REGOLAMENTO PER I CREDITI FORMATIVI DEI CORSI SPERIMENTALI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO



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REGOLAMENTO PER I CREDITI FORMATIVI DEI CORSI SPERIMENTALI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Approvato dal Consiglio Accademico in data 4 maggio 2005. Modificato in data 3 dicembre 2009 I. Norme generali Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) con credito formativo accademico la misura del lavoro di apprendimento, incluso lo studio individuale, necessaria allo studente per raggiungere le conoscenze e le abilità previste dalle diverse attività formative dei corsi sperimentali di I e II Livello. Un credito formativo corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro, secondo la normativa applicata nelle università europee e nelle università italiane ai sensi dell art. 5 del Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509 e dell art. 6 del Decreto MURST 4 agosto 2000 e, per quanto concerne questo Conservatorio, recepita all art. 2 n. 1 del Regolamento Didattico dei Corsi Superiori Sperimentali, indicato in seguito come Regolamento Didattico. b) con settori delle attività formative la ripartizione delle diverse attività di apprendimento, ai sensi del comma n. 4 dell allegato A al Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004 n. 1/AFAM, in attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività formative integrative o affini, altre attività formative. Nel presente regolamento, così come nei piani di studio di questo Conservatorio, tali settori sono indicati anche con le lettere A (attività formative di base), B (caratterizzanti), C (affini o integrative), D (altre). c) con altre attività formative (settore D) le attività specificate all art. 11 del Regolamento Didattico. d) con tirocini relativi all indirizzo (settore D) attività di apprendistato strettamente attinenti all indirizzo di studi prescelto dallo studente e utili per l inserimento nel mondo del lavoro, svolte sia all interno del Conservatorio nell ambito di attività didattiche, di ricerca o produttive, sia presso enti esterni (di regola in convenzione). e) con stages attività di tirocinio svolte all esterno del Conservatorio. Art. 2. Crediti formativi di ingresso 1. Contestualmente alla domanda di iscrizione al primo anno dei Corsi Accademici di I e di II Livello, e comunque non oltre l inizio dell Anno Accademico, gli studenti che ritengano di averne titolo possono richiedere il riconoscimento, ai sensi dell art. 2 n. 3 del Regolamento Didattico, di crediti formativi di ingresso in ragione del loro curriculum accademico universitario o artistico. La richiesta deve essere accompagnata da adeguata documentazione. Eventuali richieste di riconoscimento pervenute dopo l inizio delle lezioni del primo anno di Corso non saranno tenute in considerazione. 2. Qualora tale documentazione attesti il possesso di competenze attinenti all indirizzo di studi prescelto ed equiparabili al livello previsto dal corso di studi al quale si è richiesta l ammissione, allo studente potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in riferimento ai diversi settori delle attività formative previste dal piano di studi, con corrispondente riduzione dei crediti formativi necessari al conseguimento del diploma. 3. Nel redigere il piano di studi individuale lo studente terrà conto dei crediti di ingresso che gli sono stati riconosciuti nei diversi settori di attività formative, distribuendoli eventualmente nell arco dell intero percorso formativo. 4. I trasferiti da altri istituti di Alta Formazione, qualora siano stati loro riconosciuti cfa di ingresso dall istituto di provenienza ovvero ritengano di averne titolo, sono tenuti, contestualmente alla presentazione del piano di studi individuale, a presentare richiesta di riconoscimento crediti affinché la loro situazione venga riesaminata sulla base della prassi in uso presso questo Conservatorio. Art. 3. Richiesta di riconoscimento crediti formativi per attività formative diverse 1. Ai sensi dell art. 1 lettere c)-d)-e) e del successivo art. 8 del presente regolamento, lo studente che ritenga di avere maturato crediti a seguito dell effettuazione di tali attività formative, può presentare Conservatorio di Musica Arrigo Boito STATUTO, NORME E REGOLAMENTI A.A. 2008-2009 pag. 1

richiesta documentata di riconoscimento dei relativi crediti. La modulistica apposita è in distribuzione presso la Segreteria didattica. La richiesta dovrà essere presentata a mano alla Segreteria didattica in doppia copia di cui una verrà restituita vidimata e firmata e dovrà essere conservata come ricevuta dell avvenuta presentazione. Non saranno tenute in considerazione richieste pervenute per posta, per email, o via fax.. È ammessa invece la presentazione da parte di una terza persona purché munita di delega firmata dall interessato. Di norma le richieste possono essere presentate alla Segreteria didattica nel periodo 1 15 gennaio e 1 15 giugno di ciascun Anno Accademico. Tuttavia gli studenti diplomandi potranno presentare la richiesta di riconoscimento crediti per attività formative diverse fino a 30 giorni prima della data di svolgimento della prova finale. Art. 4. Commissione di valutazione dei crediti formativi 1. L esame della documentazione relativa ai crediti di ingresso e alle altre attività formative di cui all Art. 1, lettera c) nonché la loro valutazione è di competenza del CA o di una apposita commissione delegata. Nella valutazione dei suddetti crediti formativi si terrà opportunamente conto della maggiore o minore affinità e/o attinenza dei titoli acquisiti e delle attività svolte con l indirizzo di studi prescelto, del carico di lavoro stimato, nonché del maggiore o minore livello di qualificazione scientifica o artistica dei suddetti titoli e attività. 2. Una volta esaminate le richieste di riconoscimento di crediti, la Commissione di cui all art. 3, trasmette alla Segreteria le proprie deliberazioni in merito non oltre il 15 ottobre. Decorso tale termine gli studenti interessati sono tenuti in tempo utile per i successivi adempimenti a ritirare presso la Segreteria copia della deliberazione concernente la loro richiesta di crediti. Art. 5. Contestazione 1. Eventuali motivate contestazioni alla delibera di cui all art. 4 dovranno pervenire alla Commissione da parte dello studente interessato non oltre cinque giorni lavorativi dalla data della delibera. Art. 6. Riesame 1. In caso di contestazione motivata la Commissione, riesaminato il caso, comunica allo studente la propria decisione insindacabile entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Art. 7. Pre-requisiti e debiti formativi 1. Prima dell inizio dell A.A., contestualmente alla definizione del proprio programma d insegnamento, è facoltà del docente fissare eventuali pre-requisiti relativi alla propria disciplina. Agli studenti che risultassero sprovvisti di detti requisiti il docente potrà assegnare un debito formativo specificando le modalità del suo assolvimento. Art. 8. Attività formative diverse: quantificazione dei crediti formativi 1. Ai sensi dell art. 11 del Regolamento Didattico, tutte le attività formative ivi descritte, se valutate positivamente ai sensi degli art. 3 e 4 del presente regolamento, saranno quantificate in crediti formativi corrispondenti a un impegno orario effettivamente svolto in base all equivalenza illustrata nella Tabella A riportata in calce al presente regolamento, oppure stimato convenzionalmente ai sensi dell art. 1, lettera a) del presente regolamento. 2. Nel caso di seminari o altre attività formative che prevedano carichi di lavoro diversi fra studenti impegnati in attività di collaborazione o di assistenza al docente, prove finali, redazione di elaborati, studio individuale ecc. e studenti presenti in veste di semplici uditori, l ammontare delle ore di lavoro e quindi i relativi crediti dovranno essere opportunamente differenziati. II. Triennio sperimentale di I Livello Art. 9. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività formative di base (settore A) 1. Agli studenti già in possesso di licenza triennale o quinquennale di storia della musica o di analoga licenza di armonia e/o analisi potranno essere riconosciuti 6 crediti per quanto riguarda le attività formative di base. 2. A studenti con un curriculum di studi musicali accademici e/o musicologici potranno essere riconosciuti crediti fino a un ammontare massimo complessivo di 30 crediti nel triennio. Conservatorio di Musica Arrigo Boito STATUTO, NORME E REGOLAMENTI A.A. 2009-2010 pag. 2

Art. 10. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività formative caratterizzanti (settore B) 1. Non si prevede di norma il riconoscimento di crediti di ingresso in questo settore di attività formative specie per quanto riguarda la disciplina principale di indirizzo. Eventuali richieste motivate da particolari curricoli di studio potranno essere valutate eccezionalmente fino a un massimo di 24 crediti nel triennio. Art. 11. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività integrative o affini (settore C) 1. Curricoli di studi accademici o universitari che attestino studi attinenti a questo settore di attività possono essere valutati fino a un massimo di 18 crediti nel triennio. Art. 12. Crediti relativi ad altre attività formative (settore D) 1. In presenza di particolari curricoli di studio di livello accademico o universitario concernenti competenze linguistiche, informatiche e comunque affini a quelle previste dal percorso formativo scelto dallo studente, potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in tale settore di attività fino a un massimo di 18 crediti nel triennio. 2. Ai sensi dell art. 2 n. 5 e dell art. 11 del Regolamento Didattico, sulla base di apposita richiesta documentata, potranno essere riconosciuti per altre attività formative fino a un massimo di 6 crediti complessivi per ciascun A.A. 3. Agli studenti che nell A.A. in corso svolgono, nell ambito di stabili complessi strumentali o vocali, una documentata attività di livello professionale riconducibile alla scuola di appartenenza e assimilabile, ai sensi dell art. 1, lettera d) e lettera e) del presente regolamento, a stages o tirocini relativi all indirizzo, potranno essere riconosciuti fino a un massimo di 3 crediti per ciascun A.A., fermo restando il limite complessivo di 6 crediti annui di cui al comma precedente. 4. Attività di insegnamento in scuole pubbliche o private non saranno valutate come tirocini relativi all indirizzo in quanto riferentisi a un indirizzo didattico piuttosto che a un indirizzo interpretativocompositivo quali si configurano i corsi sperimentali autorizzati dal MUR. Art. 13. Competenze linguistiche 1. Per conseguire il diploma di I Livello gli studenti dovranno superare la prova di conoscenza di una lingua della Comunità Europea scelta fra inglese, francese, tedesco o spagnolo, secondo gli standard definiti dal quadro di riferimento europeo per le competenze linguistiche. 2. La prova si svolgerà in convenzione presso il Centro Linguistico di Ateneo di Parma (CLA). Per il superamento della prova è richiesta una conoscenza della lingua almeno pari al livello B1 della scala prevista dal quadro di riferimento europeo. 3. Studenti in possesso di certificazioni riconosciute dal CLA che attestino il livello B1 o superiore sono esonerati dalla prova. I relativi cfa previsti dal percorso formativo verranno loro riconosciuti come cfa di ingresso. 4. Tutti gli iscritti potranno usufruire gratuitamente dei corsi di preparazione al superamento della prova di conoscenza della lingua inglese tenuti dall Istituto Linguistico in convenzione. In caso di necessità gli studenti potranno reiterare più volte il corso fino al raggiungimento del livello richiesto, pur restando invariato l ammontare dei cfa previsti. Per quanto riguarda le lingue francese, tedesco e spagnolo, ferma restando la possibilità per lo studente di sostenere gratuitamente la prevista verifica, il Conservatorio non attiverà corsi specifici. 5. Gli studenti di lingua non italiana per conseguire il diploma di I Livello sono tenuti a frequentare il corso di Lingua italiana per stranieri, sostenendo una verifica che preceda il diploma accademico. Per il superamento di questa verifica è richiesta una conoscenza della lingua italiana pari al livello B1, a eccezione degli studenti provenienti da paesi dell Estremo Oriente (Cina, Corea, Giappone, ecc.) per i quali è sufficiente il livello A2. In caso di necessità gli studenti potranno reiterare più volte questo corso fino al raggiungimento del livello richiesto. III. Biennio sperimentale di II livello Art. 14. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività formative di base (settore A) 1. A studenti con un curriculum di studi musicali accademici o di studi musicologici specialistici potranno essere riconosciuti crediti in tale settore di attività fino a una concorrenza massima di 25 crediti nel biennio. Conservatorio di Musica Arrigo Boito STATUTO, NORME E REGOLAMENTI A.A. 2009-2010 pag. 3

Art. 15. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività caratterizzanti (settore B) 1. Non si prevede di norma il riconoscimento di crediti in questo settore di attività formative specie per quanto riguarda la disciplina principale di indirizzo. Tuttavia eventuali richieste motivate da particolari curricoli di studio accademici o professionali potranno essere valutate eccezionalmente fino a un massimo di 25 crediti nel biennio. Art. 16. Crediti formativi di ingresso relativi alle attività integrative o affini (settore C) 1. Curricoli di studi accademici, universitari o curricoli artistici che attestino attività di alto livello professionale relativamente a questo settore di attività possono essere valutati fino a un massimo di 15 crediti nel biennio. Art. 17. Crediti relativi ad altre attività formative (settore D) 1. In presenza di particolari curricoli di studio di livello accademico o universitario concernenti competenze linguistiche, informatiche e comunque affini a quelle previste dal percorso formativo scelto dallo studente, potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in tale settore di attività fino a un massimo di 15 crediti nel triennio. 2. Ai sensi dell art. 2 n. 5 e dell art. 11 del Regolamento Didattico, sulla base di apposita richiesta documentata, potranno essere riconosciuti per altre attività formative fino a un massimo di 10 crediti complessivi per ciascun A.A. 3. Agli studenti che nell A.A. in corso svolgono, nell ambito di stabili complessi strumentali o vocali, una documentata attività di livello professionale riconducibile alla scuola di appartenenza e assimilabile, ai sensi dell art. 1, lettera d) e lettera e) del presente regolamento, a stages o tirocinii relativi all indirizzo, potranno essere riconosciuti fino a un massimo di 5 crediti per ciascun A.A., fermo restando il limite complessivo di 10 crediti annui di cui al comma precedente. 4. Attività di insegnamento in scuole pubbliche o private non saranno valutate come tirocinii relativi all indirizzo in quanto riferentisi a un indirizzo didattico piuttosto che a un indirizzo interpretativocompositivo quali si configurano i corsi sperimentali autorizzati dal MUR. Art. 18. Competenze linguistiche 1. I corsi di lingua straniera previsti dall offerta formativa, nonché i relativi esami e verifiche, si svolgono in accordo con l Istituto Linguistico in convenzione. 2. Per l iscrizione al biennio di II livello, il possesso dell idoneità di livello B1 è un requisito di ingresso. Gli studenti che ne fossero sprovvisti verranno ugualmente ammessi, ma potranno conseguire il diploma solo dopo aver acquisito tale idoneità secondo quanto previsto dall art. 13 del presente regolamento. Il superamento della prova non comporta il riconoscimento di alcun cfa. 3. Riguardo alla lingua italiana, gli studenti di lingua straniera iscritti al biennio di II Livello devono attenersi a quanto previsto dall art. 13 comma 5 del presente regolamento. TABELLA A Corrispondenza fra crediti formativi e ore effettive di lavoro per seminari, tirocini, attività esterne di vario genere. 0,15 cf = da 1 a 2 h 59 0,25 cf = da 3 a 5 h 59 0,50 cf = da 6 a 10 h 59 0,75 cf = da 11 a 15 h 59 1,00 cf = da 16 a 20 h 59 1,25 cf = da 21 a 25 h 59 1,50 cf = da 26 a 30 h 59 1,75 cf = da 31 a 35 h 59 2,00 cf = da 36 a 40 h 59 2,25 cf = da 41 a 45 h 59 2,50 cf = da 46 a 50 h 59 2,75 cf = da 51 a 55 h 59 3,00 cf = da 56 a 60 h 59 3,25 cf = da 61 a 65 h 59 3,50 cf = da 66 a 70 h 59 3,75 cf = da 71 a 75 h 59 4,00 cf = da 76 a 80 h 59 4,25 cf = da 81 a 85 h 59 4,50 cf = da 86 a 90 h 59 4,75 cf = da 91 a 95 h 59 5,00 cf = da 96 a 100 h 59 5,25 cf = da 101 a 105 h 59 5,50 cf = da 106 a 110 h 59 5,75 cf = da 111 a 115 h 59 6,00 cf = da 116 a 120 h 59 Conservatorio di Musica Arrigo Boito STATUTO, NORME E REGOLAMENTI A.A. 2009-2010 pag. 4

Conservatorio di Musica Arrigo Boito STATUTO, NORME E REGOLAMENTI A.A. 2009-2010 pag. 5