LE OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione d azienda
FUSIONE AZIENDALE La fusione è regolata da diciannove articoli del Codice Civile L art. 2501 c.c. sancisce: dall art. 2501 all art. 2505 quater La fusione aziendale si sostanzia nell unione di due o più società. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell attivo. D.lgs. n. 6/2003 : elimina il divieto di partecipazione alla fusione per le società sottoposte alle procedure concorsuali.
FUSIONE AZIENDALE In base alle modalità di unificazione delle società che partecipano alla fusione: FUSIONE PROPRIA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
PRINCIPALI FORME DI FUSIONE FUSIONE PROPRIA: costituzione di una nuova società A fusione + B NUOVO SOGGETTO ECONOMICO FUSIONE PER INCORPORAZIONE: incorporazione in una società preesistente di un altra società A fusione B A POSSIEDE IL INCORPORANTE INCORPORATA 100% DI B
ALTRE FORME DI FUSIONE FUSIONE OMOGENEA: avviene tra società dello stesso tipo (per esempio tra società di capitali) FUSIONE ETEROGENEA: avviene tra società appartenenti a tipologie diverse, ovvero aventi natura giuridica diversa (per esempio tra società di persone e società di capitali) FUSIONE ORIZZONTALE: se l aggregazione è tra aziende operanti negli stessi settori FUSIONE VERTICALE: se le aziende agiscono in stadi produttivi contigui
PROCEDIMENTO DI FUSIONE La fusione tra due o più società ha luogo a seguito di un procedimento che consta di tre fasi: 1) PROGETTO DI FUSIONE 2) DELIBERA DI FUSIONE 3)ATTO DI FUSIONE
ART. 2501 ter C.C. Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla scissione Atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante con le modificazioni derivanti dalla fusione Elementi del del progetto di di fusione Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l eventuale conguaglio in denaro (che non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate) Modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dall operazione straordinaria Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili Data dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o della incorporante Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni Vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete l amministrazione delle società partecipanti alla fusione
PROGETTO DI FUSIONE Documenti allegati al progetto di fusione: SITUAZIONI PATRIMONIALI RELAZIONE DELL ORGANO AMMINISTRATIVO RELAZIONE DEGLI ESPERTI
PROGETTO DI FUSIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ART. 2501 quater) La redige l organo amministrativo Criteri di redazione: devono essere rispettate le regole di redazione del bilancio d esercizio ( stato patrimoniale conto economico nota integrativa) Data non anteriore a 120 gg dal deposito del progetto di fusione Può essere sostituita dall ultimo bilancio approvato con data non anteriore a 6 mesi Può non essere redatta se vi rinunciano all unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di voto
PROGETTO DI FUSIONE RELAZIONE DELL ORGANO AMMINISTRATIVO (ART. 2501 quinquies) Illustra e giustifica l operazione di fusione sia sotto il profilo economico che giuridico Determina il rapporto di concambio (metodi di valutazione) Può non essere redatta se vi rinunciano all unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di voto
PROGETTO DI FUSIONE IL RAPPORTO DI CONCAMBIO (RDC) : Numero di azioni o quote della società derivante da un'operazione di fusione, che i soci di una società che si estingue, a seguito della fusione stessa, ricevono in cambio della loro partecipazione originaria.
CONCLUSIONI RDC AVANZO DA DA CONCAMBIO > PATRIMONIO NETTO CONTABILE DELLA SOCIETA INCORPORATA O FUSA POSSEDUTO DA TERZI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELL INCORPORANTE O DELLA SOCIETA CHE DERIVA DALLA FUSIONE < DISAVANZO DA DA CONCAMBIO
ESERCITAZIONE Capitale sociale delle due compagini sociali 1) Società X Capitale Sociale 100, Valore Effettivo 1.000 soci 2 ( A e B) al 50%, nr. 50 azioni da 1 2) Società Y Capitale Sociale 100, Valore Effettivo 500 soci 2 (C e D) al 50%, nr. 50 azioni da 1 Capitale sociale della società BETA Fissato a 90 nominale Valore Effettivo (1000+500) 1500
ESERCITAZIONE Rapporto di concambio è dato dalla proporzione: CS di SOC.BETA : VE di SOC.BETA = X : VE di X Quota di X = (90 x 1000) : 1500 = 60 Quota di Y = 90 60 = 30 Assetto societario della società BETA Valore nominale delle quote o azioni 1 Società X RDC = 60/90 = 2/3 Società Y RDC = 30/90 = 1/3
ESERCITAZIONE Compagine sociale della società BETA (Capitale sociale 90 ; Valore nominale delle quote o azioni 1) Socio A n. 30 azioni di BETA contro 50 di X Socio B n. 30 azioni di BETA contro 50 di X Socio C n. 15 azioni di BETA contro 50 di Y Socio D n. 15 azioni di BETA contro 50 di Y
ESERCITAZIONE Differenze di concambio (Fusione propria) Disavanzo di concambio: l 'aumento di CS è > del PN acquisito 1. Iscrizione nell attivo, con ripartizione tra i beni o con evidenza di un avviamento autonomo 2. Riduzione del patrimonio netto 3. Rilevazione di una componente negativa a Conto Economico
ESERCITAZIONE Avanzo di concambio: Differenze di concambio (Fusione propria) l 'aumento di CS è < del PN acquisito 1. Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo 2. Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività) 3. Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico
PROGETTO DI FUSIONE RELAZIONE DEGLI ESPERTI (ART. 2501 sexies) Illustra e attesta la congruità e attendibilità del rapporto di cambio delle azioni o quote Evidenzia i metodi di determinazione del rapporto di cambio, le difficoltà di valutazione e la loro adeguatezza Può non essere redatta se vi rinunciano all unanimità i soci e gli obbligazionisti con diritto di voto COMPETENZA : Revisori contabili o società di revisione (se la società è quotata) NOMINA DELL ESPERTO : Tribunale per SPA o SAPA, la società stessa per le SRL
DELIBERA DI FUSIONE DELIBERA DI FUSIONE (ART. 2502) La fusione è decisa mediante approvazione, da ciascuna delle società che vi partecipano, del relativo progetto Il quorum richiesto è quello previsto per le modifiche dell atto costitutivo Società di persone Maggioranza dei soci secondo la propria quota (Artt. 2502 e 2252 c.c.) Società di capitali Quorum previsti per la modifica dell atto costitutivo (S.p.a. Artt. 2368, 2365, 2469 S.a.p.a. Art. 2460 S.r.l. Artt. 2479, 2479 bis)
ATTO DI FUSIONE ATTO DI FUSIONE (ART. 2504) La fusione deve risultare da atto pubblico L atto dev essere depositato a cura del Notaio o dell organo amministrativo della società risultante dalla fusione o dall incorporazione presso il registro delle imprese Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione L iscrizione fa decorrere gli effetti dell operazione (natura costitutiva) e la nuova società assume diritti/obblighi delle società estinte subentrando nei rapporti giuridici preesistenti (successione universale)