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FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 729 del 10/07/2015 PROPONENTE: OGGETTO: U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` DIPENDENTE SIG. P.L. (MATR. 3625). RIPOSI E PERMESSI PER ASSISTENZA MADRE, EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 26.4.2001, N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N. 119. PROVVEDIMENTI. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE PROPONENTE: OGGETTO: U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` DIPENDENTE SIG. P.L. (MATR. 3625). RIPOSI E PERMESSI PER ASSISTENZA MADRE, EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 26.4.2001, N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N. 119. PROVVEDIMENTI. Il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane, Dott. Oreste Florenzano Premesso: - che il sig. P.L. (matr. 3625), dipendente dell Ente con il profilo di O.S.S., assegnato alla S.C. di Chirurgia Oncologia Addominale ad indirizzo Epato-Biliare, con nota datata 09.06.2015, acquisita in pari data dal Servizio Gestione Risorse Umane con protocollo n 5251, facendo riferimento alla legge 53\2000 ed alla Sentenza della Corte Costituzionale n 19 del 26\01\2009, ha chiesto un periodo di congedo straordinario retribuito di 29 (ventinove) giorni a decorrere dal 03 al 31 agosto 2015 inclusi, per assistere la propria madre, portatrice di handicap grave, per la quale già usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile come previsto dalla legge 104\92 e dal provvedimento dirigenziale n 38 del 04.06.2010; - che, con Provvedimento Dirigenziale n 42 del 22\06\2010, in accoglimento di analoga istanza presentata dal sig. P. L., si era disposto di collocare lo stesso in aspettativa retribuita per assistere la propria madre, portatrice di handicap grave, per un periodo di 62 (sessantadue) giorni dall 01 luglio al 31 agosto 2010; - che, con Provvedimento Dirigenziale n 23 del 19\04\2011, in accoglimento di altra, analoga istanza del 07\04\2011, si disponeva di collocare lo stesso in aspettativa retribuita per assistere la propria madre, convivente e portatrice di handicap grave, per un periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dal 02 al 31 maggio 2011; - che, con Provvedimento Dirigenziale n 543 del 06\07\2011, in accoglimento di ulteriore, analoga istanza del 07\04\2011, si disponeva di collocare lo stesso in aspettativa retribuita per assistere la propria madre, convivente e portatrice di handicap grave, per un periodo di 31 (trentuno) giorni a decorrere dal 01 al 31 agosto 2011; - che con Provvedimento Dirigenziale n 857 del 26.10.2011, in accoglimento di analoga istanza del 12.10.2011, si disponeva di collocare lo stesso in aspettativa retribuita per assistere la propria madre, convivente e portatrice di handicap grave, per un periodo di un anno a decorrere dal 01 novembre 2011 al 31 ottobre 2012; - che, con Provvedimento Dirigenziale n 275 del 12\03\2013, in accoglimento di analoga istanza del 06\02\2013, si disponeva di collocare lo stesso in aspettativa retribuita per assistere la propria madre, convivente e portatrice di handicap grave, per un periodo di 89 (ottantanove) giorni a decorrere dal 01 luglio al 27 settembre 2013; - che, con Provvedimento Dirigenziale n 368 del 18\04\2014, in accoglimento di analoga istanza del 09\04\2014, si disponeva di collocare lo stesso in aspettativa retribuita per assistere la propria

madre, convivente e portatrice di handicap grave, per un periodo di 2 mesi a decorrere dal 01 luglio al 31 agosto 2014; Letto l art. 12, comma 8, lettera c), del C.C.N.L. del 20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 del personale non dirigente del Comparto Sanità, secondo cui il dipendente, che ne faccia motivata richiesta, può essere collocato in aspettativa per la durata massima di due anni ai sensi dell art. 4, commi 2 e 4, della legge 53\2000; Vista: - la legge 104\92 per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate che prevede, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute, con certificazione della A.S.L. competente, disabili con connotazione di gravità; - la legge n. 53\2000, che all art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; - il T.U. n. 151\2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità, con il quale viene confermato, in via generale, il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n.53 dell 08.3.2000, nel cui ambito l art. 42 (in tema di riposi e permessi per l assistenza dei figli con handicap grave) ha previsto, al comma 5, come sostituito dall art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, che: il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 05\02\1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell art. 4 della legge 08\03\2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi ; - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012, ad oggetto: Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l assistenza alle persone con disabilità decreto legislativo 18.07.2011, n. 119 ( Attuazione dell art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi ); - la circolare INPS n. 32 del 06.03.2012, ad oggetto: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. Attuazione dell art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l assistenza a disabili in situazione di gravità. ; Atteso: - che, il comma 5-bis dell art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151\01, precisa che: Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato.. ; - che, il comma 5-ter dell art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato decreto, stabilisce che: Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall anno 2011, sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (rivalutato per l anno 2015 ad 47.446,00 comma 12 della Circolare INPS n. 11 del 23.01.2015); - che, il comma 5-quinquies, sempre dell art. 4 del D.Lgs. 119\2011, stabilisce che: Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto ;

Accertato: - che il dipendente P.L. (matr. 3625), nell arco della vita lavorativa ad oggi, ha fruito, per il medesimo titolo, di giorni 638, pari a mesi 21, di congedo; - che lo stesso percepisce una retribuzione annua lorda (C.U 2015 per redditi lordi anno 2014) inferiore al limite complessivo massimo di 47.446,00, rivalutato per l anno 2015 in base alla variazione degli indici ISTAT (Circolare INPS n. 11\2015); Rilevato che, per tutto quanto sopra esposto, l istanza del dipendente P.L. (matr. 3625) è accoglibile in quanto lo stesso ha dichiarato: - di usufruire già dei benefici ex legge 104\92, per l handicap grave della propria madre (cfr. Provvedimento Dirigenziale n. 38 del 04.06.2010); - che è l unico componente della famiglia che assiste in via continuativa ed esclusiva la madre disabile e che non ci sono altri componenti conviventi e non che possono assisterla; - che la durata (29 giorni) del congedo in parola, richiesto per la settima volta, va ad aggiungersi ai sei precedenti, predetti congedi, rispettivamente di sessantadue giorni, trenta giorni, trentuno giorni, un anno, 89 giorni e 2 mesi già usufruiti, per complessivi 21 mesi, pari a gg. 638, non superando la soglia massima dei due anni nell arco della vita lavorativa del dipendente (comma 5- bis dell art. 4, punto 1, lett. b), della D. Lgs. n. 119\2011); - che la madre disabile non è ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate; Ritenuto, conseguentemente, di collocare il suddetto dipendente P.L. (matr. 3625), in aspettativa retribuita, per assistere la propria madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151\2001 (come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b, comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119), ed artt. 12, comma 8, lettera c), e 17 del C.C.N.L. del 20\09\2001, integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 dell area del personale non dirigenziale del Comparto Sanità, per un periodo di 29 giorni (dal 03 al 31 agosto 2015 inclusi), sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) riconosciuti con provvedimento dirigenziale n. 38 del 04.6.2010; Ritenuto, inoltre, che, ai sensi della predetta normativa, al dipendente P.L. (matr. 3625) spetta il trattamento economico fissato dall art. 17, comma 1, lett. A) del CCNL integrativo, mentre per quanto riguarda l aspetto previdenziale, il suddetto periodo è valutabile, per intero, solo ai fini del trattamento di quiescenza e che devono essere versati i relativi contributi previdenziali; Dato atto che, ai sensi dell art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quienquies del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto; DISPONE 1) Accogliere l istanza di congedo per gravi motivi familiari del dipendente P.L. (matr. 3625) e, conseguentemente, collocare lo stesso in aspettativa retribuita, per assistere la propria madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 5, del D.L.vo 151\01, come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18.7.2011 n. 119, ed artt. 12, comma 8, lettera c), e 17 del C.C.N.L. del 20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 dell area del personale non dirigenziale del comparto sanità, per un periodo di 29 (ventinove) giorni, dal 03 al 31 agosto 2015 inclusi. 2) Sospendere, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, gli effetti di cui al provvedimento dirigenziale n. 38 del 04.06.2010 (fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito).

3) Corrispondere al dipendente l indennità retributiva, nei modi fissati dal combinato disposto dell art. 42 comma 5, del D.L.vo 151\01 (come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b, lettera 5-ter del D.Lgs. 18.7.2011, n. 119), e dell art. 17, comma 2, lett. a) del richiamato C.C.N.L. del 28.09.2001 dell area del personale non dirigenziale del comparto sanità, integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 della medesima area, valutando lo stesso periodo, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, con attribuzione della relativa copertura contributiva. 4) Dare atto che, ai sensi del comma 5 dell art. dell art. 42 del D.Lgs. 151\2001, come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quienquies del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 5) Dare atto che il presente congedo di 29 (ventinove) giorni va ad aggiungersi ai sei precedenti congedi, per cui il totale di 667 giorni rientra nella soglia massima di due anni (pari a 730 giorni) nell arco della vita lavorativa del dipendente in parola. Il Direttore dell U.O.C. Gestione Risorse Umane Dr. Oreste Florenzano

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 729 del 10/07/2015 PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` OGGETTO: DIPENDENTE SIG. P.L. (MATR. 3625). RIPOSI E PERMESSI PER ASSISTENZA MADRE, EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 26.4.2001, N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N. 119. PROVVEDIMENTI. Pubblicata dal 13/07/2015 al 23/07/2015 Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali dr.ssa Elisa Regina Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari Questo documento è stato firmato da: Oreste Florenzano - U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` Regina Elisa - U.O.C.`` Affari Generali`` Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa