CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO. Assegno. Tipi: All ordine Al portatore. Soggetti: Traente Banca trattaria Prenditore. Accettazione: Non prevista

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percorso 8 I titoli di credito CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO Cambiale Assegno Nozione: è un titolo di credito all ordine, incondizionato, formale e astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata Nozione: è un titolo di credito, avente la struttura della cambiale tratta, che contiene l ordine incondizionato che il traente rivolge al trattario (banca) di pagare una somma determinata ad un terzo o a se stesso Tipi: Cambiale tratta Vaglia cambiario Tipi: All ordine Al portatore Requisiti: Denominazione di cambiale Ordine incondizionato (per la tratta) o promessa incondizionata (per il vaglia cambiario) di pagare una determinata somma Nome del trattario, luogo e data di nascita o codice fiscale (requisito esclusivo della tratta) Nome del primo prenditore Data e luogo di emissione Sottoscrizione del traente (nella tratta) o dell emittente (nel vaglia cambiario) Requisiti: Denominazione di assegno Ordine incondizionato di pagare una determinata somma Indicazione del trattario Indicazione del luogo di pagamento Luogo di emissione Data di emissione Sottoscrizione del traente Forme particolari: Incompleta: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo successivo riempimento In bianco: quando sussiste un accordo di riempimento successivo Forme particolari: L assegno rilasciato privo di data è considerato nullo L assegno post-datato è immediatamente esigibile, salvo conseguenze fiscali (viene elusa la legge sul bollo) Soggetti: Emittente Traente Trattario Soggetti: Traente Banca trattaria Prenditore Accettazione: Solo nella cambiale tratta Accettazione: Non prevista Interessi: Ammissibili Interessi: Non ammissibili Percorsi di approfondimento 1

Percorso 8 I titoli di credito Ammortamento: procedura che spetta al possessore per privare di efficacia un titolo smarrito, distrutto o sottratto, e per consentire l esercizio del diritto indipendentemente dal suo possesso. Data di scadenza (del titolo): data in cui il titolo diventa esigibile da parte del soggetto a cui spetta la prestazione. Notifica: comunicazione fatta ad un soggetto con le modalità prescritte dalla legge. Titolo in bianco: titolo di credito all ordine che non contiene il nome del soggetto a cui spetta la prestazione. Il titolo in bianco si trasferisce come un titolo al portatore, cioè alla semplice consegna. A meno che il possessore non eserciti il cd. potere di riempimento, apponendo cioè il proprio nome o quello di un altro soggetto sul titolo. Decreto: è un provvedimento del giudice, di contenuto variabile, emesso, solitamente, in seguito alla richiesta di una parte. Il concetto è tipico del diritto processuale. Detentore: per detentore si intende colui che si è venuto materialmente a trovare nella disponibilità del titolo smarrito dal possessore. norma 2016. Procedura d ammortamento. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente. Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore. Differenza fra possesso e detenzione: si può affermare che la distinzione è data dall animus, che nella detenzione si presenta in maniera differente (c.d. animus detinendi): il detentore, infatti, riconosce l esistenza di un diritto altrui, pur potendo detenere anche per un interesse proprio e nell esercizio di un proprio diritto. Opposizione (al decreto di ammortamento): è l atto del detentore rivolto sia al giudice che al possessore, per contestare il contenuto del decreto di ammortamento. In pratica, chi è in possesso concretamente del titolo (che si presume) sottratto o smarrito (ovviamente non distrutto) e ritiene di aver diritto alla prestazione può far valere le sue ragioni dinanzi al giudice nei confronti di colui che precedentemente possedeva il titolo e ritiene di aver perso il possesso ingiustamente, dando origine alla procedura di ammortamento. Ai sensi degli artt. 2016 cod. civ., 89 e 102 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale, o di un vaglia cambiario, è il titolare del credito cartolare, che abbia perso il possesso del titolo a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario sono privi di legittimazione a richiedere il decreto di ammortamento, ancorché abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito (Cassazione, 16 settembre 2002, 13513). La legittimazione all'opposizione al decreto di ammortamento compete unicamente al detentore del titolo, non già a tutti gli obbligati risultanti dallo stesso, i quali, dopo la pronunzia del decreto, possono proporre le ordinarie azioni di impugnazione e, in particolare, quella di accertamento negativo per far riconoscere l'inesistenza del titolo ammortizzato. In quest'ultima azione, la difficoltà dell'onere probatorio consistente nella dimostrazione dell'inesistenza del titolo non deriva da una particolare efficacia del decreto di ammortamento e non determina, quindi, un'ingiustificata limitazione della tutela degli emittentidebitori dell'assegno (Cassazione, 20 maggio 1993, n. 5744). La procedura di ammortamento di una cambiale, prevista dall'art. 102 della legge cambiaria, è ammessa soltanto a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di circolazione. Conseguentemente essa non è ammissibile allorché i titoli stessi siano stati protestati a seguito del mancato pagamento da parte dell'obbligato (Cassazione, 17 luglio 1982, n. 4195). Art. 1141 - Mutamento della detenzione in possesso Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale. 2 Percorsi di approfondimento

Percorso 8 I titoli di credito Il caso pratico L iscrizione nel registro dei protestati Il geometra Scaletti, titolare di una ditta per la produzione di utensili per la casa, a seguito di alcune difficoltà finanziarie non ha potuto adempiere regolarmente ad alcune tratte cambiarie da lui firmate. Regolarmente presentati alla banca trattaria, tali titoli cambiari sono stati puntualmente protestati, con la conseguenza che il geometra Scaletti è stato iscritto nel Registro informatico dei protestati. Passati appena sei mesi, Scaletti si rende conto del notevole discredito commerciale che deriva da tale iscrizione, posto che molti suoi fornitori non sono più disposti a dargli credito. Si rivolge così al suo commercialista chiedendo se esista e a quali condizioni la possibilità di ottenere la cancellazione dal Registro. Cosa gli risponderà il commercialista? Guida alla soluzione Analisi dell istituto del protesto cambiario e delle sue conseguenze, fra cui l iscrizione nel Registro dei protesti cambiari. Lettura delle seguenti norme: artt. 51 e 68-73, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria). Lettura combinata delle seguenti norme: art. 4, legge 12 febbraio 1955, n. 77 e art. 2, legge 18 agosto 2000, n. 235. Identificazione delle condizioni per la cancellazione dal Registro dei protestati e verifica dell applicabilità al caso in esame. Percorsi di approfondimento 3

quiz 1 Come vanno distinti i titoli di credito in relazione alla loro legge di circolazione? a) titoli trasferibili ed intrasferibili b) titoli al portatore, nominativi e all ordine c) titoli trasferibili con girata e titoli che richiedono l iscrizione della girata nel registro dell emittente d) titoli acquisiti in buona fede ed in mala fede 2 Che cosa si denomina con l espressione «diritto cartolare»? a) il diritto incorporato nel titolo di credito b) il diritto alla circolazione del titolo c) il diritto ad ottenere l emissione del titolo d) il diritto di ottenere la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio 3 Quale fra i seguenti non è titolo causale? a) la cambiale b) la fede di deposito c) la nota di pegno d) la polizza di carico 4 Come si legittima il possessore di un titolo all ordine? a) con una serie continua di girate b) con il semplice possesso del titolo c) con la doppia iscrizione della girata sul titolo e nel registro dell emittente d) con la dimostrazione della titolarità del rapporto 5 In quali casi non è ammesso l ammortamento dei titoli di credito? a) nei titoli all ordine b) nei titoli nominativi c) nei titoli al portatore d) in nessun caso 4 Percorsi di approfondimento

Percorso 8 I titoli di credito 6 La cambiale è un titolo di credito: a) all ordine b) nominativo c) al portatore d) è un semplice titolo di partecipazione 7 Quale fra le seguenti costituisce una caratteristica della cambiale tratta? a) l ordine di pagare che il traente dà al trattario b) la promessa dell emittente di pagare c) l indicazione della scadenza d) la data e il luogo dell emissione 8 È ammesso il rilascio di una cambiale in bianco? a) no, perché il completamento potrebbe essere fatto in difformità agli accordi esistenti con l obbligato cambiario b) sì, se le parti possono decidere di non riempirla sino alla presentazione c) sì, a patto che, incompleta al momento dell emissione, venga completata non oltre i tre anni d) no, per la necessaria tutela dei terzi 9 Quali sono le caratteristiche dell obbligazione dell avallante? a) quelle tipiche di un obbligazione fideiussoria b) quelle proprie dell obbligazione dell avallato, con la precisazione che la garanzia può limitarsi ad una parte soltanto dell intera somma cambiaria c) quelle proprie dell obbligazione dell avallato, con la precisazione che la garanzia deve intendersi estesa all intera somma cambiaria d) quelle tipiche del coobbligato sussidiario 10 Quale fra le seguenti non può dirsi una caratteristica della girata? a) ciascun giratario acquista un diritto autonomo ed indipendente dalla validità delle altre obbligazioni b) la girata non può essere parziale c) alla girata può essere apposta una condizione d) la girata comporta l assunzione di una obbligazione di garanzia da parte di ciascun girante verso i successivi 11 Quale fra i seguenti soggetti non è obbligato principale? a) l accettante b) l emittente c) l avallante del girante d) l avallante dell emittente Percorsi di approfondimento 5

Percorso 8 I titoli di credito 12 Quale fra i seguenti soggetti non è obbligato in via di regresso? a) il traente b) il girante c) l avallante dell accettante d) l avallante del traente 13 Quale fra le seguenti non è una caratteristica del protesto? a) è un atto solenne b) non è soggetto a contestazione c) consiste in un atto steso a verbale dal creditore cambiario d) è un atto che costituisce in mora il debitore 14 Se l assegno bancario è regolare ed è coperto, la banca trattaria è obbligata verso il portatore a pagarlo? a) sì, è obbligata cartolare diretta b) no c) sì, perché è obbligata cartolare di regresso d) sì, perché il portatore è il terzo a cui favore è stipulata la convenzione d assegno 15 Quale principale differenza corre tra assegno bancario e cambiale tratta? a) nessuna: la disciplina dell assegno bancario coincide con quella della cambiale tratta b) la cambiale tratta è un titolo all ordine, l assegno bancario è un titolo al portatore c) la cambiale tratta è uno strumento di pagamento, l assegno bancario è uno strumento di credito d) la cambiale è uno strumento di credito, l assegno bancario è un mezzo di pagamento 6 Percorsi di approfondimento

Percorso 8 I titoli di credito Questioni di diritto La cancellazione della «clausola di non trasferibilità» non esonera la banca da responsabilità Apporre la clausola di non trasferibilità su di un assegno bancario significa per il traente garantire che quell assegno non subirà un infinito «passaggio di mani», con tutti i rischi che ciò comporta. Il prenditore, infatti, che riceve un assegno non trasferibile potrà solo recarsi in banca per incassare la somma, non potendo a sua volta girare l assegno ricevuto ad altra persona. Le garanzie derivanti da questa rigida esclusione delle possibilità di circolazione del titolo fanno della clausola di non trasferibilità non solo una buona abitudine della prassi commerciale, ma anche una regola incentivata dalla legge. Ad esempio, l art. 1 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 197/1991 stabilisce l obbligatorietà dell apposizione di tale clausola in tutti gli assegni emessi per un valore superiore ai venti milioni di vecchie lire (ora 12.500 euro). L art. 43 della legge cambiaria (R.D. 1736/1933), nello stabilire che l assegno bancario emesso con la clausola non trasferibile non può essere pagato dalla banca se non al prenditore (ovvero, a sua richiesta, accreditato sul proprio conto corrente) comporta non solo che le girate apposte, nonostante il divieto, si considerano inesistenti, ma anche che una eventuale cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Con la conseguenza che la banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento dell assegno medesimo nel caso in cui il traente, avendo revocato il pagamento, ne richiede il rimborso. Questo orientamento, affermato di recente dal supremo organo di giustizia nazionale (Cassazione 6 febbraio 1998, n. 1214) tende dunque a sanzionare la banca negligente che, non adottando le dovute cautele, ha violato l art. 43 della legge cambiaria, dimenticando che la cancellazione della clausola di non trasferibilità non è mai ammessa e ciò non solo se è realizzata con una abrasione più o meno visibile, ma altresì se formalizzata sotto forma di revoca o di dichiarazione controfirmata da parte del traente. In pratica chi emette un assegno non trasferibile «non può tornare indietro»: a maggior ragione nessuno può alterare la volontà dell emittente cancellando la clausola. Se la cancellazione è visibile (ad esempio, se è apposto sulla dizione «non trasferibile» un semplice tratto di penna) la banca diligente rifiuterà il pagamento a qualsiasi prenditore, anche in buona fede per non aver lui personalmente apportato l alterazione. In caso di pagamento a persona non legittimata, la banca sarà perciò responsabile dei danni causati al traente senza possibilità di appello. La negligenza in tal caso è in re ipsa e non si può fornire prova diversa. Differente è il caso in cui l abrasione non consente di stabilire quale clausola sia stata cancellata. In tal caso i nostri Tribunali ritengono comunque superiore l interesse del traente alla non trasferibilità, affermando comunque la responsabilità della banca in caso di pagamento a persona non autorizzata, salvo però la possibilità di provare che la parte manomessa, abrasa o scolorita non nascondeva una clausola di non trasferibilità. Solo qualora l alterazione è fatta in modo talmente abile da trarre in inganno anche la banca più diligente perché non siano più visibili i segni della cancellazione, la responsabilità della banca si attenuerà e spetterà al prenditore l onere di provare comunque un comportamento negligente della banca. Percorsi di approfondimento 7

Percorso 8 I titoli di credito questioni di diritto Rrispondi alle seguenti domande 1 Quale è la funzione della clausola di non trasferibilità posta su di un assegno bancario? 2 Quali altre clausole di limitazione della circolazione degli assegni conosci? 3 Cosa prevede l art. 1 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143? 4 Cosa ha stabilito la sentenza della Cassazione 6 febbraio 1998, n. 1214? 5 Come è graduata la responsabilità della banca per il pagamento di assegno non trasferibile a persona non legittimata? 8 Percorsi di approfondimento

Percorso 8 I titoli di credito questioni di diritto Punti di vista Le diverse teorie relative all assegno in bianco L art. 1 della legge assegni indica i requisiti di forma, che sono essenziali per la validità dell assegno bancario. Questi sono: la denominazione di «assegno bancario», l ordine incondizionato di pagare una somma determinata, l indicazione del trattario (la cui persona deve essere distinta da quella del traente), l indicazione del luogo di pagamento, la data e luogo di emissione e la sottoscrizione del traente. È dibattuto in dottrina se l assegno bancario privo di uno di tali elementi sia valido e, in particolare, se sia da considerare ammissibile un assegno emesso in bianco, cioè senza l indicazione della data di emissione. La dottrina si divide in due orientamenti. Una parte (BUTTARO, DE SEMO) ritiene che l assegno in bianco sia da ritenersi nullo in quanto mentre l art. 14 della legge cambiaria riconosce la possibilità di emettere una cambiale incompleta, la mancanza di tale previsione nella legge assegni sarebbe da interpretare nel senso della nullità di un assegno bancario emesso, appunto, in bianco. Inoltre, secondo tale teoria, ammettendo la circolazione dell assegno in bianco, questo perderebbe la sua funzione tipica, quella di strumento di pagamento, accostandosi invece a quella tipica della cambiale quale strumento di credito. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che l assegno in bianco sia valido. Gli Autori che sostengono la tesi della validità si basano sul confronto tra l art. 14 della legge cambiaria e l art. 2 della legge assegni. Infatti l art. 14 è in pratica identico all art. 2, per cui la mancanza della previsione, nel secondo, del patto di riempimento, non costituirebbe un limite all ammissibilità dell assegno in bianco ma solo al termine (tre anni) previsto dall art. 14 per il successivo riempimento della cambiale incompleta. Circa la validità o meno dell assegno in bianco, FERRI ritiene che l assegno sia da considerarsi valido se i requisiti essenziali, pur mancando in origine, siano presenti al momento della presentazione del titolo per il pagamento: «La legge non regola l assegno in bianco ed anzi, dall art. 116, n. 3, legge assegni, che comminava sanzioni penali a carico di colui che emette assegni mancanti di taluno dei requisiti essenziali, parte della dottrina e la giurisprudenza volevano dedurre che la dichiarazione di assegno deve essere fin dall origine completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge e quindi la invalidità dell assegno in bianco come assegno bancario, ravvisando in esso un normale ordine di pagamento privo di efficacia bancaria. Tale soluzione, già di per sé criticabile in quanto confondeva tra la situazione di irregolarità cui era volta la sanzione penale e la validità del titolo cambiario, deve essere ormai decisamente abbandonata a seguito dell abrogazione (con legge 15 dicembre 1990, n. 386) della suddetta norma penale. Ai fini cambiari è quindi sufficiente che gli elementi essenziali sussistano nel momento della presentazione». Ugualmente osserva CAMPOBASSO: «È certo inoltre che oggi l ipotesi più diffusa di assegno in bianco, e cioè l assegno senza data di emissione, benché trasformi l assegno in uno strumento di credito, non espone più a sanzioni penali (art. 12 legge 386/1990 che ha abrogato l art. 116 l. ass.). Il che costituisce argomento significativo, anche se non decisivo, per ritenere che, come nella cambiale, è sufficiente che il titolo risulti completato al momento della presentazione per il pagamento». La Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante (9-11-1979, n. 5119, 5-11-1990, n. 10617, 19-4-1995, n. 4368) ha sempre considerato nullo l assegno bancario privo di data di emissione. Nella sentenza del 30 maggio 1996, n. 5093, la Corte ha ribadito che «l assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi iuris tantum l esistenza del rapporto sottostante (art. 1988 cod. civ.); e pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione in luogo della somma di danaro dovuta integra una violazione degli artt. 1197 e 1182 cod. civ. e non costitui sce valido mezzo di pagamento». Percorsi di approfondimento 9

Percorso 8 I titoli di credito questioni di diritto La tua opinione Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta 10 Percorsi di approfondimento

Percorso 8 I titoli di credito Rassegna stampa Lo jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto 1. La recente modifica introdotta dalla Legge del 4/8/06 n. 248 (conversione D.L. del 4/7/06, n. 223). L istituto dello jus variandi facoltà di modificare, in un rapporto contrattuale, le originarie condizioni normative ed economiche è una possibilità riconosciuta alle banche dal T.U.B. (art. 118 Testo Unico Bancario, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385). Il ricorso alla facoltà dello jus variandi per modificare unilateralmente tassi, prezzi e altre condizioni sin anche ad introdurre nuovi oneri e spese è stato, negli ultimi anni, largamente utilizzato dalle banche, determinando disagi nei confronti dei clienti. Tale clausola, che presenta una chiara natura vessatoria, è stata consentita dal legislatore del T.U.B. del 93, in considerazione del particolare rilievo dei contratti di durata relativi a servizi bancari e finanziari, che necessitano di adeguarsi prontamente alle modifiche che intervengono sul mercato finanziario. Nella successiva normativa posta a tutela dei consumatori «Codice di consumo» (art. 7 Legge n. 229/03) che ricomprende anche i contratti bancari, si presumono abusive le modifiche unilaterali che non presentino un giustificato motivo e/o che non prevedano un congruo termine di preavviso al consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. L art. 118 del T.U.B. e la successiva delibera CICR del 4/3/03 risultavano, prima della recente modifica, non pienamente rispondenti al «Codice di consumo» sia perché non era previsto alcun riferimento al «giustificato motivo» sia perché il preavviso non risultava adeguato, in quanto si consentiva una comunicazione impersonale tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si poneva un termine limitato di quindici giorni per l esercizio del diritto di recesso. Tali contraddizioni avevano già generato, da parte della Magistratura, talune sentenze orientate ad integrare il dettame del T.U.B. con quanto disposto dal «Codice di consumo» (C. A. di Roma 24/9/02). La recente Legge del 4/8/06 n. 248 (conversione del D.L. del 4/7/06 n. 223) è intervenuta a sanare tali incongruenze: l art. 118 del T.U.B. è stato sostituito, prevedendo il giustificato motivo, la comunicazione scritta al cliente, il termine di 30 gg. di preavviso e il termine di 60 gg. per la facoltà di recesso senza oneri. Certamente con la Legge n. 248/06 si sono introdotti un miglior equilibrio e una maggiore trasparenza nel rapporto tra banca e cliente: la previsione di un «giustificato motivo», esteso ad ogni elemento del contratto, eserciterà un contenimento del ricorso ad arbitrarie modifiche delle condizioni di conto, senza tuttavia impedire i necessari adeguamenti alle mutevoli condizioni di mercato. Tuttavia accadimenti di mala gestio bancaria, più frequentemente polverizzata, per piccoli importi, su un ampia schiera di risparmiatori, richiedono, per un sostanziale riequilibrio dei rapporti cliente/banca, l introduzione dell azione collettiva, class action, che costituirebbe un efficiente presidio alla corretta applicazione della norma. Ma l introduzione di norme che vanno a regolare, in modo specifico e particolare, i comportamenti degli operatori economici, costituisce sempre un operazione assai delicata: qualità ed efficienza del servizio potrebbero risultare pregiudicate, se al tempo stesso non si liberano i meccanismi di mercato da vischiosità, impedimenti e carenze organizzative. Rimane infatti difficile e oltremodo oneroso per il cliente recedere dal contratto e trasferire il rapporto presso un altra banca, soprattutto se questo è accompagnato dagli usuali servizi finanziari che spesso affiancano il conto corrente. Il costo di chiusura del conto è solo uno degli aspetti che hanno ostacolato un agevole ricorso alla revoca per sottrarsi ai frequenti abusi di posizione dominante che lo jus variandi ha consentito alle banche. Oltre alla rimozione di questo oneroso balzello, ancor più avvertita è l esigenza di condizioni che consentano un agevole e sicuro trasferimento dei conti da una banca all altra. 2. Il trasferimento del conto e la portabilità del numero. Usualmente la banca presta una serie di servizi che ruotano intorno ad un conto corrente: l eventuale recesso e chiusura di quest ultimo dispiega effetti sui servizi che a tale conto si appoggiano. L operazione di trasferimento dei rapporti da una banca all altra presenta qualche complessità: per gli assegni che possono risultare ancora in circolazione, per i pagamenti che si devono ricevere, per il cambio di domiciliazioni bancarie, per le carte di credito, per le eventuali aperture di credito che occorre saldare, ecc. Tutto questo crea significativi inconvenienti, disagi ed incertezze, che si aggiungono ai costi economici del trasferimento e scoraggiano la mobilità della clientela. Tali oneri di trasferimento vengono a costituire un sostanziale impedimento all uscita e un rilevante ostacolo al dispiegarsi della concorrenza, determinando, in capo all intermediario, un apprezzabile potere di monopolio. 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Percorso 8 I titoli di credito questioni di diritto Mentre sono stati minimizzati oneri e costi al momento dell ingresso per attrarre la clientela, una volta estesa la rete di servizi carta, domiciliazione utenze, titoli, ecc. è stato praticato, in forza dello jus variandi, un innalzamento delle tariffe a cui la clientela, di norma, non ha potuto sottrarsi a causa come già menzionato non solo degli elevati costi, ma anche dell assoluta incertezza sui tempi e modalità del trasferimento dei rapporti: il margine economico supplementare di cui ha goduto la banca, nei casi di chiusura di un conto, l ha ripagata ampiamente dei minori costi posti all ingresso. Anche quando il cliente si è risolto ad affrontare costi e disagi, nel cambiare la propria banca, valutando le economie indotte dalle migliori condizioni offerte, queste si sono spesso rivelate temporanee ed aleatorie, potendo la nuova banca esercitare lo jus variandi ed elevare tassi e tariffe. Di fatto si è determinata una notevole inerzia della clientela, che rimane sostanzialmente legata e vincolata alla propria banca, alla quale è rimesso un notevole potere di monopolio, ampiamente utilizzato nell applicazione, ai servizi finanziari offerti, di tariffe che spesso si discostano apprezzabilmente dai costi. Di converso si determina una barriera all ingresso, per i nuovi operatori bancari, che vedono elevarsi i costi di acquisizione della clientela. Il potere di monopolio, di cui la banca gode in presenza di vischiosità ed impedimenti alla concorrenza, è esteso ai vari servizi finanziari: in un recente intervento all ABI (12/7/06) il Governatore della Banca d Italia ha avuto modo di puntualizzare: «Rimangono elevati i guadagni nella gestione del risparmio, in alcuni comparti del sistema dei pagamenti e nel credito al consumo, dove i prezzi rivelano minore permeabilità alla concorrenza». L operazione di trasferimento del conto non può essere rimessa completamente al cliente, risultando necessario l intervento e il coordinamento delle banche interessate: si rende necessario prevedere una procedura e guide-lines che regolino il trasferimento: in Inghilterra, Irlanda e Paesi Bassi le stesse banche si sono date un codice di auto-regolamentazione per facilitare il trasferimento dei rapporti di conto. La portabilità del numero di conto bancario costituisce certamente, in prospettiva, il modo più agevole, efficiente e tempestivo di trasferimento; comporta tuttavia modifiche organizzative di non poco conto. Nell immediato il trasferimento dei rapporti dovrà essere necessariamente accompagnato da un nuovo numero di conto e nuove coordinate bancarie che dovranno essere comunicate a coloro che interagiscono con il cliente. Prima ancora che vengano realizzate più articolate modifiche organizzative, le banche potrebbero autonomamente avviare già da ora proposte e iniziative volte ad accompagnare ed agevolare il trasferimento dei rapporti. Gli elementi di concorrenza che ne deriverebbero risulterebbero significativi e verrebbero, in definitiva, a costituire un pregnante viatico al miglioramento dei rapporti tra cliente e banca: una fidelizzazione matura e consapevole sostituirebbe una fidelizzazione obbligata e costretta. 3. Conclusioni. L esperienza ha spesso mostrato che interventi, volti a tutelare e favorire il mercato, dispiegano radicali effetti sul contenimento dei costi e l efficienza stessa dei servizi. Per lunghi anni si è perseguita la stabilità del sistema bancario prestando attenzione sovrana alla patrimonializzazione degli istituti di credito, rimettendo, invece, a regole di comportamento e trasparenza la tutela del cliente utilizzatore dei servizi. Le regole, tuttavia, si sono spesso rivelate carenti e insufficienti: liberando invece meccanismi di selezione del mercato, la domanda si orienta là dove l offerta è più efficiente; errori e disservizi, anziché scaricarsi sull utente, vanno a colpire, attraverso l emarginazione dal mercato, l intermediario e, in definitiva, i suoi azionisti. Sino ad oggi è stata pervicacemente protetta la funzione creditizia da un eccessiva esposizione alla concorrenza nella convinzione, assai diffusa, che quest ultima potesse ledere la stabilità del sistema. Questo ha indotto, per molti anni, l autorità monetaria a tenere un atteggiamento di estrema cautela, privilegiando la redditività delle banche per i positivi riflessi di stabilità. Ne ha sofferto il rapporto costo/qualità dei servizi che un mercato più libero andrebbe a comprimere a tutto vantaggio degli utilizzatori: le banche beneficiano ancora di una sorta di rendita di posizione attraverso un articolato dirigismo che, di fatto, ingessa il mercato, impedendo che si esplichino concorrenza e selezione. La recente modifica introdotta dalla Legge n. 248/06 e le ferme prese di posizione delle Autorità di Controllo segnalano un diverso orientamento. Un sistema bancario maturo, meglio strutturato e patrimonializzato, consente ora maggiori gradi di libertà verso un attenzione e fiducia nel mercato, nel perseguimento di obiettivi di professionalità ed efficienza che meglio rispondono alle diffuse e trascurate esigenze dei clienti bancari e che completano e rafforzano, per altra via, la stabilità stessa del sistema creditizio. R. Marcelli, dal sito www.filodiritto.it 12 Percorsi di approfondimento

Assegni, possibile riscattarsi Percorso 8 I titoli di credito questioni di diritto La privacy salva le imprese dalla diffusione ingiustificata di notizie pregiudizievoli dell onorabilità commerciale. Il garante ha, infatti, ordinato la cancellazione delle informazioni inesatte sul conto di un imprenditore dall archivio centralizzato degli assegni irregolari (senza copertura o senza autorizzazione). L interessato ha così potuto ricominciare a lavorare. Il principio espresso dal Garante nella decisione di un ricorso (di cui dà notizia la newsletter dell autorità n. 232 del 1-7 novembre 2004) è generalizzabile a tutti gli archivi, tenuti da privati o pubbliche amministrazioni, che riportano notizie sul conto delle persone, specie se si tratta di notizie pregiudizievoli. Nel caso concreto un imprenditore si è trovato iscritto nell archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di credito (Centrale d allarmi interbancaria, cosiddetta Cai) e privato dell autorizzazione a emettere assegni, per non essere riuscito a dimostrare alla banca, seguendo una certa forma, di aver pagato un assegno. Peraltro l imprenditore (con 200 dipendenti) ha pagato tardivamente l assegno e così facendo ha sperato di non vedersi censito nella Cai. È incappato, però, in una irregolarità formale e cioè ha presentato la quietanza del creditore, ma in copia e senza firma autentica. Fatto sta che è trascorso il termine per evitare l iscrizione nella Cai e che l imprenditore si è anche visto revocare l autorizzazione a emettere assegni. Il ricorso al garante è servito per sbloccare la situazione, che sembrava senza via di uscita. In effetti il garante, pur riconoscendo che l inserimento del nominativo dell imprenditore nell archivio informatizzato è avvenuto lecitamente e nel rispetto della normale prassi bancaria, ha ritenuto pienamente legittimo intervenire successivamente sui dati inseriti nell archivio, i quali documentano ora una situazione non corrispondente alla realtà: ai fruitori dell archivio l imprenditore appariva infatti come un soggetto che non aveva provveduto al pagamento, neppure tardivo, dell assegno. Pagamento che era stato invece effettuato per intero nei termini indicati dalla banca, anche se la documentazione in grado di dimostrarlo, per una serie di vicende, non era stata accettata ed era giunta con lieve ritardo. Insomma l archivio conteneva dati incompleti se non inesatti. A questo punto il garante ha ritentuto prevalenti le norme del codice della privacy sul regolamento relativo alla Centrale d allarmi e ha espresso il principio per cui il codice della privacy prevede espressamente l eventualità di una correzione o l eliminazione di informazioni inesatte o inserite illecitamente. La pronuncia va valutata in tutta la sua portata. Lo stesso principio vale per esempio per il bollettino dei protesti o per gli archivi della camera di commercio o per ogni tipo di archivio. Anche se l inserimento è lecito o anche doveroso, non è altrettanto lecito e doveroso tacere informazioni che riportano i fatti nella loro giusta dimensione. Si noti che l importanza della pronuncia sta nel fatto che l esattezza dei dati è un diritto che si può esercitare coattivamente con un ricorso al garante. Se il gestore dell archivio non provvede alle richieste integrazioni e correzioni, il diritto della privacy offre chance importanti. Nel caso in esame l imprenditore ha potuto riprendere normalmente la sua attività scongiurando il rischio di insolvenze o peggio fallimento. La privacy diventa lo strumento sostanziale per superare formalismi o decadenze previste dal regolamento di settore. A. Cic c i a, Italia Oggi, 13 novembre 2004 Percorsi di approfondimento 13

Percorso 8 I titoli di credito questioni di diritto Professione giornalista Dopo aver letto i brani giornalistici precedenti realizza un articolo, sfruttando lo spazio a disposizione, su un argomento di attualità a tua scelta relativo alla tematica «I titoli di credito». Aiutati cercando le news sui principali siti internet di informazione e leggendo le brevi note sulla scrittura giornalistica, poste in chiusura. 14 Percorsi di approfondimento

Percorso 8 I titoli di credito Spunti interdisciplinari Gli strumenti di pagamento Il ruolo della banconota ricopre una importanza sempre minore nell attività economica, essendo idonea solo ai pagamenti di piccolo importo. Lo sviluppo degli scambi, infatti, spinge verso strumenti alternativi alla moneta (ad esempio, gli assegni), che vengono accettati sia per trasferire disponibilità finanziarie da un soggetto ad un altro sia per saldare i rapporti di credito e di debito. Lo scambio di beni e servizi può avvenire non solo all interno del nostro sistema economico nazionale ma anche, naturalmente, tra operatori che appartengono a paesi diversi. Esercitazione: Con l aiuto dell insegnante di economia politica esponi le diverse teorie sul commercio internazionale e poi soffermati sulla bilancia dei pagamenti, indicandone le differenti suddivisioni. Percorsi di approfondimento 15