La prova delle cessioni intracomunitarie e delle esportazioni



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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 14 3 SETTEMBRE 2016 La prova delle cessioni intracomunitarie e delle esportazioni Copyright 2016 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Cessioni intracomunitarie prova La normativa comunitaria (art. 131 della Direttiva n. 2006/112/CE ) non definisce la forma e la tipologia della prova idonea a dimostrare l avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro Stato membro, lasciando che siano gli Stati membri a stabilire quali siano i mezzi di prova idonei a dimostrare l effettiva sussistenza di una cessione intracomunitaria, nel rispetto dei principi di neutralità dell imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate. L assenza, nei confronti del cedente, di specifici obblighi procedurali relativi al trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione è collegato al principio della libera circolazione dei beni nel territorio comunitario. Dato, tuttavia, che la disciplina in materia di IVA considera imponibile la generalità delle operazioni, le disposizioni riguardanti le cessioni intracomunitarie devono essere interpretate restrittivamente in quanto si riferiscono a fattispecie esenti e spetta al cedente, cioè a colui che applica in fattura il titolo di esenzione, provare l esistenza dei relativi presupposti (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04 e Id., 6 settembre 2012, causa C- 273/11). In particolare, è necessario che il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04). Ai fini dell esenzione della cessione, non assume rilevanza la circostanza che il trasporto del bene avvenga entro un termine preciso e ciò per evitare la possibilità di scegliere il luogo impositivo dell operazione, a seconda delle condizioni ritenute più favorevoli (Corte di giustizia, 18 novembre 2010, causa C-84/09). La normativa IVA italiana nulla dispone in merito ai documenti che il cedente deve conservare e, se del caso, esibire per provare l avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro. L art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 si limita, infatti, a prevedere che costituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili ai fini IVA, le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni ( ), non soggetti passivi d imposta. L Agenzia delle entrate si è tuttavia espressa con vari documenti di prassi. Con la R.M. n. 345 del 28 novembre 2007, ha precisato che il documento di trasporto è idoneo a dimostrare l uscita dei beni dal territorio dello Stato, indicando inoltre l obbligo del cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione e al trasporto dei beni in altro Stato membro. Con le successive R.M. n. 477 del 15 dicembre 2008 e R.M. n. 123 del 6 maggio 2009, l Agenzia delle entrate ha riconosciuto che la prova del trasporto all estero possa essere fornita, tra l altro, dalla lettera di vettura indicante il luogo di partenza nel territorio dello Stato e il luogo di destinazione nello Stato membro di arrivo dei beni, senza richiedere l attestazione del cessionario dell arrivo dei beni nello Stato comunitario di destinazione. In ogni caso, la prova della cessione intracomunitaria deve intendersi costituita da tutta la documentazione relativa all operazione, in quanto la sottoscrizione per ricevuta del 2

documento di trasporto, al pari della dichiarazione di ricezione dei beni resa dal cessionario, rappresenta soltanto un dato formale, non idoneo ad escludere eventuali ipotesi di evasione. Con la R.M. n. 19 del 25 marzo 2013 l Agenzia delle entrate ha sostanzialmente imposto al cedente l obbligo (per i trasporti su strada) di avere copia della lettera di vettura (CMR) firmata per ricevuta dal destinatario dei beni nello stato comunitario di arrivo. Nelle cessioni intracomunitarie con resa EXW (franco fabbrica), cioè con trasporto a cura del cessionario non residente, il cedente nazionale dovrebbe limitarsi ad effettuare una valutazione in buona fede dell attendibilità del cessionario e della documentazione prodotta al momento della consegna (es. numero identificativo IVA comunicato dal cessionario ai sensi dell art. 50, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e dichiarazione dell intenzione di trasportare i beni in altro Stato membro). Nonostante le indicazioni rese dalla giurisprudenza comunitaria sulla responsabilità del cessionario che non adempia ai propri obblighi contrattuali, l Amministrazione finanziaria considera in ogni caso responsabile il cedente nazionale che non abbia acquisito la prova del trasporto dei beni nel Paese comunitario di destinazione. La R.M. n. 477/E/2008 ha affrontato lo specifico caso relativo alle cessioni franco fabbrica, nelle quali il cedente si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cessionario e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. Secondo l Agenzia delle Entrate, il riferimento al suddetto documento, contenuto nella R.M. n. 345/E/2007, ha carattere meramente esemplificativo, con la conseguenza che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. Tale principio è stato ribadito dalla R.M. n. 71 del 24 luglio 2014, con la quale è stato precisato, in riferimento alla cessione di un imbarcazione a favore di un acquirente francese, che la prova del trasferimento intracomunitario può essere validamente fornita esibendo: la fattura di vendita dell imbarcazione; la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all operazione effettuata; i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria; la documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario; il documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente dell imbarcazione dal registro italiano; il documento da cui risulti l avvenuta iscrizione dell imbarcazione nel registro francese; l elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modello INTRASTAT). Considerata, inoltre, la natura del bene (imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, l Agenzia ha precisato che, in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una dichiarazione da parte del cessionario corredata da idonea documentazione (ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese. È stata, pertanto, confermata la posizione già sostenuta dall Agenzia delle Entrate con la Nota prot. n. 2010/141933, ossia che, nelle cessioni franco fabbrica, può essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una 3

dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell altro Stato membro. In pratica, in assenza della lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è possibile produrre un documento, sottoscritto dal medesimo soggetto, che attesti la ricezione dei beni e che si considera idoneo a provare la cessione intracomunitaria unitamente all ulteriore documentazione relativa all operazione posta in essere. Sul punto, la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui la prova del trasporto può essere acquisita in qualsiasi momento (sent. 27 settembre 2007, causa C-146/05), ha stabilito che la prova della movimentazione dei beni s intende validamente fornita anche se la predetta dichiarazione è successiva al perfezionamento dell operazione di cessione (sent. 7 maggio 2014, n. 629/24/14). In considerazione del contenuto della citata R.M. n. 19 del 25 marzo 2013, è comunque opportuno che le prove dell avvenuto trasporto intracomunitario dei beni siano acquisite senza indugio, non appena la prassi commerciale lo renda possibile e conservate fino al termine di accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria. È importante sottolineare che la prova dell avvenuto trasferimento intracomunitario dei beni discende, in ogni caso, da un insieme di documenti da cui sia possibile ricavare, con sufficiente evidenza, che la merce è stata movimentata a destinazione del Paese membro del cessionario. Procedure aziendali Ne consegue, pertanto, che si rende necessario verificare ed eventualmente aggiornare le procedure aziendali per la gestione delle cessioni intracomunitarie. Oltre agli obblighi di legge (richiesta dell identificativo Iva del cliente comunitario, verifica della sua validità attraverso il sistema VIES disponibile nel sito dell Agenzia entrate, compilazione del modello Intrastat) e all esecuzione degli adempimenti contabili (emissione della fattura con l annotazione operazione non imponibile ) e amministrativi (copia della documentazione bancaria che attesta i pagamenti), occorre anche conservare copia dei documenti contrattuali e commerciali, e di trasporto (CMR e/o Ddt firmati per ricevuta della merce a destino, attestazione di ricevimento merce). Cessioni all esportazione prova La prova dell uscita dei beni dal territorio comunitario rappresenta l elemento decisivo per accertare la non imponibilità delle cessioni all esportazione. Dal 1 luglio 2007 (si veda anche la circolare di Studio n. 3 del 2008) il sistema di controllo delle esportazioni è informatizzato (ECS Export Control System) e fondato sullo scambio di messaggi elettronici fra la dogana di esportazione (in cui è accesa la pratica doganale con il rilascio del documento di accompagnamento della merce, DAE, che riporta il numero di riferimento dell operazione, MRN) e quella di uscita dal territorio della Comunità. Espletate le formalità, l ufficio doganale di uscita invia a quello di esportazione il messaggio telematico con i risultati di uscita. Nel nuovo sistema automatizzato questo messaggio rappresenta la prova dell uscita della merce dal territorio comunitario e la conseguente legittima applicazione del regime di non imponibilità Iva della cessione. Pertanto, attraverso il numero MRN (Movement reference number) riportato nel DAE può essere interrogato il sistema informatico doganale 4

(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizionline/tracciamento-movimenti-mrn) seguendo le varie fasi di movimentazione delle merci da esportare. Quando l operazione di esportazione è completata, la dogana di uscita invia a quella di esportazione il messaggio telematico risultati di uscita a riprova dell avvenuta esportazione. E di tutta evidenza la necessità (anche se l Agenzia delle entrate, richiesta da Confindustria, con nota di risposta del 21 novembre 2007 la precisato che con le nuove procedure nessun onere di acquisizione della prova di uscita delle merci resta, dunque, a carico delle aziende, a fronte di possibili verifiche degli organi dell Amministrazione finanziaria ) di effettuare il controllo delle operazioni poste in essere, assicurandosi, mediante il codice MRN identificante l operazione e l interrogazione del sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. consultabile dal sito internet dell Agenzia delle Dogane, che il sistema confermi l uscita delle merci dal territorio comunitario (acquisendo quindi anche la stampa cartacea di tale conferma da conservare con la fattura di esportazione). Operazioni di esportazione diretta Quanto sopra rileva per le operazioni di esportazione disciplinate dall art. 8 comma 1 lett. a) de D.P.R. n. 633/1972, cioè per le cessioni all esportazione dirette semplici (non triangolari) e senza intervento di un commissionario, in cui è il cedente nazionale che cura il trasporto/spedizione all estero. In tali casi la prova dell esportazione è costituita dalla stampa dell esito di uscita dell operazione identificata tramite il codice MRN nel sistema informativo delle dogane. Operazioni in triangolazione Per il primo cedente italiano (cfr Nota Agenzia delle Dogane n. 3945/2007) l attestazione di uscita viene rilasciata come nel passato sulla base di quanto previsto dalla C.M. n. 35/E del 13 febbraio 1997 e dalla C.M. n. 173/D del 2 luglio 1998. Pertanto al primo cedente verrà consegnata la fattura (nel caso di triangolazione con fattura immediata) o il documento di trasporto (nel caso di triangolazione con fattura differita) integrati con l attestazione di uscita ( visto uscire ) apposta dall ufficio doganale di partenza; si ritiene che in alternativa possa essere consentito provare l effettiva uscita con copia della documentazione doganale e quindi del risultato di uscita da codice MRN. Invece per il secondo cedente italiano (colui che promuove la triangolazione e emette la fattura verso il cliente estero) valgono le novità introdotte dal 1 luglio 2007 in precedenza commentate. Operazioni di esportazione ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 trasporto a cura del cessionario L art. 8 comma 1 lett. b) citato disciplina le cessioni all esportazione quando i beni vengono consegnati al cliente estero nel territorio italiano, ed è il cliente estero, che direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare o far trasportare i beni fuori del territorio comunitario. In tal caso l acquirente deve essere un operatore economico (e non un consumatore finale), i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale e l esportazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente (la consegna deve risultare da apposito documento Ddt, CMR ovvero, in mancanza, si farà riferimento alla data dalla fattura cfr C.M. 3 agosto 1979 n. 26/411138). Anche in tal caso (in assenza di chiarimenti ministeriali) si ritiene che l attestazione di uscita venga rilasciata come nel passato sulla base dalla C.M. n. 35/E del 13 febbraio 1997 e dalla C.M. n. 173/D del 2 luglio 1998, per cui per il cedente italiano la prova dell avvenuta 5

esportazione resta costituita da un esemplare della sua fattura munita del timbro ( visto uscire ) apposto dalla dogana di uscita. Procedure aziendali Ne consegue, pertanto, che si rende necessario verificare ed eventualmente aggiornare le procedure aziendali per la gestione delle cessioni all esportazione. Oltre agli obblighi di legge (predisposizione della documentazione doganale) e all esecuzione degli adempimenti contabili (emissione della fattura con l annotazione operazione non imponibile ) e amministrativi (copia della documentazione bancaria che attesta i pagamenti), occorre anche conservare copia dei documenti contrattuali, commerciali, di trasporto e di esportazione (stampa cartacea dell esito di uscita da codice MRN, fattura o documenti di trasporto con visto uscire ). 6