XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928 PROPOSTA DI LEGGE. di iniziativa del deputato BOCCADUTRI



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XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del deputato BOCCADUTRI Disposizioni concernenti la limitazione dell uso del contante e la promozione dell impiego di strumenti di pagamento elettronici COLLEGHI DEPUTATI! Nel nostro paese, secondo dati della Banca d Italia, i costi sociali complessivi derivanti dall utilizzo del contante ammontano a circa 8 miliardi di euro, pari a l 0,52 per cento del PIL. Il 49 per cento di tali costi è sostenuto da banche e infrastrutture per l offerta dei servizi di pagamento, il 51 per cento è a carico delle imprese. Sono poi elevati, anche con riferimento ad altri strumenti (es. bonifico tradizionale) i costi interni per la sicurezza. Nell uso del contante prevalgono i costi variabili (64 per cento) legati alle esigenze di movimentazione e di sicurezza. Quindi costi direttamente proporzionali alla circolazione. Per le carte di debito e di credito, invece, è prevalente la quota dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture. Costi quindi più facilmente ammortizzabili con l'uso crescente. E vero che, se si considerano i costi sostenuti dal singolo esercente o dalla singola impresa, il costo della singola transazione farebbe apparire il contante come lo strumento di pagamento più economico; ma solitamente le statistiche (e i singoli) non considerano i costi indiretti derivanti dall utilizzo dello stesso. Per pagamenti d importo più rilevante (assegni, bonifici e addebiti diretti) l assegno risulta più costoso (1,9 euro per operazione) dell addebito diretto incassato (circa 1 euro) e del bonifico ricevuto (0,8 euro), in relazione ai maggiori oneri gestionali e di sicurezza. Molti sono inoltre i dati che confermano una correlazione tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, e quindi della corruzione. Secondo una ricerca dell Abi,l Associazione bancaria italiana, attraverso il maggiore utilizzo delle carte di pagamento bancomat, carte di credito e prepagate - si potrebbero recuperare fino a 40 miliardi di euro, pari a 2 punti di Pil, sottraendoli all'economia sommersa. E pur vero che negli ultimi anni è aumentato il ricorso a strumenti di pagamento elettronici da parte degli italiani. Tra il 1993 e il 2008, le famiglie italiane provviste di carta di debito o di credito sono aumentate passando, rispettivamente, dal 41,8% al 63,6% e dal 13,2% al 31,6%. E tuttavia, le operazioni fatte in questo modo risultano ancora molto contenute nel confronto internazionale: nel 2008 ogni italiano ne ha fatte solo 24,5 contro le 57 dell Area euro e le 191,1 degli Stati Uniti. Più in particolare, più è alto il titolo di studio del capofamiglia maggiore tende ad essere la sua familiarità con le carte di pagamento: fino alla scuola media inferiore la percentuale di possesso è pari al 48,2% contro l 88,9% dei laureati, per il bancomat e al 16,1% contro il 68,9% per la carta di credito (2008). Sul fronte dell utilizzo, i livelli più bassi di istruzione fanno

registrare il 64,8% contro l 85,6% dei laureati, per il bancomat, e il 58,6% contro il 74,9% per le carte. Anche la condizione professionale incide: i pagamenti elettronici sono meno diffusi tra i pensionati. Inoltre, mentre il bancomat è più utilizzato dai lavoratori dipendenti, la carta di credito ha maggiore diffusione tra i lavoratori autonomi. Questi dati dimostrano tuttavia che sulla materia è urgente un intervento legislativo. In particolare, è necessario un intervento organico che da un lato limiti fortemente l utilizzo del denaro contante, dall altro disponga una serie di incentivi ai consumatori e agli operatori del settore. Grazie a queste disposizioni, il Paese nel complesso avrebbe dei vantaggi enormi. Non solo, lo si ribadisce, derivanti dalla diminuzione dei costi; ma anche dall aumento esponenziale del gettito fiscale. Alla luce dei dati citati, infatti,possiamo senza dubbio affermare che tra l'italia e il resto d'europa esiste un vero e proprio e-payment divide, un limite al sistema paese che ne opprime il potenziale, un arretratezza che non ci permette di essere al pari degli altri paesi dell Unione Europea e che non ci consente di crescere in un settore fondamentale nell attuale scenario economico. Ma l e-payment divide è un gap presente anche all interno del Paese e che divide gli italiani in base alla cultura, alle condizioni economiche e all età: i giovani hanno maggior facilità di utilizzo dei nuovi strumenti rispetto agli anziani e purtroppo anche in questo vi è una differenza tra Nord e Sud. L intervento legislativo si propone di combattere e, nel lungo periodo, eliminare il mostro dell e-payment divide, sia per recuperare il terreno perduto nei confronti delle altre economie avanzate che per rimuovere quegli ostacoli che ne impediscono la diffusione presso i gruppi socio-demografici meno propensi ai pagamenti elettronici. Ed è necessario farlo sia con strumenti normativi che culturali. La presente proposta di legge comprende, dunque, una serie di disposizioni eterogenee concernenti la limitazione dell uso del contante e la promozione dell impiego di strumenti di pagamento elettronici. L art. 1 fissa in cinquecento euro il limite all utilizzo del denaro contante. Stabilisce inoltre l obbligo di utilizzare strumenti telematici per l effettuazione delle operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti. Fissa poi in 5.000 euro l importo massimo che dal 1 gennaio 2017 ogni persona fisica o giuridica può prelevare mensilmente. I suddetti limiti sono poi abbassati di anno in anno sino ad arrivare all importo massimo di 500 euro. Dispone poi che i bancomat possono rilasciare solo banconote di taglio pari a 20 euro o di importo inferiore. L art. 2 obbliga talune categorie di soggetti ad accettare ed effettuare pagamenti solo per mezzo di bonifici, carte di pagamento e assegni. Si tratta in particolare delle banche, di Poste Italiane, degli istituti di credito, delle sale da gioco, degli intermediari nell acquisto o nella vendita di metalli preziosi, delle pubbliche amministrazioni. L art. 3 fissa termini più brevi per il rimborso da parte dei prestatori di pagamento in caso di addebito fraudolento secondo le recenti normative europee. L art. 4 introduce alcune norme in materia fiscale. In particolari si stabilisce la possibilità di detrarre e dedurre, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, solo le spese effettuate tramite bonifico bancario, carta di credito, carta prepagata, carta di debito o altro stumento di pagamento che ne consente la tracciabilità. L art. 5 introduce una serie di incentivi per la diffusione di nuovi strumenti di pagamento digitali. In particolare si investono risorse per l utilizzo della tecnologia contactless e Mobile POS. L art. 6 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni e per i suoi incaricati di applicare maggiorazioni o commissioni per i pagamenti effettuati con carta di credito, carta prepagata o altra strumento di pagamento elettronico. L art. 7 istituisce una commissione consultiva, senza oneri per lo Stato, per la disincentivazione dell utilizzo del contante. L art. 8 dà mandato al Governi istituire una campagna di sensibilizzazione per diffondere l utilizzo dei pagamenti elettronici. L art. 9 introduce norme a tutela della privacy e

dei dati personali degli utenti. L art. 10 delega il Governo ad adottare un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di strumenti di pagamento elettronici. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1 (limitazioni all utilizzo del contante) 1. Le limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all importo di euro cinquecento: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015». 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire la modernizzazione e l efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte esclusivamente mediante l utilizzo di strumenti telematici; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa sono vietati se superiori alla somma di euro cinquanta; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, debbono essere erogati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; d) alla lett. e) del comma 4 ter dell art. 2 del D.L. 138/2011, dopo le parole POS (Point of Sale) sono aggiunte le seguenti: dotate di tecnologia Contactless e di altre soluzioni Mobile Point of Sale. 3. Il termine di cui all articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione. 4. A partire dal 1 gennaio 2017 ogni persona fisica o giuridica può prelevare e versare un massimo di 5.000 euro in contanti nell arco di 30 giorni di calendario. Il suddetto limite vale anche nel caso in cui il prelievo o il versamento avvenga presso banche differenti e con strumenti di prelievo differenti. A tal riguardo la Banca D Italia predispone entro tale data un archivio unico centralizzato della disponibilità residua per i prelievi di contante per ciascun conto corrente aperto presso soggetti operanti sul territorio nazionale, che si aggiorni continuamente. Il predetto archivio unico centralizzato delle disponibilità di prelievo o di versamento in contanti potrà essere dato in gestione ad un soggetto terzo. 5. A partire dal 1 gennaio 2018 il limite di cui al comma precedente è abbassato a euro 3.000. 6. A partire dal 1 gennaio 2019, ogni anno il Ministro dell economia, sentita la Banca d Italia, determina con decreto da emanarsi nei sei mesi precedenti, il limite di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, che non può comunque essere superiore ai 3.000 euro e inferiore ai 500 euro. 7. Gli emittenti carte di credito non consentiranno alcun prelievo di contante effettuato sul territorio nazionale e su quello dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, per importi superiori a 400 euro nell arco di 15 giorni e per importo superiore a 100 euro nell arco delle 24 ore; per i Paesi appartenenti all OCSE, il limite è aumentato della metà; per i Paesi non appartenenti all OCSE i quali non presentano un livello di diffusione del sistema bancario, tale da impedire l uso delle carte di pagamento in maniera adeguata come accertato dal Ministero dell Economia e delle Finanze, sentita la Banca d Italia, con decreto da emanarsi annualmente,

il limite di cui prima è raddoppiato; infine per i restanti Paesi il prelievo sarà vietato; 8. I gestori dell accettazione delle carte non consentiranno alcun prelievo da parte di carte di credito emesse all estero superiore a 400 euro nell arco di 15 giorni e 100 euro nell arco delle 24 ore; 9. A partire dal 1 gennaio 2017 i bancomat presenti sul territorio nazionale potranno erogare solo banconote di taglio pari a 20 euro o di importo inferiore. 10. Per le violazioni di cui al comma 3, 4, 5, 6, 7 e 8 la sanzione è pari alla metà dell importo prelevato in eccedenza al massimo consentito. La stessa sanzione, aumentata fino al massimo di 10 volte l importo prelevato in eccedenza al massimo consentito sarà applicata al soggetto bancario o finanziario che consente il prelievo di contante. Art. 2 Obbligo di accettare ed effettuare pagamenti solo per mezzo di bonifici, carte di pagamento o assegni per talune categorie di soggetti) 1. Dal 1 gennaio 2017, le banche, Poste Italiane, le società finanziarie e le assicurazioni sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito, anche in assenza di rapporti continuativi. 2. Dal 1 gennaio 2017, tutti i pagamenti e la riscossione inerenti i giochi, effettuate negli esercizi autorizzati e nei centri scommesse, devono essere effettuati tramite assegno bancario, bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, addebito diretto, assegno o bonifico postale ovvero altro strumento alternativo al contante che possa essere tracciato. 3. Il cambio delle fiches vinte nei Casinò autorizzati sul territorio nazionale deve essere effettuato per mezzo di assegno bancario per importi inferiori a 500 euro e per mezzo di bonifico bancario per importi superiori a tale cifra. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli intermediari nell acquisto e nella vendita di metalli preziosi di qualunque importo. 5. Dal 1 gennaio 2016 i pagamenti fatti alle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere effettuati esclusivamente tramite carte di credito, carta prepagata o carte di debito, anche in modalità telematica, tranne nei casi in cui è previsto l utilizzo dei modelli MAV e RAV, bollettino di conto corrente postale. La possibilità di effettuare i suddetti pagamenti tramite bonifico bancario è limitata a importi superiori ai duecentocinquanta euro. Art. 3 (Rimborso da parte dei prestatori di pagamento in caso di erroneo addebito) 1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a effettuare i rimborsi di cui all art. 11 del D. Lgs. 11/2010 entro quindici giorni dalla contestazione dell erroneo addebito. 2. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a effettuare i rimborsi di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 11/2010 entro quarantacinque giorni dalla contestazione dell addebito. Art. 4 (norme in materia fiscale) 1. A partire dal 1 gennaio 2016, sono detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi della normativa vigente, solo le spese effettuate tramite bonifico bancario, carta di credito, carta prepagata, carta di debito, addebito diretto o altro strumento di pagamento alternativa al contante che ne consenta la tracciabilità. E ammessa, nell arco di un anno, la detraibilità o deducibilità di spese effettuate in contanti per l importo massimo complessivo di euro 250. 2. A partire dal 1 gennaio 2016, le persone fisiche nell ambito della loro attività professionale e le persone giuridiche possono dedurre dall imponibile solo i costi aziendali che sono stati sostenuti tramite bonifico bancario, carta di credito, carta prepagata, carta di debito, addebito diretto o altro strumento di pagamento alternativa al contante che ne consenta la tracciabilità. E ammessa, nell arco di un esercizio, la detraibilità o deducibilità di spese effettuate in contanti per l importo massimo complessivo di euro 1.000. 3. Con Decreto del Ministro Dell Economia, entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, sentita l Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità con le quali ciascuna

persona fisica o giuridica documentano le spese sostenute ai fini delle deduzioni e detrazioni di cui ai precedenti due commi. 4. Con Decreto del Ministro Dell Economia, entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, sentita l Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità con le quali ciascuna persona fisica può detrarre dalle imposte, in misura incrementale all effettivo utilizzo, la quota relativa al costo annuale richiesto dall istituto emittente per la carta di credito, carta prepagata o di debito, nella misura massima di euro cinquanta. Art. 5 (Incentivi alla diffusione di nuovi strumenti di pagamento digitali) 1. A partire dal 1 gennaio 2017, la detrazione di cui al comma quattro dell articolo precedente è limitata alle carte di credito, carte prepagate o di debito dotate di tecnologia Contactless o altra tecnologia successiva. 2. E istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno dello diffusione dei Pos con tecnologia Contactless e di altre soluzioni Mobile Point of Sale, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l anno 2017 e 10 milioni per i successivi due anni. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun esercente. 4. Gli incentivi di cui al comma precedente sono riservati agli esercenti di attività commerciale con un fatturato annuo massimo di duecentocinquantamila euro. Per gli anni 2018 e 2019, i suddetti incentivi devono essere parametrati all effettivo utilizzo dei Pos di cui al comma 2 del presente articolo nell anno precedente. Art. 6 (Divieto per le pubbliche amministrazioni o suoi incaricati di applicare maggiorazioni o commissioni) In attuazione della dispozione di cui al comma 4 dell art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, all art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 6. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono in alcun caso applicare una maggiorazione o una commissione comunque denominata all utente per aver effettuato il pagamento, anche in modalità telematica, tramite carta di credito, carta prepagata o carta di debito o altro strumento di pagamento elettronico. 2. Il Ministero dell Economia e delle Finanze stipula le convenzioni utili ad abbattere il costo per la Pubblica Amministrazione derivante dalle misure di cui al comma precedente. Art. 7 (Commissione consultiva per la disincentivazione dell utilizzo del contante) 1. Con Decreto del Ministro Dell Economia, entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell Economia, la Commissione consultiva per l incentivazione dell utilizzo del denaro elettronico. Ad essa partecipano, oltre ai rappresentati del Ministero dell Economia e della Banca D Italia, l Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l Associazione bancaria italiana, Poste italiane S.p.a., le associazioni di categoria delle imprese esercenti servizi e circuiti di pagamento, le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale e le associazioni di categoria dei lavoratori, le associazioni che hanno promosso iniziative a carattere pubblico patrocinate da istituzioni pubbliche volte all incentivazione dell utilizzo della moneta elettronica, cinque docenti universitari esperti di monetica. 2. La Commissione ha il compito di proporre regole generali e meccanismi di incentivi per promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza e promuovere programmi atti a monitorare attentamente l'utilizzo dei dati personali dei pagamenti elettronici da parte di intermediari finanziari. 3. La Commissione, entro sei mesi dalla sua prima riunione, presenta al Parlamento e al Governo una relazione con proposte per incentivare l utilizzo delle carte di credito, di debito o di carte prepagate per i micro

pagamenti. Per micro pagamenti si intendono le operazioni inferiori ai cinque euro. 4. La commissione valuterà nella relazione di cui al comma precedente la possibilità di ridurre i costi per gli esercenti, di non utilizzare il PIN, di ottenere rendicontazioni totali e giornaliere anche offline, di preservare livelli di sicurezza adeguati. 5. I componenti della Commissione non percepiscono alcun emolumento. Art. 8 (campagna di sensibilizzazione) 1. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, il Governo, attraverso il dipartimento informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio, vara un programma articolato di promozione dell uso del denaro elettronici attraverso i principali mezzi di comunicazione di massa, allo scopo di evidenziarne i vantaggi per il singolo e per la collettività. 2. Il Ministero dell Istruzione, d intesa con il Ministero dell Economia e con l ausilio della Commissione di cui al precedente art. 8, avvia presso le scuole di ogni ordine e grado progetti di durata annuale al fine di educare i giovani all utilizzo del denaro elettronico, anche attraverso programmi innovativi basati sull educazione alla cittadinanza e sul learning by doing, collaborando con associazioni ed enti di formazione a livello nazionale che da almeno tre anni sviluppano questo metodo presso i giovani in età scolare. con il Ministro dell Economia e Finanze e con il Ministro per lo Sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l Agenzia per l Italia digitale e la Banca d Italia. Art. 10 (Delega al Governo per l adozione di un testo unico) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di strumenti di pagamento elettronici. Art. 11 (Copertura Finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Art. 9 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali) 1. Le misure dirette a garantire il corretto trattamento dei dati personali nell ambito delle operazioni di pagamento attraverso il ricorso a strumenti elettronici sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell art. 17, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto