CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA FOLIGNO 2013 SECONDA LEZIONE INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Avv. Roberto Pagliacci Ten. Com. Corpo Militare C.R.I. Istruttore e Consigliere Qualificato D.I.U. FF.AA.
Denominazione DIRITTO I TER AZIO ALE PUBBLICO DIRITTO DELLA GUERRA / DIRITTO BELLICO (ius ad / contra bellum) DIRITTO DEI CO FLITTI ARMATI (ius in bello) DIRITTO I TER AZIO ALE (UMA ITARIO) DEI CO FLITTI ARMATI DIRITTO I TER AZIO ALE UMA ITARIO
un corpus di norme organico Insieme delle regole che, in tempo di conflitto armato internazionale o non internazionale, proteggono le persone che non prendono o non prendono più parte alle ostilità e pongono limiti all impiego di mezzi e metodi di guerra FONTI Trattati e Convenzioni internazionali forma scritta ratifica / adesione adeguamento Regole consuetudinarie diuturnitas + opinio iuris
Un po di storia
Diritto Romano Bellum iustum Principi: - Indictio belli - Iustus hostis - Iura communia (bellici) Carattere sacrale della guerra (doveva avvenire sotto i migliori auspici). Il rispetto delle regole (anche umanitarie) portava alla Pax Deorum
Medioevo era moderna Guerre di carattere spietato temperato da : istituti come - la pace di Dio -la tregua di Dio Tuttavia. Le finalità umanitarie non erano - né esclusive - né prevalenti -consuetudini feudali o di cavalleria - Applicazione varia - Effetti non consistenti ne durevoli - Espressione della solidarietà di classe
Era contemporanea (XVI XVIII secolo) elaborazione dottrinale cartelli (trattati bilaterali siglati al termine della battaglia o guerra riguardo a trattamento dei feriti, riscatto prigionieri) consuetudini regolamenti promulgati dagli stati per le proprie truppe es. codice Lieber 1863 formato da 150 articoli contenenti norme del diritto consuetudinario che gli stati maggiori degli eserciti in epoca moderna tendevano ad adottare nell'intento di condurre le guerre secondo metodi razionali coerenti con i principi della civiltà alla quale appartenevano.
La vera codificazione Ginevra 22 agosto 1864 Convenzione per il miglioramento della condizione dei militari feriti in guerra
Aja 1899 Dichiarazione relativa al divieto di impiegare proiettili destinati a spargere gas asfisianti o deleteri Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano o schiacciano nel corpo umano Aja 1907 Convenzione concernente leggi ed usi della guerra terrestre 2 convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali (rispettivamente guerra marittima e guerra terrestre) 5 convenzioni guerra marittima
Tra le due guerre 1925 Ginevra Protocollo sul divieto dell impiego di gas asfissianti tossici o simili e di mezzi batteriologici 1929 Ginevra Convenzione per il miglioramento delle condizioni di feriti e malati delle armate in campagna 1929 Ginevra Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
II dopoguerra 1948 Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio 1949 Ginevra: 4 Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra 1) per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle Forze Armate in campagna 2) per il miglioramento della sorte dei feriti e malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare 3) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra 4) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra Art. 3 comune 1954 Convenzione per la protezione beni culturali in caso di conflitto armato
Art. 3 Nel caso in cui un conflitto armato scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
1977 2 Protocolli Aggiuntivi: Conflitti armati internazionali Conflitti armati non internazionali 600 norme
inoltre 1993 Convenzione sul divieto, messa a punto produzione e stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione 1980 Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati I Protocollo: schegge non localizzabili II Protocollo: mine trappole e altri dispositivi III Protocollo: armi incendiarie 1995 IV Protocollo: sull uso di armi laser accentanti 1987 Convenzione di Ottawa sul divieto dell uso, produzione stoccaggio e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione 1999 II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell Aja per la protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto armato
REGOLE FO DAME TALI DEL D.I.U. 1. Le persone che non prendono, o non possono più prendere, parte alle ostilità hanno diritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Queste persone devono essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. 2. E assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non può più prendere parte al combattimento
REGOLE FO DAME TALI DEL D.I.U. 3. I feriti e i malati devono essere raccolti e curati dalla parte in conflitto che li detiene in proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature sanitarie devono essere rispettati e protetti. La Croce Rossa o mezzaluna rossa su campo bianco sono il segno protettivo di queste persone e questi materiali e devono essere rispettati. 4. I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità dei dei loro diritti personali e delle loro opinioni (politiche religiose ecc ) Devono essere protetti contro ogni forma di violenza e rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notizie con le proprie famiglie e a ricevere aiuti materiali
REGOLE FO DAME TALI DEL D.I.U. 5. Tutti devono godere delle garanzie giuridiche fondamentali e nessuno può essere ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto a torture fisiche o mentali, a punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altri trattamenti simili. 6. Né le parti in conflitto né i membri delle Forze Armate hanno un diritto illimitato nella scelta dei metodi e dei mezzi di combattimento. E proibito usare armi o metodi di combattimento che possono causare perdite inutili e sofferenze eccessive.
REGOLE FO DAME TALI DEL D.I.U. 7. Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra civili e combattenti in modo da risparmiare la popolazione e i beni civili. Né la popolazione civile nel suo insieme né le singole persone che la compongono possono essere oggetto d attacco. Gli attacchi devono essere diretti solo contro obiettivi militari
DIRITTO I TER AZIO ALE UMA ITARIO PO E LIMITI: AI MEZZI E METODI DI COMBATTIME TO ALLE CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSO O ESERCITARE O SUBIRE LA VIOLE ZA BELLICA; AGLI OBIETTIVI
LIMITARE I MEZZI Mezzi Armi e sistemi d arma con cui viene esercitata la violenza bellica Tipi di armi Armi classiche (armi bianche, armi da fuoco) Armi chimiche e biologiche Armi nucleari Esempi di armi vietate: le mine, le trappole, armi incendiarie, armi biologiche, atomiche volte alla distruzione di massa
LIMITARE I METODI Metodi Procedimenti tattici e strategici seguiti nel corso di operazioni belliche È vietata la PERFIDIA (Simulare la resa, uso dei segni protettivi) Atti che fanno appello alla buona fede dell avversario con l intenzione di ingannarla
Principio di PROPORZIO ALITÀ Limitare i danni delle operazioni militari, richiedendo che l impiego dei mezzi e dei metodi di combattimento non sia sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato Divieto di provocare mali superflui e sofferenze inutili
Principio di DISTI ZIO E tra popolazione civile e combattenti e tra bene civile e obiettivo militare
Articolo 48 I P 1977 Regola fondamentale. allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.
OBIETTIVO MILITARE (Art. 52 co. 2 I Prot. 77) BE E CHE PER SUA ATURA, UBICAZIO E, DESTI AZIO E O IMPIEGO CO TRIBUISCE EFFICACEME TE ALL AZIO E AZIO E MILITARE E LA CUI DISTRUZIO E TOTALE O PARZIALE, CO QUISTA O EUTRALIZZAZIO E OFFRE, EL CASO CO CRETO, U VA TAGGIO MILITARE PRECISO.
BE I DI CARATTERE CIVILE TUTTI I BE I CHE O COSTITUISCO O OBIETTIVO MILITARE DIVIETO DI ATTACCO O RAPPRESAGLIA
DISTI ZIO E DEL PERSO ALE E civile chi non è un combattente Ogni persona che non appartiene ad una delle categorie indicate nell art. 4, lettera A, III Convenzione di Ginevra e art. 43 del I. P.A. 77 Caratteristiche non partecipa al conflitto - non è ostile - lo è sempre
COMBATTENTE è chi prende parte attiva al conflitto armato legittimo illegittimo
COMBATTE TI LEGITTIMI Membri delle Forze Armate regolari membri di milizie e corpi volontari purché : siano sottoposti ad un comando responsabile portino un segno distintivo riconoscibile a distanza portino apertamente le armi rispettino gli usi e le leggi di guerra la popolazione di un territorio che spontaneamente e senza organizzarsi, reagisce ad un aggressione (c.d. levata in massa) i membri di un movimento di resistenza organizzato, purché rispettino le regole del punto due
S IPER Tiratore scelto, o CECCHINO Combattente legittimo se rispetta i requisiti previsti Svolge un particolare tipo di servizio SABOTATORE Sabotaggio = operazioni compiute da piccole unità in territorio controllato dal nemico, dirette alla distruzione di materiali, opere o installazioni necessarie all efficienza militare dell avversario. Combattente legittimo Qualità degli esecutori Oggetto del sabotaggio Mezzi e metodi impiegati
COMBATTENTI ILLEGITTIMI Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza rispondere ai requisiti dei combattenti legittimi, come: spie: persone che clandestinamente raccolgono informazioni in territorio occupato dal nemico (senza uniforme, se militari). Mercenari: persone che non appartengono allo Stato belligerante le quali prendono parte alle ostilità per ottenere un vantaggio economico e a cui siano state promesse retribuzioni molto superiori ai combattenti di pari grado e funzioni dello Stato belligerante.
SPIE DEFINIZIONE Colui che, agendo clandestinamente e sotto falsi pretesti raccoglie o cerca di raccogliere informazioni nel territorio controllato dal nemico. Art. 46I P.A. 77 Principio generale: a) se catturata nel corso di attività di spionaggio perde il diritto ad essere trattato come prigioniero di guerra Eccezioni: uso dell uniforme dell esercito di appartenenza. b) se catturata al termine dell attività di spionaggio mantiene il diritto ad essere trattato come PRIGIONIERO di GUERRA
MERCE ARI REQUISITI Art. 47 I P.A. 77 a) è appositamente reclutato per combattere in un conflitto armato b) partecipa direttamente alle ostilità c) partecipa spinto da un vantaggio personale o da una remunerazione materiale eccezionale d) non è cittadino né residente di un territorio controllato e) non è membro delle FF. AA. di uno dei Paesi in conflitto f) non è stato inviato in missione da un Paese terzo. on ha diritto allo status di combattente on ha diritto allo status di prigioniero di guerra
P O W
POW - Prigionieri di guerra - Il prigioniero di guerra è il combattente legittimo caduto in potere del nemico; - Il personale accreditato al seguito delle FF.AA. (dipendenti civili, fornitori, corrispondenti..) NON È PRIGIONIERO DI GUERRA Il personale sanitario permanente - Il personale religioso Status di PG (POW) Il P.G. è in potere dello Stato che li ha catturati, non dei singoli individui. Il P.G. è tenuto a dichiarare soltanto il cognome, il nome, il grado, la data di nascita ed il numero di matricola. Nessuna tortura fisica o morale può essere esercitata per ottenere informazioni; Diritto alla fuga Hanno possibilità di lavoro Sono detenuti in carceri e strutture penitenziarie o campi di prigionia
TRATTAMENTO di umanità Gli alloggi dei P.G. saranno così favorevoli come quelli riservati alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione (art. 25 III C.G. 1949). La razione alimentare quotidiana sarà sufficiente in quantità, qualità e varietà per mantenere i prigionieri in buona salute (art. 26 III C.G. 1949). Il vestiario sarà fornito in quantità sufficiente e sarà tenuto conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri (art. 27 III C.G. 1949). Diritto all igiene, alla pulizia, alle cure mediche (art. 29-32 III C.G. 1949). Libertà di religione, attività intellettuali, ricreative e sportive (art. 34; 38 III C.G. 1949).
PROTEZIO E DELLA POPOLAZIO E CIVILE DIVIETO DI ATTI DI DISCRIMI AZIO E; DIVIETO DI ATTI DI COERCIZIO E FISICA O MORALE; DIVIETO DI ATTI IDO EI A CAGIO ARE SOFFERE ZE FISICHE; DIVIETO DI PE E COLLETTIVE; DIVIETO DI SACCHEGGIO E RAPPRESAGLIA; DIVIETO DI CATTURA DI OSTAGGI; DIVIETO DI ATTI O MI ACCE DI VIOLE ZA FI ALIZZATI A DIFFO DERE IL TERRORE;
PROTEZIO E DELLA POPOLAZIO E CIVILE DIVIETO DI AFFAMARE LA POPOLAZIO E CIVILE DIVIETO DI ATTACCHI DIRETTI O A TITOLO DI RAPPRESAGLIA; DIVIETO DI UTILIZZARE LA PRESE ZA DELLA POPOLAZIO E CIVILE PER RIPARARE ZO E DETERMI ATE O OBIETTIVI MILITARI DAGLI ATTACCHI; DIVIETO DI ATTACCHI I DISCRIMI ATI.
CRIMI E DI GUERRA Art. 8 Statuto Corte Penale Internazionale Per crimine di guerra si intende qualsiasi violazione grave del Diritto Internazionale Umanitario, nonché grave infrazione alle leggi o agli usi della guerra. A titolo di esempi: - omicidio volontario - tortura e trattamenti inumani - causare intenzionalmente gravi sofferenze - sottoporre la popolazione civile ad un attacco - deportazione e schiavitù - genocidio - utilizzare di armi vietate - saccheggio di beni pubblici e privati - utilizzare con perfidia segni distintivi della Croce Rossa
GARANZIE DI APPLICAZIONE DEL D.I.U A carattere preventivo Osservanza spontanea Obblighi per gli Stati Adattamento del diritto interno Diffusione del DIU Mezzi di controllo Potenza protettrice si fa garante dell applicazione del DIU a) Stato terzo b) CICR c) Ente umanitario imparziale A carattere repressivo Tribunali speciali (per singoli episodi: es. Ex Jugoslavia, Ruanda, ecc.) Tribunali Territoriali (di nazionalità o del luogo del commesso reato) Corte Penale Internazionale (Statuto approvato a Roma nel 1998)
Grazie per l attenzione!