VERSO L ARMONIZZAZIONE : un percorso da affrontare insieme



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VERSO L ARMONIZZAZIONE : un percorso da affrontare insieme Il D.Lgs.28 giugno 2011 n. 118 s.m.i Milano, 8 aprile 2014 www.dedagroup.it Relatori: Monica Bressa Flavio Brogi Alessandro Festa 1

Il D.Lgs. 118/2011: 2

Il D.Lgs. 118/2011: PERCHÉ CAMBIARE? ARCONET (ARmonizzazione CONtabile degli Enti Territoriali) è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: consentire il controllo dei conti pubblici nazionali:gli Enti spesso hanno una gestione residui allegra da cui derivano grosse difficoltà in termini di controllo dei conti pubblici(ad esempio per quantificare i debiti della P.A); verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell articolo 104 del Trattato istitutivo UE(gestione deficit e disavanzo del bilancio degli Stati Membri); favorire l attuazione del federalismo fiscale. L armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. 3

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei) 1. LeRegionieglientilocalidicuiall'articolo2deldecretolegislativo18agosto2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economicopatrimoniale [omissis] 3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte. 4

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 3(Principi contabili generali e applicati) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: della programmazione (allegato n. 4/1); della contabilità finanziaria(allegato n. 4/2); della contabilità economico-patrimoniale(allegato n. 4/3); del bilancio consolidato(allegato n. 4/4) 2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell Unione europea e l adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili [omissis] 5

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 4(Piano dei conti integrato) 1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all allegato 6, raccordato al piano dei conti di cui all articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 6

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? [omissis] 5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. [omissis] il piano dei conti integrato 7

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 5(Definizione della transazione elementare) 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l impegno, la liquidazione, l ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l identificazione. 3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell ente, non gestiti dal tesoriere 8

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 7(Modalità di codificazione delle transazioni elementari) 1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E vietato: a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto; b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi; c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio. 1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all entrata in vigore del presente decreto che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all articolo 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza. 9

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? La codifica della transazione elementare La transazione elementare è composta da: a) codice funzionale per missioni e programmi(solo per le spese) b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato; c) codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese; d) codice identificativo delle transazioni dell Unione europea; e) codice SIOPE; f) codice unico di progetto (CUP), identificativo del progetto d investimento pubblico realizzato dall amministrazione(solo per le spese di investimento); g) codice identificativo dell entrata ricorrente e non ricorrente. 10

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Nelle determininazioni dirigenziali quindi dovremo inserire tutti gli elementi idonei a rispettaregliartt.5e7deld.lgs.23giugnon.118. Potremo quindi integrare lo schema di determina con le seguenti informazioni: Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo 5 Livello Piano Finanziario CP FPV Esercizio di Esigibilità 2015 2016 2017 Titolo Tipologia Categoria Capitolo 5 Livello Piano Finanziario CP FPV Esercizio di Esigibilità 2015 2016 2017 11

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 10(Bilanci di previsione finanziari) 1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.[omissis] 3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi[ ], fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio; sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all articolo 1677 del codice civile[omissis] 12

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 11(Schemi di bilancio) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; [omissis] 13

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 12(Omogeneità della classificazione delle spese) 1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa. Art. 13(Definizione del contenuto di missione e programma) 1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all' articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 2. L unità di voto per l approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi. 14

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? 15

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio: Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Spese Correnti Spese in c/capitale Spese per incremento di Attività Finanziarie Rimborso di Prestiti Solo per la missione 60 Anticipazioni finanziarie e per la missione 99 Servizi per conto terzi, possono essere previsti anche i seguenti titoli: Titolo 5 Titolo 7 Chiusura Anticipazione da Istituto Tesoriere Spese per c/terzi e partite di giro 16

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 15(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate) 1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. 2. Nell ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.. 17

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? I titoli e le tipologie che presentano importi pari a 0 possono non essere indicati nel bilancio. I titoli dell entrata sono: Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9 Entratecorrenti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate in c/capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione di prestiti Anticipazioni da Istituto Tesoriere Entrate per c/terzi e partite di giro 18

Il D.Lgs. 118/2011: COME CAMBIARE? Art. 18(Termini di approvazione dei bilanci) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano: a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo; c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali 19

Il D.Lgs. 118/2011: I PRINCIPI CONTABILI 1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza 12. Principio della comparabilità e della verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria(art. 36 comma 5) 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 20

Il D.Lgs.118/2011: LA COMPETENZA FINANZIARIA c.d. POTENZIATA Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è perfezionata, con imputazione all esercizio in cui l obbligazione viene ascadenza. Dalla definizione del principio di competenza finanziaria potenziata si desume che: 1) Il periodo in cui una transazione elementare viene rilevata non sempre coincide conilperiodoincuilastessavieneimputata; 2) una transazione elementare viene rilevata nel periodo il cui l obbligazione è giuridicamente perfezionata ed imputata al periodo in cui essa viene a scadenza; 3) È fondamentale programmare l utilizzo delle risorse (problema: le opere pubbliche..) Il principio della competenza finanziaria potenziata non si applica alla partite di giro. 21

Il D.Lgs.118/2011: LA COMPETENZA FINANZIARIA c.d. POTENZIATA Transazione Elementare registrazione imputazione Anno N Anno N+1 Anno N+2 Anno N+3 L obbligazione si perfeziona L obbligazione viene a scadenza 22

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) L introduzione del principio della Competenza Finanziaria Potenziata presuppone le gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell Entrata ed il ciclo della Spesa. Molto spesso, in presenza di vincoli di destinazione, il tempo di realizzo delle entrata èdiversodaquellodellaspesa.comesipuòquadrareilbilancio? Se l entrata è esigibile nell esercizio corrente e la spesa è esigibile solo parzialmente nel medesimo esercizio, diviene indispensabile definire un entità finanziaria che consenta di dare copertura alle spese: il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l acquisizione dei finanziamenti e l effettivo impiego di tali risorse. 23

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il principio della competenza potenziata prevede che il Fondo Pluriennale Vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste. 24

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) in Entrata il FPV rappresenta le somme che sono state accertate (e quindi esigibili) negli esercizi precedenti e che danno copertura alle spese iscritte nel bilancio corrente. In Spesa il FPV rappresenta le somme che si prevede verranno utilizzate (e quindi saranno esigibili) nel futuro. Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è la rappresentazione della dimensione TEMPO. Entità che fino ad oggi non è mai stata presente nei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni. Gli stakeholder quindi, potranno leggere dal bilancio, oltre alla strategia ed alle quantificazioni finanziarie, anche quando l Amministrazione prevede di portare a compimento quella specifica attività. 25

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) Dal punto di vista strettamente contabile, nel Peg saranno iscritti due capitoli di Entrata (uno di parte corrente ed uno di parte capitale) relativi al FPV, mentre sui capitoli di Spesa dovrà essere evidenziata la quota di stanziamento eventualmente rimandata al futuro. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta. 26

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) Un esempio: L Ente X prevede di iscrivere a bilancio la sistemazione della viabilità cittadina, quantificando la spesa in 1.000.000 di euro. Tale opera verrà finanziata per 600.000 euro tramite mezzi di bilancio (oo.uu) e per 400.000 tramite un trasferimento regionale. Per poter iscrivere correttamente tali poste di bilancio sarà necessario predisporre il crono-programma, che metta in correlazione le fonti di finanziamento con gli impieghi ed espliciti eventuali gap temporali. Esigibilità Entrata Titolo Tipologia categoria Esigibilità Spesa Missione Programma Titolo Macroagg. Importo 2014 4.05.0100 2014 10.05.2.02 100.000,00 2014 4.05.0100 2015 10.05.2.02 500.000,00 2014 4.02.0100 2016 10.05.2.02 400.000,00 27

Il D.Lgs. 118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) Il Crono-programma potrà essere inserito in procedura, al fine di gestire l opera o il progetto, le variazioni e gli eventuali ritardi/anticipi che nel tempo potrebbero avvenire. Il dettaglio della programmazione dell opera potrebbe essere: 28

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) Il bilancio relativo a tale opera sarà: Rif. Bilancio Descrizione 2015 2016 2017 E Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 900.000,00 400.000,00 E 4.02.0100 Trasferimento Regionale 400.000,00 0,00 0,00 Previsione di Cassa 200.000,00 E 4.05.0100 Permessi di Costruire 600.000,00 0,00 0,00 Previsione di Cassa 550.000,00 Totale Entrate 1.000.000,00 900.000,00 400.000,00 S. 10.05.2.02 Miglioramento Viabilità 1.000.000,00 900.000,00 400.000,00 di cui FPV 900.000,00 400.000,00 0,00 Previsione di Cassa 80.000,00 29

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (da stanziamento) 30

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Il D.Lgs.118/2011: IL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA Il principio della competenza finanziaria prescrive: Il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate(attive e passive). Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l operazione. Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti. Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell obbligazione, imputandole all esercizio in cui l obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell obbligazione è il momento in cui l obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito pretendere l adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. 32

Il D.Lgs.118/2011: L ACCERTAMENTO DELL ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE L accertamento costituisce la fase dell entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: la ragione del credito; il titolo giuridico che supporta il credito; l individuazione del soggetto debitore; l ammontare del credito; la relativa scadenza. L accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Sono accertate per l intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all evasione, ecc.. 33

Il D.Lgs.118/2011: L ACCERTAMENTO DELL ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE Il principio contabile vieta, di norma, il c.d. accertamento per cassa che ha caratterizzato gran parte della gestione delle entrate a norme D.Lgs. 267/2000. Se per le entrate tributarie e da trasferimento l applicazione del disposto non è particolarmente invasiva, nel caso dei servizi a domanda individuale e più in generale dei proventi extra-tributari, l applicazione del disposto può divenire particolarmente complicata. Il principio recita: Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell idonea documentazione che predispone l ente creditore ed imputate all esercizio in cui servizio è reso all utenza. Tale principio si applica anche nel casoincuilagestionedelserviziosiaaffidataaterzi. Sarà indispensabile predisporre degli atti amministrativi (determinazioni, dispositivi di accertamento, ecc.) che, codificando la transazione elementare di cui agli artt. 5 e 7, consentano di iscrivere l accertamento sulla base delle Liste di Carico che i diversi uffici che si occupano dell erogazione del servizio, dovranno predisporre periodicamente. 34

Il D.Lgs.118/2011: L ACCERTAMENTO DELL ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE DISPOSITIVO DIACCERTAMENTO NR... DEL. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO.. VISTOilD.M.EconomiaeFinanzedel15novembre2013,chehaammessoilComunedi xxxxxx alla sperimentazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 VISTO il disposto del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come da allegato 2 del DPCM 28 novembre 2011, modificato il 4 febbraio 2014; CONSIDERATOche DISPONE di accertare l entrata complessiva di. nel modo seguente: Capitolo Titolo Tipologia Categoria 5 Livello Piano Fin. Esigibilità 2015 2016 2017 Succ. Nei confronti dei debitori: Debitore Cod. Fisc. Partita IVA Esigibilità Importo 35

Il D.Lgs. 118/2011: L IMPEGNO DI SPESA Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. L impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell ambito della disponibilità finanziaria accertata con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell impegno sono: la ragione del debito; l indicazione della somma da pagare; il soggetto creditore; la scadenza dell obbligazione; la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. 36

Il D.Lgs. 118/2011: L IMPEGNO DI SPESA L impegno si perfeziona mediante l atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l intero importo della spesa, la registrazione dell impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Nei casi in cui è consentita l assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell ente 37

Il D.Lgs. 118/2011: L IMPEGNO DI SPESA In via generale, salvo i casi espressamente normati dal principio contabile applicato della Contabilità Finanziaria, l obbligazione passiva si considera esigibile nell esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l obbligazione per la spesa corrente. Le spese di investimento sono impegnate nell esercizio in cui sorge l obbligazione e imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l imputazione della spesa agli esercizi è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia in considerazione dell esigibilità della spesa. L introduzione del Principio di Competenza Finanziaria Potenziata, sancisce la fine dei c.d. impegni tecnici o impegni di stanziamento, infatti il disposto normativo che li rendeva legittimi, è abrogato come recita il seguente art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dal disposto del D.Lgs. 118/2011. 38

Il D.Lgs. 118/2011: L IMPEGNO DI SPESA 183. Impegno di spesa. 183. Impegno di spesa 5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; [omissis] 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è perfezionata, con imputazione all esercizio in cui l obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. abrogato abrogato abrogato [omissis] 39

Il D.Lgs.118/2011: IL FONDO CREDITI DIDUBBIA ESIGIBILITÀ Il disposto normativo che prevede l accertamento delle entrate anche se di dubbia esigibilità, porta con se il rischio di finanziare le spese (certe) con entrate di difficile esazione. Affinchè non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazione soggette all applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il Legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: 1. individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. 2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). 40