CAMERA DEI DEPUTATI 6 Commissione (Finanze)

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA VI Commissione (Finanze e Tesoro)

Padova, 21 giugno 2016 UNIONE BANCARIA: LA NUOVA VIGILANZA E GLI EFFETTI SUL SISTEMA BANCARIO DAL BAIL OUT AL BAIL IN

Riflessioni sul potenziale impatto del bail-in nel rapporto banca - cliente

La nostra solidità. La nuova normativa del Bail-in

Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie

La crisi finanziaria e l Unione Bancaria

C U L T U R A F I N A N Z I A R I A B A I L I N S E L O S A I T I S A L V I M A U R I Z I O M A P E L L I. I T

Crisi bancarie e Bail-in: cosa cambia e cosa è bene sapere

Legislatura 17 ATTO CAMERA

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli

Il 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore anche in Italia le nuove regole, comuni a tutti i Paesi dell Unione Europea, volte a prevenire e gestire le

Come funziona il Bail-in Dott. Fabio Busuoli. Confartigianato Imprese di Bologna e Imola Bologna 28 gennaio 2016

BAIL IN. A cura di Claudio Cacciamani,

Direttiva Europea per la Gestione e Risoluzione Bancarie

Nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie.

3. I pilastri dell'unione Bancaria Europea: elementi base e punti aperti Laura Zaccaria

Dicembre Bail-in e clausola di depositor preference estesa: quali tutele per i depositi?

Estratto conto corrente al 31/12/2015 DEL CONTO DI CORRISPONDENZA N.: C/O FILIALE DI CASTELLUCCHIO COMUNICAZIONE N.

Le fasi della risoluzione bancaria e i rapporti con il preesistente quadro normativo

Daniele Ravaglia Direttore Generale

BASILEA Le novità regolamentari, i passi chiave di oggi, gli scenari di domani. DTA, azioni di risparmio e bail in. Roma, 20 giugno 2011

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 744

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Il Bail-In del Capitale Le mani sui nostri risparmi. Giorgio Gattei Toni Iero Casalecchio di Reno, 28 gennaio 2016

INDICE-SOMMARIO. Introduzione. Crisi finanziaria e reazione del sistema... Pag. 1

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA ATTO N. 7

La liquidazione coatta amministrativa delle banche

RMSTUDIO DISCUSSION PAPER N 8 BRRD ART. 49 DERIVATI CENSIMENTO DEI DERIVATI FRA LE PASSIVITÀ ASSOGGETTABILI AL BAIL IN. Giugno 2016 RAFFAELE MAZZEO

Bail-in: gli adeguamenti alla normativa comunitaria e nazionale IPOTESI DI LAVORO

LLR n. 2/2018. Intervista sul diritto bancario europeo a Mauro Grande, componente del Single Resolution Board *

1. Le nuove regole sulla prevenzione e la gestione delle crisi bancaria (dalla direttiva BRRD)

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN

1. Le nuove regole sulla prevenzione e la gestione delle crisi bancaria (dalla direttiva BRRD)

Attività e passività finanziarie di pertinenza delle imprese di assicurazione ai sensi dello IAS 39

SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Banche e bail-in. Conoscere la normativa per proteggersi

Informazioni Finanziarie Infrannuali e determinazione utile d'esercizio al 30 giugno 2016

IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULLA RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE (C.D. BRRD)

Le nuove regole in materia di crisi bancarie (SRM) (BRRD 59/2014 e D.LGS 180/2015)

BANCA CENTRALE EUROPEA

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.

BAIL-IN. Alcuni criteri di analisi e simulazione del rischio sul sistema bancario

Audizione presso le Commissioni congiunte Finanze e Tesoro del Senato e Finanze della Camera

PROF. MARIO COMANA LUBERG, BERGAMO, 27 GENNAIO 2016

Intervento di Bruna Szego

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

TERZO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

COMUNICATO STAMPA. Gruppo Sella, approvato il progetto di bilancio 2017

IT Unita nella diversità IT A8-0419/1. Emendamento. Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo a nome del gruppo EFDD

Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie

Decreto legge recante disposizioni urgenti per il settore creditizio

Il requisito MREL e le strategie di finanziamento delle banche

La nuova Direttiva Comunitaria BRRD Bank Recovery and Resolution Directive. Paolino Donnarumma Banco Popolare Servizio Sviluppo e Alleanze

Il funding delle banche italiane tra normalizzazione della politica monetaria e nuovi requisiti

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE AZIONI DI BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA

Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria. Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013

I proventi operativi si attestano ad Euro 16,6 mln con una flessione del -1,7% rispetto agli Euro 16,9 mln del 2016.

INFORMATIVA AL PUBBLICO ai sensi delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circ. n. 263/2006 di Banca d Italia)

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI NUOVE REGOLE EUROPEE

Indice. Introduzione. xiii. Parte prima Il sistema finanziario 1

Le nuove prospettive nei rapporti banca cliente e investitore

NEWS I PRIMI SALVATAGGI BANCARI

RMSTUDIO DISCUSSION PAPER BAIL IN: N 6. Marzo UNA CORRETTA INFORMAZIONE PER I RISPARMIATORI

SENATO DELLA REPUBBLICA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

il c.d. bail-in Giuseppe Boccuzzi Seminario «Il Diritto Bancario» Consiglio Nazionale Forense Roma, 28 settembre 2017

Scheda informativa relativa alle Azioni della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. sulla Proposta di trasformazione di BANCA POPOLARE DI

Informativa al Pubblico

NEWS INIZIA L ESAME SUL BAIL IN. operazioni di cessione (cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo, ad un ente-ponte, o

EVOLUZIONI DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA

La finanza nella gestione quotidiana: il perché di un approccio professionale

Consultazione in Materia di Gestione Collettiva del Risparmio. Recepimento della Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) e Ulteriori Interventi di Modifica

PROGRAMMA. Due quesiti a scelta tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) tra le seguenti materie:

Verso l'unione bancaria: gli effetti sul sistema italiano

Signori Azionisti di risparmio,

HYPO ALPE ADRIA. Terzo Pilastro di Basilea 3 Informativa al pubblico al 31 dicembre 2018

Il meccanismo unico di risoluzione (SRM): l assetto istituzionale. Marco di Pietropaolo SADIBA - 16 maggio 2014

RMSTUDIO DISCUSSION PAPER STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO SUI COSTI BANCARI DELLA N 5. Gennaio

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014

STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

NOTA ESPLICATIVA DEL 60 AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154

LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE: DAL BAIL OUT AL BAIL IN. TUTELE PER GLI INVESTITORI. Avv. Francesco Edlmann Studio Edlmann & Fusi - Firenze

EBA/GL/2015/ Orientamenti

C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Il primo ruolo che può essere attribuito alla moneta è quello di intermediario dello scambio.

Scelte finanziarie delle famiglie e tutela del risparmio

1 Direzione Contabile Amministrativa

Scheda informativa relativa alle Azioni della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro

APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE AZIONI DELLA ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA

Scheda prodotto. Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario. Denominazione Strumento Finanziario Tipo investimento

Indice. pag. xiii. Presentazione della terza edizione, di Roberto Ruozi » 1» 1» 4

Nota Integrativa e ristrutturazione del debito. Riccardo Patimo

HYPO ALPE ADRIA. Terzo Pilastro di Basilea 3 Informativa al pubblico al 31 dicembre 2017

ALLEGATO. del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE DEL XXX

Transcript:

CAMERA DEI DEPUTATI 6 Commissione (Finanze) Seminario istituzionale sulle tematiche relative agli schemi di decreto legislativo relativi all attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atti n. 208 e 209). 20 ottobre 2015 Intervento del Direttore generale dell ABI Giovanni Sabatini. Pagina 1 di 8

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, A nome del Presidente, Antonio Patuelli, e dell Associazione Bancaria vorrei innanzitutto ringraziarvi dell invito a partecipare all odierno incontro dedicato al recepimento nell ordinamento italiano della direttiva europea n. 59 del 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (BRRD Bank Recovery and Resolution Directive). Il tema oggetto dell odierna audizione deve essere collocato all interno dell innovativo progetto dell Unione Bancaria in cui il settore bancario italiano si trova a operare. L Unione Bancaria si fonda su tre pilastri: il sistema unico di vigilanza, il sistema unico di risoluzione delle crisi e il sistema di garanzia dei depositi. Con riferimento al primo pilastro, dal 4 novembre 2014 è entrata in vigore la nuova architettura di vigilanza europea. L accentramento a livello comunitario delle funzioni di vigilanza prudenziale e, dal prossimo anno, della responsabilità della gestione e risoluzione delle crisi bancarie, ha avuto l effetto di cambiare l ottica di vigilanza di tutte le banche, che da prevalentemente nazionale è diventata europea. Il secondo pilastro, il meccanismo unico di risoluzione è in parte oggetto dell odierna audizione, in quanto la direttiva BRRD ne costituisce il fondamento normativo. La terza componente del mercato unico bancario, quella dei sistemi di garanzia dei depositi, è ancora in corso di definizione a livello europeo. Con l unione bancaria vengono meno le residue barriere nazionali e l ambito in cui si svolge la competizione tra banche è diventato unico. L esercizio di valutazione approfondita condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE) prima di assumere i nuovi compiti di vigilanza prudenziale ha dimostrato che non sono più ammesse e giustificate differenze di trattamento. Se prima della crisi era già sentita l esigenza di costituire un set unico di regole di vigilanza in Europa per tenere il passo del crescente consolidamento del mercato unico europeo dei servizi finanziari; oggi l asticella si è spostata più in alto, e l Unione Bancaria ci chiede di realizzare identiche normative, presupposto inscindibile di una vera vigilanza unica. La mera emanazione di normative comunitarie e la creazione di autorità sovranazionali non è più sufficiente. È necessario che il contesto normativo di riferimento ancora frammentato a livello nazionale sia identico tra tutti Pagina 2 di 8

gli Stati membri e in grado di recepire le novità legislative definite a livello internazionale. Così come per il primo pilastro la BCE ha avuto bisogno di un contesto regolamentare uniforme per assumere i nuovi compiti di vigilanza prudenziale, analogamente per il secondo pilastro, che attiene alla fase di gestione e risoluzione delle crisi bancarie e che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2016, la nuova Autorità europea di risoluzione (Single Resolution Board SRB) avrà bisogno di un sostrato normativo perfettamente in linea con le nuove regole comunitarie. Per mettere il SRB in condizione di esercitare in modo incisivo i poteri che assumerà a partire dal prossimo anno ai sensi del Regolamento n. 806 del 2014 istitutivo del Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism - SRM), è necessario oggi recepire in modo puntuale la BRRD e, in particolare, i nuovi strumenti di risoluzione che introdurrà nel nostro ordinamento. Il nuovo assetto normativo per la gestione delle crisi bancarie prevede un sistema articolato volto a prevenire e fronteggiare in modo precoce eventuali situazioni di crisi, affinché le misure di risoluzione siano utilizzate solo in extrema ratio, vale a dire alla fine di un sistema che prevede una molteplicità di strumenti di intervento fortemente potenziati rispetto al passato. Le autorità di vigilanza (BCE e autorità di vigilanza nazionali) sono dotate infatti del potere di intervenire in modo preventivo, e quindi di esigere che la banca detenga fondi propri superiori ai requisiti minimi, chiedere il rafforzamento di processi e strategie, restringere o limitare le attività e le operazioni, esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi, intervenire sulle retribuzioni del management, vietare la distribuzione di utili o il pagamento di interessi e imporre requisiti specifici in materia di liquidità. Con l aggravarsi delle eventuali crisi le misure di intervento precoce variano a seconda della gravità dello stato di dissesto. Il primo passaggio è quello di richiedere all organo di amministrazione della banca di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento. Se ciò non dovesse essere sufficiente si chiede all organo di amministrazione della banca di esaminare la situazione, indicare le misure atte a superare i problemi individuati e preparare un programma d azione, indicandone i tempi di attuazione. Ciò può comportare anche cambiamenti nella strategia aziendale e alle strutture giuridiche o operative della banca. A tal fine può chiedere all organo di amministrazione di convocare un assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l organo di amministrazione non ottemperi a tale richiesta. Pagina 3 di 8

Inoltre, l autorità può chiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più membri dell organo di amministrazione e chiedere alla banca di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento. Qualora il deterioramento sia significativo, oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto della banca o gravi irregolarità amministrative, l autorità di vigilanza può esigere la rimozione dell alta dirigenza e/o dell organo di amministrazione. Se la situazione degenera, l autorità di vigilanza può poi nominare uno o più amministratori temporanei, qualora la sostituzione dell alta dirigenza o dell organo di amministrazione sia ritenuta insufficiente. Se e solo se, nonostante gli interventi precoci, la situazione continua a peggiorare, rimangono solo due possibilità: o la banca viene liquidata secondo le procedure previste dal Testo Unico Bancario (TUB) per la Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) oppure viene posta in risoluzione. In questo secondo caso la possibilità di avviare una procedura di risoluzione è legata al rispetto di tre condizioni contemporanee: 1. La banca è in dissesto o a rischio di dissesto 2. Tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare alcuna misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza 3. L'azione di risoluzione è necessaria nell interesse pubblico della stabilità finanziaria. Nello specifico, tra i nuovi quattro strumenti che costituiranno l ossatura del nuovo quadro normativo di risoluzione, è l istituto del bail-in (salvataggio interno) quello che necessita di maggiore attenzione in fase di recepimento, per gli effetti che avrà la sua introduzione sia con riferimento agli aspetti gestionali dell attività bancaria, sia per le ricadute di natura legale e giuridica. Lo strumento del bail-in pone delle rilevanti sfide legali e giuridiche perché consente alle autorità di risoluzione di ridurre gli importi dovuti ai creditori non garantiti di una banca in crisi e/o di convertire tali crediti in capitale ancora prima che la crisi sia conclamata; e quando entrerà in vigore, dal 1 gennaio 2016, le autorità di risoluzione avranno il potere di applicare la procedura del bail-in a tutte le passività eligibili presenti nel bilancio della banca dissestata, a prescindere dal momento in cui tali passività sono state emesse. Pagina 4 di 8

Il bail-in in linea di principio si applica a tutte le passività della banca dissestata ad eccezione dei depositi garantiti, dei covered bond, delle passività con scadenza originaria inferiore a una certa scadenza, tasse, salari e contributi previdenziali. I depositi garantiti (vale a dire quelli di importo inferiore ai 100 mila euro) sono esclusi dal bail-in perché al loro posto sono chiamati a intervenire i sistemi nazionali di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes - DGS). Il livello di svalutazione o di conversione delle passività soggette al bail-in può essere aumentato per tener conto di eventuali esclusioni, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza (c.d. principio del No Creditor Worse Off ). Le banche dovranno detenere, oltre i fondi propri, una certa quantità di passività ricomprese nel campo di applicazione del bail-in. A tal fine, la BRRD introduce il requisito del MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), che sarà determinato su base individuale per singola banca dall autorità di risoluzione come percentuale sul totale delle passività, compresi i fondi propri ma al netto dei derivati ( 1 ). L applicazione del bail-in da parte dell autorità di risoluzione avviene seguendo un ordine gerarchico predefinito (c.d. pecking order). In particolare, devono subire il bail-in prioritariamente gli strumenti del patrimonio di vigilanza, vale a dire il Common Equity Tier 1 (CET1), gli strumenti Additional Tier 1 (AT1) e infine quelli qualificati come Tier 2 ( 2 ). Se il bail-in sugli strumenti del patrimonio di vigilanza non dovesse essere ancora sufficiente, si passa ai creditori non garantiti, seguendo l ordine che si seguirebbe in una normale procedura di insolvenza, al netto però delle passività escluse ex-ante. Ai sensi della BRRD, il pecking order del bail-in prevede un importante differenza rispetto all ordine che si seguirebbe in una normale procedura di insolvenza: il pecking order del bail-in, infatti, prevede un regime di favore per i depositi non garantiti di persone fisiche e PMI, e per i DGS (che come detto si sostituiscono ai depositanti garantiti in caso di applicazione del ( 1 ) Il Legislatore comunitario, nel perseguire l obiettivo di definire un requisito minimo di MREL che sia effettivamente e integralmente disponibile in caso di applicazione del bail-in, ha stabilito che le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passibilità totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte. ( 2 ) Il CET1 è composto da azioni ordinarie, utili non distribuiti e riserve, al netto dell avviamento. L AT1 è composto essenzialmente da obbligazioni convertibili; la conversione in azioni ordinarie è automatica quando gli indici patrimoniali della banca scendono sotto un certo livello (il 5,125%). Gli strumenti computabili nel Capitale di Classe 2 (Tier 2) sono infine i debiti subordinati a media-lunga scadenza (non meno di 5 anni) e le eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alla perdite attese. Pagina 5 di 8

bail-in) che saranno aggrediti solo successivamente rispetto agli altri crediti non garantiti (c.d. depositor preference). Le bozze dei decreti legislativi predisposti dal Governo per il recepimento della BRRD nella normativa italiana si pongono correttamente in aderenza al principio di evitare difformità rispetto alla direttiva europea. Nell ambito degli spazi di manovra concessi al legislatore nazionale dal testo della direttiva, i decreti prevedono una modifica del pecking order, e quindi anche nell applicazione del bail-in. In particolare, viene introdotta la c.d. depositor preference estesa, che concede un privilegio nel pecking order ai depositi di tutte le imprese (depositi corporate ) e ai depositi interbancari non garantiti rispetto agli altri creditori chirografari, che si aggiunge al privilegio concesso ai depositi non garantiti di persone fisiche e delle PMI, come espressamente previsto dalla BRRD. L'introduzione della depositor preference estesa è stata immaginata con l obiettivo di assicurare chiarezza e trasparenza nell applicazione del bail-in, visto che di fatto introduce una maggiore articolazione del pecking order. Questo da una lato consentirà agli investitori e più in generale ai mercati di valutare a regime in modo più accurato il rischio connesso all'acquisto di ogni strumento finanziario e dall altro è volta a mettere al riparo da eventuali ricorsi giudiziali le autorità di risoluzione, che in un futuro scenario di applicazione del bail-in sarebbero agevolate nel compito di assicurare il rispetto del principio della par condicio creditorum. È di tutta evidenza, infatti, che più sono omogenei i creditori all interno della stessa categoria, minore è il rischio che una parte di essa si senta discriminata e decida di adire le vie legali. Inoltre, la proposta di depositor preference estesa risponde all esigenza politica - recentemente ribadita dall'eurogruppo ( 3 ) - di evitare che i depositi siano sottoposti al bail-in pari passu delle obbligazioni bancarie non garantite. Allargando la visione al contesto internazionale, la depositor preference estesa contribuirebbe anche in modo significativo a conseguire l'importante vantaggio di permettere alle banche italiane di computare integralmente senza ulteriori impatti negativi le obbligazioni bancarie non garantite ai fini ( 3 ) Eurogroup statement on the ESM programme for Greece, 14/08/2015, Following the results of the Asset Quality Review and Stress Tests before the end of the year, the bail in instrument will apply for senior debt bondholders whereas bail in of depositors is excluded. Cfr. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/08/14-eurogroup-statement/ Pagina 6 di 8

del rispetto del requisito del TLAC ( 4 ), che il G-20 sarà chiamato ad approvare nel prossimo mese di novembre in vista di una sua trasposizione a livello globale, Europa compresa. In considerazione di ciò la proposta di depositor preference estesa rappresenta un elemento di novità che andrebbe promosso a livello europeo in occasione della prossima revisione della BRRD prevista nel 2016. In questo modo si permetterebbe di definire il pecking order in modo univoco in tutti gli Stati membri e quindi evitare che l SRB nell eventualità in cui decida di avvalersi dell istituto del bail-in per risolvere la crisi di un gruppo transfrontaliero si trovi nella condizione di dover trattare i creditori della banca in crisi in modo differenziato a seconda della nazionalità. La proposta di depositor preference estesa, tuttavia, necessita di un adeguato periodo transitorio per essere utilmente introdotta nell ordinamento nazionale. Introdurre un periodo transitorio, infatti, consente di coniugare l esigenza di garantire a regime una tutela rafforzata per i depositi non garantiti dai fondi di tutela e minimizzare l impatto sui possessori di obbligazioni che rischierebbero di vedere, senza una adeguata informativa, deteriorata la propria posizione creditoria nei confronti della banca a causa della intervenuta subordinazione di fatto nell eventuale fase di liquidazione o applicazione dell istituto del bail-in. Il periodo transitorio consentirebbe al contempo una ricomposizione della struttura del passivo (in particolare raccolta a medio lungo temine) evitando impatti negativi di breve termine che potrebbero causare riflessi nel costo della raccolta con i conseguenti effetti sulla offerta di credito all economia reale. Infine, l introduzione di un periodo transitorio permetterebbe al MEF di presentarsi alla negoziazione della prossima modifica della BRRD con gli altri Stati membri vantando un recepimento nazionale molto aderente alla lettera della BRRD, così da rafforzare le proprie istanze a favore di una soluzione condivisa a livello comunitario. In particolare, si propone di posticipare al 1 gennaio 2019 l entrata in vigore la depositor preference, cosicché in caso di applicazione del bail-in: le obbligazioni bancarie non garantite emesse prima dell entrata in vigore del decreto legislativo in caso di applicazione del bail-in ( 4 ) Il Total Loss-Absorbing Capacity è il nuovo requisito minimo di passività assoggettabili al bail-in che le banche dovranno detenere a partire dal 1 gennaio 2019. Ai fini del requisito del TLAC non sono computabili le obbligazioni bancarie non garantite se nella stessa classe di ranking ai fini del bail in ci sono altre passività che possono far sorgere rischi di contenzioso legale. Pagina 7 di 8

concorrerebbero sempre - pari passu con i depositi non garantiti diversi da quelli di persone fisiche e PMI fino al 31 dicembre 2018 dal 1 gennaio 2019 entrerebbe in vigore la depositor preference e così le obbligazioni bancarie non garantite emesse prima di tale data e ancora in circolazione, unitamente a quelle emesse a partire da tale data, sarebbero subordinate ai depositi non garantiti diversi da quelli di persone fisiche e PMI. In aggiunta, in sede di confronto con gli altri Stati membri, il Ministero dell Economia e delle Finanze si dovrebbe adoperare affinché la prevista revisione della BRRD contenga anche previsioni volte ad una maggiore tutela delle attività finanziarie sottoscritte dalla clientela retail. Tale richiesta, a nostro modo di vedere, è, tra l altro, in coerenza con il dettato dell articolo 47 della nostra Costituzione, che stabilisce che la Repubblica italiana promuove e tutela il risparmio. Vorrei concludere sottolineando e ribadendo il massimo impegno dell ABI e delle banche per la trasparenza e la corretta informazione della clientela. La Banca d Italia ha predisposto un testo ufficiale con le spiegazioni sul bail-in e abbiamo prontamente esortato tutte le banche a diffonderlo, anche con informazioni dirette. Nelle prossime settimane continueremo nella puntuale attività informativa, volta a rendere sempre più consapevoli i clienti delle banche dei cambiamenti normativi in atto e che hanno potenziali implicazioni nelle scelte di investimento. Vorrei concludere evidenziando come nell ambito del nuovo assetto normativo, il bail-in, o salvataggio interno, si profila comunque come una misura eccezionale e di ipotesi estrema in considerazione del rafforzamento patrimoniale delle banche e dei potenziati strumenti di vigilanza. L'autorità di vigilanza ha infatti aumentato così fortemente gli indici minimi di solidità patrimoniale delle banche che questa misura di estrema prudenza limiterà la loro rischiosità. Pagina 8 di 8