730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 9 17.03.2016 730: riqualificazione energetica edifici Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Premessa La Legge di Stabilità 201 6 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (introdotti dalla Legge di stabilità 2007). Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre esteso l agevolazione: all acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative; agli interventi realizzati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Un altra novità introdotta dalla Legge n 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella no tax area (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. Dal 1 gennaio 2017 l agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. Come opera la detrazione A seconda della tipologia in cui rientra il singolo intervento, possiamo individuare differenti importi massimi di detrazione. La detrazione d imposta, da suddividere in 10 rate di pari importo è pari al: 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1 gennaio al 5 giugno 2013; 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Per le spese sostenute dal 2011 al 2015 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l assistenza fiscale. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate. Le tipologie di interventi agevolabili riguardano: la riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sull involucro di edifici esistenti; l installazione di pannelli solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione d imposta (55 o 65 %) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività d impresa o professionale). La prova dell esistenza dell edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell imposta comunale(ici/imu), se dovuta. Soggetto/ diritto Proprietà o altro diritto reale Concessione demaniale Locatario Comodatario Familiare convivente Eredi titolari del diritto Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni I contribuenti che conseguono reddito d impresa Le associazioni tra professionisti Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale Istituti autonomi per le case popolari Detrazione Tipologie di intervento Riqualificazione energetica degli edifici Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell 11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di
cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti di seguito. Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli interventi di riqualificazione energetica ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. Se da due singoli interventi quali, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per i quali è prevista una detrazione massima pari a 30.000, e/o attraverso la sostituzione di infissi, intervento agevolabile nella misura massima di 60.000, si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi la qualificazione energetica dell edificio, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.non opereranno singolarmente in questo caso le singole detrazioni in quanto sono intese all interno del più ampio intervento generale di riqualificazione energetica degli edifici. Intervento sugli involucri degli edifici Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), schermature solari, fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell allegato B del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
Tabella riassuntiva detrazione massima riqualificazione energetica - 100.000 euro; spese involucro edifici - 60.000 euro; installazione pannelli solari - 60.000 euro; sostituzione impianti climatizzazione invernale - 30.000 euro; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - 30.000 euro; acquisto e posa in opera di schermature solari - 60.000 euro. La detrazione massima è di 60.000 quindi calcolata su un importo massimo di 92.307,69 Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Installazione di pannelli solari Si fa riferimento agli interventi per l installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale; visto che ci vogliamo riferire solo alla compilazione del 730, poniamo l accento solo sull uso domestico. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Rientrano in tale categoria gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1 gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1 gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; la detrazione massima è pari a 30.000, (pertanto, per un valore di spesa di 46.153,85). Inoltre la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 per l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Esempio di compilazione del 730 Esempio 1 Contribuente che nel 2015 ha installato presso la sua abitazione pannelli solari sostenendo una spesa pari a 20.000 euro; come va compilato il relativo quadro nel Modello 730? Anno di sostenimento della spesa Per le spese dal 2011 al 2015 Il codice 3 identifica l intervento di installazione dei pannelli Rata di cui si beneficia nel 2015 Spesa agevolabile Le Faq dell Enea L ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio e detiene l incarico di effettuare le verifiche ed i controlli dei requisiti richiesti dalle norme agevolative nell ordine del conseguimento del risparmio energetico; per l esecuzione di tale compito all interno dell Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE) è stato istituito il Coordinamento Gestione Meccanismo Detrazioni Fiscali. Andiamo a riportare alcune FAQ disponibili sul proprio sito relative alle detrazioni oggetto di trattazione, Per fruire delle detrazioni fiscali del 55-65% cosa occorre inviare all'enea? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione? Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella Faq 43) debba essere trasmessa ad Enea, per via telematica, al seguente link http://finanziaria2015.enea.it/index.asp la documentazione costituita dall Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al decreto edifici ) e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici con caldaie a
condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore per a.c.s o di sostituzione o nuova installazione di generatori di calore a biomassa_comma 347) o dal solo Allegato F (nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell'utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'agenzia delle Entrate. Si ricorda infine che l'allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accedere alle detrazioni. Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H? Sono allegati in originale al "decreto edifici", scaricabile dalla sezione "Decreti del sito Enea efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/decreto_edifici. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'enea deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso l applicazione web raggiungibile dalla homepage del sito Enea, che riproduce tali allegati. Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli? Occorrono due documenti: 1. Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). Tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a)del "decreto edifici". 2. Scheda informativa semplificata sull'intervento realizzato (allegato F) da compilare a video e da inviare all'enea. Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici". I pannelli solari devono possedere anche la certificazione solar keymark, obbligatoria dal 29 marzo 2013.
Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente? Soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con tributi pagati, se dovuti. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? E il 55-65% da detrarre è comprensivo di IVA? In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D.L. 70/2011 e alla Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 19/E del 1/6/2012, dal 1 gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale" in quanto il regime di applicazione dell'iva permane diverso. Infatti, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'iva è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l'aliquota è al 22% (dal 1/10/2013). Per la seconda domanda, qualora l'iva rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della "Circolare Entrate".
Speciale dichiarazioni: le uscite precedenti Speciale dichiarazioni Uscito il N. 1 - Modello 730_ 2015. Ultime news 07.03.2016 N. 2-730. Contribuenti tenuti alla presentazione 08.03.2016 N. 3-730. Novità oneri detraibili e deducibili 1^ parte 09.03.2016 N. 4-730. Novità oneri detraibili e deducibili 2^ parte 10.03.2016 N. 5-730. Spese diversamente abili 11.03.2016 N. 6-730. Oneri detraibili spese sanitarie e spese funebri 14.03.2016 N. 7-730. Abitazione principale. Detrazione interessi 15.02.2016 N. 8 - La ristrutturazione dell'immobile nel 730 16.03.2016 N. 9-730. Riqualificazione energetica edifici 17.03.2016 - Riproduzione riservata -