TRIBUNALE NAZIONALE di ARBITRATO per lo SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. riunito in conferenza personale in Roma in data 29 maggio 2013 LODO



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TRIBUNALE NAZIONALE di ARBITRATO per lo SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO PRESIDENTE PROF. AVV. ALBERTO ZITO ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO ARBITRO riunito in conferenza personale in Roma in data 29 maggio 2013 ha deliberato a maggioranza il seguente LODO nel procedimento arbitrale (prot. n. 2894 del 24 ottobre 2012 678) promosso da: U.S. LECCE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Renato Cipollini, rapp.ta e difesa dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente dom.ta presso lo studio di questi in Roma alla via Bocca di Leone n. 78 -ricorrentecontro LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, in persona del Presidente, dott. Maurizio Beretta, rapp.ta e difesa dal prof. avv. Ruggero Stincardini -resistente- * * * 1

FATTO E SVOLGIMENTO DELL ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 24.10.2012, prot. n. 2894, la società Lecce ha dedotto: - di aver conseguito la licenza federale per la partecipazione al campionato di serie B per la stagione 2012/2013; - di essere stata inserita nel calendario di tale campionato; - di non aver tuttavia percepito il contributo previsto dal art. 19.2. dello Statuto- Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Tutto ciò premesso, ha chiesto, previa declaratoria dell obbligo della Lega di corrisponderle il suddetto contributo, la condanna di quest ultima al pagamento della somma di. 5.000.000,00 oltre IVA e con vittoria di spese. Con memoria del 12.11.2012, prot. n. 3073, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha integralmente contestato le avverse deduzioni ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. In data 8.2.2013 si è tenuta la prima udienza all esito della quale il Collegio - dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed aver sentito le parti - ha concesso termine alla ricorrente fino al 28.2.2013 per il deposito di memoria ed alla resistente termine fino al 20.3.2013 per il deposito di replica, riservandosi la fissazione dell udienza di discussione. Nel corso della prima udienza, inoltre, le parti hanno autorizzato il Collegio a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino alla data del 31.5.2013. Nel rispetto del primo e del secondo termine, entrambe le parti hanno depositato, rispettivamente, memoria e replica. 2

All udienza di discussione, fissata per la data dell 8.5.2013, le parti hanno discusso nel merito tutte le questioni oggetto del giudizio arbitrale, autorizzando il Collegio ad emettere entro la data del 31.5.2013 il solo dispositivo del lodo ed entro il 30.6.2013 le relative motivazioni. Il Collegio si è quindi riservato per la decisione. MOTIVI L istanza di arbitrato è infondata e pertanto viene rigettata. 1. La richiesta della ricorrente di ottenere l attribuzione dell importo di. 5.000.000,00 quale cosiddetto paracadute è basata sull art. 19.2. n. 1) dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie A approvato dall Assemblea in data 1.7.2010 e quindi pacificamente applicabile alla fattispecie in esame. Tale norma recita: è attribuita alle società che retrocedono in serie B (con espressa esclusione delle società la cui retrocessione venisse determinata dall applicazione di una delle sanzioni previste dall articolo 18, lettere g, in applicazione del principio di afflittività ivi previsto, h ed i del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente), da determinarsi come segue: - alle società che retrocedono dopo avere disputato, consecutivamente nelle due stagioni sportive precedenti l entrata in vigore del presente Regolamento il Campionato di Serie A è attribuita la somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per il primo anno di partecipazione effettiva al campionato di serie B, e di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per l eventuale secondo anno consecutivo di partecipazione effettiva al Campionato di Serie B. 1.1. In realtà, proprio alla luce della disposizione testé citata, appare evidente l infondatezza della pretesa avanzata dalla società Lecce. Infatti, la norma in parola prevede, ai fini del riconoscimento del paracadute, la necessaria sussistenza di due condizioni congiunte ed inscindibili tra loro: la prima di esse è la retrocessione sul campo dal campionato di serie A a quello di serie B e non 3

in conseguenza dell applicazione di una di quelle sanzioni espressamente indicate dalla norma e previste dal Codice di Giustizia Sportiva; la seconda è la partecipazione effettiva al campionato di serie B. 1.2. Orbene, nel caso de quo, mentre sussiste certamente la prima condizione, essendo il Lecce retrocesso sul campo al termine della stagione sportiva 2011/2012, manca, altrettanto pacificamente, la seconda condizione, non avendo la detta società effettivamente partecipato al campionato della serie cadetta. L insussistenza di tale ultima condizione impedisce l erogazione del contributo economico definito in gergo paracadute. 1.3. A tale conclusione deve pervenirsi necessariamente in base all interpretazione letterale della norma di cui si tratta ed all esame della sua ratio. 1.3.1. La lettera dell art. 19.2. n. 1) dello Statuto-Regolamento della LNPA è fin troppo chiara nel subordinare l attribuzione del paracadute (. 5.000.000,00 per il primo anno e 2.500.000,00 per l eventuale secondo anno) alla effettiva partecipazione al campionato di serie B, sempreché la retrocessione dalla serie A non sia intervenuta in virtù dell applicazione delle sanzioni previste dall art. 18, lett. g), h) ed i), del Codice di Giustizia Sportiva. Il concetto che la disposizione intende valorizzare è dunque quello della effettività della partecipazione al campionato di serie B, ciò che si realizza soltanto quando la società di calcio vi abbia partecipato in concreto, disputando regolarmente il torneo e giocando le relative partite secondo il calendario a suo tempo stabilito. 1.3.2. Lo scopo della norma è altrettanto chiaro ed è quello di sostenere, con un contributo economico di una certa entità, le società che, avendo programmato investimenti ed assunto impegni contrattuali per competere nel campionato di calcio della massima serie, si ritrovano poi, per effetto della retrocessione 4

sportiva in serie B, a dover gestire quegli investimenti e quegli impegni in un contesto più circoscritto quanto a volume di affari, nel quale gli introiti sono di gran lunga inferiori e diversamente modulati. Se ciò è vero, si capisce allora anche la ratio della esclusione dal contributo: non c è alcuna esigenza di assicurare un paracadute a quelle società che non partecipino effettivamente al campionato di serie B e che quindi non devono sostenere i relativi oneri. 1.4. Nel caso di specie, è innegabile che l U.S. Lecce s.p.a. non abbia partecipato effettivamente al campionato di serie B, essendo stata condannata (con decisione del 10.8.2012 della Commissione Disciplinare Nazionale, confermata in appello dalla Corte di Giustizia Federale il 22.8.2012) alla esclusione dal campionato di competenza di serie B 2012/2013 con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. Ed infatti il Consiglio Federale ha poi disposto l ammissione del Lecce a campionato di Lega Pro, cui ha effettivamente partecipato. Stando così le cose, appare allora evidente la legittimità del comportamento tenuto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A che ha negato al Lecce la corresponsione del beneficio economico di. 5.000.000,00. 1.5. A prescindere da tali assorbenti considerazioni, va rilevato che, anche sotto un diverso profilo di ordine sistematico, il comportamento posto in essere dalla Lega è pienamente legittimo. Infatti, se è vero che l illecito disciplinare viene sempre considerato dall ordinamento sportivo come un fatto di estrema e straordinaria gravità - tant è che, solo per restare nell ambito della presente controversia, esso costituisce motivo di negazione del paracadute sarebbe poi a dir poco singolare e contraddittorio che, in un ipotesi come quella in esame, il Lecce, ulteriormente retrocesso per illecito sportivo, possa godere di un beneficio economico. In altri termini, non è pensabile che una società che si è resa 5

responsabile di una delle più gravi violazioni del Codice di Giustizia Sportiva possa ricevere una sorta di premio quale è indubbiamente la concessione del paracadute. 2. A confutare tutti i rilievi fin qui svolti, non valgono gli argomenti addotti dalla società istante che saranno qui di seguito analiticamente esaminati. 2.1. In primo luogo, la società ricorrente ritiene che il requisito dell effettiva partecipazione al campionato di serie B sia soddisfatto dalla mera ammissione ad esso. In realtà, se pure è vero che inizialmente il Lecce era stato ammesso al suddetto campionato, in ogni caso l ammissione (che viene disposta ove ricorrano i requisiti per l iscrizione al campionato) non equivale a partecipare a tale competizione, dato che costituisce semplicemente il presupposto indispensabile per la (effettiva) partecipazione ad essa. 2.2. In secondo luogo, l aver disputato l U.S. Lecce una gara della Coppa Italia è circostanza assolutamente neutra ai fini che qui rilevano, trattandosi di competizione oggettivamente e notoriamente diversa rispetto al campionato di serie B. Pertanto i predetti due elementi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non sono sufficienti ed idonei ad integrare gli estremi della effettiva partecipazione al campionato. 2.3. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Lega avrebbe motivato la reiezione della richiesta del paracadute con la mancata ammissione del Lecce al campionato di serie B. Da ciò la società vorrebbe ricavare un argomento a sostegno della propria tesi, secondo cui, ai fini della concessione del beneficio economico in questione, quel che conta sarebbe, per l appunto, l ammissione al campionato di serie B e non certo l aver partecipato effettivamente ad esso. Tale tesi, come visto, non è condivisibile alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione in esame; comunque appare evidente che la comunicazione 6

della Lega è frutto di un mero errore sia perché il Lecce era stato ammesso al campionato, sia perché la norma fa riferimento alla effettiva partecipazione e non alla pura e semplice ammissione. 2.4. In quarto luogo, l U.S. Lecce s.p.a. afferma che l art. 19.2. n. 1) vada letto scindendo le singole parti di cui si compone, e cioè nel senso che l attribuzione del paracadute sarebbe sancita soltanto dal n. 1) del 2 comma, prevedendo come unica ipotesi di esclusione dell erogazione del contributo la retrocessione per ragioni disciplinari, laddove ciò che è invece stabilito nel primo alinea non costituirebbe motivo di esclusione, ma semplice specificazione delle modalità di corresponsione del paracadute. Anche tale argomentazione è priva di fondamento, dal momento che la norma de qua, per come è strutturata, deve essere letta ed interpretata nella sua interezza (con la necessaria compresenza, quindi, di entrambe le condizioni di cui s è detto), a meno di non volerle attribuire un significato diverso da quello fatto palese dalle parole utilizzate. 2.5. In quinto luogo, secondo il Lecce lo Statuto-Regolamento della Lega successivamente emanato, nel quale viene fatto specifico riferimento all effettiva partecipazione all intero campionato, costituirebbe la prova che, in precedenza, ai fini della concessione del paracadute, non era indispensabile l effettiva partecipazione al campionato. Pure questo assunto deve ritenersi infondato in considerazione del fatto che la nuova formulazione della disposizione, ben lungi dal dettare una diversa disciplina della materia, rappresenta soltanto un chiarimento, resosi necessario proprio al fine di evitare pretestuose e strumentali interpretazioni come quella sostenuta dalla società ricorrente. Sul punto comunque, a tutto voler concedere, non si può fare a meno di sottolineare che l aggiunta all intero campionato non vale in alcun modo a 7

sminuire e/o a neutralizzare il concetto della effettiva partecipazione che, anzi, viene ad essere ulteriormente valorizzato. Pertanto, anche volendo seguire il ragionamento della società ricorrente, la conclusione non muterebbe affatto: sotto il vigore della precedente disposizione sarebbe stato sufficiente partecipare effettivamente al campionato di serie B, disputando magari anche solo poche partite (ma il Lecce non ha disputato neppure una partita di tale campionato, con ciò escludendosi certamente che si sia realizzata la condizione di cui trattasi); nel vigore della nuova disposizione sarebbe invece necessario che l effettività della partecipazione sia estesa a tutte le partite del campionato. 3. In virtù di tutte le considerazioni fin qui esposte, il Collegio rigetta il ricorso. 4. Il regolamento delle spese di lite e degli onorari del Collegio Arbitrale, in considerazione della complessità della questione trattata e dell errore, sopra rilevato, commesso dalla Lega nella comunicazione con cui ha negato al Lecce il paracadute errore che ha in parte contribuito all insorgenza della vertenza viene così fissato: compensazione delle spese di lite e ripartizione dei compensi degli Arbitri, quantificati in complessivi. 21.000,00, oltre accessori, nella misura di 2/3 (. 14.000,00) a carico della ricorrente e di 1/3 (. 7.000,00) a carico della resistente, con il vincolo di solidarietà. 5. La presente decisione è stata assunta a maggioranza, dato che un componente del Collegio Arbitrale, nella persona del prof. Alberto Zito, ha formulato la seguente dissenting opinion : La dissenting opinion relativa alla decisione assunta in ordine alla presente controversia si basa sulle seguenti ragioni. La fattispecie concreta per cui è causa è disciplinata ratione temporis dall art. 19, comma 2, del Statuto- Regolamento della Lega Nazionale di serie A, quale vigente all epoca dei fatti (tale articolo è stato successivamente modificato). Nella sua originaria formulazione esso prevedeva che l erogazione del c.d. paracadute fosse attribuito alle società retrocesse in serie B con espressa esclusione delle società retrocesse per effetto dall applicazione di una delle sanzioni previste dall art. 18, lett. g), h) ed i), del Codice di giustizia sportiva. Inoltre esso prevedeva per le società, che retrocedano sul campo dalla serie A alla serie B, l attribuzione della somma di Euro 5.000.000,00, per il primo anno di partecipazione effettiva al campionato di serie B, e di altri 2.500.000,00, per l eventuale secondo anno consecutivo di partecipazione effettiva al suddetto campionato. 8

Tanto ricordato, è pacifico che nel caso di specie non ricorra una delle cause di esclusione previste dal menzionato art. 19, atteso che l Unione Sportiva Lecce è retrocessa in serie B al termine della stagione sportiva 2011-2012, esclusivamente in virtù della posizione occupata nella classifica finale del campionato di serie A e non certamente in virtù di una delle sanzioni previste dall art. 18 del Codice di giustizia sportiva. Emerge infatti dai fatti di causa che l Unione Sportiva Lecce è stata regolarmente ammessa al campionato di serie B per la stagione 2012-2013. Per effetto dell ammissione al campionato di serie B ha disputato due incontri nella fase di qualificazione della Coppa Italia riservata alle società militanti nella serie cadetta. Solo successivamente all ammissione al campionato è stata retrocessa in Lega Pro per effetto della decisione della Corte di Giustizia Federale del 22 agosto 2012. A seguito di tal retrocessione la Lega Nazionale di Serie A ha comunicato in data 25 settembre 2012 quanto segue: il contributo di cui all art. 19, comma 2, n. 1, dello Statuto- Regolamento LNP non vi è dovuto essendosi verificata la condizione risolutiva della vostra mancata ammissione al campionato di serie B 2012-2013. In virtù dei ricordati fatti diventa dunque dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, chiarire l esatta portata del concetto di effettiva partecipazione al campionato, ossia dell unica condizione (prevista dal ricordato art. 19, comma 2, n. 1) che in questa sede viene in rilievo. Detto in altri termini, occorre chiarire se il requisito in questione possa essere soddisfatto con l ammissione al campionato, come sostiene parte attrice, ovvero con l effettiva partecipazione all intero campionato, come sostiene parte resistente. Trattandosi di interpretare una disposizione posta da un atto di autonomia negoziale, tale essendo quello adottato dalla Lega Nazionale di Serie A, a dovere essere applicati nel caso di specie sono i criteri indicati nel Capo IV del Codice Civile. In particolare, a venire in rilievo, è quanto disposto dall art. 1362 c.c. ai sensi del quale: Nell interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Ebbene nel caso di specie risulta che l art. 19, comma 1, n. 2, è stato successivamente modificato dalla Lega Nazionale di Serie A. Per effetto di tale modifica la disposizione oggi prevede espressamente che la concessione del c.d. paracadute sia subordinata all effettiva partecipazione all intero campionato. Dalla suddetta modifica, che costituisce senza dubbio comportamento rilevante ai sensi dell art. 1362 del c.c., si evince come la volontà espressa nell originaria formulazione della disposizione di cui all art. 19, comma 2, n. 1, fosse quella di subordinare il riconoscimento del contributo non all effettiva partecipazione all intero campionato, bensì ad un presupposto meno stringente, che non può, dunque, che essere individuato nell ammissione al campionato stesso. Non si comprenderebbe, infatti, la necessità della modifica disposta dalla Lega Nazionale di Serie A, se non nel senso di innovare il quadro regolamentare vigente. Né la disposizione introdotta può essere intesa come norma di interpretazione della precedente disposizione, atteso che esso non si autoqualifica come tale ed atteso che non emergono elementi dai quali è dato desumere, neanche implicitamente, una volontà in tal senso. Quanto detto sul significato che deve essere attributo all originaria formulazione della disposizione di cui all art. 19, comma 2, n. 1, trova peraltro significativa conferma nella stessa comunicazione con cui la Lega Nazionale di Serie A ha disposto la revoca del contributo all Unione Sportiva Lecce. Tale decisione viene, infatti, motivata sulla base della mancata ammissione al campionato della società sportiva. E ben vero che la Lega Nazionale di Serie A erra nel sostenere che l Unione Sportiva Lecce non è stata ammessa al campionato. Ma in tale sede ciò che rileva è che, pur errando, sia la stessa Lega a riconoscere che il diritto a ricevere il contributo viene meno in ragione della non ammissione al campionato e non già in ragione della effettiva partecipazione all intero campionato, con ciò mostrando di aderire ad un interpretazione della disposizione di cui all art. 19, comma 2, quale vigente all epoca dei fatti, nella quale l effettiva partecipazione al campionato finisce per coincidere con l ammissione allo stesso. In aggiunta si deve altresì considerare come la stessa Lega Nazionale di Serie A non abbia mai corretto l originaria comunicazione. 9

Per tutte le ragioni sopra esposte è da ritenere dunque che l art. 19, comma 2, n. 1, nella formulazione vigente all epoca dei fatti, debba essere interpretato nel senso che il c.d. paracadute fosse subordinato alla condizione dell ammissione al campionato e non all effettiva partecipazione all intero campionato, con la conseguenza che esso è da ritenere spettante all Unione Sportiva Lecce. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) rigetta l istanza di arbitrato proposta dalla U.S. Lecce spa; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) pone a carico dell istante, U.S. Lecce s.p.a. nella misura di 2/3 e della Lega Nazionale Professionisti, nella misura di 1/3, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, così come quantificati in parte motiva; d) pone a carico dell istante, U.S. Lecce s.p.a. nella misura di 2/3 e della Lega Nazionale Professionisti, nella misura di 1/3, il pagamento dei diritti amministrativi; e) dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza in data 29 maggio 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Alberto Zito F.to Massimo Zaccheo 10