La BCC di Buccino pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze.



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Transcript:

La BCC di Buccino pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze. Nel caso in cui un cliente non rimanga soddisfatto della soluzione/risposta ad un problema da parte del personale della BCC di Buccino, è possibile presentare un formale reclamo. In questa ottica la BCC di Buccino ha stabilito specifiche regole e procedure interne per accogliere e gestire suggerimenti e reclami. La presentazione di un reclamo deve avvenire in forma scritta, per posta ordinaria/fax o in via informatica (e-mail) all indirizzo sotto riportato, ovvero consegnandolo direttamente allo sportello della BCC di Buccino presso il quale è intrattenuto il rapporto. La Bcc di Buccino mette a disposizione sul proprio sito internet e presso gli sportelli un modulo che può essere eventualmente utilizzato per la presentazione del reclamo. I reclami ricevuti vengono successivamente inoltrati all Ufficio Reclami della banca, che provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, fornendo una risposta al cliente entro il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di reclami relativi ai servizi di investimento). Di seguito si riportano i recapiti ai quali indirizzare i reclami: Per posta ordinaria: Ufficio Reclami BCC di Buccino P.zza Mercato, 84021, Buccino (Sa) Per fax: al n. 0828/952377 Per posta elettronica: info@bccbuccino.it

Se il cliente non riceve risposta entro i termini previsti, ovvero se non è soddisfatto della risposta, può ricercare una soluzione alternativa della controversia. La BCC di Buccino a tal fine aderisce ai seguenti sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie: In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari si può ricorrere a: I. Arbitro Bancario Finanziario (ABF) L Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo indipendente costituito ai sensi dell articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (con esclusione dei servizi e delle attività di investimento). Le controversie in materia di bonifici transfrontalieri possono essere sottoposte all ABF. Per la Banca l adesione all ABF è obbligatoria. Non possono essere sottoposte all ABF controversie: 1. relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007 2. che comportino la richiesta di una somma di denaro, quale risarcimento, se tale importo è superiore a 100.000 euro. Possono essere sottoposte all ABF tutte le controversie aventi ad oggetto l accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono. Il ricorso all ABF è definito "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. Con il ricorso all ABF il cliente ottiene una decisione riguardo alla controversia sollevata. Infatti, l'abf decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Il ricorso all'arbitro Bancario Finanziario può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo e purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all intermediario. Se il cliente non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'arbitro Bancario Finanziario, può comunque rivolgersi al giudice. Per maggiori informazioni e dettagli sull Arbitro Bancario Finanziario, è disponibile il sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it all interno del quale sono reperibili: Disposizioni emanate da Banca d Italia in tema di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie La Guida al ricorso all ABF Il modulo di ricorso all ABF e le relative istruzioni per la compilazione Tali documenti sono disponibili, unitamente alla presente informativa, anche presso ogni filiale. II. Conciliatore Bancario e Finanziario Anche in assenza di preventivo reclamo il cliente può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo con la Banca. In questo caso il cliente deve ricorrere all organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie e societarie ADR cui la Bcc di Buccino ha aderito. La banca stessa può, di sua iniziativa, promuovere una conciliazione con il cliente, ricorrendo al Conciliatore Bancario e Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultate il sito www.conciliatorebancario.it, all interno del quale è disponibile: o il Regolamento per la procedura di Conciliazione. o Il modulo per l inoltro dell istanza di conciliazione e le relative istruzioni per la compilazione.

In caso di controversie inerenti i servizi di investimento si può ricorrere a: I. Ombudsman Giurì Bancario Il cliente ricorre all Ombudsman quando, a fronte di una controversia avente ad oggetto i servizi di investimento, desidera che un organo terzo assuma una decisione in merito. L Ombudsman Giurì Bancario è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie ADR, che tratta i reclami della clientela delle banche e degli intermediari finanziari relativi a rapporti aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento. L istituzione dell Ombudsman bancario è un iniziativa di autoregolamentazione del sistema bancario. Il ricorso all'ombudsman Giurì Bancario può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca, presentando un reclamo, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo e, se viene richiesto un risarcimento del danno, l importo richiesto non superi i 100.000 euro. Il ricorso all Ombudsman Giurì Bancario deve essere inviato al seguente indirizzo: Via delle Botteghe Oscure n. 54-00186 Roma. Per maggiori informazioni e dettagli sull Ombudsman Giurì Bancario, è disponibile il sito internet www.conciliatorebancario.it, all interno del quale sono reperibili: Regolamento dell Ufficio Reclami e Ombudsman Giurì Bancario Lettera tipo per il ricorso all Ombudsman Giurì Bancario Tali documenti sono disponibili anche presso il Punto Trasparenza presente in ogni filiale della banca.

II. Conciliatore Bancario e Finanziario Anche in caso di controversie inerenti i servizi di investimento il cliente può ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare il meccanismo di conciliazione finalizzato alla definizione di un accordo tra le parti. Per i dettagli si rimanda a quanto sopra indicato al punto sub II. Si ricorda che: 1. sia il cliente sia la banca possono decidere di ricorrere al Conciliatore Bancario e Finanziario; 2. il ricorso può essere presentato dal cliente anche nel caso in cui quest ultimo non abbia presentato formale reclamo alla banca. III. Camera di Conciliazione presso la Consob La Camera di Conciliazione presso la Consob - istituita, ma non ancora operativa - è un organismo riconosciuto con funzioni di conciliazione ed arbitrato per la soluzione di controversie in materia di servizi di investimento. Dell avvio del funzionamento della suddetta Camera sarà data notizia sul sito internet della Consob. Quando la Camera di Conciliazione presso la Consob sarà operativa, i clienti potranno ricorrervi per trovare un accordo con la Banca. Alla suddetta Camera potranno essere sottoposte le controversie in merito all osservanza da parte della banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. La procedura di conciliazione presso la Consob potrà essere attivata unicamente dall investitore, purché quest ultimo abbia preventivamente presentato un reclamo alla banca e non sia stata attivata altra procedura di conciliazione (anche su iniziativa della banca). La suddetta Camera potrà avvalersi - quando operativa - degli organismi di Conciliazione iscritti nel registro previsto dall art. 38, comma 2 del D. Lgs 5/2003 che abbiano manifestato la propria disponibilità a tale forma di collaborazione. Il Conciliatore Bancario e Finanziario ha già comunicato alla Consob la propria disponibilità a collaborare con la Consob. Maggiori informazioni e dettagli sull organismo sono disponibili sul sito www.consob.it nella sezione CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO, sul quale è disponibile il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure (adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008)