Il quadro normativo e autorizzativo per la realizzazione e la gestione di impianti di biogas Lorella ROSSI Centro Ricerche Produzioni Animali - RE
DLgs 387/03 art. 12 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di EE alimentati da FR sono soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA (Conf. Servizi, ) (comma 3), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, tutela del paesaggio, ecc.. Convocazione CdS entro 30 gg Termine massimo conclusione del procedimento: 180 gg
QUALCHE SEMPLIFICAZIONE E AMMESSA? Legge 244/2007 (Finanziaria 2008, art. 2, c.161 e c.158 lett. g): - POTENZE SOGLIA (Tabella A art 12 DLgs 387/03) al di sotto delle quali non è necessaria alcuna autorizzazione per costruzione e gestione impianto - Per il BIOGAS il limite indicato è pari a 250 kwe. - Applicazione della disciplina della DIA (di cui agli artt. 22 e 23 del TU in materia di edilizia- DPR 380/01). - Possibilità, mediante decreto opportuno, di individuare soglie maggiori di capacità e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la stessa disciplina della DIA.
Legge n. 99/2009 Disposizioni per lo sviluppo e l internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia Art. 27, comma 20 - installazione ed esercizio di impianti di piccola cogenerazione (P<1 MWe, come definito dal DLgs n. 20/2007 all art. 2, lettera d) assoggettati alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del TU in materia di edilizia. DLgs n. 20/2007 all art. 2, lettera d): - unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una Capacità generazione installata < 1 MWe;
DLgs n. 20/2007 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione. Art. 1 Finalità accrescere l efficienza energetica e migliorare la sicurezza.., definendo misure atte a promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia Il decreto si applica alla cogenerazione come definita dall art. 2 Art. 2 c. 1, lettera a) generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di ET ed energia meccanica o di ET, EE e EM.
DLgs n. 20/2007 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione. Allegato III (previsto dall art. 2 per la definizione dei criteri per la cogenerazione ad alto rendimento) La produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di microgenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è ASSIMILATA ALLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO MANCANO I DECRETI ATTUATIVI!!!
LINEE GUIDA per il procedimento di cui all art. 12 del DLgs 387/03 (Decreto 10 settembre 2010 GU n. 219/10) Campo di applicazione: - procedure per la costruzione (modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale,..) ed esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di EE da FER, NONCHE le opere connesse ed infrastrutture indispensabili. Tra le OPERE CONNESSE sono compresi i servizi ausiliari e le OPERE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA, specific. indicate nel preventivo per la connessione (STMG) accettate dal proponente. Oneri istruttori: massimo 0,03% dell investimento
LINEE GUIDA per il procedimento di cui all art. 12 del DLgs 387/03 (Decreto 10 settembre 2010 GU n. 219/10) Interventi soggetti a SCIA (ex DIA) Qualora sia necessario acquisire AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, DI TUTELA DEL PATRIMONIO, ecc. LE STESSE SONO ACQUISITE E ALLEGATE alla SCIA. Il ricorso alla SCIA è PRECLUSO A CHI NON ABBIA TITOLO sulle aree o sui beni interessati. Interventi realizzabili in SCIA: - impianti a biogas sino a 250 kwe - impianti operanti in assetto cogenerativo con Pel sino a 1000 kw o Pt sino a 3000 kw (ai sensi art. 27 L. 99/09)
LINEE GUIDA per il procedimento di cui all art. 12 del DLgs 387/03 (Decreto 10 settembre 2010 GU n. 219/10) Interventi soggetti a SCIA (prima DIA) Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all art. 1, comma 2 della legge n. 241/90, la REGIONE o la PROVINCIA NON POSSONO RICHIEDERE l attivazione del procedimento unico.. Resta ferma la possibilità del proponente di optare per tale procedimento. Legge 241/90 art. 1, comma 2: La PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
PARTE QUINTA del DLgs 152/06 (Emissioni in atmosfera) modif da DLgs n. 128/2010 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE prima di procedere alla installazione/realizzazione di impianto che produce emissioni (art.269, commi da 1 a 7). RILASCIO AUTORIZZAZIONE (a realizzare e a gestire) con riferimento allo STABILIMENTO (prima impianto ) a conclusione di Conferenza dei servizi
PARTE QUINTA del DLgs 152/06 (Emissioni in atmosfera) modif da DLgs n. 128/2010 Impianti e attività in deroga (All. IV, Parte I art. 272, comma 1): Allevamenti zootecnici con meno di.capi (suini ingrasso: 1000. Polli da carne: 30000,..) Impianti di combustione di Pterm. nom. <= 1 MW alimentati a BIOMASSE (di cui alla Sez. 4- All. X Parte Quinta) impianti di combustione di Pterm. nom. <= 3 MW alimentati a BIOGAS NON proveniente da RIFIUTI (biogas di cui alla sez. 6 dell All. X alla Parte Quinta) Tali impianti devono comunque rispettare le prescrizioni di cui alla parte III dell All. 1 e controllo annuale emissioni
PARTE QUINTA del DLgs 152/06 (Emissioni in atmosfera) modif da DLgs n. 128/2010 STABILIMENTO : complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo,, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni IMPIANTO : dispositivo, sistema o insieme di dispositivi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche in un ciclo più ampio
Legge 30 luglio 2010 n. 122 (recepim. con mod. del DL n. 78/10) L art. 49, comma 4 bis RIFORMULA interamente l art. 19 delle L. n. 241/1990 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) SOSTITUITA con la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA o SCIA. - dichiarazioni sostitutive di certificazioni; - atto di notorietà; - dichiarazioni di conformità; - attestazione dei tecnici abilitati - elaborati tecnici
Legge 30 luglio 2010 n. 122 (recepim. con mod. del DL n. 78/10) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA o SCIA. L attività può essere iniziata IMMEDIATAMENTE dalla data di presentazione della SCIA Entro 60 giorni l AC, accertata carenza di requisiti, adotta provvedimenti motivati con cui dispone il DIVIETO DI PROSEGUIRE L ATTIVITA o l ADEGUAMENTO entro tempi stabiliti (almeno 30 gg) Oltre tale periodo e decorsi i 60 gg, l AC può intervenire solo in caso di DANNO GRAVE (ambiente, salute, patromonio, )
DIGESTIONE ANAEROBICA con USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO Biomasse in ingresso Prodotti Costruzione e gestione impianto USO AGRONOMICO Effluenti zootecnici PRODUZIONE BIOGAS PRODUZIONE E. E. Residui organici ( sottoprodotti ) Rifiuti organici (forsu, fanghi,..) Digestato NON E UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI e il DIGESTATO non RIFIUTO RIFIUTO
NUOVA DEFINIZIONE di RIFIUTO RIFIUTO : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il DETENTORE SI DISFI O ABBIA L INTENZIONE O L OBBLIGO DI DISFARSI Definizione precedente: RIFIUTO : qualsiasi sostanza od oggetto che RIENTRA TRA LE CATEGORIE.(CER) E DI CUI il DETENTORE SI DISFI O ABBIA L INTENZIONE O L OBBLIGO DI DISFARSI
NUOVO CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (Nuova DIRETTIVA 2008/98/CE Recepita con il DLgs 250/2010) Art. 184 bis: 1. È CERTO che la sostanza sarà ULTERIORMENTE UTILIZZATA; 2. La sostanza potrà essere utilizzata DIRETTAMENTE, senza alcun ulteriore trattamento DIVERSO DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE 3. La sostanza è prodotta come parte INTEGRANTE di un processo di produzione 4. L ulteriore utilizzo è LEGALE, ovvero la sostanza soddisfa tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà impatti complessivi negativi su ambiente e salute umana.
SCARTI VEGETALI DA AGROINDUSTRIA = SOTTOPRODOTTI CONTRATTO DI CESSIONE tra PRODUTTORE e UTILIZZATORE - processo da cui derivano - quantità, modalità di consegna - qualità: SS>, SV>., NTK =.. - prezzo - durata del contratto NO INTERMEDIARI!
POSSIBILI BIOMASSE IN INGRESSO SOTTOPRODOTTI ANIMALI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ai sensi del Reg. n. 1069/09 Il REGOLAMENTO ATTUATIVO è appena uscito (Reg. 142/2011) Sono in fase di stesura le LINEE GUIDA nazionali DA CHIARIRE L USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO DA SOTTOPRODOTTI ANIMALI
1. DIGESTIONE ANAEROBICA con USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO Parte IV DLgs 152/06 ART. 185 (Superato!) Sono ESCLUSE dal campo di appl. della Parte IV DLgs 152/06 (perchè normate da altre norme che assicurano tutela ambientale e sanitaria): - carogne, materiali fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell attività agricola. FUORI DAL CONTESTO RIFIUTI, MA NON ERA ACCETTATO!
Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 - NUOVO D.Lgs 205/2010 - Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 1. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:. f) le MATERIE FECALI, se non contemplate dal comma 2, lettera b), PAGLIA, SFALCI E POTATURE, NONCHÈ ALTRO MATERIALE AGRICOLO O FORESTALE NATURALE NON PERICOLOSO utilizzati nell attività agricola, nella selvicoltura o per la PRODUZIONE DI ENERGIA da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 - NUOVO D.Lgs 205/2010 - Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 2. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie: a). b) I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, COMPRESI I PRODOTTI TRASFORMATI, CONTEMPLATI DAL Reg. CE 1774/2002, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in impianto di biogas o di compostaggio.
POSSIBILI BIOMASSE IN INGRESSO RESIDUI VEGETALI da agro-industria VERIFICA ADEMPIMENTI NECESSARI - piano di alimentazione dettagliato - biomasse dichiarate al GSE - PUA per digestato RITIRO PREVIO CONTRATTO CON IL PRODUTTORE ai sensi dell art. 184 bis Parte IV DLgs 152/06
DIGESTIONE ANAEROBICA con USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO Decreto 7 aprile 2006 del MIPAF Ambito di applicazione: INTERO CICLO DELL USO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI (produzione, raccolta, stoccaggio, trattamenti, trasporto e uso agronomico) SIAMO IN ATTESA DELLA MODIFICA AL DECRETO CON CUI SI RECEPISCE IL DIGESTATO
DESTINAZIONI del DIGESTATO DA BIOMASSE NON RIFIUTI USO AGRONOMICO (parziale o totale)..con EVENTUALE PRODUZIONE FERTILIZZANTI ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RIFIUTI
DIGESTATO assimilato a EFFLUENTE ZOOTECNICO e NON a RIFIUTO Note natura e caratteristiche di ciò che entra/esce, con assenza di inquinanti Massima attenzione agli aspetti agronomici (stoccaggi, dosi ben definite in relazione a coltura, periodo di distribuzione, ecc.) Digestato ha valore fertilizzante riconosciuto Tracciabilità comunque dimostrabile Maggiore SAU necessaria Maggiore tutela risorse suolo e acqua Effettivo recupero di elementi nutritivi
DIGESTATO assimilato a RIFIUTO Massima attenzione alla natura e alla classificazione di ciò che entra/esce Massima attenzione presenza di inquinanti Minore attenzione agli aspetti agronomici veri e propri (dosaggi, effetti sul suolo, sulle acque di falda, ecc..) DIGESTATO = RIFIUTO SOLO QUANDO CI SONO RIFIUTI CERTI IN INGRESSO (fanghi di depur., FORSU,..)
IN ASSENZA DI RIFIUTI : DIGESTATO = EFFLUENTE ZOOTECNICO ai sensi delle NORME REGIONALI (rec. DM 07.04.06): USO AGRON. DIGESTATO da IMP. CENTRALIZZATO - 1a COMUNICAZIONE: a carico del/i produttore/i di EA (per la parte produzione di tali EA); - 2a COMUNICAZIONE: a carico del gestore dell impianto di DA (per le fasi di stoccaggio, trattamento e spandimento del digestato). TRASPORTO: DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO con: estremi azienda di produzione e azienda destinataria natura e quantità degli effluenti identific. mezzo di trasporto estremi della COMUNICAZIONE
DESTINAZIONI del DIGESTATO DA BIOMASSE NON RIFIUTI DA BIOMASSE RIFIUTI PRODUZIONE FERTILIZZANTI DEPURAZIONE (parz., totale) ALTRO (discarica, combustione, ) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RIFIUTI ACQUE, ECC.
DECRETO interministeriale sulla TRACCIABILITA DELLE BIOMASSE per la produzione di EE (Decreto 2 marzo 2010) Art. 2 Definizioni a) biomassa e biogas derivati da prodotti agricoli, di allevamento e forestali : la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse; b) biomassa da intese di filiera : biomasse e biogas di cui alla lett. A), prodotti nell ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli artt.. 9 e 10 DLgs n. 102/05;
DECRETO interministeriale sulla TRACCIABILITA DELLE BIOMASSE per la produzione di EE Art. 3 Modalità per tracciabilità biomasse Il produttore di EE deve acquisire per ciascun fornitore di biomassa dedicata: - informazioni presenti nel Fascicolo aziendale (CUIAA) di cui al D.Lgs n. 99/04 - i documenti di trasporto (DdT) - contratti di fornitura delle biomasse (durata, specie, quantità, Sau e mappali, ) (da inviare al MIPAAF) - dichiarazione conformità al presente decreto
CLASSIFICAZIONE delle BIOMASSE e INCENTIVAZIONE ECONOMICA TARIFFA OMNICOMPR. P<= 1 MWe 28 eurocent/kwh: Biogas e biomasse Biomasse e biogas da biomasse sono tutte equiparate; l incentivazione economica NON è influenzata dalla classificazione come rifiuto. 18 eurocent/kwh: Gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione.. P>1 MWe Il fattore moltiplicativo i CV varia in funzione della fonte: 1,8 Biomasse e biogas da attività agricola, allevam. da filiera corta 1,3 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui sopra. (Torna la distinzione tra rifiuti e non). 0,8 - Gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione..
CONCLUSIONI -1 - I margini di discrezionalità di approccio sono ancora numerosi, nonostante l uscita delle Linee guida ai sensi del DLgs. 387. - E auspicabile una maggiore SINTONIA tra gli approcci delle singole Province - La procedura della SCIA (ex DIA) non sempre è la soluzione ottimale - La distinzione ATTIVITÀ AGRICOLA e ATTIVITA di GESTIONE RIFIUTI deve essere sempre più chiara
CONCLUSIONI 2 E necessario incrementare la DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SULLE ENERGIE RINNOVABILI, finalizzata a limitare il proliferare delle opposizioni locali alla costruzione dei nuovi impianti!!! Producono ENERGIA ELETTRICA!!!! Ma, di contro, è necessario: - PRESENTARE PROGETTI BEN FATTI - NON SOTTOVALUTARE GLI ASPETTI GESTIONALI DI NATURA FORMALE
Grazie per l attenzione l.rossi@crpa.it www.crpa.it