VEICOLI A DEDUCIBILITÀ TOTALE

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AUTOVEICOLI Le modifiche alle norme sulla deducibilità dei costi relativi agli automezzi innescate dalla condanna UE. sulla detraibilità IVA hanno in poco tempo subito continue variazioni creando una situazione che non si addice a uno stato civile. Si sono venute a creare 4 situazioni riassumibili con: 1) le regole applicabili ai redditi 2006 la cui dichiarazione sarà inviata entro il 1 ottobre 2007; 2) le regole che incidono sul secondo acconto 2007 da versare entro novembre 2007; 3) le regole applicabili dai redditi 2007 i cui dati confluiranno in Unico 2008; 4) le regole IVA così schematizzabili: % DI DETRAIBILITÀ IVA TIPO SOGGETTO TIPO DI ACQUISTO DAL 14.9.2006 AL 26.6.07 FINO AL 13.9.07 27.6.2007 IN MISURA PARI ALLA PERCENTUALE CON CUI IL MEZZO ERA UTILIZZATO AI FINI AZIENDALI O PROFESSIONALI PROFESSIONISTI IMPRESE ACQUISTO DI 40% AUTO, LEASING, NOLEGGIO, AGENTI, RAPPRESENTANTI, MANUTENZIONI E TAXISTI, NOLEGGIATORI, RIPARAZIONI, AUTOSCUOLE, NONCHÉ PER I ACQUISTO DI VEICOLI CHE COSTITUISCONO CARBURANTI 100% 100% 100% BENE STRUMENTALE NELL ATTIVITÀ D IMPRESA (*) EVENTUALE ISTANZA DI RIMBORSO FORFETTARIO O ANALITICO SCADENTE IL 20.9.07 Per l AF costituiscono bene strumentale nell attività d impresa solamente quei veicoli senza i quali non si può esercitare l attività quali quelli utilizzati dai noleggiatori, dai taxisti, ecc. Regole automezzi per il 2007 Con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 la normativa può essere riepilogata come segue. Ai fini delle II.DD. i veicoli vengono divisi in due categorie, quelli la cui deducibilità rimane totale e quelli la cui deducibilità è limitata. Sono confermati i limiti massimi di valore sul quale calcolare le quote di ammortamento o un limite di valore per la deducibilità dei canoni leasing o di noleggio. Negli schemi che seguono riassumiamo le regole: Aeromobili da turismo Navi e imbarcazioni da diporto Autovetture Autocaravan Ciclomotori e motocicli Veicoli adibiti uso pubblico (taxi) VEICOLI A DEDUCIBILITÀ TOTALE TIPOLOGIA DEL VEICOLO Altri veicoli: Veicoli per trasporto merci; Autoveicoli per trasporto promiscuo persone cose (1); Autoveicoli per trasporti specifici. CONDIZIONE Utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria d impresa vale a dire quei veicoli senza i quali l attività non può essere esercitata (es. veicoli per le imprese che li noleggiano) Uso pubblico Il loro utilizzo deve essere inerente all'attività svolta. 1 40131 Bologna CSA Consulting - Via Saffi 73/3 (BO)

(1) Il Ministero riconosce la piena deducibilità purché inerenti all attività d'impresa o alla professione svolta, ma considerato che qualsiasi veicolo poteva essere immatricolato ad uso promiscuo, il Ministero ha posto dei vincoli non previsti dalla legge, veniva chiesto infatti che, oltre all'immatricolazione ad uso promiscuo, il veicolo disponga abitualmente, per almeno la metà della superficie dell'abitacolo, di un piano destinato al trasporto di cose. Per i veicoli immatricolati dall 1.10.1998 il problema non si pone perché col recepimento della Direttiva CEE in materia di omologazioni è scomparsa la categoria autoveicoli per trasporto promiscuo. MEZZO VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA IMPRESA (ditte individuali o società) PROFESSIONISTA (singolo o associato) VALORE MASSIMO % DEDUCIBILITÀ PER CALCOLO AGENTI E RAPPRESENTANTI (individuali o società) VALORE MASSIMO % DEDUCIBILITÀ PER CALCOLO II.DD. Amm.to leasing Locazione o noleggio II.DD. Amm.to leasing Locazione o noleggio Autovetture 18.075,99 3.615,19 25.822,84 3.615,19 40% l impresa Autocaravan 18.075,99 3.615,19 25.822,84 3.615,19 40% il 80% Ciclomotori professionista 2.065,82 413,16 2.065,82 413,16 Motocicli 4.131,65 774,68 4.131,65 774,68 N.B. I leasing stipulati dal 8.8.2006 devono avere una durata minima di 48 mesi. Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per più della metà del periodo d imposta La quota deducibile è pari al 90% di tutti i costi sostenuti mentre ammortamenti leasing e noleggio non sono soggetti a limiti di valore del veicolo. (*) Relativamente al noleggio, di contrario avviso, la Risoluzione 231/E del 22.08.2007. È opportuno documentare l'uso promiscuo al dipendente, prevedendolo nel contratto di lavoro. Naturalmente la possibilità di utilizzo del veicolo aziendale costituisce un fringe benefit (compenso in natura) per il dipendente, detto compenso in natura è ora determinato convenzionalmente in misura pari al 30% del costo annuo del veicolo per una percorrenza media di 15.000 Km. (detto importo è stabilito annualmente dal ministero sulla base delle tariffe ACI). La misura del compenso in natura è ridotta, nel caso l azienda abbia stipulato un accordo con il dipendente prevedendo un addebito per l utilizzo dell auto, a fronte del quale sarà emessa fattura imponibile I.V.A. Esempio: Beneficio convenzionale Eu. 2.250,00 (ipotizzando il 30% di 15.000 Km x 0,50) Costo addebitato al dipendente Eu. 1.800,00 (1.500 + I.V.A. 20%) Fringe benefit da tassare in busta paga Eu. 450,00 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI: il valore totale dell ammortamento massimo per un auto sarà pertanto pari a 7.230,40 euro per le imprese e per i professionisti (40% di 18.075,99) ed a Euro 20.658,27 (80% di 25.822,84) per agenti e rappresentanti. L ammortamento anticipato non è più ammesso, per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. SPESE: tutte le spese relative agli automezzi (impiego, custodia, manutenzione, riparazione, ecc.) sono deducibili nella stessa misura prevista nella colonna deducibilità della tabella (40 o 80% oppure 100% per i veicoli a deducibilità totale). PROFESSIONISTI: Sono deducibili i costi di un solo veicolo o nel caso di studi associati o società semplici la deducibilità è ammessa nella misura di un veicolo per ogni professionista socio o associato. Leasing autovetture 2 40131 Bologna CSA Consulting - Via Saffi 73/3 (BO)

L art. 36 cc. 6-bis e 6-ter del DL. 223/06 ha previsto che i canoni leasing per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria sono deducibili a condizione che il relativo contratto abbia una durata pari al periodo di ammortamento (in precedenza si prevedeva la metà) quindi essendo in generale l aliquota di ammortamento del 25% la durata del contatto di leasing deve essere di almeno 4 anni. Norma in vigore dai contratti stipulati dal 12/08/2006. Nei casi ammessi i canoni leasing sono quindi deducibili nel limite corrispondente ai valori previsti, es. 18.075,99 per le autovetture. Così ad esempio, nel caso di stipula di un contratto di Leasing da parte un impresa o di un professionista in data 1 luglio, della durata di 48 mesi (1460 gg.) in cui, il costo del mezzo sostenuto dalla società di leasing, (aumentato dell I.V.A. teorica non detraibile), sia di 30.987,41 euro contro i 18.075,99 euro ammessi fiscalmente e che l'ammontare complessivo dei canoni (interessi compresi) sia pari a 36.151,98 euro, avremo che: La percentuale di deducibilità dei canoni leasing sarà del 23,333%, pari cioè a: (18.075,99 : 30.987,41 x 100) x 40% = 23,333 - Il primo anno la deduzione dovrà però essere rapportata al periodo di durata del contratto, pertanto il costo deducibile sarà pari a 1.328,83 Euro così determinato: 36.151,98 x 23,333% = 8.435,34 COSTO TOT. LEASING X % NETTA DI DEDUCIBILITÀ 8.435,34: 1.460 x 184 = 1.063,08 TOT. COSTO DEDUCIBILE : DURATA CONTRATTO X GG. CONTRATTO NELL ESERCIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO: I limiti di valore dei contratti di locazione o noleggio vanno ragguagliati ad anno. Pertanto il costo giornaliero deducibile della locazione o noleggio di una autovettura posseduta da una normale impresa o un professionista sarà pari a: 3.615,20 : 365gg. x 40% = 3,961 euro NOLEGGIO FULL SERVICE : La circolare n. 48/1998 dispone che nei contratti di noleggio Full Service dove il canone di noleggio complessivo è comprensivo anche dei corrispettivi per prestazioni accessorie (manutenzione ordinaria, assicurazione e tassa di circolazione). Nel calcolo del costo massimo deducibile il canone di noleggio deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie. Nel contratto, però, deve essere specificatamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. ESEMPIO riferito A) COSTO NOLEGGIO FULL SERVICE 10.329,14 B) DURATA DEL CONTRATTO 1 ANNO SOLARE C) QUOTA DEL FULL SERVICE RIFERIBILE AL SOLO NOLEGGIO 5.500,00 D) DIFFERENZA PER PRESTAZIONI ACCESSORIE 4.829,14 Il costo complessivamente deducibile è determinato secondo il seguente calcolo: ( 3.615,20 x 40%) + ( 4.829,14 x 40%) = 1.446,08 + 1.931,65 Importo complessivo deducibile : 3.377,73 DITTE INDIVIDUALI: Non ci sono limiti al numero di veicoli, così come per le società di persone o di capitali. AGENTI DI COMMERCIO: Secondo il Ministero l'elevazione a 25.822,84 euro del limite di valore opera solo per le autovetture, ancorché la legge parli di "autoveicoli", definiti dal Codice della strada come "veicoli a motore con almeno quattro ruote". 3 40131 Bologna CSA Consulting - Via Saffi 73/3 (BO)

Si precisa infine che le norme sugli agenti e rappresentanti valgono anche per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione. RI DEI VEICOLI: Nel caso di successiva rivendita dei veicoli a deducibilità limitata, la relativa plusvalenza o minusvalenza concorrerà al reddito d impresa nella stessa proporzione fra il costo del mezzo e il valore su cui è riconosciuto l ammortamento fiscale. Così ad esempio potremo avere: ACQUISTO AUTOVETTURA PER 30.987,41 EURO RIVENDUTA NEL 3 ESERCIZIO Esercizio Costo Amm.to Civilistico Amm.to Fiscale % VALORE % VALORE 1 30.987,41 12,5 3.873,43 12,5 1.129,75 2 25 7.746,85 25 2.259,50 SALDO FONDO AMM.TO 11.620,28 3.389,25 Nell'ipotesi di rivendita con una plusvalenza civilistica pari a 2.324,06 Euro, detta plusvalenza rileverà ai fini fiscali nella seguente proporzione: 11.620,28 : 3.389,25 = 2.324,06 : X dove X è uguale a 677,85 Euro. PLAFOND MANUTENZIONI: Nella determinazione del plafond di calcolo del limite (5%) di deducibilità delle manutenzioni e riparazioni, il valore degli automezzi a deducibilità parziale dovrà essere considerato pari a 7.230,39 o a 20.658,28 nel caso di agenti e rappresentanti. DECORRENZA: Le nuove regole sui veicoli sono applicate dall esercizio in corso alla data del 27.6.2007. RI DEL MEZZO: Con la tabella che segue riepiloghiamo i calcoli da effettuare per calcolare esattamente l IVA in fase di vendita su un mezzo acquista con IVA parzialmente deducibile. IVA (A:10,2) (A:1,13333) 2001-2005 10% 20.000 1960,78 392,16 17.647,11 IVA (A:6,8666) (A:1,211764) DAL 2006 15% 20.000 2.912,62 582,52 16.504,86 IVA (A:1,08)/10*4 (A:1,08)/10*6 DAL 27.6.2007 40% 20.000 7.407,41 1.481,48 11.111,11 (1) Operazione esclusa ai sensi dell art. 13, c. 3 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 nonché ai sensi dell art. 30, c. 5 L. 388/2000. Automezzi regole relative ai redditi 2006 e acconti 2007 Per il periodo d imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità prevista in misura pari a zero per le imprese e in misura pari al 25% per i professionisti è, ora per allora, elevata rispettivamente al 20 e al 30%. La deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente prima prevista in misura pari all importo che costituisce reddito per il dipendente è, ora per allora, stabilita nella misura del 65% I maggiori importi ora deducibili, per il periodo d imposta 2006, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente possono essere recuperati in deduzione nel periodo d imposta in corso alla data del 27 4 40131 Bologna CSA Consulting - Via Saffi 73/3 (BO)

giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo. Infine chi volesse cimentarsi in altre complicazioni potrà calcolare l acconto 2007 (periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006) applicando le disposizioni sulla deducibilità dei veicoli, previgenti all articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 5 40131 Bologna CSA Consulting - Via Saffi 73/3 (BO)