Febbraio 2011 PERMESSI LEGGE NR. 104/1992: LE NOVITÀ A cura di G.Marcante Tra le novità introdotte nell ordinamento dalla Legge nr. 183/2010, il cosiddetto Collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica, entrata in vigore il 24 novembre 2010, ve ne sono alcune che hanno riguardato e comportato varie modifiche alla disciplina dei permessi per l assistenza alle persone con disabilità in situazione di gravità. E stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e dal decreto legislativo n.151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Le principali innovazioni: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi, eliminazione del requisito della convivenza, previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni, istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica. Chiarimenti sulle nuove norme arrivano da due circolari ed un messaggio, rispettivamente del Dipartimento della Funzione Pubblica, (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell INPS, (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 e messaggio nr.174 del 21 gennaio 2011) reperibili in http://www.cgilvicenza.it/ sez. documenti utili. Soggetti aventi diritto Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. Rispetto alla disciplina previgente, la nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; inoltre si passa dal terzo al secondo grado di parentela. La legge prevede un eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado. Le circolari citate chiariscono che l espressione mancanti deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Altro concetto chiarito è quello di patologia
Patronato INCA CGIL Veneto pag. 2 invalidante, che consente l estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. In base al decreto interministeriale nr. 278/2000, si possono considerare invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Il diritto, previsto dalla L. 104/92 per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, consiste nella possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno. Il grado di parentela Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile: art. 74 c.c. - "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge". Quindi sono: parenti di primo grado: genitori, figli; parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli o sorelle), pronipoti in linea retta. affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; affini di secondo grado: cognati; affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti Referente unico per l assistenza e situazione dei genitori di disabili La nuova formulazione dell art. 33 della L.104/92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Quindi, fermo restando che i giorni di permesso previsti dalla legge sono tre per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo essere godute alternativamente da più beneficiari. Genitori che assistono figli in situazioni di disabilità grave La regola del referente unico subisce un eccezione a favore dei genitori anche adottivi, di figli con disabilità grave: viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi anche alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni. In base alla nuova disciplina i tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave. Resta inalterato il diritto dei genitori di poter fruire, in alternativa, del prolungamento indennizzato del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti (art. 42 D.Lgs. n.151/2001). N.B.: questi ultimi benefici (prolungamento del periodo di congedo parentale e due ore di riposo giornaliero retribuito) possono essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale, i tre giorni di permesso previsti dalla L.104 possono essere goduti, da parte dei genitori o degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave. La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo, deve intendersi alternativa e non cumulativa nell arco del mese. Oneri del dipendente e accertamento delle condizioni La legge n.183/2010 innova l art.7 della L.104/92, stabilendo che è prevista la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso mensili qualora il datore di lavoro o l Inps accertino l insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto. Chi richiede i permessi in questione si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento all eventuale ricovero a tempo pieno del disabile o il suo eventuale decesso Per richiedere i permessi l interessato dovrà presentare istanza e dimostrare la sussistenza dei presupposti, producendo la relativa documentazione. In particolare, il dipendente deve presentare il verbale della commissione medica che accerta l handicap grave o la patologia invalidante. Tra gli atti da presentare è prevista dichiarazione sottoscritta di responsabilità Il grado di parentela Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile: art. 74 c.c. - "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge". Quindi sono: parenti di primo grado: genitori, figli; parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli o sorelle), pronipoti in linea retta. affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; affini di secondo grado: cognati; affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti
Patronato INCA CGIL Veneto pag.3 dalla quale risulti che: il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni o che il dipendente necessita delle agevolazioni previste; il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile, per cui il riconoscimento delle agevolazioni comporta la conferma del proprio impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente assistenza; il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni situazione di fatto e di diritto relativa alle agevolazioni, nella consapevolezza che esse comportano un onere per l amministrazione. Sia la circolare Inps (nr.155/2010) che quella diramata dalla Funzione Pubblica (nr.13/2010) ricordano il disposto del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso ( ) è punito ai sensi del codice penale e delle speciali in materia. Banca dati Il Collegato lavoro prevede l istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati. Le informazioni raccolte saranno usate, in forma anonima, anche per elaborazioni statistiche. Una volta attivata la Banca dati, le cui modalità operative saranno oggetto di apposita Circolare del Dipartimento, le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare i dati rilevanti per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno. Agevolazioni fiscali per i disabili In sintesi, le agevolazioni previste: Figli a carico Dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d imposta. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d imposta e il loro importo diminuisce con l aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni: per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. senza limiti di cilindrata, e altri veicoli come motocarrozzette o altri veicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico dei disabili, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99. Oltre a ciò le agevolazioni riguardano, nei limiti indicati dalla normativa: Iva agevolata al 4% sull acquisto; esenzione dal bollo auto; esenzione dall imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).. non sai che pesci pigliare??? RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: Belluno: 0437 942 553 Mestre: 041 549 13 56 Padova: 049 894 42 90 Rovigo: 0425 377 325 Treviso: 0422 409 211 Verona: 045 867 46 29 Vicenza: 0444 564 844 Veicoli Le spese riguardanti l acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s intendono le autovetture,
Patronato INCA CGIL Veneto pag. 4 Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici possibilità di detrarre dall Irpef il 19% della spesa sostenuta; Iva agevolata al 4%; possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti; possibilità di detrarre dall Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti. Abbattimento barriere architettoniche detrazione d imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 per la realizzazione degli interventi finalizzati all abbattimento delle barriere architettoniche. Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%. La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l altro beneficio consistente nella detrazione del 19%. Sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all appalto dei lavori in questione, è applicabile l aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%. Spese sanitarie possibilità di dedurre dal reddito complessivo l intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Assistenza personale Le spese per l assistenza sono detraibili nei casi di non autosufficienza, che deve risultare da certificazione medica; devono essere esaurientemente documentate; possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare; a decorrere dal 1 gennaio 2007, possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000. Deduzioni Si tratta di spese che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l imposta da pagare. La deducibilità è ammessa a condizione che le spese siano stati sostenute dal contribuente e siano rimaste a suo carico nel periodo d'imposta. Tra le spese deducibili dal reddito rientrano: spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap; contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari; contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali; contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare; erogazioni liberali alle istituzioni religiose; assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato; assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;!!? CGIL
Patronato INCA CGIL Veneto pag. 5 assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell art. 433 del codice civile; contributi a consorzi obbligatori; contributi per i Paesi in via di sviluppo ; contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale; canoni, livelli e censi; indennità per perdita dell avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore; somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad a- dempiere alle funzioni elettorali; somme restituite al sostituto d imposta, se tassate in precedenza; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio. Detrazioni Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall imposta lorda. In particolare spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore. Danno inoltre diritto ad una detrazione d imposta, nella misura fissa del 19%: spese sanitarie (per l importo eccedente 129,11 ); spese sostenute per l acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap; interessi passivi sui mutui destinati all acquisto dell abitazione principale e quelli per la ristrutturazione stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell abitazione principale; interessi passivi per prestiti e mutui agrari; spese funebri; tasse scolastiche; premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000); premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001); spese veterinarie; spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico; erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale); erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale; erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici; contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso; erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia; erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre, tra le nuove spese detraibili, possiamo trovare: compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l acquisto dell abitazione principale; spese sostenute per l iscrizione annuale e l abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni; contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un università ubicata in un comune diverso da quello di residenza; spese sostenute per gli addetti all assistenza personale (c.d. badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Il grado di parentela Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile: art. 74 c.c. - "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge".!!? CGIL
Il grado di parentela Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile: art. 74 c.c. - "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge". Patronato INCA CGIL Veneto pag. 6