Sent.594/05. Deciso il 11/03/2005. Deposito il 30/03/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano



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Fallimento Crediti da lavoro Opposizione allo stato passivo Ammissione in prededuzione di somme per crediti di lavoro dalla data del fallimento al licenziamento Esclusione Sospensione delle reciproche obbligazioni a seguito del fallimento ex art.72 LF Scioglimento del rapporto - Ammissione con privilegio dei crediti antecedenti il fallimento Sussistenza - Rif.Leg.artt.2119 cc;art.72,98 RD 264/42; Sent.594/05 Deciso il 11/03/2005 Deposito il 30/03/2005 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori: Emilia Salvatore Ernestino Bruschetta Adriana Gherardi Presidente Giudice relatore Giudice ha pronunciato la seguente Sentenza nella controversia n 1396/2002 r.g. promossa da XX Attore Avv. F. Fiorini contro 1

Fallimento M.A.F. Logistic Cold S.r.l. Convenuto Avv. P. Maniscalco avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo. Ricorso depositato in data 11.3.2002. Costituzione del convenuto. Udienza di precisazione delle conclusioni in data 7.12.2004. Le conclusioni delle parti sono le seguenti. Per l attore: <<Adversis reiectis, - Modificare l ammissione nello stato passivo del fallimento in epigrafe della somma di 646,98 da privilegiata a prededucibile, in quanto relativa ad imponibile fiscale preavviso, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto; - Ammettersi nello stato passivo del fallimento il credito escluso pari ad 4.443,23 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto; - Ammettersi nello stato passivo del fallimento il credito escluso pari ad 475,38, in prededuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto; In via subordinata, ammettere il credito escluso pari ad 475,38 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 2

c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>. Per il convenuto: <<Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito, respingere l opposizione proposta per i motivi di cui in premessa e confermare in ogni sua parte il decreto del Giudice Delegato in data 21 febbraio 2002 con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo del fallimento M.A.F. Logistic Cold S.r.l.>>. Svolgimento del processo Con ricorso al giudice delegato presso il tribunale di Modena intestato XX già dipendente in qualità autista della fallita M.A.F. Logistic Cold S.r.l. si opponeva al provvedimento di esecutività dello stato passivo laddove era stato negato che egli avesse maturate somme in prededuzione a titolo retributivo e d indennità di mancato preavviso e laddove non gli era stata riconosciuta la retribuzione rivendicata a titolo di lavoro straordinario. Si costituiva la procedura chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande. 3

L istruttoria consisteva nella produzione di documenti, nell assunzione di testi e nello svolgimento di due CTU. All esito erano precisate le trascritte conclusioni. La causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione. Motivi della decisione 1. Deve essere fatto osservare come l art. 2119 cc, al comma secondo, stabilisca che il fallimento dell imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro. 2. La disposizione vale sia per il datore e sia per il lavoratore e deve essere intesa - secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza nel senso che essa è rivolta alla conservazione dell impresa per il caso che quest ultima venga ceduta ovvero affittata e ciò al fine di una più proficua liquidazione concorsuale (per es., Cass. 518/ 84). 3. In attesa che gli organi del fallimento decidano se la cessione o l affitto dell azienda siano ipotesi favorevoli deve essere applicata la regola generale già individuata sotto il previgente codice di commercio ed ora stabilita all art. 72 lf - secondo cui i rapporti 4

giuridici sono sospesi di diritto e con la conseguenza che le reciproche obbligazioni non sono esigibili e pertanto le stesse non sono dovute. 4. Nell eventualità in cui gli organi della procedura dovessero poi ritenere non conveniente il mantenimento dell impresa, il contratto di lavoro dovrà essere <<sciolto>> dal curatore secondo quanto è consentito dalla correlativa norma ancora contenuta al citato art. 72 lf. 5. Per tale motivo il dipendente potrà solamente fare valere al passivo i crediti maturati in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento; difatti, come si è veduto, l esecuzione del contratto era nelle more sospesa e quindi le reciproche obbligazioni quella di prestare il lavoro e quella del pagamento della corrispondente retribuzione erano non esigibili (per l applicazione dell art. 72 lf alla fattispecie pervenuta all esame, vedi Cass. 799/ 80). 6. Il lavoratore ha anche affermato di <<essersi messo in ferie>> dal giorno della dichiarazione di fallimento e ciò probabilmente allo scopo di giustificare la mancata prestazione e quindi ad 5

evitare la exceptio inadimpleti contractus e di potere conseguentemente rivendicare in prededuzione la retribuzione successiva alla dichiarazione di fallimento. 7. In proposito ed in primo luogo, deve essere fatto rilevare come la deduzione dell opponente sia innanzitutto ininfluente, poiché - come il tribunale ha cercato di dimostrare - la prestazione a carico del dipendente era sospesa e la stessa era quindi da ritenersi non esigibile. 8. Deve inoltre essere rilevato come l inadempimento del ricorrente alla prestazione di lavoro sussisterebbe ad ogni modo, poiché il periodo di <<ferie>> non può essere unilateralmente deciso dal prestatore subordinato (art. 2109 cc). 9. Anche in fatto oltre che e principalmente - come s è visto - in diritto le ragioni del lavoratore non possono trovare accoglimento. 10. Per tali motivi non può essere riconosciuta la retribuzione che il ricorrente ha dedotto di avere maturato dalla data di dichiarazione di fallimento a quella del licenziamento. 6

11. Ed identici motivi sono alla base del mancato riconoscimento del carattere prededuttivo dell indennità di mancato preavviso (comunque ammessa al passivo in privilegio ex art. 2751 bis cc). 12. Difatti la sospensione del rapporto a seguito della dichiarazione di fallimento ed il conseguente effetto retroattivo del licenziamento impongono di considerare maturato l istituto retributivo de quo vertitur in epoca successiva e quindi di non ritenerne la natura prededuttiva. 13. I testimoni sentiti hanno confermato lo svolgimento dello straordinario. 14. E gli accertamenti dei due CTU sui cronotachigrafi e contabili hanno permesso di accertare la misura di detto straordinario in quella di 6.327,29. 15. Ad avviso del collegio le CTU appaiono all apparenza corrette nei presupposti di fatto ed immuni da vizi logici nelle conclusioni. 16. Sennonché la domanda di riconoscimento della retribuzione a titolo di straordinario era limitata nell oggetto ad 4.443,23. 7

17. Pertanto ex art. 112 cpc saranno ammessi al passivo solamente 4.443,23 oltre interessi e rivalutazione e con il privilegio di legge. 18. Nella reciproca soccombenza consistono i giusti motivi per compensare nella metà le spese processuali a favore del ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate: Contrariis reiectis; Ammette il ricorrente XX Fabrizio al passivo del convenuto fallimento M.A.F. Logistic Cold S.r.l. a titolo di straordinario per la somma di 4.443,23 oltre ad interessi e rivalutazione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc. Condanna il convenuto fallimento a rimborsare al ricorrente dopo avere già eseguita la compensazione 800,00 a titolo di onorari; 600,00 a titolo di diritti; 100,00 a titolo di spese; oltre alla metà dei compensi liquidati a favore dei due CTU. Così deciso in Modena, addì 11 marzo 2005 Il Presidente Il Giudice Estensore 8

Pubblicata in data 30.03.2005 9