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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 50 13.02.2015 IVA per cassa: modalità dichiarative I soggetti che hanno aderito al regime dell IVA per cassa a decorrere dall 1.12.2012 per il 2015 devono scegliere se proseguire o revocare l opzione Categoria: IVA Sottocategoria: Dichiarazione annuale I soggetti che hanno aderito al regime dell IVA per cassa a decorrere dall 1.12.2012 (opzione comunicata nel quadro VO del mod. IVA 2013) sono stati obbligati a mantenere lo stesso per il triennio 2012 2014. Tali soggetti per il 2015 devono scegliere se: proseguire con l IVA per cassa e quindi con le medesime modalità fino ad ora adottate, senza necessità di comunicare alcunché; applicare il regima IVA ordinario revocando la scelta fatta nel 2012. In tal caso le fatture emesse per le operazioni effettuate dall 1.1.2015 non riporteranno più il richiamo all IVA per cassa e la revoca dell opzione dovrà essere comunicata barrando l apposita casella nel quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015. I contribuenti che adottano il regime dell IVA per cassa a decorrere dal 1.1.2015 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2017. Tali soggetti dovranno emettere le fatture complete della relativa dicitura per le operazioni effettuate a decorrere dall 1.1.2015 e comunicare la scelta del regime nel modello IVA 2016 relativo al 2015. Il regime andrà applicato obbligatoriamente fino al 31.12.2017, ferma restando la decadenza in caso di superamento del limite massimo di volume d affari ( 2 mln). Premessa A decorrere dall 1.12.2012 è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione IVA per cassa, introdotto dall art. 32-bis, DL n. 83/2012 (in sostituzione del precedente regime ex art. 7, DL n. 185/2008). La citata normativa prevede che il nuovo regime si applichi: 1

per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Nella seguente tabella si riassumo le caratteristiche del regime dell IVA per cassa. Tabella n. 1 Il regime dell IVA per cassa ex. art. 32 bis, D.L. 83/2012 Condizioni di accesso Inferiore a due milioni d euro. Volume d affari In caso di inizio dell attività in corso d anno il volume d affari non va ragguaglio ad anno. Comportamento concludente con opzione da esercitarsi nella prima dichiarazione IVA successiva all esercizio dell opzione, da intendersi, Opzione ordinariamente, come quella relativa all anno in cui è esercitata l opzione mediante comportamento concludente. Caratteristiche regime IVA per cassa Il regime in esame si applica alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che agiscono nell esercizio d impresa/arte professione. Sono escluse dall applicazione del suddetto regime le Ambito oggettivo seguenti operazioni: 1. ATTIVE: operazioni con applicazione di regimi speciali di determinazione dell IVA; operazioni con IVA ad esigibilità differita ex 2

Esigibilità IVA Detrazione IVA Detrazione cessionario/commi ttente Procedure operative art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72; operazioni con assolvimento dell imposta da parte dell acquirente / committente mediante il reverse charge ; cessioni intraue / esportazioni ex artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72. 2. PASSIVE: acquisti di beni / servizi soggetti al reverse charge ; acquisti intraue di beni; importazioni di beni; estrazioni di beni da depositi IVA. Non è possibile gestire separatamente le operazioni attive /passive escluse dal regime IVA per cassa salvo che le stesse configurino un attività separata ex. art. 36, D.P.R. n. 633/72. Al momento dell incasso e comunque entro un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. L Amministrazione Finanziaria nella C.M. 1/E/2013 ha chiarito che nel caso di pagamento tramite mezzi diversi dal denaro (ad esempio, bonifico bancario) il corrispettivo si considera incassato nel momento dell effettiva disponibilità della somma sul c/c bancario, a partire quindi dalla c.d. data disponibile, corrispondente al giorno a partire dal quale quanto accreditato può essere effettivamente utilizzato. Non rileva la formale conoscenza dell operazione che avviene attraverso l invio della documentazione contabile da parte della banca. Al momento del pagamento è comunque detraibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell operazione. Momento di effettuazione dell operazione Nelle fatture emesse va riportata una specifica indicazione dell adozione della disciplina in esame: Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, Decretolegge 22 giugno 2012, n. 83. 3

L Amministrazione Finanziaria nella C.M 44/E/2012 ha evidenziato che la mancata indicazione della riportata dicitura non inficia l applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. Esercizio opzione 01.01.2015 Per i soggetti che intendono avvalersi del regime dell IVA per cassa ex art. 32 bis, D.L. 83/2012 a partire dal 01.01.2015: La verifica del volume d affari va fatti in riferimento al modello IVA 2015, periodo d imposta 2014, rigo VE40. L opzione andrà esercitata nel Modello IVA 2016, periodo d imposta 2015. Per i soggetti che hanno aderito al regime dell IVA per cassa ex. art. 32 bis, D.L. 83/2012 a partire dal 01.01.2014: L opzione andrà esercitata nel Modello IVA 2015, periodo d imposta 2014. x L opzione: - ha effetto a decorrere dall 1.1 dell anno in cui la stessa viene esercitata, o dalla data di inizio dell attività; - è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d affari (in tal caso torna applicabile il regime ordinario); - decorso il triennio l opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell opzione. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.11.2012, n. 44/E, l assenza di detta dicitura non inficia l applicazione della liquidazione IVA per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile (modalità di versamento e di detrazione dell IVA) 4

I contribuenti che hanno adottato l IVA per cassa a decorrere dall 1.12.2012 (opzione comunicata nel quadro VO del mod. IVA 2013) sono stati obbligati a mantenere lo stesso per il triennio 2012 2014. Tali soggetti per il 2015 detti soggetti devono scegliere se: - proseguire con l IVA per cassa e quindi con le medesime modalità fino ad ora adottate, senza necessità di comunicare alcunché; - applicare il regima IVA ordinario revocando la scelta fatta nel 2012. In tal caso le fatture emesse per le operazioni effettuate dall 1.1.2015 non riporteranno più il richiamo all IVA per cassa e la revoca dell opzione dovrà essere comunicata barrando l apposita casella nel quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015. i contribuenti che hanno adottato l IVA per cassa a decorrere dall 1.1.2013 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2015; i contribuenti che hanno adottato l IVA per cassa a decorrere dall 1.1.2014 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2016; Ii contribuenti che adottanno il regime dell IVA per cassa a decorrere dal 1.1.2015 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2017. Tabella n. 2 Opzione regime IVA per cassa Decorrenza Esercizio opzione Modello IVA 2014, 01.01.2012 periodo d imposta 2013 Modello IVA 2014, 01.01.2013 periodo d imposta 2013 Modello IVA 2015, 01.01.2014 periodo d imposta 2014 Modello IVA 2016, 01.01.2015 periodo d imposta 2015 Durata regime 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Revoca Modello IVA 2016, relativo al 2015 Modello IVA 2017, relativo al 2016 Modello IVA 2018, relativo al 2017 Modello IVA 2019, relativo al 2018 In caso di fuoriuscita dal regime, il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all ultimo mese/trimestre di applicazione del regime l ammontare dell IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati. 5

Esempio 1: operazioni attive Si propone il seguente esempio. Un soggetto passivo IVA ha aderito dal 01.01.2013 al nuovo regime dell IVA per cassa. L opzione andava esplicitata nel Modello IVA 2014, periodo d imposta 2013. Le operazioni effettuate dal contribuente nel 2013 ammontavano ad euro 100.000 + IVA 22%. Di queste sono state incassate nel 2013 fatture per euro 50.000 + IVA. Compilazione Modello IVA 2014, periodo d imposta 2013 50.000 11.000 50.000 50.000 100.000 Ipotizziamo che nel 2014: vengono incassate le fatture del 2013 relative al regime dell IVA per cassa per euro 50.000+IVA 22%; In tal caso, nel Modello IVA 2015, periodo d imposta 2014: i 50.000,00 andranno indicati nel rigo VE22 e concorreranno alla determinazione dell imposta; per evitare duplicazione del volume d affare, essendo operazioni che hanno concorso a formare il volume d affari nel precedente periodo d imposta, l importo verrà sterilizzato con l indicazione nel rigo VF38 con segno meno. : 6

50.000 11.000 50.000 Esempio 2: operazioni passive Per quanto riguarda le operazioni passive, va ribadito, il diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento e comunque dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell operazione. Per quanto riguarda le operazioni passive 2014: - quelle per le quali l IVA è divenuta detraibile nel 2014 andranno indicate tra gli acquisti imponibili (fatture 2013 pagate nel 2014 o comunque per le quali è decorso un anno dal momento di effettuazione); - quelle annotate nel 2014 per le quali invece l imposta non è non è divenuta detraibile entro fine anno andranno indicate nel quadro VF, rigo VF19, colonne 1 e 2. Nell'anno successivo in cui avrà luogo alla detrazione dell'iva, le stesse saranno indicate tra gli acquisti imponibili del quadro VF e l'imponibile verrà indicato in diminuzione, in quanto avrà già concorso alla determinazione del totale degli acquisti relativo al 2014. Ipotizziamo che un soggetto passivo Iva ha aderito, partire dal 1 Dicembre 2012, al regime di cui all art. 32-bis, D.L. 83/2012. ha ricevuto fatture nel 2014 per euro 30.000,00 + Iva 22%; di queste ne sono state pagate 15.000,00 + IVA; ha pagato fatture del 2013 nel 2014 per euro 15.000,00 + IVA. Le fatture pagate nel 2014 andranno indicate nel rigo VF11. 30.000 6.600 Le fatture ricevute nel 2014 ma non pagate andranno indicate nel rigo VF19, colonna 1 e 2. 7

15.000 15.000 15.000 Tali operazioni concorreranno al totale degli acquisti 2014. Per quanto riguarda invece le fatture 2013 pagate nel 2014 queste andranno indicate nel rigo VF20, con segno negativo. - Riproduzione riservata - 8