del Sistema, quali: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 28 T.U. Sicurezza, attualmente in fase di revisione ed aggiornamento; Organigramma dell ente per la sicurezza ad oggi in fase di aggiornamento e redazione in alcune sue parti. Atto di nomina e comunicazioni di nomina del RSPP; Attestazioni di qualificazione del RSPP; Atto di nomina del Medico Competente; Identificazione delle Squadre di Pronto Soccorso, emergenza, evacuazione ed antincendio e relativi attestati di qualificazione; Registro infortuni; Ricevute di consegna dispositivi di protezione individuale (DPI) Certificati di conformità dei DPI utilizzati Certificato Prevenzione Incendi per ciascun sito aziendale rilasciato dalla competente autorità. Certificazione di conformità degli impianti elettrici per ciascuna area aziendale Lista delle sostanze nocive e pericolose utilizzate nell ambito dello svolgimento dell attività, ai sensi della normativa vigente Relazione, almeno annuale, o secondo necessità, del RSPP al Datore di Lavoro 2) Riunioni di coordinamento, aggiornamento: Riunioni informali periodiche di aggiornamento tra RSPP ed i singoli preposti; Riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi almeno una volta l anno anche con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il Medico competente ex art. 35 TUS 28

COMPITI dirigente e preposti in linea generale Polesine ha organizzato il sistema di prevenzione secondo i seguenti parametri che devono essere adattati ai singoli settori di attività: Compiti del Dirigente Responsabile a) Nominare gli addetti alla gestione emergenza e primo soccorso (diversi per ogni impianto di potabilizzazione e per area reti acquedotto) b) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (piani di emergenza); c) Oltre a quanto indicato dall Art.18. Compiti del preposto di 1 Livello: a) coordinare le attività di formazione dei lavoratori e nuovi assunti; b) coordinare e sovrintendere ogni attività degli impianti curandone il rispetto dei criteri di sicurezza e delle norme vigenti; c) assicurare l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro; d) provvedere alla organizzazione degli interventi di manutenzione di ditte esterne redigendo la documentazione prevista dall Art.26 del D.Lgs 81/08 ed espletando i relativi obblighi; e) seguire e coordinare tutti gli interventi di manutenzione di ditte terze, informando tutto il personale interno coinvolto e definendo, di volta in volta, il flusso delle informazioni da dare alle persone coinvolte e la gestione delle interferenze definite nel DUVRI. f) assicurare che le apparecchiature e gli impianti siano conformi ai requisiti di sicurezza elettrica previsti a suo tempo dal fabbricante, siano installati e utilizzati in modo conforme alle istruzioni per l uso; g) organizzare ed attuare la regolare manutenzione elettrica delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi e degli accessori di sicurezza oltre che dei luoghi di lavoro in senso lato; 29

h) partecipare alle riunioni periodiche con la Direzione sulla sicurezza e definire l organizzazione e la gestione dei processi produttivi e le eventuali azioni correttive necessarie; i) individuare le azioni necessarie per svolgere gli interventi di manutenzione ( fatti dalla squadra di produzione) in sicurezza e valutare soluzioni alternative; j) coordinare e definire con la Direzione proposte operative migliorative per la sicurezza degli operatori; Compiti del Preposto di 2 Livello: a) organizzare ed attuare la regolare manutenzione delle attrezzature di lavoro, secondo le scadenze previste e le indicazioni del documento di valutazione dei rischi per la parte manutenzione; b) effettuare i controlli periodici, secondo modalità temporali indicate dai fabbricanti o dalle norme di buona tecnica, e per le macchine di cui all All. VII, secondo le scadenze previste; c) tenere l aggiornamento del registro dei controlli; d) intervenire tempestivamente in caso di deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro o DPI di personale di ditte terze operanti all interno degli impianti. e) controllare affinché i subalterni svolgano le mansioni ricevute; f) provvedere ad effettuare le esercitazioni periodiche della squadra di emergenza. g) sovrintendere e vigilare affinché tutti rispettino le norme e procedure di sicurezza definite dall azienda e dare attuazione agli interventi previsti nel documento di valutazione dei rischi per la parte operativa; h) comunicare eventuali carenze riscontrate negli impianti e segnalare i comportamenti pericolosi dei lavoratori; i) verificare affinché siano correttamente applicate le procedure operative definite dall azienda; j) segnalare tempestivamente le eventuali deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro o DPI di personale di ditte terze operanti all interno degli impianti. k) assegnare i compiti ai lavoratori del proprio impianto tenendo conto delle peculiarità personali (capacità tecnica ed esperienza) e quelle in materia di sicurezza; l) condurre con propria diretta responsabilità e supervisione, sia le attività ordinarie di lavoro che tutti gli interventi di manutenzione necessari alla funzionalità della sezione affidata; 30

m) valutare le difficoltà operative ed eseguire gli interventi secondo le proprie competenze e le indicazioni del preposto di primo livello ; n) gestire la squadra di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso; o) comunicare ogni eventuali criticità o carenza riscontrate al preposto di primo livello. 31

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE Polesine è dotata di proprio laboratorio di analisi chimiche. Polesine ha organizzato il laboratorio al fine di attuare il controllo e la verifica nel seguente modo: Compiti del Dirigente Responsabile del Laboratorio (Dirigente) a) Nominare gli addetti alla gestione emergenza e primo soccorso b) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (piano di emergenza); c) Oltre a quanto indicato dall Art.18. Compiti del Responsabile di Laboratorio (preposto di I Livello): d) coordinare le attività di formazione dei lavoratori e nuovi assunti; e) coordinare e sovrintendere ogni attività del Laboratorio curandone il rispetto dei criteri di sicurezza e delle norme vigenti; f) provvedere ad effettuare le esercitazioni periodiche della squadra di emergenza. g) assicurare l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro; h) provvedere alla organizzazione degli interventi di manutenzione di ditte esterne redigendo la documentazione prevista dall Art.26 del D.Lgs 81/08 ed espletando i relativi obblighi; i) comunicare al Direttore le eventuali carenze riscontrate negli impianti e segnalare i comportamenti pericolosi dei lavoratori; Compiti del Vice Responsabile Laboratorio (preposto di 2 Livello): a) controllare affinché i subalterni svolgano le mansioni ricevute; b) seguire e coordinare tutti gli interventi di manutenzione di ditte terze, informando tutto il personale interno coinvolto e definendo, di volta in volta, il flusso delle informazioni da dare alle persone coinvolte e la gestione delle interferenze definite nel DUVRI. 32

c) intervenire tempestivamente in caso di deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro o DPI di personale di ditte terze operanti all interno degli impianti. d) sovrintendere e vigilare affinché tutti rispettino le norme e procedure di sicurezza definite dall azienda e dare attuazione agli interventi previsti nel documento di valutazione dei rischi per la parte operativa; e) comunicare al Responsabile di laboratorio le eventuali carenze riscontrate negli impianti e segnalare i comportamenti pericolosi dei lavoratori; f) verificare affinché siano correttamente applicate le procedure operative definite dall azienda; 33

Principi Politica per la salute e per la sicurezza Polesine, a mezzo della Alta Direzione, si impegna a assicurare nella propria organizzazione e a mezzo una politica di prevenzione: a) azione idonea e appropriata alla natura e alla misura dei rischi inerenti alla tutela della salute e del lavoro finalizzata alla prevenzione dei rischi da reato. b) Impegno alla prevenzione delle lesioni e salute ed infortuni ed il miglioramento della gestione e delle prestazioni in materia di sicurezza anche a mezzo di interventi economici ad hoc. c) Rispetto delle prescrizioni legali applicabili d) Impegno a documentare, attuare e mantenere attiva il sistema di prevenzione contro gli infortuni e) Comunicazione ed informazione a tutti i dipendenti al fine di tenere gli stessi consapevoli dei propri obblighi f) Riesame periodico del sistema al fine di mantenere adeguatezza ed efficaci della prevenzione 34