TELEMATIZZAZIONE ACCISE SETTORE ALCOLI - VINO



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Direzione Regionale per la Toscana TELEMATIZZAZIONE ACCISE SETTORE ALCOLI - VINO Appunti di Gianna Pratesi Ufficio delle Dogane di Firenze Novembre 2008 Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 Art. 1 COMMA I Con determinazioni del Direttore dell'agenzia delle Dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica: a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 di cui al D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504; b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; Determinazione Direttoriale n.1495 del 26 settembre 2007 I dati contabili dei depositari autorizzati, nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle altre bevande fermentate e della fabbricazione di aromi, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1 ottobre 2008. Lo stesso termine vale per i depositari autorizzati nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della fabbricazione di aromi.

Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26.9.2008, sui tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati Aggiorna e sostituisce la precedente: n. 1495/2007 Art. 3 Disposizioni finali Restano valide tutte le disposizioni emanate con la D. D. 1495/UD del 26.09.2007 non espressamente modificate dalla presente Art. 1 - Decorrenza dei termini 1. Gli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, possono trasmettere telematicamente i dati contabili dal 1 ottobre 2008; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 febbraio 2009. 2. Gli operatori qualificati come operatori professionali o rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche possono trasmettere telematicamente i dati contabili dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 maggio 2009. 3. Gli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, possono trasmettere telematicamente i dati contabili dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 giugno 2009. 4. Gli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, possono trasmettere telematicamente i dati contabili dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 maggio 2009. 5. Gli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, possono trasmettere telematicamente i dati contabili dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 febbraio2009.

Art. 2 - Modalità di trasmissione 1. I depositari autorizzati di cui al comma 1 dell art. 1, che nell anno precedente hanno assolto l accisa per un importo superiore o uguale a. 500.000, o che hanno impegnato un ammontare superiore o uguale a. 300.000 come garanzia di deposito, o un ammontare superiore o uguale a. 100.000 come garanzia di circolazione, o, in caso d inizio dell attività, presumono di rientrare in uno dei suddetti parametri, trasmettono giornalmente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati. I restanti depositari di cui al comma 1 dell art. 1 trasmettono mensilmente i dati di cui ai commi 1 e 2 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie pr ime e dei semilavorati, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. 2. I soggetti di cui al comma 2 dell art. 1 trasmettono giornalmente, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati. 3. I soggetti di cui al comma 3 dell art. 1 trasmettono mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD. 4. I soggetti di cui al commi 4 dell art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD. 5. I soggetti di cui al comma 5 dell art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati. Termini di presentazione : SETTORE ALCOLI DEPOTI FISCALI 1 FEBBRAIO 2008 DEPOTI FISCALI VINO 1 MAGGIO 2009 OPERATORI PROFESONALI 1 MAGGIO 2009 RAPPRESENTANTI FISCALI 1 MAGGIO 2009 DEPOTI COMMERCIALI 1 GIUGNO 2009

Modalità di trasmissione : SETTORE ALCOLI DEPOTI FISCALI Entro le ore 12 del giorno successivo o entro il giorno 5 del mese successivo DEPOTI FISCALI VINO Entro il giorno 5 del mese successivo OPERATORI PROFESONALI Entro il giorno lavorativo successivo RAPPRESENTANTI FISCALI Entro il giorno lavorativo successivo DEPOTI COMMERCIALI Entro il giorno 10 del secondo mese successivo Modalità di trasmissione : SETTORE ALCOLI DEPOTI FISCALI grandi Entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo Se ricorre anche una sola di queste opzioni per l anno precedente: Accisa anno precedente > 500.000 Garanzia di deposito > 300.000 Garanzia di circolazione impegnata > 100.000 DEPOTI FISCALI piccoli Entro il giorno 5 del mese successivo

Depositi fiscali settore alcol vino invio contabilità: Record A dati di controllo Dettaglio giornaliero Record C movimentazione prodotti alcolici Dettaglio giornaliero S.T.D. Servizio Telematico Doganale Record F garanzia sulla circolazione a richiesta Modalità tecniche ed operative I dati contabili dovranno essere trasmessi mediante. (Electronic Data Interchange) ed i soggetti obbligati devono richiedere all Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l autorizzazione all utilizzo del Servizio Telematico Doganale. Lo scambio di dati avviene mediante il trasferimento di file, il file deve essere obbligatoriamente firmato dall'utente mediante la funzione "Firma dell'applicazione "Firma e Verifica", se è in possesso di certificato rilasciato dall'agenzia delle Dogane o delle Entrate; l'utente può, inoltre, utilizzare certificati rilasciati da enti certificatori riconosciuti dal CNIPA, con i relativi prodotti rilasciati da questi per l'apposizione della firma Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all utilizzo del ServizioTelematico Doganale (S.T.D.) sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Dogane all indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it L Agenzia delle Dogane non fornirà il software per l invio delle contabilità La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati sarà preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche predisposte.

Assistenza problematiche: AGENZIA DOGANE Consultando il sito www.agenziadogane.it : F. A. Q.: Problematiche ricorrenti e soluzioni correlate E-learning: Corsi di formazione a distanza Assistenza on-line : Call-Center: Assistenza telefonica al Numero verde 800 257 428 Contact Center: Assistenza in back-ground via WEB : dogane.tecnologie.depositi.alcoli@agenziadogane.it Assistenza on-line: Consultazione interattiva di Knowledge-Base

Struttura dei tracciati e caratteristiche dei record Deve essere utilizzato il codice ASCII standard La dimensione massima consentita per ciascun file è di 3 Mbyte, costituita dal record di testa - Interchange Idoc e dalla parte a lunghezza variabile specifica del tracciato e può essere rilevata prima della Firma del file. Se si eccede tale dimensione si devono reare più file ognuno con un proprio record di testa di Idoc ed il record A. Il file deve essere obbligatoriamente firmato dall utente mediante la funzione Firma dell applicazione Firma e Verifica (con certificato dell Agenzia Dogane o Entrate) Si possono utilizzare anche certificati rilasciati da Enti riconosciuti dal CNIPA

Struttura dei tracciati e caratteristiche dei record I tracciati record hanno la seguente struttura: 1. La colonna Num Campo indica il progressivo di campo all interno del messaggio 2. La colonna Obbligatorietà indica se il campo è obbligatorio o meno e può assumere uno dei seguenti valori: : valore obbligatorio OBB.ASS : campo a disposizione dell Agenzia NO : valore facoltativo : valore condizionato vedere colonna Condizioni 3. La colonna Contenuto del Campo contiene la descrizione del campo 4. La colonna Rappr. indica il tipo campo e la lunghezza espressa con: X(N) campo alfanumerico di lunghezza N 9(N) campo numerico di lunghezza N 9(N)V9(M) campo numerico con decimali di lunghezza M DESCRIZIONE DEI TRACCIATI INFORMATICI PER LA TRASMISONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONTABILITA' DEI DEPOTARI AUTORIZZATI NEL SETTORE DEL VINO E DELLE ALTRE BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA Tipo record A: "DATI DI CONTROLLO" NUMERO CAMPO OBBLIGATORIETÀ IZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 1 Valore fisso "ALCOAV" X(6) 2 Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 3 CN10 Data di riferimento (nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 4 TA17 Tipo record 5 Codice Fiscale / Partita IVA del soggetto obbligato X(16) 6 CN02 Numero dei record di tipo "C" 9(5) 7 Valore fisso 0 9(5) 8 Valore fisso 0 9(5) 9 CN02 Numero dei record di tipo "F" 9(5) 10 Valore fisso 0 9(5) 12 Numero totale dei record presenti nel file, compreso il tipo "A" 9(6) Versione aggiornata al 5 novembre 2008

NUMERO CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 Tipo record C: "MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ALCOLICI Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione): sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 28 Nel caso di tipo richiesta "A" (rientro terza copia DAA) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23. Se con lo stesso documento sono state spedite più partite di prodotti, per il rientro della terza copia del DAA deve essere inviato un solo record Nel caso di tipo richiesta "D" (cancellazione rientro terza copia DAA) sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23 OBBLIGATORIETÀ NO IZIONI CN10 TA17 TA01 TA15 TA03 TA20 Valore fisso "ALCOAV" Codice accisa del soggetto obbligato Data di riferimento (nel formato "AAAAMMGG") Tipo record Tipo richiesta Identificativo registro: Tipo registro Identificativo registro: Codice Ufficio Identificativo registro: Anno protocollo (formato "AAAA") Identificativo registro: Numero protocollo Identificativo registro: Numero progressivo record Codice prodotto Quantità in chilogrammi Quantità in litri idrati CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. X(6) X(13) 9(8) X(8) 9(4) X(10) 9(7) X(18) 9(11)V9(2) 9(11)V9(2) NUMERO CAMPO OBBLIGATORIETÀ IZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 15 OBB.ASS. Campo obbligatoriamente assente 16 OBB.ASS. Campo obbligatoriamente assente 17 OBB.ASS. Campo obbligatoriamente assente 18 NO Grado alcolico 9(2)V9(2) 19 TA16 Tipo stoccaggio 20 21 CN06 Volume nominale confezioni Numero delle confezioni 9(3)V9(3) 9(7) 22 TA05 Tipo documento X(3) 23 Numero documento X(21) 24 Data emissione documento (nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 25 OBB.ASS. Campo obbligatoriamente assente 26 TA06 Provenienza / destinazione della merce (sigla paese comunitario) X(2) 27 Mittente / Destinatario del prodotto. Per maggiori informazioni consultare il processo di valorizzazione di questo campo, disponibile sul sito internet dell'agenzia X(16) 28 TA07 Tipo movimentazione 29 TA21(C), TA21(S) Causale di movimentazione 9(3) 30 Valore fisso 002 (accisa sospesa) 9(3) 31 OBB.ASS. Campo obbligatoriamente assente 32 CN22 Note X(800)

Tipo record F: "GARANZIA SULLA CIRCOLAZIONE Nel caso di tipo richiesta "C" (cancellazione), sono obbligatori i campi 1, 2, 3, 4 e 5. E' obbligatorio il campo 12 se era stato precedentemente indicato nel tipo richiesta I NUMERO CAMPO OBBLIGATORIETÀ IZIONI CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 1 Valore fisso "ALCOAV" X(6) 2 Codice accisa del soggetto obbligato X(13) 3 CN10 Data di riferimento (nel formato "AAAAMMGG") 9(8) 4 TA17 Tipo record 5 TA01 Tipo richiesta 6 Valore fisso "C" (cauzione) 7 Importo complessivamente impegnato per le spedizioni 9(12)V9(2) 8 9 CN07 Importo complessivamente svincolato per il rientro delle terze copie Importo complessivo nuovi provvedimenti accettati 9(12)V9(2) 9(12)V9(2) 10 Importo complessivo provvedimenti scaduti 9(12)V9(2) 11 Importo complessivo disponibile 9(12)V9(2) 12 NO Codice fiscale del co-garante X(16) 13 CN22 Note X(800) LEGENDA IZIONI CN02 Il valore di ciascuno dei campi da 6 a 11 deve coincidere con il numero dei record del tipo corrispondente presenti nel file CN06 Per prodotti sfusi il valore del campo è obbligatoriamente assente. Per prodotti condizionati il valore del campo è obbligatorio. CN07 CN10 CN22 Il valore del campo è obbligatorio anche se l'importo è pari a zero. Il valore del campo è obbligatorio per i tipi record "C", "F" obbligatoriamente assente per il tipo record "A": in questo secondo caso riempire il campo con otto caratteri "zero" Il campo è obbligatorio nel caso di rettifiche (Vedi "Processi di rettifica" sul sito dell'agenzia) Aggiornamenti ad ottobre 2008 Caratteristiche generali: rivisitazione delle istruzioni di compilazione Tipo record C: Modifica del formato del campo 20; è stato modificato da 9(3)V9(2) a 9(3)V9(3) Tipo record C: Modifica della descrizione del campo 10 Tipo record C: Modifica della descrizione del campo 27