L ARGOMENTO DEL MESE LA MOBILITA : GLI ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELLE IMPRESE E LA PRESTAZIONE DELL INPS La prestazione di mobilità è finanziata da un contributo dello 0,30% sulle retribuzioni di tutti i dipendenti soggetti all assicurazione contro la disoccupazione, appartenenti a imprese che rientrano nella disciplina dell intervento straordinario di integrazione salariale 1, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore possa o meno essere beneficiario dell indennità di mobilità. Deve esperire la procedura di mobilità: 1. l impresa, ammessa al trattamento di CIGS, che risolve il rapporto di lavoro con tutti o parte dei propri dipendenti sospesi in quanto non riesce a garantire il rientro degli stessi 2 ; 2. l impresa con più di 15 dipendenti che, a causa di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o di cessazione di attività, intimi almeno 5 licenziamenti in un arco temporale di 120 giorni in ciascuna attività produttiva o in più unità della stressa provincia 3. La soglia numerica di 15 dipendenti deve essere calcolata con riferimento alla normale occupazione, cioè all organigramma produttivo o all occupazione media dell ultimo semestre. La procedura è identica per entrambe le ipotesi; l unica differenza sostanziale è rappresentata dal requisito numerico dei 5 licenziamenti richiesto solo nel punto 2) e non nel caso di licenziamenti per riduzione di personale in seguito a CIGS. Procedura L impresa che ha intenzione di procedere al collocamento in mobilità deve, sulla base alle regole in atto in Lombardia: inviare una comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.U o R.S.A.) e alle rispettive associazioni di categoria (in mancanza delle prime, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, identificate come firmatarie del CCNL applicato dall impresa). La comunicazione alle associazioni di categoria come sopra identificate può essere effettuata per il tramite dell associazione dei datori di lavoro alla quale l impresa aderisce o conferisce mandato, contestualmente alla comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La comunicazione deve specificare: o i motivi che determinano la situazione di eccedenza; o i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare la dichiarazione di mobilità; o il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente; o i tempi di attuazione del programma di mobilità; 1 Imprese industriali con più di 15 dipendenti; ex art. 2, c. 136, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, per tutto il 2010, le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. 2 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4. 3 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24. III
o le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; o il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali (ove esistenti) diverse da quelle previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. allegare, alla comunicazione inviata alla parte sindacale, copia della ricevuta del versamento all'inps, a titolo di anticipazione sulla somma del contributo di ingresso nella mobilità 4. Si deve trattare di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale - nel 2009 pari a 1.065,26 euro - moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti 5 ; dal mancato pagamento non deriva la sospensione della procedura né la perdita, da parte dei lavoratori interessati, di percepire l indennità di mobilità; peraltro l impresa che intenda effettuare il versamento successivamente all apertura della procedura deve fare riserva di inviare in un secondo momento la copia della relativa ricevuta. Il versamento va effettuato alla sede INPS di competenza utilizzando un bollettino di conto corrente postale (di norma precompilato dalla Sede stessa con l indicazione del numero di c/c previsto per le riscossioni) 6 avendo cura di evidenziare sul retro: - la denominazione e il numero di matricola dell azienda; - il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti; - la causale: Anticipazione sul contributo ex art.5, comma 4, L. 223/91 ; - il conto di imputazione GAU 21/13 7. inviare contestualmente una copia della comunicazione e della ricevuta del versamento all INPS all Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro 8. dare comunicazione scritta all Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro 9 dei risultati, e dei motivi dell eventuale esito negativo, delle consultazioni con i sindacati, dopo l eventuale esame congiunto richiesto dalle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.U. o R.S.A.) e/o dalle OO.SS. entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata alle parti sindacali. Questa fase sindacale deve concludersi entro 45 giorni dall attivazione della procedura (entro 23 nel caso di licenziamenti inferiori a 10 unità). La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell associazione dei datori di lavoro alla quale l impresa aderisce o conferisce mandato. 4 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, c. 4. 5 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c. 3. 6 Riportiamo comunque qui di seguito i numeri di c/c delle Sedi milanesi INPS: - Milano sede provinciale c/c 245274 - Milano Nord c/c 24745200 - Milano Missori c/c 52634201 - Milano Fiori c/c 16980203 - Milano Corvetto c/c 18376202 - Monza c/c 16069205 - Legnano c/c 52081205 - Lodi c/c 24740201 7 INPS, circolare n. 212 del 9 agosto 1991. 8 Al Ministero del lavoro se le unità produttive sono ubicate in più regioni. 9 Al Ministero del lavoro se le unità produttive sono ubicate in più regioni. IV
Se non si è raggiunto un accordo in sede sindacale si apre una fase amministrativa della procedura: entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell esito della consultazione sindacale, presso l Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro 10, si esperisce un ulteriore esame per esplorare le possibilità di raggiungere un intesa. La procedura può quindi concludersi: - in fase sindacale con il raggiungimento di un accordo oppure - in fase amministrativa con il raggiungimento o meno di un accordo. Dalla conclusione della procedura di mobilità, l impresa ha la facoltà di licenziare i lavoratori collocandoli in mobilità entro 120 giorni o entro il diverso termine previsto all interno dell accordo sindacale 11. Contributo d ingresso alla mobilità E un contributo specifico, comunemente detto di ingresso alla mobilità, determinato con riferimento all importo spettante al lavoratore a titolo di indennità: Per ogni lavoratore posto in mobilità a seguito di CIGS, l impresa è tenuta a versare all INPS, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore 12. E bene però precisare che quando non sia possibile la continuazione dell attività, anche tramite cessione dell azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti: in questi casi il contributo a carico dell impresa non é dovuto. Possono, però, essere esonerati solo gli organi delle procedure concorsuali, che attivano le procedure di mobilità, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata; in nessun caso è possibile consentire l'esonero qualora sia l'imprenditore ad attivare tali procedure 13. Se il lavoratore viene messo, invece, in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di ristrutturazione nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare è aumentata del 5% per ogni periodo di trenta giorni tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma 14. Per ogni lavoratore collocato in mobilità a seguito di licenziamento collettivo per riduzione di personale senza il preventivo ricorso alla CIGS, tale contributo è elevato a nove mensilità. Queste somme/contributi sono, invece, pari a tre mensilità quando la dichiarazione di eccedenza del personale e il collocamento dello stesso in mobilità abbia formato oggetto di accordo sindacale. 10 Al Ministero del lavoro se le unità produttive sono ubicate in più regioni. 11 D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, c. 4, convertito in Legge 19 luglio 1993, n. 236. 12 Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 5, c. 4. 13 Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 3, c. 3; INPS, circolare n. 93 del 20 aprile 1993 e n. 171 del 7 settembre 2001. 14 Legge 23 luglio 1991, n.223, art.5, c.6; INPS, circolare n. 36 del 10 febbraio 1992. V
Adempimenti nei confronti dell INPS Conclusa la procedura di mobilità, le imprese devono trasmettere alla sede INPS presso la quale è accesa la posizione contributiva una dichiarazione, su un apposito modulo predisposto dall Istituto 15, per individuare i lavoratori collocati in mobilità, le somme dovute e la forma di pagamento prescelta, rateale o in unica soluzione. Questa dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza della denuncia retributiva relativa al mese in cui l impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. La Sede INPS, ricevuta la suddetta dichiarazione aziendale, provvede ad attribuire all impresa interessata il codice di autorizzazione 6K avente il significato di: Azienda tenuta al versamento del contributo ex art.5, comma 4, della Legge n. 223/91. Allo stesso modo, il termine per il versamento della prima rata o dell importo in un unica soluzione, è quello della scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità (risultano quindi ininfluenti le date di effettiva cessazione dei rapporti di lavoro). L impresa è esonerata dal pagamento delle rate non ancora scadute, relative a quei lavoratori posti in mobilità, quando procuri loro offerte di lavoro a tempo indeterminato e professionalmente equivalente a quello perso ovvero abbia omogeneità intercategoriale e comporti l assegnazione a un livello retributivo non inferiore del 10%. Per fare i conteggi di cui sopra e versare gli importi dovuti, occorre prendere a riferimento il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore pari al 75,33% (80%-5,84%); vi è però il limite di un massimale annuo che, per il 2009, è di 886,31 euro per le retribuzioni inferiori a 1.917,48 euro e di 1.065,26 euro per le retribuzioni di importo superiore. L importo corrispondente al trattamento mensile di mobilità va moltiplicato per il numero dei lavoratori collocati in mobilità e per il numero delle mensilità dovute (3 6 9 a seconda del raggiungimento o meno di un accordo in sede sindacale e a seconda di una mobilità in seguito a CIGS o meno). Dal totale così ottenuto va sottratta l eventuale anticipazione già versata nella fase di avvio della procedura di mobilità. Istruzioni fornite dall INPS per: Versamento in 30 rate mensili L impresa, se dalla operazione appena descritta risulta a debito, potrà pagare la somma dovuta in trenta rate mensili, senza aggravio di interessi 16. L'importo delle rate, secondo le indicazioni dell Istituto 17, deve essere indicato in ogni denuncia mensile utilizzando uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.5, c.4/6 L.223/91" e dal codice "M000". Nella casella "numero dipendenti" deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilità cui si riferisce la rata versata. Nessun dato deve, invece, essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "retribuzioni". Versamento in unica soluzione Ove i datori di lavoro intendano versare l'importo in unica soluzione (a causa dell esiguità della somma dovuta, della cessazione di attività o di altri motivi) gli stessi utilizzeranno uno dei righi in 15 Modulo SC29 - Dichiarazione chiusura mobilità: quantificazione contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 c. 4 L.223/1991 Allegato n.1. 16 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art.5, cc. 4 e 6. 17 INPS, circolare n. 197 del 30 luglio 1992. VI
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "art. 5, c. 4/6 Legge n. 223/91" e dal codice "M001". Nella casella "numero dipendenti" deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilità cui si riferisce la somma versata a saldo. Nessun dato deve, invece, essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "retribuzioni". Recupero dei contributi Se, al contrario, l impresa risulta a credito nei confronti dell INPS perché ha versato più di quanto dovuto, la stessa può recuperare quanto versato in eccedenza mediante conguaglio con i contributi dovuti all'istituto. Il conguaglio deve essere effettuato con il primo versamento utile, successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità 18. Questa fattispecie si realizza concretamente quando l'azienda rinunci totalmente a mettere in mobilità i lavoratori o quando ne collochi un numero inferiore rispetto all'esubero precedentemente dichiarato; le mensilità dovute all INPS, quindi, sono inferiori all'anticipo già versato all'avvio della procedura di mobilità. Per recuperare quanto versato in eccedenza, le imprese devono 19 : determinare le somme versate in eccedenza ed esporre il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM 10/2, preceduto dalla dicitura Rec. Art. 4, C.10 L. 223/91 e dal codice "G800"; trasmettere alla Sede INPS presso la quale vengono svolti gli adempimenti contributivi: o copia della comunicazione inviata all Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro relativa al risultato della consultazione sindacale 20 o copia dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità 21. E poi necessario che le imprese trasmettano alla predetta sede INPS copia della documentazione che possa dimostrare l'intervenuto accordo sindacale (qualora quest'ultimo sia stato raggiunto dopo l'intervento dell Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro) e, comunque, una dichiarazione attestante quanto segue: a) gli estremi del versamento dell'anticipo già eseguito; b) gli estremi del versamento del DM10/2 con il quale l'importo a credito e' stato conguagliato; c) l'importo globale dovuto. 18 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c. 10. 19 INPS, circolare n. 36 del 10 febbraio 1992. 20 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c. 6. 21 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c. 9. VII
Schema riassuntivo relativo al finanziamento del trattamento di mobilità Contribuzione Contribuzione ordinaria pari allo 0,30% 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore 9 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore 3 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore Determinazione Calcolata sulla retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti di imprese che possono promuovere una procedura di mobilità (art. 51 del TUIR) Nel caso di riduzione di personale dopo un periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria (L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4) Nel caso di riduzione di personale senza un periodo precedente di Cassa integrazione guadagni straordinaria (L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24) Quando nell ambito delle ipotesi sopra menzionate sia stato raggiunto un accordo sindacale Esonero: Il contributo di ingresso non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedure concorsuali e di liquidazione. L impresa poi che procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato non ha più l obbligo di pagare le rimanenti rate relative a quei lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità a causa del rifiuto di queste offerte di lavoro. L impresa è esonerata dal pagamento delle rate non ancora scadute, per i lavoratori posti in mobilità, quando procuri loro offerte di lavoro a tempo indeterminato e professionalmente equivalente a quello perso ovvero abbia omogeneità intercategoriale e comporti l assegnazione, come predetto, a un livello retributivo non inferiore del 10%. Maggiorazione: Se il lavoratore viene messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare è aumentata del 5% per ogni periodo di trenta giorni tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Conguaglio Dopo avere individuato la contribuzione di ingresso nella mobilità il datore di lavoro potrà portare in detrazione l importo già anticipato e versare la differenza in un unica soluzione oppure in 30 rate mensili. Il lavoratore in mobilità I lavoratori collocati in mobilità sono iscritti nelle liste previste dalla normativa vigente 22. Il Ministero del lavoro ha però precisato che l iscrizione in queste liste non sempre rileva ai fini del diritto al godimento dell indennità di mobilità in quanto sono necessari anche altri requisiti 23. E bene precisare infatti che il lavoratore deve presentare domanda all INPS, a pena di decadenza, entro il 68 giorno dalla data del licenziamento utilizzando il modello DS21 24. 22 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 6. 23 Ministero del Lavoro, circolare n. 62 del 2 maggio 1996. VIII
Indennità di mobilità L'indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità. Hanno diritto all indennità di mobilità: operai, impiegati e quadri con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sottoposti a licenziamento collettivo, per riduzione di personale, trasformazione ovvero cessione di attività da parte delle imprese che rientrano nell ambito di applicazione delle procedure di mobilità 25 ; i lavoratori a domicilio sottoposti a licenziamento collettivo; al riguardo occorre fare presente che la questione dell estensione o meno del diritto all indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio è stata esaminata dalla Corte di Cassazione la quale, ha affermato che "... anche i lavoratori a domicilio, i quali a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell attività aziendale, intimato da imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell intervento straordinario di integrazione salariale vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell articolo 16, primo comma della medesima legge, una dipendenza di almeno 12 mesi dalla medesima azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività, infortuni e maternità), con rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine..." 26. Lavoratori esclusi dal diritto all indennità di mobilità 27 : lavoratori impegnati in attività stagionali; lavoratori assunti a tempo determinato; dirigenti; apprendisti; Requisiti soggettivi per poter godere dell indennità di mobilità: anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato (sono considerati utili i periodi di ferie, festività, infortuni e quelli di maternità) 28 ; rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine. Durata dell indennità: 12 mesi per i lavoratori con meno di 40 anni; 24 mesi per i lavoratori con un età di almeno 40 anni; 36 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni. Nelle aree del Mezzogiorno, l indennità di mobilità i termini predetti sono prolungati per ulteriori 12 mesi 29. 24 DS21 Domanda di indennità di mobilità - Allegato n. 2. 25 Sono esclusi i lavoratori delle imprese edili nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ex art. 24. 26 Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 106/01 dell 1.12.2000/12.3.2001; Ministero del Lavoro, nota n. 26855 del 25 settembre 1993; circolare n. 62 del 2 maggio 1996; INPS, circolare n. 142 del 16 luglio 2001. 27 INPS, circolare n. 3 del 2 gennaio 1992. 28 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 16, c. 1. 29 D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. IX
Lavoratore Durata per la concessione del trattamento di mobilità (generalità dei casi) Durata per la concessione del trattamento di mobilità (nelle aree del Mezzogiorno) Fino a 40 anni di età 12 mesi 24 mesi Da 40 anni di età 24 mesi 36 mesi fino 50 anni di età Da 50 anni di età 36 mesi 48 mesi E fondamentale sottolineare come questi periodi sottostanno a due ulteriori limiti di durata temporale. L indennità non può essere erogata 30 : per un periodo superiore a quello dell anzianità aziendale maturata dal lavoratore; oltre la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Misura dell indennità L indennità spetta nella misura del 100% del trattamento di integrazione di integrazione salariale straordinario che hanno percepito i lavoratori o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto lavorativo. Vi sono gli stessi massimali previsti annualmente per la CIGS e, per i primi 12 mesi, anche la riduzione dell importo lordo pari alla percentuale contributiva in capo agli apprendisti che è il 5,84%. L indennità di mobilità è soggetta poi a un ulteriore riduzione dopo i primi 12 mesi: dal 13 mese, infatti, risulta pari all 80% del trattamento precedente. Gli importi massimi mensili vengono comunicati annualmente dall Istituto previdenziale 31. L importo della retribuzione mensile per l applicazione del massimale più elevato è fissato in 1917,48 euro. L indennità di mobilità è sostitutiva di ogni altra prestazione di disoccupazione nonché dell indennità di malattia. Permane, invece, il diritto all assegno per il nucleo familiare che viene erogato, dopo il licenziamento, direttamente dall INPS e non più attraverso il datore di lavoro. Misura dell indennità nei primi 12 mesi (anno 2009) Reddito lordo Importo lordo Importo netto 32 Fino a 1.917,48 euro mensili 886,31 euro 834,55 euro Oltre 1.917,48 euro mensili 1.065,26 euro 1.003,05 euro Misura dell indennità dopo i primi 12 mesi (anno 2009) Fino a 1.917,48 euro mensili 709,09 euro (886,31 x 80%) 33 Oltre 1.917,48 euro mensili 853,21 euro (1.065,26 x 80%) 30 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, c. 6; INPS, circolare n. 204 del 30 luglio 1991; INPS, circolare n. 3 del 2 gennaio 1992. 31 INPS, circolare n. 11 del 27 gennaio 2009. 32 Riduzione contributiva a carico apprendista (5,84%). 33 Non si applica la riduzione contributiva del 5,84% dopo i 12 mesi. X
Esempio di versamento contributivo, con i valori relativi al 2009, ai fini della mobilità Lavoratori dichiarati in esubero nella comunicazione di avvio della procedura e successivamente tutti licenziati: 20, di cui 10 con retribuzione mensile fino a 1.917,48 euro e 10 con retribuzione superiore. A. Anticipazione sul contributo d ingresso: 10 x 886,31 = 8.863,1 + 10 x 1.065,26 = 10.652,6 = Totale = 19.515,7 B. Determinazione del contributo totale (in caso di mobilità con accordo sindacale): 10 x 2.503,65 = 25.036,5 + 10 x 3.009,15 = 30.091,5 = Totale = 55.128 C. Come predetto, in caso di licenziamento di tutti i lavoratori, vi è poi la differenza degli importi di cui sopra (B-A) pagabile in unica soluzione o in 30 rate mensili: 55.128 19.515,7 = 35.612,3 Anticipazione dell indennità L indennità di mobilità può essere anticipata in un unica soluzione ai lavoratori che ne facciano richiesta, nelle misure sopra indicate, detraendone il numero di mensilità eventualmente già godute, qualora decidano di intraprendere un attività autonoma o qualora decidano di associarsi in cooperative in conformità alle norme vigenti. L indennità anticipata deve, d altro canto, essere restituita se il lavoratore, nei 24 mesi successivi, cominci un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore deve inoltre dare comunicazione scritta dell avvenuta assunzione alla sede INPS che ha liquidato l anticipazione entro 10 giorni dall inizio dell attività di lavoro dipendente 34. Contribuzione figurativa Di notevole rilievo, per quanto concerne la vita lavorativa del singolo lavoratore, è poi la copertura contributiva connessa all indennità di mobilità. I periodi legati alla percezione dell indennità, eccetto quelli per i quali vi la corresponsione anticipata della stessa, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione. Per questi periodi, infatti, il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; in sostanza è come se il lavoratore avesse continuato a lavorare e a percepire una regolare retribuzione e l azienda a pagare i contributi. 34 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, c. 5; INPS, circolare n. 124 del 31 maggio 1993. XI