REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Seconda -

Documenti analoghi
Commissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Ricorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto

Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO

alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

Indice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA

A) Sospensione giudiziale (art. 47 del D.Lgs. n. 546/92)

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Ascheri Academy - Master in aula e via Internet

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

SOMMARIO UFFICI ED ESATTORI RIUNITI CON LA TASSAZIONE ATTRAVERSO LE AZIENDE

L'opposizione all'esecuzione non chiude per ferie

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

Prospettive della nuova tutela del contribuente avverso l ipoteca del concessionario innanzi alle Commissioni Tributarie

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI

Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa della riscossione art. 39 d.p.r. 602/1973.

Venerdì 11 Novembre 2016 Simulazione dell Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Merita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo. Vediamo i fatti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LE GARANZIE DEL CREDITO D IMPOSTA

TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA

Giudice di Pace. Taranto. Sentenza 12 dicembre ha emesso la seguente SENTENZA

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di

R I C O R S O i. di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il e residente a località in via xxxxxxxxxxx

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza

ha pronunciato la presente

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Sommario. Prefazione 7 Introduzione 9

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Esecuzione delle sentenze tributarie. Prof. Dario Festa

21 GEN FEB 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA SEZIONE 3

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -

Dall accertamento al processo tributario: brevissimi cenni

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario

L'accertamento (immediatamente) esecutivo

Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

IL CONTENZIOSO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Il giudizio di ottemperanza ovvero come ottenere i rimborsi fiscali quando l agenzia delle entrate non adempie ai suoi doveri

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Estratto di ruolo, atto non impugnabile

È nulla l'iscrizione dell'ipoteca effettuata dall'agente della riscossione senza la preventiva comunicazione al contribuente.

COMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

FERMO AMMINISTRATIVO (Avv. A. Quattrone)

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n Riscossione Coattiva ex R.D. n. 639 del

Alcune considerazione sulla riforma del processo tributario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Concentrazione della riscossione nell accertamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ESECUZIONI CIVILI E LA RISCOSSIONE (cenni)

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Aliquota ICI deliberata dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale

Fermo fiscale di autoveicoli in pillole

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Seconda - R.G.R. 642/2007 UDIENZA DEL 31.01.2008 SENTENZA NR. 26/02/2008 PRONUNCIATA IL 31.01.2007 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06.03.2008 riunita con l intervento dei signori: dott. Antonino Gagliano - Presidente Relatore avv. Domenico Segreto - Giudice avv. Nunzio Cacciato - Giudice con l assistenza del segretario ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso n. /07, depositato il 6.4.2007, avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria contro Se.Ri.T. Sicilia s.p.a. - Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Enna - proposto dalla Società, rappresentata dal legale rappresentante, rappresentato e difeso dal Dott. Carlo Ferrari, Commercialista Tributarista, che lo rappresenta e difende per mandato in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato presso la Commissione Tributaria di Enna in data 6 aprile 2007 la Società, con sede in Barrafranca (EN), c.f., rappresentata dal legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

Catania presso lo studio di Dott. Carlo Ferrari, Commercialista-Tributarista, il quale la rappresenta e difende, propone ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria posta in essere dall Agente per la riscossione per la Provincia di Enna, Serit Sicilia s.p.a., ai sensi dell art. 77 d.p.r. n. 602/73 su beni mobili registrati intestati alla ricorrente. La ricorrente nel ricorso formula, in via pregiudiziale, l eccezione di nullità dell atto impugnato, atteso che l atto (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria) doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito a mezzo posta. A fondamento della domanda, la ricorrente rappresenta come la notificazione rappresenta lo strumento insurrogabile ed insostituibile di cui l ordinamento dello Stato si avvale per consentire al destinatario di un atto di acquisirne conoscenza legale. Negli atti aventi natura recettizia, il procedimento notificatorio assolve l importante funzione di consentire all atto/provvedimento di acquisire esistenza giuridica, di guisa che la notificazione rappresenta l ultima fase del procedimento senza la quale l atto/provvedimento non esiste. A sostegno della propria tesi, la ricorrente sostiene che, rilevandosi l applicabilità anche all iscrizione ipotecaria, quale atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n.546/92, viene prevista la notificazione dell atto perché dall espletamento di tale adempimento decorre il termine per impugnarlo. La notificazione, come atto dell ufficiale giudiziario, assume la funzione strumentale rispetto all atto da notificarsi, condizionandone determinati effetti: quello della decorrenza del termine da proporre impugnatore. La ricorrente inoltre eccepisce l illegittimità dell atto impugnato per inesistenza del presupposto giuridico e/o per la violazione del procedimento di formazione del titolo, ex art. 77, comma 1 e art. 50, commi 1, 2 e 3 - d.p.p.r. n. 602/73, oltre che dall art. 21 septies, l. n. 241/1990, legittimante l azione conservativa posta in essere dall esattore. Conclude perchè questa Commissione dichiari: In via pregiudiziale : 1. La nullità dell atto impugnato per l inesistenza giuridica della notificazione, atteso che l atto/iscrizione ipotecaria doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito a mezzo posta. 2. La nullità assoluta dell iscrizione ipotecaria effettuata dalla Serit Sicilia s.p.a., in quanto posta in essere in totale assenza di un titolo legittimante l accensione di ipoteca, in palese violazione del combinato disposto degli artt. 77 e 50 - d.p.r. n. 602/73, nonché dell art. 2839 c.c., e, per la conseguenza, disporre con

sentenza l ordine di procedere alla cancellazione della medesima, a spese della soccombente Serit Sicilia s.p.a., a norma degli artt. 2878, comma 5 e 2882, comma 1, c.c.. 3. La nullità assoluta dell iscrizione ipotecaria effettuata dalla Serit Sicilia s.p.a., in quanto posta in essere in totale assenza di un titolo legittimante l accensione di ipoteca, in palese violazione del combinato disposto degli artt. 77 e 50 - d.p.r. n. 602/73, nonché dell art. 2839 c.c., e, per la conseguenza, disporre con sentenza l ordine di procedere alla cancellazione della medesima, a spese della soccombente Serit Sicilia s.p.a., a norma dell art. 22, comma 7, secondo periodo - d.lgs. n. 472/97, che, in quanto norma speciale, prevarrà sul principio di ordine generale statuito dall art. 2484 c.c.. 4. In coerenza con quanto precede ridurre l iscrizione cui è causa delle somme riconducibili alla parte impugnata. 5. In ogni caso sospendere l efficacia esecutiva dell avvenuta iscrizione ipotecaria, sussistendo, nel caso de quo i presupposti per l applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo al contribuente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera immobiliare; quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente basate sulle gravi violazioni commesse dall ente di riscossione. In via principale: 6. Condannare la Serit Sicilia s.p.a. alle spese di giudizio, atteso il gravissimo pregiudizio arrecato al contribuente ricorrente, conseguenza delle altrettanto gravissime violazioni commesse. L Agenzia per la riscossione Serit Sicilia s.p.a. di Enna si costituisce in giudizio e deposita le proprie controdeduzioni, chiedendo, con vittoria di spese, di dichiarare, in via preliminare: I. L inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92: si eccepisce l inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla ricorrente poiché afferenti atti già portati a sua legale conoscenza e dallo stesso non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione. in principale II. La legittimità dell iscrizione ipotecaria: infatti ai sensi dell art.77 del d.p.r., decorso inutilmente il termine di cui all art. 50 comma 1, il ruolo costituisce

titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell importo complessivo del credito per cui si procede. All udienza del 19.7.07 la Commissione rigettava la richiesta di sospensione dell atto impugnato e fissava l udienza per la trattazione del ricorso. All odierna udienza di discussione, ritualmente richiesta dal ricorrente, le parti - dopo l esposizione dei fatti e delle questioni da parte del relatore - hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la controversia è stata posta in decisione, subito dopo deliberata. MOTIVI DELLA DECISIONE L eccezione sollevata dall Agente per la riscossione in ordine alla inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 19 e 21 del d.lgs. 546/92 non può essere accettata e accolta in quanto l Agente per la riscossione ha proceduto all iscrizione ipotecaria in assenza di una notifica regolare del preavviso contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute che comporta l inesistenza giuridica della notifica. L invito al pagamento di una pretesa tributaria altro non è che un preavviso di un provvedimento di fermo amministrativo e pertanto è un atto funzionale all espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito dell amministrazione. Il Servizio Riscossione Tributi era tenuto a notificare il c.d. preavviso di azione esecutiva al contribuente, contro il quale questi aveva il diritto di ricorrere all Autorità competente per vedersi dichiarare la nullità di esso o, comunque, la sua inefficacia. È quindi un atto amministrativo che deve essere portato a conoscenza del contribuente attraverso la notifica quale indispensabile atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell interessato dell esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell avvenuta consegna dell atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. La normativa di riferimento è contenuta nell articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, che dispone che la notificazione degli atti dell amministrazione finanziaria si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c.. Ritiene pertanto la Commissione che il

motivo di censura concernente formulato dalla Serit Sicilia va rigettato, non avendo avuto conoscenza dell atto prodromico all iscrizione ipotecaria. Esaminata la pregiudiziale della ricorrente, questo Collegio ritiene, per gli stessi motivi avanti esposti, che l iscrizione della ipoteca sui beni mobili deve essere notificata a termini e nelle forme di legge al contribuente per consentirgli di esercitare il suo diritto a ricorrere contro tale atto entro i termini assegnatigli, rientrando tale fattispecie negli atti impugnabili annoverati nell art. 19, comma 1 del d.lgs. 546/92. Quanto lamentato dalla ricorrente pertanto trova accoglimento con conseguente nullità dell avvenuta iscrizione ipotecaria. Avendo questa Commissione ritenuto fondata l eccezione preliminare della ricorrente, ritiene superfluo l esame delle altre che si ritengono assorbite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Stante la particolare natura della controversia, si ritiene compensare le spese tra le parti. P. Q. M. La Commissione dichiara la nullità dell atto impugnato per l inesistenza giuridica della notificazione, atteso che l iscrizione ipotecaria doveva essere notificata e non semplicemente comunicato e/o spedito a mezzo posta. Ordina di procedere alla cancellazione della medesima, a spese della soccombente Serit Sicilia s.p.a., a norma di legge. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Enna il 31 gennaio 2008 IL PRESIDENTE RELATORE dr. Antonino Gagliano