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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; - ricorrente - contro JOLLY CAFFE' SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA BRANCATO

con studio in FIRENZE VIA MAGGIO 7 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine; controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2008 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 13/11/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato DI BENEDETTO che ha chiesto l'accoglimento; udito per il controricorrente l'avvocato LANDOLFI delega Avvocato BRANCATO. che si riporta al controricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo L'AIPA spa, nella sua qualità di azienda concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità nel comune di Calenzano (Firenze), notificava alla ditta individuale Jolly Caffè spa un avviso di accertamento per omessa denuncia e mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità relativa ad un'insegna pubblicitaria di mq 2 apposta presso un esercizio commerciale sito in Via Puccini 177. Avverso l'avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Firenze che lo accoglieva con sentenza confermata su appello dall'aipa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. I giudici di secondo grado respingevano l'appello dell'aipa ritenendo che l'insegna Jolly Caffe non era un insegna pubblicitaria bensì un insegna di esercizio anche se conteneva il marchio del prodotto venduto e ciò in quanto individuava il 1

tipo di esercizio con l'unico caffè venduto a differenza di analoghi esercizi commerciali. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione AIPA spa con un motivo. La contribuente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso la ricorrente Aipa spa lamenta violazione di legge e falsa applicazione degli artt.5 e 17 comma J. bis D.L.gs 15/11/1993 nr. 507 in relazione all'art. 360 comma l nr.5 cpc in quanto la CTR ha ritenuto applicabile l'esenzione prevista per le insegne di esercizio di cui all'art. 17 comma 1 bis D.L.vo 507/93 nonostante l'inequivocabile vocazione pubblicitaria dei due cassonetti luminosi bifacciali ubicati presso due esercizi commerciali. Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto. Infatti l'art. 12 prevede che le insegne sono soggette all'imposta sulla pubblicità, con le sole esenzioni di cui all'art. 17 D.Lgs 507 del 15 novembre 1933 il quale esenta (al comma 1 2

bis) solo "le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati". Poiché dalla ricostruzione del fatto operata nella stessa sentenza gravata emerge pacificamente che trattavasi, nella fattispecie, di due insegne apposte presso la sede in cui la società Jolly Caffè esercita la propria attività commerciale e di produzione, e che le dimensioni di dette insegne non erano superiori a quelle, di mq. 5, indicate nel D.P.R. n. 507 del 1993, art. 17, coma l bis) risulta palese la correttezza della decisione della Commissione Tributaria Regionale che ha ritenuto non tassabile le insegne de quo che contraddistinguono la sede ove l'impresa svolge la propria attività commerciale. Secondo questa Corte Sez. 5, Sentenza n. 7348 del 11/05/2012, infatti, "In materia di imposta sulla pubblicità, le insegne sono soggette all'imposta ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. 507 del 1993, con le sole esenzioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto, che riguarda - tra l'altro - le insegne di esercizio di attività 3

o. : 4 commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadri; ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggetti all'imposta. " Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna la ricorrente AIPA spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi C 500,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 17/12/2014