NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI Dott. Gianluca Odetto
NOVITÀ DEL DL 138/2011 PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA L intervento del legislatore (art. 2 co. 6-34 del DL 138/2011) è finalizzato ad accorpare nell unica aliquota del 20% le due forme di tassazione attualmente previste per redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (12,50% e 27%). Alcune fattispecie considerate meritevoli di tutela particolare sono, però, state escluse (mantenimento tassazione al 12,50%). Criterio generale di decorrenza per l aumento dell aliquota (previste alcune eccezioni): per i redditi di capitale, interessi e proventi equiparati divenuti esigibili a decorrere dall 1.1.2012; per il capital gain, redditi realizzati a decorrere dall 1.1.2012. 2
NOVITÀ DEL DL 138/2011 PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA Le novità del DL 138/2011 esplicano efficacia sui redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva Tipologia partecipazioni Plusvalenze Dividendi Qualificate Imponibili nel limite del 49,72% REGIME INVARIATO Non qualificate Imposta sostitutiva 12,50% PASSA AL 20% Imponibili nel limite del 40% (utili ante 2008), ovvero del 49,72% (utili dal 2008) REGIME INVARIATO Ritenuta d imposta 12,50% PASSA AL 20% Nulla cambia per la tassazione dei proventi che concorrono alla formazione del reddito complessivo (proventi da partecipazioni qualificate) 3
REDDITI DI CAPITALE DIVIDENDI Per i dividendi rivenienti da partecipazioni non qualificate, la ritenuta prevista dall art. 27 co. 1 DPR 600/73 passa al 20% Soggetto percipiente Sino al 2011 Dal 2012 Persone fisiche non imprenditori residenti ( qualificati ) Persone fisiche non imprenditori residenti ( non qualificati ) Soggetti non residenti In dichiarazione (nel limite del 40%, o del 49,72%, a seconda del periodo di maturazione degli utili) Ritenuta a titolo d imposta del 12,50% Ritenuta a titolo d imposta del 27% Convenzioni o Direttive Ritenuta a titolo d imposta dell 1,375% Ritenuta a titolo d imposta del 20% Ritenuta a titolo d imposta del 20% Convenzioni o Direttive Ritenuta a titolo d imposta dell 1,375% 4
REDDITI DI CAPITALE DIVIDENDI Diviene meno marcata la differenza tra l imposta effettiva riferibile alle varie tipologie di distribuzione. Per i non residenti nessun aggravio di imposizione (anzi, benefici finanziari) Soggetto percipiente Sino al 2011 Dal 2012 Persone fisiche ( qualificati ) Persone fisiche ( non qualificati ) Soggetti non residenti 100 x 40% x 45% = 18 100 x 49,72% x 45% = 22,37 100 x 12,50% = 12,50 100 x 20% = 20 100 x 27% = 27 ( lordo ) 27 (27 x 4/9) = 15 100 x 20% = 20 ( lordo ) 20 (20 x 1/4) = 15 5
REDDITI DI CAPITALE INTERESSI Dal nuovo prelievo del 20% sfuggono (restando soggette all imposta del 12,50%) una serie di fattispecie, le principali delle quali sono: interessi dei titoli di Stato italiani e titoli equiparati ex art. 31 del DPR 601/73; interessi dei titoli di Stato esteri (Stati white list ); interessi dei titoli di risparmio per l economia meridionale; proventi dei piani di risparmio a lungo termine; risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare. 6
REDDITI DI CAPITALE INTERESSI Reddito Sino al 2011 Dal 2012 Interessi dei titoli di Stato (BOT, CCT ecc.) Interessi dei titoli di Stato esteri Interessi delle obbligazioni dei grandi emittenti Interessi delle obbligazioni di società le cui azioni non sono quotate Imposta sostitutiva 12,50% ( nettisti ) Imposta sostitutiva 12,50%, o 27% per titoli < 18 mesi ( nettisti ) Imposta sostitutiva 12,50% ( nettisti ) Ritenuta a titolo d imposta 27% (titoli < 18 mesi o con tasso rendimento sopra soglie di legge) Ritenuta a titolo d imposta 12,50% (altri casi) Imposta sostitutiva 12,50% ( nettisti ) Imposta sostitutiva 12,50% ( nettisti ) Imposta sostitutiva 20% ( nettisti ) Ritenuta a titolo d imposta 20% (persone fisiche ecc.) Permane, per l emittente di obbligazioni non quotato, il limite alla deducibilità degli interessi, se questi sono sopra soglia. 7
REDDITI DI CAPITALE DECORRENZA Per i redditi di capitale, la nuova aliquota del 20% riguarda gli interessi e i proventi equiparati divenuti esigibili dall 1.1.2012. Quindi, si guarda alla scadenza della cedola: ad esempio, la cedola maturata nel periodo 1.7.2011-1.1.2012 è tutta soggetta al nuovo prelievo). Eccezioni: interessi delle obbligazioni dei grandi emittenti : interessi maturati a decorrere dall 1.1.2012; gestioni individuali di portafoglio (art. 7 del DLgs. 461/97): risultati maturati a decorrere dall 1.1.2012; polizze vita: tassata al 12,50% la parte dei redditi riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione e il 31.12.2011. 8
CAPITAL GAIN DECORRENZA Per i redditi diversi di natura finanziaria, la nuova aliquota del 20% riguarda i redditi realizzati a decorrere dall 1.1.2012. Quindi, ad esempio: la cessione di una partecipazione (non qualificata) effettuata nel 2011, con pagamento del corrispettivo nel 2012, sconta il 12,50%; la cessione di una partecipazione (non qualificata) effettuata nel 2012, con acconto prezzo pagato nel 2011, sconta il 20%. 9
CAPITAL GAIN MINUSVALENZE Le minusvalenze su partecipazioni e proventi equiparati (art. 67 co. 1 lett. c-bis) c-quinquies) del TUIR) realizzate sino al 31.12.2011 possono essere portate a compensazione delle plusvalenze di analoga natura realizzate successivamente nella misura del 62,50%. Non chiara la portata della norma, né i suoi obiettivi. Esempio (plusvalenze 1.000, minusvalenze 800): vecchio regime: (1.000 800) = 200 x 12,50% = 25; nuovo regime: (1.000 800 x 62,5%) = 500 x 20% = 100; nuovo regime (ipotesi di neutralità rispetto al passato): (1.000 800) x 62,5 = 125 x 20% = 25 10
CAPITAL GAIN REGIME TRANSITORIO L art. 2 co. 29 del DL 138/2011 prevede un regime transitorio finalizzato ad affrancare all 1.1.2012 le plusvalenze latenti negli strumenti finanziari detenuti, applicando su di essi la vecchia aliquota del 12,50%. Di fatto, si simula una cessione del titolo con aliquota del 12,50% al 31.12.2011 e un contestuale riacquisto dello stesso all 1.1.2012. Il valore affrancato sostituisce il costo o valore di acquisto o il valore determinato ai sensi dell art. 14 del DLgs. 461/97 (si ritiene, anche se non espressamente citato, anche il costo rideterminato ex art. 5 della L. 448/2001) 11
CAPITAL GAIN REGIME TRANSITORIO Il regime transitorio è efficace a condizione che il contribuente: opti per la determinazione, alla stessa data, dei redditi derivanti dalla partecipazione in OICVM italiani, o esteri armonizzati; si estenda a tutti i titoli detenuti (o compresi nel deposito amministrato) provveda al versamento dell imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 5 e 6 del DLgs. 461/97. In alternativa, è possibile affrancare i soli OICVM. Modalità assolvimento imposte Esercizio dell opzione Versamento imposta sostitutiva 12,50% Dichiarazione (art. 5) UNICO 2012 Saldo imposte UNICO 2012 Risparmio amministrato (art. 6) 31.3.2012 16.5.2012 (con provvista a carico del contribuente) 12
CAPITAL GAIN REGIME TRANSITORIO Per l affrancamento delle partecipazioni, coesistono due regimi transitori (DL 138/2011 e DL 70/2011). In assenza di indicazioni di legge, la scelta appare libera Caratteristica DL 138/2011 DL 70/2011 Partecipazioni ammesse Solo non qualificate (quotate e non quotate) Qualificate e non qualificate (solo non quotate) Data di riferimento 1.1.2012 1.7.2011 Imposta 12,50% sul differenziale 2% (o 4%) sullo stock Limiti Affrancamento per tutte le partecipazioni detenute Validità agli effetti di tutti i successivi redditi prodotti Affrancamento possibile per singole partecipazioni Efficacia ai soli fini del capital gain 13
CAPITAL GAIN REGIME TRANSITORIO Esempi di valutazione tra le due opzioni Casi DL 138/2011 DL 70/2011 Costo 1.000 Valore 10.000 Costo 1.000 Valore 4.000 Costo 1.000 Valore 1.200 (10.000 1.000) x 12,50% = 1.125 (4.000 1.000) x 12,50% = 375 (1.200 1.000) x 12,50% = 25 10.000 x 2% = 200 4.000 x 2% = 80 1.200 x 2% = 24 14