Agenti chimici e cancerogeni in edilizia.



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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI TITOLO IX, CAPO I D.Lgs. 81/2008

Transcript:

Agenti chimici e cancerogeni in edilizia m.bottai@usl12.toscana.it

RISCHI PER LA SALUTE Agenti chimici / cancerogeni: sono rappresentati dalle sostanze chimiche, cancerogene, tossiche o nocive, in grado d essere ingerite, assorbite per via cutanea o inalate perché aerodisperse sotto forma di aerosol (liquidi e/o solidi), vapori, gas Agenti fisici rumore, microclima, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non Agenti biologici sono rappresentati da organismi e microrganismi patogeni o non, endoparassiti umani, colture cellulari in grado d essere ingeriti, assorbiti per via cutanea, inalati

Nell ambiente le sostanze chimiche si possono trovare sotto forma di solidi aerodispersi (polveri o fumi) di liquido aerodisperso (gocce, nebbie..) o infine di gas o vapore

Alcuni termini Gas e vapori: Un gas è un aeriforme caratterizzato da una temperatura, detta temperatura critica, inferiore alla temperatura ambiente; gli aeriformi per cui ciò non avviene si trovano nello stato di vapore. Un gas può anche essere definito come un aeriforme non condensabile a temperatura ambiente. Fumi Polveri Nebbie liquidi Diagramma di fase (T, P) temperatura critica: la temperatura al di sopra della quale una sostanza non può esistere allo stato liquido

Vie di esposizione ingestione Importanza (pericolosità) crescente penetrazione cutanea inalazione

granulometria delle polveri: le convenzioni Polveri Inalabili: Particelle con % di penetrazione del 50% a 100 µm (tra 10µm e 100µm) Polveri Toraciche: Particelle con % di penetrazione del 50% a 10 µm. (diametro aerodinamico 10µm) Polveri Respirabili: Particelle con % di penetrazione del 50% a 4 µm (diametro aerodinamico 4µm) 1. Queste convenzioni sono relazioni tra il diametro aerodinamico e le frazioni che devono essere raccolte o misurate 2. approssimano le frazioni che penetrano nelle varie regioni del tratto respiratorio in condizioni medie. 3. Le convenzioni non sono state stabilite per valutare esattamente la dose inalata, ma servono per rendere confrontabili le misure.

polveri

Priorità degli interventi di prevenzione Domanda posta al DP: dei livelli accettabilità [stirene] senza utilizzo DPI in cantiere? Quanta polvere è accettabile durante una carteggiatura? È una domanda corretta? La valutazione del rischio (residuo) Cosa dice il testo unico?

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 15, misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

Riferimenti normativi TITOLO IX - X

Titolo IX sostanze pericolose Capo I agenti chimici Capo II agenti cancerogeni e mutageni Capo III amianto Capo IV sanzioni Titolo X - agenti biologici

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I, AGENTI CHIMICI Articolo 221 - Campo di applicazione (NB comma 2!!!) Articolo 222 Definizioni 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi [ ], possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; NB: 145/08 e REACH-CLP

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I, AGENTI CHIMICI Rischio residuo! Articolo 223 - Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato (ex dal produttore o fornitore) tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi SDS aggiornate!

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I AGENTI CHIMICI segue Articolo 223 - Valutazione dei rischi Rischio residuo! 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell articolo 224 e, ove applicabile, dell articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi, il responsabile dell immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. SDS aggiornate!

Valori limite 81/08 Cosa è un valore limite?? Aggiornati al 06/08/2012 da decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali e Min. Salute, Modifica e integrazione all. XXXVIII del TU In assenza di un VL è consuetudine utilizzare TLV ACGIH

valutazione del rischio chimico PRIMA FASE: Identificazione dei PERICOLI SECONDA FASE: Valutazione dei RISCHI * preliminare ** approfondita Ruolo M.C.???

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I AGENTI CHIMICI Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. Rischio residuo!

Capo II agenti cancerogeni e mutageni

Capo II agenti cancerogeni e mutageni Articolo 235 - Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L esposizione non deve comunque superare il valore limite dell agente stabilito nell ALLEGATO XLIII

Capo II agenti cancerogeni e mutageni Articolo 236 - Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Rischi per la salute in edilizia

Polveri

Polveri

Taglio/molatura

Legno

Classificazione dei legni Per l applicazione della legge, il termine legno duro non fa riferimento all effettivo grado di durezza del legno, ma è la traduzione letterale del termine inglese hardwood, utilizzato per indicare il legno ricavato dalle latifoglie (Angiosperme) ed il termine legno dolce o tenero è la traduzione del termine inglese softwood, utilizzato per indicare il legno ricavato dalle conifere (Gymnosperme). Emblematico è il caso dei legni di pioppo e di balsa che, pur essendo legni teneri in termini di lavorabilità, sono compresi tra i legni duri.

Classificazione dei legni Conifere legni TENERI Softwood Latifoglie legni DURI Hardwood

Classificazione dei legni (Monografia n. 62 - IARC) Legni teneri Legni duri Legni duri esotici Abete Cedro Cipresso Larice Duglasia Pino Sequoia Tuia Acero Betulla carpino castagno ciliegio faggio frassino noce olmo ontano pioppo platano quercia salice tiglio Afrormosia Ebano Iroko balsa kauri limba meranti mogano noce mansonia obeche palissandro palissandro brasiliano rimu o pino rosso teak

Classificazione dei legni Il volume della IARC 62/1995 riporta un elencazione (indicativa, ma non esaustiva) di legni rispettivamente duri e teneri Si segnalano, tra i legni duri esotici, 3 essenze non riportate nel suddetto elenco IARC, ma per le quali si ha un impiego significativo nel tessuto produttivo italiano, quali: Ayous, Frakè e Ramin. Si ritiene che anche i pannelli truciolari, MDF e compensati rientrino nell ambito della valutazione dell applicazione del capo II, tranne che vi sia una certificazione del produttore che ne attesti la completa composizione con legni teneri.

Fibre, coibentazione (alcuni materiali sostitutivi amianto)

Cementi (Cr e SLC???)

cementi

Verniciatura (indoor??)

Vernici

Prodotti adesivi in ambienti confinati

resine

Saldatura

Fine prima parte