Fondo Patrimoniale: una piccola guida per difendere la casa della famiglia. Come difendere la proprietà immobiliare ed altro dai creditori e da Equitalia. Il Fondo Patrimoniale, la sua costituzione, l opponibilità dei beni alle obbligazioni, l azione revocatoria. Il fondo patrimoniale è un ottimo strumento per le famiglie per salvaguardare i propri beni (in particolare gli immobili come la casa, i terreni, ecc.) dalla possibilità che vengano aggrediti da debiti futuri e incerti. Con un atto notarile si costituisce un vincolo giuridico su alcuni beni, che vengono così destinati per far fronte ai bisogni della famiglia e che, per questo, non possono più essere ipotecati, pignorati e venduti dai creditori della famiglia o di un suo componente. La legge, ai sensi e per gli effetti dell art. 167 c.c., prevede che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti ad esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell esercizio di un impresa commerciale o comunque di un attività professionale, ma anche i debiti del consumatore come un finanziamento, ecc. Come si costituisce il FONDO PATRIMONIALE? Il Fondo Patrimoniale può essere istituito in qualsiasi momento, sia prima che dopo il matrimonio e può essere creato: - da uno o entrambi i coniugi mediate un atto pubblico formato davanti al notaio e a due testimoni; - da una terza persona, tramite testamento o per atto pubblico: in tal caso è necessaria l accettazione di entrambi i coniugi. La forma dell atto pubblico è obbligatoria, a pena di nullità dell atto ed è necessario che la costituzione del Fondo Patrimoniale sia annotata a margine dell atto di matrimonio. L annotazione è un atto indispensabile in quanto è da questo momento che inizia opponibilità ai terzi e i creditori sorti successivamente alla data dell annotazione non potranno più aggredire i beni inclusi nel fondo. I debiti ed il FONDO PATRIMONIALE. Per i debiti della famiglia o di un suo componente bisogna distinguere in: a) Per i debiti sorti dopo l annotazione del Fondo Patrimoniale: L effetto principale del Fondo, che lo rende un valido strumento di garanzia per i beni del debitore, è che tutti i creditori sorti successivamente all annotazione della costituzione del Fondo a margine dell atto di matrimonio non potranno più aggredire i beni in esso inseriti e quindi non potranno iscrivere ipoteche o avviare pignoramenti. La sola circostanza in cui i beni inseriti nel fondo possono essere aggrediti dai creditori sorti dopo la sua annotazione è quando si verificano insieme le due seguenti condizioni:
1) che l obbligazione per la quale i creditori agiscono sia stata fatta dal debitore per i bisogni della famiglia; 2) e che di tale motivazione e bisogno il creditore ne fosse a conoscenza. I bisogni della famiglia si identificano con le esigenze di vita del nucleo familiare valutabili in base alla fascia di reddito di cui la famiglia beneficia normalmente. Un tipico esempio di bisogni della famiglia sono gli oneri condominiali relativi alla casa dove dimora la famiglia stessa: esse servono proprio al suo bisogno primario ed essendo di ciò il creditore a conoscenza questi può pignorare la casa del debitore anche se inserita nel Fondo Patrimoniale. Al contrario, le spese che non sono volte al mantenimento della famiglia, ma che sono di natura voluttuaria (vedi l acquisto di una macchina di lusso), o derivanti da interessi speculativi (vedi i creditori dell azienda di uno dei coniugi), non possono considerarsi destinate ai bisogni della famiglia e quindi i relativi creditori non potranno aggredire il Fondo Patrimoniale. Il notaio che redige l atto di costituzione del Fondo Patrimoniale dovrà inviarne una copia al Comune presso cui è registrato l atto di matrimonio per ottenerne l annotazione; il Comune invierà al notaio comunicazione dell avvenuta annotazione a margine e per verificare che sia stata correttamente eseguita si può chiedere in Comune l estratto dell atto di matrimonio. b) Per i debiti sorti prima dell annotazione del Fondo Patrimoniale: Anche i creditori sorti prima dell annotazione del Fondo a margine dell atto di matrimonio (così come quelli sorti dopo) non potranno più pignorare i beni in esso inseriti, ma se riescono a dimostrare che il debitore ha costituito il Fondo al solo scopo di mettere al riparo le principali garanzie, potranno agire in giudizio con la cosiddetta azione revocatoria: possono cioè chiedere al giudice che il Fondo sia dichiarato inefficace nei loro confronti. Tale azione va iniziata entro 5 anni dalla costituzione del Fondo Patrimoniale. Decorso tale termine, il Fondo è inattaccabile anche per i creditori anteriori alla sua annotazione ed i beni saranno impignorabili (salvo per i debiti fatti per le esigenze della famiglia e salvo che i creditori e spesso succede con le banche non abbiano già iscritto ipoteca sui beni appartenenti al Fondo). In caso di fallimento di uno dei coniugi, il Fondo Patrimoniale può essere sottoposto a revocatoria fallimentare se è stato costituito nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento. c) Per l ipoteca della banca o di terzi in genere Nulla vieta al debitore di inserire nel Fondo un bene su cui la banca ha già iscritto ipoteca a seguito, per esempio, di un mutuo. In tal caso, l immobile sarà sempre pignorabile dalla banca, ma non lo sarà per gli altri creditori e quindi se le rate del mutuo sono pagate regolarmente non ci sarà nulla da temere. I beni che si possono inserire nel FONDO PATRIMONIALE. Il fondo patrimoniale può essere costituito solo su: - beni immobili (case, terreni), - beni mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni, aerei, ecc.); - titoli di credito (azioni di S.p.A. ma non quote di Srl); - brevetti per invenzioni industriali.
I frutti prodotti da tali beni possono essere impiegati solo per far fronte ai bisogni della famiglia salvo che tale utilizzazione sia indicata come non necessaria nell atto di costituzione. Modifiche del FONDO PATRIMONIALE - Con un nuovo atto pubblico del notaio in qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito. - Durante il matrimonio i coniugi possono adottare degli accordi modificativi del Fondo Patrimoniale, perché, per esempio, sono mutate le esigenze familiari o il regime patrimoniale tra gli stessi coniugi. È necessario che le eventuali modifiche del Fondo vengano sempre annotate a margine dell atto di matrimonio altrimenti esse non hanno effetto nei confronti di terzi. Non bisogna confondere le modifiche del Fondo con gli atti di disposizione sui beni in esso conferiti (per esempio, vendita, uso, donazione, etc.). Gli atti di disposizione sui beni rientrano nei poteri di amministrazione straordinaria (e quindi non di modifica) del Fondo anche quando ne modificano la sua consistenza, accrescendone o riducendone il valore. Ne deriva che gli atti di disposizione, a differenza delle modifiche vere e proprie del Fondo, non devono essere annotati a margine dell atto di matrimonio. Nel caso particolare in cui vengano conferiti nuovi beni al Fondo si tratta di una modifica vera e propria soggetta alle forme di pubblicità in quanto se ne inseriscono di nuovi assoggettandoli al vincolo dei bisogni della famiglia. Proprietà ed amministrazione dei beni inseriti nel FONDO PATRIMONIALE L istituzione del fondo non richiede il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario; nel caso di coniugi in regime di comunione legale dei beni, la proprietà dei beni in conferiti spetta a entrambi, salvo che sia diversamente stabilito nell atto di costituzione. Vi è la possibilità, quindi, di attribuire la proprietà dei beni del fondo ad un solo coniuge o ad altri soggetti, per esempio ai figli. A prescindere da chi sia la proprietà dei beni inseriti nel Fondo, i frutti da essi derivanti spettano ad entrambi i coniugi (es: i canoni di un appartamento dato in locazione). Anche i frutti sono vincolati al fondo in quanto vengono considerati suoi incrementi e devono essere reimpiegati per soddisfare bisogni della famiglia. La gestione dei frutti spetta a ciascun coniuge, anche autonomamente, in quanto si tratta di atto di ordinaria amministrazione e non richiede il consenso di entrambi. Se però uno dei due abusa dei frutti non destinandoli alle effettive esigenze della famiglia l altro può agire per ottenerne il rimborso. Ognuno dei coniugi singolarmente può compiere atti di ordinaria amministrazione sui beni del Fondo (esempio: atti di conservazione, di riscossione e di impiego delle rendite per soddisfare i bisogni della famiglia). Per gli atti di straordinaria amministrazione (la vendita, la costituzione di ipoteca, di pegno o di qualsiasi altro vincolo) è necessario il consenso di entrambi i coniugi, salvo espressa autorizzazione del giudice.
I beni del fondo sono soggetti alla stessa disciplina prevista dalla legge in caso di comunione legale di beni con l effetto che anche se la proprietà dei beni è di un solo dei coniugi, entrambi hanno i poteri di amministrazione del fondo. I figli minori ed il FONDO PATRIMONIALE In presenza di figli minori la libertà dei coniugi di amministrare con autonomia e discrezionalità i beni del Fondo è ridotta perché in questo caso per il compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione (Es: Vendita dei beni del Fondo o apposizione di ipoteca, pegno o qualunque altro vincolo) è necessario, oltre all accordo dei coniugi, l autorizzazione del giudice che autorizza l atto di disposizione del bene nel Fondo solo se è necessario o ha una evidente utilità. Se nonostante la presenza di figli minori i coniugi vendono o vincolano i beni del Fondo senza preventiva autorizzazione giudiziale gli atti dispositivi sono nulli. Vendita dei Beni facenti parte del FONDO PATRIMONIALE I beni del Fondo Patrimoniale non possono essere venduti a meno che tale facoltà sia stata espressamente prevista nell atto costitutivo e che vi sia il consenso di entrambi i coniugi all alienazione in quanto si tratta di atti di straordinaria amministrazione. L atto costitutivo potrebbe tuttavia autorizzare entrambi i coniugi, disgiuntamente, ad alienare il bene. In questo caso l atto compiuto da uno solo dei coniugi è valido per l autorizzazione già espressa. Se un coniuge aliena il bene senza il consenso dell altro, l atto di alienazione è annullabile. Cedolare secca NEL FONDO PATRIMONIALE Anche il coniuge non proprietario può optare autonomamente per la cedolare secca sui canoni degli immobili inclusi nel Fondo Patrimoniale. È questo uno dei chiarimenti contenuti in una circolare dell agenzia delle Entrate (4 giugno 2012, n. 20/E) che ha ricordato che un contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari ha effetti fiscali anche sul comproprietario non presente nell atto, il quale può decidere di optare o meno per la nuova imposta piatta e deve dichiarare il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile. Quindi i frutti dei beni inseriti nel Fondo sono impiegati per i bisogni della famiglia e questi sono fiscalmente imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi ; tale imputazione al 50% si applica a prescindere dalla titolarità o meno di un diritto reale sul bene da parte di ciascun coniuge. Questo principio di imputazione del reddito tra i coniugi è applicabile anche per la cedolare secca, quindi, anche il coniuge non proprietario può optare singolarmente per l applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili a uso abitativo. Il regime fiscale scelto da uno dei due, non incide su quello scelto dall altro. Al di fuori dei casi in cui è consentito applicare direttamente la cedolare secca in dichiarazione dei redditi se il comproprietario contraente ha già esercitato l opzione, l altro comproprietario può optarvi presentando all Ufficio delle Entrate una sua dichiarazione con allegata la documentazione attestante il titolo di comproprietà. Anche quest ultimo deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il nuovo regime, rinunciando agli aggiornamenti del canone a qualsiasi titolo.
C è pericolo del carcere quando il FONDO PATRIMONIALE è costituito per EVITARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE. La creazione di un Fondo Patrimoniale con l intento di evadere le pretese del Fisco può costare il carcere: la Corte di Cassazione ha infatti confermato che la norma penale scatta per ogni atto o fatto intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente, e quindi, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo. Detto questo il Fondo Patrimoniale può servire anche per tutelarsi dalle richieste di Equitalia ed in particolare dai pignoramenti verso i beni immobili; con il Decreto del Fare però la prima e unica casa di proprietà non è più pignorabile. Affinché la costituzione del Fondo Patrimoniale possa valere a preservare i beni di famiglia dai pignoramenti dell Agente della riscossione si deve fare attenzione a: A) Qualora il debito con l erario sia nato dopo la costituzione del fondo patrimoniale: 1 nel caso che il debito è nato per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e di ciò il creditore ne era a conoscenza, il Fondo non può essere aggredito. Es: i debiti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali o assicurativi in quanto chiaramente destinati all esercizio dell impresa; 2 nel caso che il debito è sorto per i bisogni essenziali della famiglia gli immobili inseriti nel Fondo possono essere pignorati. B) Qualora il debito con l erario sia nato prima della costituzione del Fondo Patrimoniale: il Fondo è soggetto a una dichiarazione di inefficacia che si raggiunge con la cosiddetta azione revocatoria, da esperire entro cinque anni dalla costituzione del fondo stesso, a condizione che il Equitalia dimostri che il debitore ha costituito il fondo solo allo scopo di sottrarre i propri beni. Tale dimostrazione può essere data dando prova che non esistono altri beni di proprietà del debitore che il creditore possa aggredire per soddisfare le proprie ragioni. Se il termine di cinque anni decorre senza che Equitalia abbia intrapreso l azione di revocatoria, il Fondo si solidifica e non può essere più impugnato. Il momento fondamentale per comprendere se il Fondo Patrimoniale sia o meno opponibile ad Equitalia è la data della sua nascita. La data di nascita del Fondo nei confronti dei terzi non è né la data della sua costituzione davanti al notaio, né quella di trascrizione nei pubblici registri immobiliari ma il momento fondamentale dal quale il Fondo è opponibile ai terzi è la data dell annotazione a margine nell atto di matrimonio. Se non si dimostra che il debito tributario non è stato contratto per i bisogni della famiglia ma per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi speculativi è legittima l ipoteca sull immobile inserito in un fondo patrimoniale. E ciò anche se le passività provengono dall attività imprenditoriale svolta. Quindi se il pignoramento immobiliare intrapreso dal creditore è eseguito prima dell annotazione a margine dell atto di matrimonio gli effetti della costituzione del Fondo Patrimoniale non sono opponibili nei confronti del pignorante e di quelli che si insinuano nell esecuzione. La stessa cosa succede quando il pignoramento è successivo all annotazione ma l ipoteca è già stata iscritta in quanto con l iscrizione nasce contestualmente per il creditore la facoltà di espropriare il bene.