LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO. Tiziano Cattaneo Legambiente Lombardia Onlus



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!!! NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

Transcript:

LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO Tiziano Cattaneo Legambiente Lombardia Onlus

Definizioni di paesaggio Il paesaggio è ciò che l'occhio può abbracciare in un giro di orizzonte [R. Biasutti]; Il paesaggio è una parola che serve a designare la cosa e al tempo stesso l'immagine della cosa [A. Von Humboldt] Il paesaggio è l'insieme degli aspetti esteriori e visibili, delle fattezze sensibili del territorio, nel loro aspetto statico e nel loro dinamismo [U. Toschi] Il paesaggio è un ecosistema, o meglio una costellazione di ecosistemi [V. Giacomini] Il paesaggio è un teatro nel quale individui e società recitano le loro storie, in cui compiono le loro gesta [E. Turri]

Perché è difficile definire il Paesaggio?

Interdisciplinarità del concetto di paesaggio Ecologia Geografia Climatologia Estetica Antropologia Idrologia Geologia Pedologia Economia PAESAGGIO Urbanistica Agronomia Botanica Arte Zoologia Psicologia ambientale Storia

Gli elementi del paesaggio ELEMENTI STORICI E CULTURALI ELEMENTI FISICI E NATURALISTICI ELEMENTI SOCIALI E SIMBOLICI

Definizioni di paesaggio Nell'accezione più diffusa, il paesaggio viene considerato come l'aspetto visibile di un territorio: ciò ha fatto sì che per moltissimo tempo venissero tutelati solo i paesaggi con particolari rilevanze naturalistiche ed estetiche (paesaggi da cartolina). Le emergenze ambientali e le esigenze della pianificazione territoriale, tuttavia, hanno richiesto di abbandonare l'approccio estetico per considerare il paesaggio come un sistema complesso, dinamico, interdisciplinare e multisensoriale.

Evoluzione del concetto di paesaggio nella normativa Legge 1497 del 1939 Protezione delle bellezze naturali Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Evoluzione del concetto di paesaggio nella normativa Legge 431 del 1985 Legge Galasso Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497: 1) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 2) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 3) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 4) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 5) i ghiacciai e i circhi glaciali; 6) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 7) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 8) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 9) le zone umide incluse nell'elenco di cui alla Convenzione di Ramsar 10) i vulcani; 11) le zone di interesse archeologico.

Evoluzione del concetto di paesaggio nella normativa La Legge Galasso prescrive che le Regioni formino dei piani paesistici con cui devono normare le aree vincolate dalla legge, ma senza possibilità di ridefinire i perimetri secondo altre assegnazioni di valore. Le leggi 1497/1939 e 431/1985 sono confluite, senza sostanziali modifiche, nel D.Lgs 490 del 1999 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Il D.Lgs 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio identifica il paesaggio come parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

La Convenzione Europea del Paesaggio Firenze, 20 Ottobre 2000

La Convenzione Europea del Paesaggio Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni [Art. 1]. Il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro [Preambolo]. Il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'europa [Preambolo].

La Convenzione Europea del Paesaggio Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo [Preambolo]. La presente convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati [Art. 2].

La Convenzione Europea del Paesaggio Ogni Parte si impegna a: 1) riconoscere il paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; 2) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi; 3) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche; 4) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico.

Considerazioni Il Testo non cita mai la parola vincolo, ma richiama ad altri capisaldi: il diritto soggettivo, per ciascun uomo e donna, di fruire del paesaggio; la responsabilità condivisa verso la costruzione di un paesaggio di qualità attraverso il ruolo attivo delle comunità; Il riconoscimento delle trasformazioni antropiche come elemento caratteristico del paesaggio, che quindi non è fisso ma è il risultato dell'evoluzione storica e sociale di una comunità.

Considerazioni Tutelare il paesaggio non significa pregiudicare la possibilità che questo si trasformi, ma anzi garantire che l'attuale e le future generazioni possano usufruirne. Le trasformazioni, in ogni caso, dovranno rispondere agli effettivi bisogni della comunità, dovranno essere partecipate e dovranno farsi carico della conservazione del patrimonio storico e naturalistico del territorio. Un altro punto fondamentale è che il Paesaggio non è più una parte ristretta di territorio particolarmente meritevole di tutela, ma è l'habitat della comunità umana.

Come mettere in pratica la Convenzione del Paesaggio?

Tutelare il suolo, per tramandare libertà

Tutelare il suolo, per tramandare libertà La traduzione della Convenzione da parte dei Paesi contraenti non deve avvenire solo attraverso la riscrittura delle leggi sul paesaggio: occorre considerare il paesaggio non come un patrimonio esclusivo (altro da sé, lontano da qui, legato alla conservazione del passato), ma come un diritto soggettivo e inclusivo di una responsabilità nei confronti delle future generazioni. La Convenzione diventa quindi un richiamo alla tutela di tutti quegli elementi che compongono e plasmano il paesaggio, in primo luogo il suolo, inteso sia come risorsa ambientale che come spazio aperto in cui è possibile intervenire e operare trasformazioni.

I valori del suolo Tra le principali funzioni del suolo, si ricordano: Fonte di cibo, energia e materie prime; Regolazione del ciclo dell'acqua; Regolazione dei cicli biogeochimici; Riserva di biodiversità; Stoccaggio di carbonio; Sede del patrimonio paleontologico e archeologico; Elemento fondante del paesaggio.

Ogni irrigidimento, ogni cementificazione, ogni consumo di suolo, in quanto irreversibile, limita la possibilità di disporre del paesaggio per chi verrà dopo!

Tutelare il suolo, per tramandare libertà La custodia del territorio si adatta perfettamente alla concezione di tutela espressa dalla Convenzione Europea del Paesaggio, in quanto è un'azione che trascende il rigido confine istituzionale dell'area protetta o delle pianificazioni, esprimendo il protagonismo responsabile del proprietario terriero.

Il paesaggio sta all'ambiente come l'epidermide sta al nostro corpo: è la superficie che testimonia lo stato di salute di un organismo vivente P. Hitier, relatore conferenza CEP