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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue: Art. 53 cpv. 1 bis 1bis I motori di lavoro devono rispettare inoltre le disposizioni dell'ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 1 sul rumore delle macchine all aperto. Art. 68 cpv. 4 4 Gli autoveicoli, i quadricli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h e i loro rimorchi, la cui velocità massima è pure limitata a 45 km/h, devono essere contrassegnati posteriormente con un cartello di demarcazione, conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 69 e all'allegato 4 numero 10. Fanno eccezione i trattori come pure i veicoli la cui larghezza non supera 1,30 m. Art. 69 rubrica e cpv. 2 Iscrizioni e dipinti, demarcazioni appariscenti 2 Allo scopo di rendereli più visibili, gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli della classe M 1 fino a 3,50 t, possono essere muniti di strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili di dietro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi, conformemente al regolamento ECE n. 104. I veicoli delle classi N 2 con un peso totale di oltre 7,50 t e N 3 (eccettuati i trattori a sella), come anche O 3 e O 4, aventi una larghezza superiore a 2,10 m verso la parte posteriore o una lunghezza superiore a 6,00 m lateralmente, devono essere contrassegnati conformemente al regolamento ECE n. 48. Art. 112 rubrica e cpv. 5 Specchi 1 RS 814.412.2 2007 2773 (Projet) 1

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 5 Gli autoveicoli che hanno parti di essi, apparecchi di lavoro o attrezzi suppletivi che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere muniti di specchi di visione laterale. La superficie di ciascuno specchio, posto il più lontano possibile anteriormente, deve essere di 300 cm 2. Art. 131 rubrica e cpv. 4 Superficie di carico, parafanghi, dimensioni 4 Le parti di veicoli o gli apparecchi di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 3,50 m dal centro del dispositivo di guida. Art. 152 rubrica Dispositivo di retromarcia, odocronografo e apparecchio per la registrazione dei dati Art. 156 rubrica Dispositivo di retromarcia, odocronografo e apparecchio per la registrazione dei dati Art. 164 cpv. 1 1 Gli attrezzi suppletivi dei veicoli a motore agricoli possono avere, verso la parte anteriore, una lunghezza massima di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida. L'applicazione di specchi di visione laterale è disciplinata all'articolo 112 capoverso 5. Art. 191 cpv. 2 lett. d Abrogato Art. 205 cpv. 3 3 Un freno di servizio è necessario soltanto sui rimorchi con un peso garantito superiore a 3,00 t; per i semirimorchi e i rimorchi con asse centrale, il peso determinante è stabilito dall articolo 21 capoverso 2. Il freno di servizio deve agire in modo uguale almeno sulle ruote di un asse e funzionare quando è azionato il freno di servizio del veicolo trattore. Art. 220 cpv. 1 lett. e 1 Per l esecuzione della presente ordinanza, il DATEC emana istruzioni e disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: e. la concezione della carrozzeria e della relativa sovrastruttura come pure le esigenze in materia di equipaggiamenti aggiunti; 2

Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 Art. 222k Disposizioni transitorie concernenti le modifiche del 16 gennaio 2008 1 Fino al 1 luglio 2009, nei confronti dei veicoli aventi una velocità massima di 45 km/h già in circolazione, relativamente all articolo 68 capoverso 4 sui cartelli di demarcazione si applica il diritto previgente. 2 Nei confronti dei veicoli, messi in circolazione per la prima volta prima del 1 luglio 2011, relativamente all articolo 69 capoverso 2 concernente la messa in e- videnza dei profili si applica il diritto previgente. 3 Fino al 1 gennaio 2010, nei confronti dei veicoli messi in circolazione prima del 1 luglio 2007 ed equipaggiati con sistemi di protezione frontale installati come unità tecnica indipendente, relativamente all articolo 104a capoverso 3 si applica il diritto previgente. 4 Nei confronti dei veicoli messi in circolazione la prima volta prima del 1 gennaio 2000 relativamente all'articolo 112 capoverso 4 concernente gli specchi si applica il diritto previgente. Per i veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2007 si applica il diritto previgente fino al 31 marzo 2009. Dopo questa data, nei confronti di questi veicoli si applica il nuovo diritto 2 in materia di specchi grandangolare sulla parte del passeggero e specchi d'accostamento. II Gli allegati 2, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa. III La presente modifica entra in vigore il 1 luglio 2008. 16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova 2 Applicazione per analogia alla direttiva 2003/97/CE o 2007/38/CE 3

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 Allegato 2 N. 11 (direttive e regalomenti 70/156/CEE, 70/157/CEE, 74/483/CEE, 76/756/CEE, 2005/55/CE, 2006/40/CE, 2007/38/CE, 2007/46/CE e 715/2007/CE) N. 12 N. 13 (regolamenti ECE n. 125 e 126) N. 21 (direttiva 89/173/CEE) N. 31 (direttive 97/24/CE e 2002/24/CE) N. 421 (direttiva 97/68/CE) Elenco delle prescrizioni estere e internazionali 1 Autoveicoli e loro rimorchi 11 Direttive Direttive di base della CE o regolamento direttive di modificazione con date di pubblicazione 70/156/CEE Direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata dalle direttive: 78/315/CEE 78/547/CEE 80/1267/CEE 87/358/CEE 87/403/CEE 92/53/CEE 93/81/CEE 95/54/CE 96/27/CE 96/79/CE 97/27/CE 97/28/CE 98/14/CE 98/91/CE 2000/40/CE 2001/56/CE 2001/85/CE 2001/92/CE 2001/116/CE (GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1) (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39) (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34) (GU L 192 dell 11.7.1987, pag. 51) (GU L 220 dell 8.8.1987, pag. 44) (GU L 255 del 10.8.1992, pag. 1) = versione consolidata (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49) (GU L 266 dell 8.11.1995, pag. 1) (GU L 169 dell 8.7.1996, pag. 1) (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1) (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1) (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1) (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1) (GU L 291 del 13.11.1999, pag. 39) (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 22) (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25) (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9) (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21) (GU L 42 del 13.2.2001, pag. 1) (GU L 125 del 21.5.2003, pag. 14) (GU L 291 del 8.11.2001, pag. 24) (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1) = versione consolidata 4

Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 Direttive di base della CE o regolamento direttive di modificazione con date di pubblicazione 70/157/CEE 74/483/CEE 2003/97/CE 2003/102/CE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1) (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15) completata mediante la decisione 2004/90/CE (GU L 31 del 4.2.2004, pag. 21) (GU L 25 del 1.2.2007, pag. 12) 2004/3/CE 2004/78/CE (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36) (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 104) (GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69) 2004//104/CE (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13) (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35) (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 51/ concerne soltanto il testo tedesco) 2005/49/CE (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12) 2005/64/CE (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10) 2005/66/CE (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37) completata mediante la decisione 2006/368/CE (GU L 140 del 29.5.2006, pag. 33) 2006/28/CE (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27) 2006/40/CE (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2007/37/CE (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60) confronta anche la direttiva 2007/46/CE Direttiva 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16, modificata dalle direttive: 73/350/CEE 77/212/CEE 81/334/CEE 84/372/CEE 84/424/CEE 87/354/CEE 89/491/CEE 92/97/CEE 96/20/CE 1999/101/CE (GU L 321 del 22.11.1973, pag. 33) (GU L 66 del 12.3.1977, pag. 33) (GU L 131 del 18.5.1981, pag. 6) (GU L 196 del 26.7.1984, pag. 47) (GU L 238 del 6.9.1984, pag. 31) (GU L 192 dell 11.7.1987, pag. 43) (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43) (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1) (GU L 92 del 13.04.1996, pag. 23) (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2007/34/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49) Direttiva 74/483 del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore; GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4, modificata dalle direttive: 79/488/CEE 87/354/CEE 2006/96/CE 2007/15/CE (GU L 128 del 26.5.1979, pag. 1) (GU L 192 dell 11.7.1987, pag. 43) (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) (GU L 75 del 15.3.2007, pag. 21) ECE-R 51 ECE-R 59 ECE-R 26 5

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 Direttive di base della CE o regolamento direttive di modificazione con date di pubblicazione 76/756/CEE 2005/55/CE 2006/40/CE 2007/38/CE Direttiva 76/756 del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1, modificata dalle direttive: 80/233/CEE 82/244/CEE 83/276/CEE 84/8/CEE (GU L 51 del 25.2.1980, pag. 8) (GU L 109 del 22.4.1982, pag. 31) (GU L 151 del 9.6.1983, pag. 47) (GU L 9 del 12.1.1984, pag. 24) 89/278/CEE (GU L 109 del 20.4.1989, pag. 38) (GU L 114 del 27.4.1989, pag. 52) 91/663/CEE (GU L 366 del 31.12.1991, pag. 17) = versione consolidata (GU L 172 del 27.6.1992, pag. 87) 97/28/CE (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 48 (GU L 203 del 30.7.1997, pag. 1) 2007/35/CE (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 14) Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1, modificata dalle direttive: 2005/78/CE 2006/51/CE 2006/81/CE (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1) (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11) (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12, modificata dalla regolamento: 706/2007/CE (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33) Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità; GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25 ECE-R 48 6

Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 Direttive di base della CE o regolamento direttive di modificazione con date di pubblicazione 2007/46/CE 715/2007/CE Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro); GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1 12 Normativa CE concernente l apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada Direttive di base della CE o regolamento Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche 3820/85/CEE 3821/85/CEE Regolamento n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1 Applicata mediante la direttiva 88/599/CEE (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55) modificato da: Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1) Completata mediante la decisione 93/172/CEE (GU L 72 del 25.3.1993, pag. 30) Completata mediante la decisione 93/173/CEE (GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33) Direttiva 2006/22/CE (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35) confronta anche Regolamento n. 561/2006/CE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: Regolamento n. 3314/90/CEE Regolamento n. 3572/90/CEE Regolamento n. 3688/92/CEE Regolamento n. 2479/95/CE Regolamento n. 1056/97/CE Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 318 del 17.11.1990, pag. 20) (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 13) (GU L 374 del 22.12.1992, pag. 12) (GU L 256 del 26.10.1995, pag. 8) (GU L 154 del 12.06.1997, pag. 21) (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1) modificato da: (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1) Regolamento n. 561/2006/CE Regolamento n. 1360/2002/CE (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1) (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 71) Regolamento n. 1882/2003/CE (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) Regolamento n. 432/2004/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3) 7

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 Direttive di base della CE o regolamento Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche 88/599/CEE 93/172/CEE 93/173/CEE 2006/22/CE 561/2006/CE Direttiva 2006/22/CE (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35) Regolamento n. 561/2006/CE (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1) Direttiva 88/599 del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l applicazione del regolamento n. 3820/85 relativo all armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento n. 3821/85 relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55, modificato da: Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1) confronta anche la direttiva 2006/22/CE Decisione 93/172 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all articolo 6 della direttiva 88/599 del Consiglio nel settore dei trasporti su strada; GU L 72 del 25.3.1993, pag. 30 Decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello del formulario previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35 Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1 13 Regolamenti ECE Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base ECE-R 125 ECE-R 126 Regolamento ECE n. 125 del 9 novembre 2007 sulle condizioni uniformi per l omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo anteriore del conducente Regolamento ECE n. 126 del 9 novembre 2007 sulle condizioni uniformi per l omologazione di sistemi di separazione installabili per la protezione dei passeggeri da spostamenti di bagagli 2 Trattori agricoli 21 Direttive 8

Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 Direttive di base 89/173/CEE Allegato III direttive di modificazione con date di pubblicazione Direttiva 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1, GU L 176 del 6.7.2007, pag. 42, modificata dalle direttive: 97/54/CE 2000/1/CE 2006/26/CE 2006/96/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 16) (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 22) (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) ECE-R 43 3 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore 31 Direttive Direttive di base direttive di modificazione con date di pubblicazione 97/24/CE Capitolo 1 Capitolo 2 Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1, GU L 65 del 5.3.1998, pag. 35 (concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalle direttive: 2002/51/CE (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 20) 2003/77/CE 2005/30/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24) (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16) 2006/120/CE 2006/27/CE (GU L 66 del 8.3.2006, pag. 7) 2006/72/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 43) 2006/120/CE (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16) Pneumatici dei veicoli a motore a due o tre ruote e loro montaggio; Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75 ECE-R 3 ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82 ECE-R 112 ECE-R 113 Capitolo 3 Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 4 Retrovisori dei veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R 81 9

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 Direttive di base Capitolo 5 Capitolo 6 Capitolo 7 Capitolo 8 Capitolo 9 Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 2002/24/CE direttive di modificazione con date di pubblicazione Misure contro l inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o tre ruote; Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o tre ruote; Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli; Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche; Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o tre ruote; Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o tre ruote; Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati; Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati, Direttiva 2002/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1, GU L 49 del 22.2.2003, pag. 24, modificata dalle direttive: 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24) 2005/30/CE (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17) 2006/120/CE (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2006/120/CE (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16) ECE-R 10 ECE-R 41 ECE-R 16 10

Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 42 Autoveicoli di lavoro e motori di lavoro 421 Direttive Direttive di base direttive di modificazione con date di pubblicazione 97/68/CE Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del ECE-R 96 Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all installazione su macchine mobili non stradali; GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1, modificata dalle direttive: 2001/63/CE 2002/88/CE 2004/26/CE (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 41) (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 28) (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1) (GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3 e GU L 75 del 15.3.2007, pag. 27/Concerne soltanto il testo tedesco e italiano) 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368) (GU L 80 del 21.3.2007, pag. 15) 11

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 N. 10 titolo Tavole e segnali Allegato 4 10 Cartello di demarcazione posteriore per veicoli con una velocità massima di 45 km/h (art. 68 cpv. 4) 12

Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 N. 211 lett. a, 211c e 216 Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell evaporazione Allegato 5 21 Procedimento e valori limite 211 Gli autoveicoli equipaggiati di motori ad accensione comandata o ad accensione per compressione devono adempiere le seguenti prescrizioni: a. Direttiva 70/220/CEE rispettivamente regolamento (CE) n. 715/2007 o regolamento ECE n. 83; 211c I motori ad accensione per compressione di autocarri con un peso totale massimo di 7,50 t e una velocità massima di 45 km/h è sufficiente che siano conformi alla direttiva 97/68/CE. In questo caso essi devono essere muniti di un filtro antiparticolato testato da VERT o di un sistema equivalente in termini di emissioni. 216 I numeri 211, 211a, 211b, 211c, 212 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati dall approvazione del tipo. 13

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 14