Prot. APAT n. 003571. 25 Gen 2008



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Prot. APAT n. 003571 25 Gen 2008 Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali Settore Siti Contaminati Al Dott. Gianfranco Mascazzini Direttore Generale Direzione Qualità della Vita Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma Fax: 06 57225193 Alla Regione Veneto Direzione Progetto Venezia Via della Brenta Vecchia, 8 30171 Mestre (VE) c.a. Dott. Paolo Campaci Alla Provincia di Venezia Settore Politiche Ambientali Via Forte Marghera, 191 30173 Mestre (VE) c.a. Dott.ssa Sofia Memoli Al Comune di Venezia Cà Farsetti San Marco 30170 Mestre (VE) c.a. Dott. Enrico de Polignol p.c. All ARPA Veneto Via Lissa, 6 30171 Venezia (VE) c.a. Dott. Renzo Biancotto Oggetto: Trasmissione protocollo per le aree di non intervento- Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (VE) Si trasmette, in allegato, il documento Criteri per la definizione e la verifica delle aree di non intervento elaborato congiuntamente da APAT ed ARPA Veneto. Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali Il Responsabile Ing. Leonardo Arru

Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali Settore Siti Contaminati Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dipartimento di Venezia Servizio Rischio Industriale e Bonifiche * * * Criteri per la Definizione e la Verifica delle Aree di Non Intervento Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera * * * Gennaio 2008

Elaborato da: Ing. Laura D Aprile, Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali, Settore Siti Contaminati, APAT (laura.daprile@apat.it) Ing. Franco Mazzetto(fmazzetto@arpa.veneto.it), Dott. Carlo Moretto, Dott. Leonardo Mason, Servizio Rischio Industriale e Bonifiche, Dipartimento di Venezia ARPAV

INDICE 1 PREMESSA...5 2 DEFINIZIONE DELLE AREE DI NON INTERVENTO...5 2.1 2.1 Principi Generali...5 2.2 2.2 Attestazione delle aree di non intervento...6 3 VERIFICA DELLE AREE DI NON INTERVENTO...7 4

1 PREMESSA Nel presente documento sono contenute le indicazioni generali per la definizione e la verifica da parte degli Enti di Controllo delle eventuali aree di non intervento, ovvero delle aree interne a siti contaminati inclusi nel perimetro del SIN di Porto Marghera, che vengono escluse dagli interventi di bonifica previsti dal progetto sottoposto alle autorità competenti. 2 DEFINIZIONE DELLE AREE DI NON INTERVENTO 2.1 Principi Generali Sono definibili aree di non intervento quelle aree in cui sussistono elementi fisici ostativi al completamento degli interventi di bonifica quali, ad esempio: - presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, che potrebbero essere irrimediabilmente compromesse dall esecuzione degli interventi; - presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sottoservizi in genere che potrebbero essere danneggiati dall esecuzione degli interventi; - sussistenza di particolari condizioni di carattere geologico e geotecnico, per le quali la realizzazione di qualsiasi intervento di bonifica effettuato nell area in esame porterebbe a problemi di sicurezza e durabilità strutturale ad uno o più degli elementi menzionati ai due precedenti punti. - presenza di strade in uso, senza possibilità di viabilità alternative da utilizzare durante la bonifica Nelle aree sopra indicate deve essere dimostrato dal proponente tramite adeguate argomentazioni e documentazione tecnica che non è possibile applicare alcuna tecnologia di bonifica a costi sopportabili. Per tutte le aree di non intervento, identificate sulla base dei criteri sopra elencati, dovrà comunque essere garantita, mediante elaborazione di apposita analisi di rischio sanitario-ambientale, sulla base della procedura contenuta nel manuale Criteri metodologici per l applicazione dell analisi assoluta di rischio ai siti contaminati, nell ultima versione disponibile sul sito web dell APAT 5

(www.apat.it), l assenza di rischi significativi per i lavoratori e/o per i residenti, in relazione allo stato di contaminazione delle matrici ambientali e l assenza di danno alle acque sotterranee, ovvero di qualsiasi modifica significativa dello stato ecologico, chimico, e quantitativo e/o del potenziale ecologico delle acque così come definito dalla Direttiva 2000/60, rispetto alle condizioni originarie. Il venire meno per qualsiasi ragione degli elementi di impedimento (ad es. per dismissione di un edificio o di una linea produttiva) comporta l'obbligo della segnalazione della circostanza alle autorità competenti e l obbligo per il proponente del progetto di bonifica, o suo avente causa, a procedere tempestivamente alla presentazione di un progetto specifico finalizzato a perseguire gli obiettivi di bonifica precedentemente definiti anche in corrispondenza delle aree in prima battuta classificate di non intervento. 2.2 Attestazione delle aree di non intervento La presenza di aree di non intervento dovrà essere attestata dal proponente, allegando al progetto di bonifica la seguente documentazione: - perizia giurata di un tecnico, attestante la sussistenza di uno o più degli elementi fisici ostativi descritti nel precedente paragrafo 2.1 e le relative motivazioni tecniche che impediscono l applicazione delle migliori tecnologie di bonifica a costi sopportabili. - planimetrie ed estratti di mappa catastale (foglio, mappale, particella) dell area, recanti l esatta identificazione in cartografia degli elementi ostativi; - identificazione degli elementi ostativi in formato digitale GIS in coordinate Gauss Boaga fuso est (la cartografia di riferimento è costituita dalla Carta Tecnica Comunale Numerica CTCN del Comune di Venezia, disponibile anche in formato vettoriale GIS-compatibile) - l analisi di rischio sito-specifica e gli eventuali monitoraggi effettuati per la valutazione del rischio derivante dal percorso inalazione indoor e/o outdoor. 3 VERIFICA DELLE AREE DI NON INTERVENTO La verifica delle aree di non intervento sarà effettuata con le seguenti modalità: valutazione in sede di Segreteria Tecnica e Conferenza di Servizi della documentazione cartacea di cui al par. 2.2 prodotta dal proponente; 6

esecuzione da parte di ARPAV di ispezioni, a campione, mirate alla verifica della effettiva sussistenza degli elementi fisici ostativi dichiarati dal proponente nonché di eventuali altri fattori ritenuti rilevanti in relazione ai controlli effettuati; invio di una relazione sintetica illustrativa delle attività condotte al MATTM, alla Regione Veneto, all APAT, all ISS, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia e, per conoscenza, al proponente stesso, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza. L indicazione delle aree di non intervento attestate nella perizia giurata, ed eventualmente verificate da ARPAV, dovrà essere riportata nel certificato di destinazione urbanistica con la dicitura area soggetta a bonifica (DM 471/99 D,lgs. 152/06) procedure di bonifica da attivare alla rimozione delle condizioni fisiche ostative all intervento. Per i progetti di bonifica giudicati approvabili in Conferenza di Servizi decisoria, è comunque necessario che il proponente invii al MATTM, alla Regione Veneto, all APAT, all ISS, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia la documentazione di cui al punto 2.2. 7