CAMBIANO I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 2012



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CAMBIANO I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 2012 Introduzione del pro-rata contributivo: Le quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, saranno calcolate tutte con il sistema contributivo. Con l'estensione a tutti i lavoratori del calcolo contributivo non esiste più il blocco dei 40 anni per il calcolo della pensione. Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l intera vita assicurativa. Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Il pro-rata è il calcolo con entrambi i sistemi (retributivo e contributivo) Dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata A partire dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità (40 anni di contributi e/o quote) non esiste più ed è sostituita da quella anticipata, che rappresenta l'unica modalità per accedevi in anticipo rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia; queste le principali novità: diversificazione dei requisiti tra uomo e donna; disincentivi, se il pensionamento avviene prima di una determinata età. Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti, autonomi e parasubordinati Anzianità contributiva Importo del trattamento Intero Ridotto Anno speranza di Uomini Donne (anni (anni e vita (mesi) mesi) 2012 -- 42 e 1 41 e 1 2013 3 42 e 5 41 e 5 2014-2015 -- 42 e 6 41 e 6 2016-2018 4 42 e 10 41 e 10 2019-2020 4 43 e 2 42 e 2 2021-2022 3 43 e 5 42 e 5 con età anagrafica alla decorrenza di almeno 62 anni Se il pensionamento avviene prima dell'età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima del 2012 viene ridotta dell'1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62 Lavoratori precoci Le penalizzazioni non si applicano ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31.12.2017, ed in età inferiore ai 62 anni. Pensione di vecchiaia Lavoratrici del settore privato: aumento graduale che passa dai 60 anni di età nel 2011 ai 62 anni dal 1 gennaio 2012 e si incrementerà progressivamente di 18 mesi ogni 2 anni fino a raggiungere 66 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018. A questi incrementi si deve aggiungere anche l aumento derivante dalla speranza di vita. Pertanto dal 1 gennaio 2018 il diritto alla pensione si matura con 66 anni e 7 mesi. Pubblici dipendenti (uomini e donne) e lavoratori (uomini) del settore privato: dal 1 gennaio 2012 l'età anagrafica che dà diritto alla pensione di vecchiaia è elevata a 66 anni. Anche in questo caso si deve aggiungere l aumento derivante dalla speranza di vita 1

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici del settore privato Periodo Dipendenti Autonome e Gest. Separata speranza di vita Nuova età e mesi Nuova età 1.1.2012 31.12.2012 -- 62 62 63 e 6 63 e 6 1.1.2013 31.12.2013 3 62 62 e 3 63 e 6 63 e 9 1.1.2014 31.12.2015 -- 63 e 6 63 e 9 64 e 6 64 e 9 1.1.2016 31.12.2017 4 65 65 e 7 65 e 6 66 e 1 1.1.2018 31.12.2018 -- 66 e 7 66 e 7 1.1.2019 31.12.2020 4 66 66 e 11 66 66 e 11 Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato - lavoratrici e lavoratori del settore pubblico Periodo speranza di vita Nuova età aumento (mesi) (anni) 1.1.2012 31.12.2012 -- 66 1.1.2013 31.12.2015 3 66 e 3 66 1.1.2016 31.12.2018 4 66 e 7 1.1.2019 31.12.2020 4 66 e 11 Abolizione delle finestre mobili Per i lavoratori/trici che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012 la decorrenza della pensione è immediata. Rimangono le finestre per: chi ha già maturato, con la precedente normativa, i requisiti entro il 31.12.2011; le lavoratrici che optano per il pensionamento di anzianità con il calcolo nel sistema contributivo (57 anni di età se lavoratrici dipendenti, 58 anni se lavoratrici autonome e 35 anni di contributi); i lavoratori che rientrano nella normativa dei lavori usuranti; i lavoratori derogati dai nuovi requisiti (mobilità, ecc.) Lavoratrici che scelgono il sistema di calcolo contributivo ai fini dell'accesso alla pensione Viene confermata fino al 2015 la norma che dà la possibilità di accedere al pensionamento anticipato alle donne che abbiano i seguenti requisiti: almeno 35 anni di anzianità assicurativa; un'età di almeno 57 anni se lavoratrici dipendenti, 58 anni se lavoratrici autonome; che optino per il calcolo di pensione totalmente nel sistema contributivo. La decorrenza della pensione avverrà dopo aver maturato la finestra mobile. Mantenimento dei diritti acquisiti Chi, entro il 31.12.2011, ha maturato il diritto a pensione per vecchiaia e/o anzianità (40 anni di contributi o il raggiungimento delle quote) conserva il diritto alle decorrenze e alla prestazione pensionistica previsti dalla normativa vigente prima della manovra Monti. Questo significa che il lavoratore che decidesse di restare al lavoro o di cessare l attività lavorativa, ha comunque la garanzia di accedere al pensionamento con le vecchie disposizioni. 2

Totalizzazione dei periodi assicurativi Viene eliminato il requisito minimo di anzianità contributiva di tre anni nella singola gestione previdenziale. Ciò significa che si potranno sommare i contributi di tutte le gestioni indipendentemente dalle anzianità maturate in ogni singola gestione previdenziale. Nuovi requisiti di età per l'assegno sociale Periodo speranza di vita Età minima (anni) 1.1.2012 31.12.2012 -- 65 1.1.2013 31.12.2013 3 1.1.2014 31.12.2015 -- 65 65 e 3 1.1.2016 31.12.2017 4 65 e 7 1.1.2018 31.12.2018 -- 66 e 7 1.1.2019 31.12.2020 4 66 66 e 11 Decorrenza 1 giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti Questi requisiti di età valgono anche per la trasformazione delle prestazioni degli invalidi civili e dei non udenti. CONTRIBUZIONE aliquote contributive dei lavoratori autonomi Dal 1 gennaio 2012 è aumentata dell 1,3% l aliquota contributiva di finanziamento e di computo degli artigiani e dei commercianti iscritti alle gestioni autonome dell Inps; per gli anni successivi le aliquote contributive saranno ulteriormente aumentate di 0,45% per ogni anno fino a raggiungere il 24% dal 1 Gennaio 2018. Sempre dal 1 gennaio 2012 sono rideterminate anche le aliquote contributive di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alla gestione autonoma dell Inps (+ 0,30%). Dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata sono incrementate dell 1%. Contributo di solidarietà per i pensionati e per gli iscritti agli ex fondi speciali e fondo volo Per i lavoratori iscritti e i pensionati dei fondi confluiti all'inps (elettrici, autoferrotranvieri, telefonici, dirigenti INPDAI) e del fondo Volo è previsto un contributo di solidarietà per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017. Per gli iscritti il contributo di solidarietà è pari allo 0,5% della retribuzione. Per i pensionati è diversificato a secondo dell anzianità contributiva maturata al 31.12.1995: 3

Pensionati Da 5 fino a 15 anni Anzianità contributive al 31/12/1995 Oltre 15 anni fino a 25 anni Oltre 25 anni trasporti 0,3% 0,6% 1% elettrici 0,3% 0,6% 1% telefonici 0,3% 0,6% 1% Ex INPDAI 0,3% 0,6% 1% Fondo volo 0,3% 0,6% 1% SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO LE PENSIONI INFERIORI A 5 VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO INPS (2.341,75 euro), LE PENSIONI DI INVALIDITA' E DI INABILITA'. PEREQUAZIONE PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ANNO 2012 Aliquota del 2,6% sulle pensioni di importo mensile lordo non eccedente 1.405,05 (3 volte il trattamento minimo) Norma di salvaguardia Per gli importi mensili lordi compresi tra 1.405,05 e 1.441,58, l'incremento è attribuito per un massimo di 36,53 fino a concorrenza di. 1.441,58. Questa differenza verrà corrisposta con la rata di pensione del mese di febbraio con l arretrato relativo al mese di gennaio. Per le pensioni di importo superiore a. 1.441,58 la rivalutazione è pari a zero. Esempi di rivalutazione e norma di salvaguardia delle pensioni dal 1 gennaio 2012 Pensione dicembre 2011 % spettante garantita Pensione rivalutata Pensione gennaio 2012 1.000,00 2,6% 26,00 1.026,00 1.026,00 1.400,00 2,6% 36,40 1.436,40 1.436,40 1.405,05 2,6% 36,53 1.441,58 1.441,58 1.406,00 2,6% 36,55 35,58 1.406,00 1.441,58 1.440,00 2,6% 37,44 1,58 1.440,00 1.441,58 1.450,00 2,6% 37,70 0 1.450,00 1.450,00 CONGUAGLIO PEREQUAZIONE ANNO 2011 La perequazione definitiva per l anno 2011 è pari all 1,6%, mentre in via provvisoria è stato corrisposto l 1,4%. Con il mese gennaio 2012 le pensioni riceveranno quindi il conguaglio dello 0,2% relativo all'anno 2011. 4

TRATTAMENTO MINIMO L'importo mensile per l'anno 2012 della pensione al Trattamento Minimo è di 480,53 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA SULLE PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO Dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014 I trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 90.000 euro annui lordi sono assoggettati ad un contributo di solidarietà come specificato nella tabella che segue: Importo del trattamento pensionistico complessivo Contributo di solidarietà Fino a 90.000 euro 0% Da 90.001 a 150.000 5% Da 150.001 a 200.000 10% Oltre 200.000 15% 5