Diritto Tributario Il tributo BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 1: Parte generale, Roma, Utet, 2012; G. Marongiu e A. Marcheselli, Lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli Editore, 2013; 1
Diritto tributario Il diritto tributario è l insieme di regole che disciplinano il finanziamento della spesa pubblica attraverso i tributi. Nell'ambito del diritto tributario è possibile distinguere disciplina sostanziale il complesso delle norme che introducono e disciplinano l'obbligazione tributaria. Tali norme, dette impositrici, stabiliscono il presupposto impositivo, la base imponibile, i soggetti passivi, le esenzioni, i crediti d'imposta ecc. disciplina formale il complesso delle norme che riguardano l'applicazione del tributo. Tali norme, dette procedimentali, concernono l'accertamento, la riscossione e il processo tributario 2
Il tributo CHE SI INTENDE PER TRIBUTO? Per rispondere a tale domanda è utile partire dalle caratteristiche che contraddistinguono il tributo. il tributo a. comporta il sorgere di una obbligazione. b. è imposto coattivamente dallo Stato tramite provvedimento o legge. Ciò permette di distinguere il tributo dalle entrate di diritto privato che nascono da accordi contrattuali (ad esempio, le entrate dello Stato per l'affitto o la concessione di un terreno) c. ha un presupposto economico, ossia il fatto generatore del tributo è sempre un fatto economico, come la produzione di un reddito (IRPEF) o il consumo (IVA). Ciò permette di distinguere i tributi dalle sanzioni che, invece, pur essendo imposte dallo Stato, derivano dal compimento di un fatto illecito d. il suo gettito è destinato al finanziamento della spesa pubblica. Non è tributo una prestazione imposta il cui creditore non sia un ente pubblico ma un soggetto di diritto privato. In conclusione, il tributo comporta il sorgere di una obbligazione, è imposto coattivamente, è collegato ad un presupposto economico ed il suo gettito è destinato al finanziamento della spesa pubblica. 3
Tipi di tributi in dottrina vengono distinti 4 tipi di tributi a. imposta b. tassa c. contributo speciale d. entrate da monopoli di Stato Imposta L'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza commisurato a un presupposto economico che non ha alcun collegamento diretto con la fruizione del servizio pubblico. ESEMPI: IVA, IRPEF, IRES Tali tributi sono commisurati al loro presupposto (reddito, consumo) e vanno a finanziare la spesa pubblica generale in difesa, sanità, salute ecc. indipendentemente dalla domanda effettiva o potenziale di tale servizio da parte del contribuente che paga l'imposta. Tassa La tassa è un prelievo coattivo di ricchezza riscosso in collegamento diretto con la fruizione di un servizio pubblico divisibile, ed ha come presupposto l erogazione di un servizio pubblico. 4
ESEMPI: tassa per l'iscrizione a ruolo delle cause civili, tasse universitarie, tassa per l'occupazione del suolo pubblico. CHI È IL SOGGETTO PASSIVO NELLE TASSE? In prima analisi si potrebbe rispondere chi ha richiesto e usufruito del servizio pubblico. In realtà non è così. Il soggetto inciso dall imposizione nel caso della tassa è l'effettivo o il potenziale fruitore del servizio", tant è che il presupposto della tassa è la erogazione, e non la fruizione, di un servizio pubblico. Quindi per essere inciso dall imposizione non è necessario che vi sia la fruizione del servizio. Ad esempio, la tassa sui rifiuti (TARI) e le tasse sulla casa (TASI e IMU) sono dovute indipendentemente dal fatto che il soggetto produca rifiuti o viva nell abitazione. ELEMENTO DI INTERESSE: secondo molti autori la tassa è un istituto che si trova a metà strada tra il tributo e l entrata di diritto privato. Si pensi, ad esempio, ai corrispettivi pagati per il servizio telefonico o quello di trasporto. In tali casi viene pagato un prezzo per il servizio, come nelle tasse, ma al contempo il prezzo non è pagato in forza di un atto dell autorità (legge o provvedimento), bensì in seguito alla sottoscrizione di un contratto privato con la società di telefonia o di trasporto. Secondo il Tesauro ciò che distingue la tassa dall entrata di diritto privato è il suo regime giuridico: la prestazione imposta coattivamente è una tassa; se ha base contrattuale, si tratta di una entrata di diritto privato. Contributo speciale Il contributo speciale è un prelievo coattivo di ricchezza riscosso in relazione alla fruizione di un servizio pubblico che, diversamente dalla tassa, è indivisibile. 5
Ad esempio, le somme dovute ai consorzi di bonifica. La bonifica interessa tutta la popolazione di un territorio (non tutta la collettività). Il contributo viene suddiviso tra tali soggetti, ma solo in modo approssimato (sulla base della posizione degli immobili, la tipologia ecc.). Entrate dai monopoli di Stato Taluni includono tra le entrate tributarie anche quelle derivanti dai monopoli fiscali. A tal riguardo il Tesauro chiarisce che ciò che si paga per l acquisto di un genere venduto in regime di monopolio non è un tributo, ma il corrispettivo di un normale contratto di compravendita. MA tale corrispettivo diviene un tributo se il prezzo include un plus di natura tributaria volto a finanziare la spesa pubblica. Le nozioni di tributo in uso nella giurisprudenza Si è visto la nozione di tributo accettata nell ambito accademico, questa però si distacca da quella utilizzata nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONEALE: adotta una nozione di tributo più ampia di quella tradizionale, comprensiva anche dei contributi previdenziali e sanitari. Secondo questa accezione di tributo va quindi letto l art. 81 Cost. che vieta l istituzione di nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio. Pertanto con la legge di approvazione del bilancio non possono essere introdotti anche nuovi contributi previdenziali, in quanto rientranti anch essi nella accezione di tributo accettata dalla Costituzione. 6
GIURISPRUDENZA ORDINARIA: anche la giurisprudenza ordinaria adotta una nozione di tributo piuttosto ampia, ma non così ampia da ricomprendervi le prestazioni previdenziali. Secondo la giurisprudenza ordinaria sono tributi tutte le prestazioni imposte in via coattiva per finanziare la spesa pubblica. Perché è importante tale definizione? Per delimitare: - le controversie che devono essere assegnate alle commissioni tributarie; - l ambito di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente ; - l ambito di applicazione delle norme sulle sanzioni dovute in caso di violazione delle norme tributarie; - gli oneri fiscali e contributivi deducibili dalla base imponibile nel calcolo del reddito d impresa; - le operazioni relative alla riscossione dei tributi esenti ai fini IVA. Approfondimento: canone Rai. Imposta, tassa o entrata patrimoniale? Nel tempo gli accademici si sono dibattuti sulla qualificazione giuridica del canone Rai. Secondo molti autori il canone Rai deve essere qualificato come una tassa, e segnatamente come il corrispettivo pagato allo Stato per il servizio di pubblica informazione. Tale interpretazione poggiava su due elementi fondamentali: 1. l importo fisso del tributo. Ciò renderebbe tale tributo incompatibile con le imposte, il cui importo è sempre proporzionale al presupposto economico; 2. il pagamento del tributo è correlato alla fruizione di un servizio pubblico ben definito, quello televisivo. Il collegamento con il servizio pubblico è una delle caratteristiche fondamentali delle tasse; diversamente, nelle imposte non vi è un collegamento diretto con un servizio pubblico. Altri autori, ancora, ritenevano il canone Rai una semplice entrata patrimoniale dello Stato, con la conseguenza che sul mancato pagamento del canone avrebbe dovuto decidere il giudice ordinario e non quello tributario. 7
Entrambe queste interpretazioni sono state rigettate nel tempo dalla giurisprudenza. In particolare, secondo la Corte Costituzionale 1 : «Benché all origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio [...] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge [...] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come imposta» Ed ancora, nel 2007 2 la Corte di Cassazione ha escluso che il canone Rai possa configurarsi come una semplice entrata patrimoniale dello Stato in quanto, secondo la Corte, l abbonamento televisivo: «Non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall'altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo» Quindi, nel tempo si è consolidata l interpretazione, appoggiata dalla giurisprudenza, che configura il canone RAI come una imposta. La principale critica mossa a tale interpretazione riguarda il fatto che il canone RAI è fisso, e quindi indipendente dalla capacità contributiva del soggetto passivo. Anche su tale punto è intervenuta la Corte Costituzionale 3 rilevando che la detenzione stessa degli apparecchi televisivi è essa stessa presupposto della capacità contributiva del soggetto passivo. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, il possesso di un televisore è esso stesso dimostrazione di capacità contributiva del soggetto, giustificando così il pagamento di un tributo fisso minimale per tutti. 1 Sentenza del 26 giugno 2002 n. 284 2 Sentenza del 20 novembre 2007 n. 24010 3 26 giugno 2002, già richiamata 8