INDICE Revisione legale area riservata ai tirocinanti Aggiornamenti in materia di esame di stato per i revisori legali Nuove risposte alle faq per revisori legali persone fisiche e giuridiche Affidamento del controllo di gestione al revisore Principi contabili internazionali per il settore pubblico Revisore enti locali presentazione nuove domande Assirevi documenti n. 185 e 186 Novità normative dell anno 2014 per l attività di revisione legale Sentenza della Corte di Cassazione Prima sezione Civile n. 10452 depositata il 14/5/2014 3 3 4 4 5 5 5 6 7
REVISIONE LEGALE AREA RISERVATA AI TIROCINANTI Dal 16 settembre 2014, il MEF ha reso disponibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it un area riservata accessibile su base volontaria e previo accreditamento, da ciascun tirocinante iscritto, sospeso o che ha concluso il tirocinio triennale. I tirocinanti, una volta effettuata l iscrizione al registro dei tirocinanti in base all articolo 4 del DM n. 146/2012, potranno anche accreditarsi sul sito MEF, al fine di visualizzare, tra le altre cose, le informazioni personali, il revisore o la società di revisione presso cui il tirocinio si svolge o si e svolto. L accreditamento consentirà anche di effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dagli articoli 7 e 8 del citato DM n. 146/2012. La procedura per l accreditamento viene esplicata nella Guida Operativa reperibile sul sito internet. Dalla giornata del 7 ottobre 2014, sono disponibili alcune risposte alle domande frequenti maggiormente frequenti avente come oggetto il Tirocinio. AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI ESAME DI STATO PER I REVISORI LEGALI Il Regolamento che disciplina dell esame di idoneità professionale per l iscrizione al Registro dei Revisori Legali, previsto dall articolo 4, comma 4, del DLGS n- 39/2010, non è stato ancora emesso. Rimane in vigore la disciplina transitoria che non prevede alcuna prova aggiuntiva per i soggetti che superano l esame di idoneità per i dottori commercialisti. Il Sottosegretario all Economia Zanetti ha dichiarato, in data 11 settembre 2014, che il Decreto sarà pubblicato prossimamente. 3
NUOVE RISPOSTE ALLE FAQ PER REVISORI LEGALI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Il MEF, in data 27 ottobre 2014, ha pubblicato sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it la Gestione Area Riservata dei revisori legali persone fisiche e giuridiche: FAQ, in cui vengono fornite alcune risposte alle domande più frequenti poste dai revisori legali persone fisiche e giuridiche. Tra le varie risposte, si segnala che viene ribadita l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 24 del D.Lgs. n. 39/2010, in caso di omessa o ritardata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie riguardanti gli incarichi o i dati anagrafici del revisore o della società di revisione. Le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 24 vanno da un minimo di Euro 1.000 ad un massimo di Euro 150.000. AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE AL REVISORE Nell interrogazione parlamentare del 5 novembre 2014, è stato chiesto al ministro della Giustizia Andrea Orlando se, in caso di affidamento dell attività di controllo al solo revisore ai sensi di quanto previsto dall articolo 2477 del codice civile, tale revisore possa anche effettuare un controllo sulla gestione. Nella risposta fornita, il ministro della Giustizia ha sottolineato che non rientra nelle attribuzioni del ministro della Giustizia che è titolare di meri poteri di vigilanza sull esercizio della professione notarile che non si estendono al sindacato inerente l applicazione e l interpretazione delle norme di legge, ma che vi sarà l impegno ad una attenta analisi dell evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia. 4
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PER IL SETTORE PUBBLICO In data 7 novembre 2014, sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, www.cndcec.it, è stata pubblicata la traduzione in italiano dei principi IPSAS (principi contabili internazionali per il settore pubblico) pubblicati dall IFAC. REVISORE ENTI LOCALI PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE Il Ministero dell Interno ha previsto, con il comunicato del 27/10/2014, che a decorrere dal 3 novembre 2014 e fino al 16.12.2014 alle ore 18.30, i revisori dei conti degli Enti locali potranno sia presentare nuove domande di iscrizione sia aggiornare e confermare i requisiti per i soggetti già iscritti nell elenco 2014. ASSIREVI DOCUMENTI N. 185 E 186 Assirevi nell ottobre 2014 ha pubblicato due documenti, ovvero: il documento n. 185 avente ad oggetto Financial Due Diligence: caratteristiche e inquadramento nel contesto dell attività del revisore contabile. Obiettivo del documento è di fornire una linee guida utili per lo svolgimento dell attività di financial due diligence, stante l assenza di documenti in materia; il documento n. 186 Aspetti operativi connessi alle Comunicazioni Consob n. 23665 del 27 marzo 2014 e n. 57066 del 7 luglio 2014. Il documento fornisce chiarimenti in merito alle comunicazioni CONSOB n. 23665 del 2014 e n. DCG/0057066 del 2014, ove entrambe le comunicazioni hanno come oggetto l indipendenza del revisore legale in relazione alla durata complessiva degli incarichi di revisione conferiti da un Ente di Interesse Pubblico al medesimo revisore (si veda la newsletter n. 4/2014). 5
NOVITA NORMATIVE DELL ANNO 2014 PER L ATTIVITA DI REVISIONE LEGALE L anno 2014 è stato caratterizzato da una forte riduzione dell attività caratteristica del revisore legale, ovvero l attività di revisione legale: il Decreto Legge n. 91/2014 ha previsto una profonda modifica dell articolo 2477 del codice civile riducendo a casi limitati e definiti l obbligo di nomina del revisore legale in una Società a responsabilità limitata. Anche la Direttiva comunitaria n.2014/56/ue del 16/4/2014 (da recepire entro il 17/6/2016),come già la Direttiva comunitaria n.2013/34/ue del 26/6/2013 ( da recepire entro il 20/7/2015), prevede l obbligo di revisione legale solo per le grandi e le medie imprese,anche se è facoltà degli stati membri estendere questo obbligo anche alle piccole imprese: la definizione di piccole imprese viene data dalla direttiva n. 2013/34/UE, articolo 3, paragrafo 2, laddove viene definito che si considerano piccole imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di Euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di Euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l esercizio: 50. Facendo riferimento al panorama italiano, le piccole imprese definite dalla direttiva n. 2013/34/ UE possono essere considerate società di medie dimensioni e possono anche essere delle Società per Azioni. Da ciò ne deriva che la revisione legale obbligatoria potrebbe essere non più prevista non solo per le società a responsabilità limitata ma anche per molte società per azioni, cosa che necessiterebbe profondi cambiamenti in materia di revisione obbligatoria per le società italiane. In tal senso, il MEF ha pubblicato in data 19 giugno 2014 un documento di consultazione volto a definire, tra le altre cose, la platea di società interessate all obbligo di revisione legale, con attenta ponderazione sia dei costi connessi, sia delle conseguenze che potrebbero derivarne in termini di perdita di informativa per gli stakeholders, trovando un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate. Di conseguenza, il MEF ha posto tre domande per acquisire le evidenze che giustifichino l assoggettamento dei bilanci annuali delle piccole imprese all obbligo di revisione. Il documento è reperibile sul sito del tesoro nell area consultazioni pubbliche e le risposte andavano fornite entro il 25 luglio 2014. Tra le risposte pervenute, si segnala la risposta fornita dal CNDCEC del 24 luglio 2014, reperibile sul sito www.cndcec.it nella sezione documenti. La risposta della Commissione Controllo Societario dell ordine di Milano verrà pubblicata nella sezione documenti della medesima commissione. Nel corso dell anno 2014, tuttavia, sono state rinnovate alcune attività complementari all attività di revisione legale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sottoscrizione della dichiarazione di ultimazione dell investimento e la richiesta di regolazione 6
de contributo nell ambito della cd. Nuova Sabatini, prevista dal DL n. 69/2013 articolo 2: come ricordato dalle risposte del Ministero dello Sviluppo Economico del 5/11/2014, tale dichiarazione dovrà essere firmata da un revisore legale laddove la società non abbia un collegio sindacale o un revisore dei conti; la sottoscrizione della certificazione attestante l agevolazione del bonus ricerca e sviluppo, come previsto dal Decreto Legge n. 145/2013 articolo 3; la sottoscrizione di una perizia di stima nell ambito dell affrancamento delle plusvalenze latenti su partecipazioni non qualificate, in base all articolo 3, commi da 15 a 18, del Decreto Legge n. 66/2014. Si noti che le suddette attività possono essere svolte anche da revisori iscritti nella sezione dei Revisori inattivi di cui all articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39/2010. SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE N. 10452 DEL 14/5/2014 La Corte di Cassazione Prima Sezione Civile con la sentenza n. 10452 del 14 maggio 2014, ha sancito la responsabilità civile solidale dei sindaci e degli amministratori nel caso in cui, a fronte del manifestarsi di perdite che superano il capitale sociale, non abbiano convocato l assemblea per gli opportuni provvedimenti. La Suprema Corte, interpretando il comma 2 dell art. 2407 C.C., ha stabilito che il comportamento negligente del sindaco non conduce sempre alla sua condanna al risarcimento del danno; infatti, occorre che la condotta tenuta dal sindaco abbia effettivamente inciso sulla determinazione del danno. Sarà in definitiva compito del curatore del fallimento dimostrare la condotta dei sindaci contraria ai loro doveri ed il nesso causale che hanno portato al pregiudizio sopportato dalla società. La Corte ha ribadito che il danno causato alla società, derivando dalla violazione degli obblighi di controllo e vigilanza, sia riconducibile ad una responsabilità di tutti i convenuti, sia sindaci che amministratori, e tale solidarietà deve essere affermata rispetto all interezza del danno causato e non rispetto ad una porzione dello stesso. Infine, la Corte interviene in tema di commisurazione del danno risarcibile confermando che debba identificarsi nell ammontare delle perdite realizzate negli esercizi in cui si era verificato il dissesto irreversibile a causa della prosecuzione dell attività piuttosto che dalla differenza tra attivo e passivo fallimentare. 7