L Arbitrato Sportivo



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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA Tesi di Laurea In Diritto dell Arbitrato Interno ed Internazionale L Arbitrato Sportivo RELATORE Ch.mo Prof. Francesco Porcari LAUREANDA Francesca Carrozza Anno Accademico 2012-2013 1

Ci è stato insegnato a rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. Qui ad Atene noi facciamo così. Pericle, Discorso agli ateniesi,416 A.C 2

Indice I. SPORT: LE ORIGINI... 5 I.1. L ordinamento sportivo alla luce della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici... 11 I.2.Pluralismo giuridico e principi costituzionali... 16 I.3. La teoria del Giannini... 19 I.3.1. Ordinamento settoriale e supremazia dello Stato.... 20 I.4. La natura giuridica del CONI... 22 I.4.1. le federazioni sportive nazionali... 25 I.4.2. I rapporti tra sport e Stato nella loro evoluzione storica... 28 I.5. La Legge n.280/2003... 32 I.5.I La rilevanza giuridica delle sanzioni disciplinari sportive... 37 I.5.2 La sentenza n.49 del 2011 della Corte Costituzionale.... 42 II. L ARBITRATO QUALE STRUMENTO ALTERNATIVO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE... 45 II.2 L arbitrato nazionale... 46 II. 3. La natura arbitrale della giustizia sportiva... 60 II. 4. Gli organi di giustizia sportiva : Alta Corte e TNAS... 67 II. 4. 1. Alta Corte di giustizia sportiva... 70 III. 4. 2. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport... 74 II. 4. Dalla CCAS al TNAS... 79 II. 4.1 Norme applicabili in sede arbitrale... 81 II. 5. Il TNAS è un organo di giustizia sportiva?... 82 II. 5. Idoneità funzionale ad essere un vero arbitrato per l ordinamento statale.... 87 3

III. IL PROCEDIMENTO PRESSO IL TNAS... 89 III. 1. Presupposti dell arbitrato, soggetti, parti.... 89 III.2. Nomina, ricusazione, sostituzione degli arbitri.... 94 III. 3. 1.1. La fase introduttiva.... 99 III. 1.2. La fase di trattazione/istruzione... 102 IV. SULLA NATURA DEL GIUDIZIO EMESSO DAL TNAS... 109 IV.1. La fase decisoria: il lodo... 109 IV. 2. CCAS e Consiglio di Stato... 110 IV. 3. L impugnazione del lodo TNAS... 116 V. PROFILI COMPARATISTICI IN AMBITO EUROPEO... 125 V. 1. Un esempio di successo dell arbitrato sportivo in Europa: il TAS di Losanna... 126 V. 2. Il sistema Tedesco... 135 V. 3. Il sistema francese... 139 Bibliografia Giurisprudenza 4

I. SPORT: LE ORIGINI Noi giuriamo che prenderemo parte ai Giochi Olimpici in uno spirito di cavalleria, per l onore del nostro paese e la gloria dello Sport 1. Queste parole sintetizzano l animo con cui ogni singolo atleta dovrebbe approcciarsi allo Sport e con le quali Pierre De Coubertin intendeva strappare dalla corruzione della macchina del denaro, del merchandising lo spirito sportivo, tentativo vano, verrebbe da dire oggi, essendo a conoscenza del circo mediatico e della moltitudine di sponsor che ruotano attorno al mondo sportivo. In tutti questi secoli di sport solo un carattere è rimasto immutato: la voglia di vincere. Antropologi hanno dimostrato che il gioco agonale, competitivo, sarebbe insito nella stessa cultura 2, e si potrebbe ritrovarlo all opera in tutte le civiltà della terra. Non solo emergono attività simili ai giochi competitivi nelle rappresentazioni rupestri della preistoria, ma se ne ravvisano tracce anche presso i popoli stanziati lungo le coste del Mediterraneo, dove, i giochi basati sull abilità e sulla vigoria fisica rappresentavano l espressione della forza donata agli uomini dagli dei. 1 Giuramento dell atleta, Anversa, 1920. 2 Cfr. HUIZINGA JOHAN,Homo Ludens (1938). 5

Si riconosce nel gioco, e in particolare nella gara, nell agon, un elemento comune ad altre culture, senza confini cronologici o epocali. L agonismo greco tuttavia, si estende in maniera molto più ampia rispetto a quella che è considerata la cerchia dei giochi di competizione in senso stretto. Fonti storiche narrano come le altre culture, pur dedicandosi a pratiche in forma di gare, a giochi di competizione guardavano con stupore alle iniziative greche in tale ambito, e spesso e volentieri fecero fatica a comprenderle 3. Questo stupore non è tanto dettato dal fatto del gioco competitivo in sé o dello spirito agonale che lo contraddistingueva; ma ciò che probabilmente stupisce e rende l agonismo greco unico nel suo genere è la maniera con la quale i Greci avevano istituzionalizzato i giochi conferendo loro il carattere di una manifestazione religiosa, pubblica, nazionale, politica e spettacolare. Storia e leggenda si confondono nel raccontare le motivazioni che portarono alla nascita dei primi giochi olimpici. Secondo la tradizione orale, le cerimonie religiose nelle quali furono introdotti i Giochi, vennero decise da Ercole 4, per ingraziarsi Giove Olimpico. Secondo le fonti, derivanti dalla lista dei vincitori redatta dal sofista Ippia di Elide, la celebrazione della prima Olimpiade fu curata da Ifito re 3 L episodio più significativo è forse quello che riguarda i Persiani. Serse e la sua corte si meravigliano che la sua corte che i greci gareggino in agoni ginnici e ippici per una corona di ulivo. E che dire poi di Anacarsi, principe degli Sciti che, a detta di Luciano, in una lunga conversazione con Solone esprime al legislatore ateniese tutta la sua perplessità a proposito dell abitudine dei Greci di cimentarsi nei giochi e di assistere con passione e piacere a questo tipo di spettacolo. PAOLA ANGELI BERNARDINI, Lo Sport in Grecia, Laterza, Roma-Bari,1988. 4 PINDARO, Olimpica X, 55 e ss, in Mouratidis, The Olympic Games in Antiquity:Legend, Intuition, Reality? 6

dell Elide nel 776 a.c. l avvenimento divenne tanto importante che la parola Olimpiade finì per indicare uno spazio temporale di quattro anni, divenendo la base della cronologia greca. Le ritualità di cui si componeva la manifestazione sono rinvenibili e paragonabili a quelle delle Olimpiadi moderne. Alcuni mesi prima dell apertura dei giochi partivano da Olimpia gli Sphondiphori, sacri araldi che viaggiavano annunciando le feste e la tregua olimpica, rappresentati oggi dai nostri tedofori, venivano inoltre messi a disposizione degli atleti, dei sacerdoti e dei giudici delle gare; degli alloggi, templi e Leonidanion (trasposizione del moderno villaggio olimpico dal 350 a.c) e inoltre già da allora sorgeva il problema di porre una figura a dirimere le questioni che potevano nascere dalle diverse competizioni. Questo compito era assegnato agli Hellanodìkai, che avevano il compito di raccogliere il giuramento degli atleti di attenersi alle regole delle gare ed assegnare i premi. Da questa costola dell agonismo, da questa articolazione greca dell impulso competitivo, si sviluppa lo Sport così come noi oggi lo conosciamo. La nascita dell Olimpiade moderna la si deve al barone Pierre de Coubertin, il quale, concepiva lo sport come un fattore fortemente pedagogico e aveva grande considerazione della filosofia olimpica tanto che considera l olimpismo qualcosa di diverso rispetto allo sport: era lo sport più quei connotati morali desunti dal movimento dei muscular christians e dallo sport greco. Egli si batté affinché le organizzazioni sportive mantenessero il loro status dilettantistico, e perché basassero la loro attività su comportamenti leali e retti. 7

Questo ragionamento lo fece poiché stava nascendo il movimento del professionismo sportivo regolato dal denaro che sottraeva quelle qualità morali che erano il tratto caratteristico dello sport. De Coubertin si rese conto che per sconfiggere questo fenomeno che andava pericolosamente diffondendosi era necessario dotare le attività fisiche di strumenti che avessero un autorità molto alta, ed estrapolare dallo sport antico quegli aspetti delle manifestazioni che erano simbolici e rituali, al fine di creare una suggestione tra gli atleti e gli spettatori. 5 Come fenomeno giuridico, lo sport non emerge nello stesso modo nelle diverse culture, poiché influenzato dai diversi modelli giuridici che gli stessi Stati adottavano oltre che per le divergenze culturali e religiose. L'Ordinamento sportivo in senso stretto vide i suoi albori nel 1894, a due soli anni di distanza dalla prima Olimpiade dell era moderna. A partire da tale anno l Ordinamento sportivo necessitò sempre più di norme volte a disciplinarlo in maniera precisa, anche a fronte di un crescente interesse negli Stati per la valorizzazione dello sport come modo di distrazione 6. Il 23 giugno 1894 i Giochi Olimpici furono ufficializzati durante il Congresso Internazionale degli Sport Atletici, tenutosi presso l Università della Sorbona di Parigi e nella stessa data, grazie a trentanove delegati giunti in rappresentanza di dodici Nazioni, nacque il Comitato Olimpico Interministeriale dei Giochi Olimpici, ribattezzato nel 1900 CIO, Comitato Olimpico Internazionale. 5 FABRIZIO DARIO BALDONI, I Valori Storici dello Sport in www.unich.it 6 La parola Sport è una parola inglese (apparsa nel 1532) che significa divertimento. La parola è a sua volta un abbreviazione dal francese antico della voce desport, da cui derivano lo spagnolo deporte e l italiano diporto (svago, divertimento, ricreazione). La voce inglese sport e il suo aggettivo sportivo sono poi entrati in Italia nel XIX secolo, attraverso il francese sport (1828) e sportif (1862). In origine la parola significava divertimento gratuito, oggi invece indica quell insieme di gare ed esercizi fisici individuali o di gruppo che vengono praticati per svago, ma anche per competizione ossia portar fuori dall ambito lavorativo lo stress. 8

Per ricreare quel senso di continuità lo stesso De Coubertin si adoperò affinché le prime olimpiadi dell era moderna si svolgessero ad Atene nel 1896. Il CIO si diede le prime regole nella Carta olimpica con questi sette principi: anzitutto il ristabilimento dei giochi su basi e a condizioni conformi alla necessità della vita moderna, poi la partecipazione di atleti dilettanti; la necessità di preservare il prestigio dei giochi da chiunque possa nuocervi; lo svolgimento di prove ad eliminazione su base esclusivamente nazionale; la compresenza di sport propriamente detti ; la rotazione delle sedi ospitanti i Giochi in varie parti del Mondo; l ufficialità della manifestazione. Democrazia, internazionalità, pacifismo erano i nuovi paradigmi su cui De Coubertin aveva scommesso ed erano in definitiva un riflesso dello sviluppo dei rapporti internazionali dei diversi campi e miravano a sviluppare ulteriormente tali rapporti allo scopo di rafforzare la pace tra le nazioni. Tuttavia nei decenni, gli ideali tanto cari al suo padre fondatore sono via via sfumati, fino a rendere l atleta un vero e proprio professionista della propria disciplina sportiva. L imporsi dell agonismo programmatico, la ricerca del miglior risultato in senso assoluto, la necessità di predisporre regole vincolanti che consentissero valutazioni comparative e obbiettive dei risultati, le relative incombenze organizzative e gestionali conducono alla costituzione delle Federazioni Sportive Internazionali, distinte a seconda delle varie 9

discipline, e di un Comitato Olimpico Internazionale. Tali enti, con l ausilio di comitati e federazioni nazionali, organizzano e gestiscono il fenomeno sportivo a livello internazionale, dando vita a quello che moltissimi autori riconoscono come l ordinamento sportivo internazionale ovvero un ordinamento ricostruibile secondo un unica struttura piramidale, avente al vertice il CIO e gerarchicamente sott ordinate le federazioni sportive internazionali e nazionali. 7 Il CIO 8, che è a tutti gli effetti e per il Diritto Internazionale una Organizzazione Non Governativa (ONG), prevedeva altresì che gli Stati che avessero voluto far partecipare i propri atleti all Olimpiade avrebbero dovuto costituire degli enti omologhi ad esso, a livello nazionale, ed aderenti allo stesso. Fu così che in Italia nel 1914 vide la luce il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), con il preciso scopo di promuovere lo sport all interno della Nazione, curare l organizzazione ed il potenziamento dello sport italiano attraverso le federazioni nazionali sportive. 7 SANINO, Diritto sportivo, op. cit., p. 29; FRACCHIA, Sport, in Digesto discipline pubblicistiche, Torino 1999, p.473; DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell unitarietà e sistematicità dell ordinamento giuridico, in Rivista di diritto sportivo,1999,pp.25 ss. 8 Attualmente il CIO ha sede a Losanna, in Svizzera e vi aderiscono 205 comitati olimpici nazionali. È composto da 126 membri che si riuniscono almeno una volta all'anno. Il Comitato sceglie i propri membri per cooptazione ed elegge un presidente, che rimane in carica 8 anni. Il suo compito principale è quello di supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici. Riceve le candidature per l'organizzazione dei Giochi olimpici estivi e invernali, e procede all'assegnazione tramite votazione dei propri membri. Il CIO coordina i Comitati Olimpici Nazionali e altre organizzazioni collegate, che assieme formano il Movimento Olimpico. 10

I.1. L ordinamento sportivo alla luce della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici L ordinamento sportivo si manifesta dunque, innanzi tutto, come organizzazione a livello mondiale, del quale i vari stati costituiscono soltanto sedi di riferimento; presenta pertanto il carattere della originarietà, poiché fonda la sua efficacia esclusivamente sulla forza propria e non su quella di altri ordinamenti, ma non possiede il carattere della sovranità non avendo la piena effettività della forza su un determinato territorio. Il riconoscimento della natura giuridica dell ordinamento sportivo poggia, sull applicazione del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici. Nell evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di ordinamento giuridico viene ab origine individuato - in base alla c.d. dottrina normativistica 9 che ha il suo massimo esponente in Hans Kelsen esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato: secondo tale impostazione, l ordinamento giuridico viene individuato come sistema normativo, composto dal solo elemento della normazione. Impostazione che venne superata dalla c.d. dottrina istituzionalistica 10 di Santi 9 Secondo Kelsen, ci si deve occupare dell ordinamento giuridico come sistema di norme: e, secondo una terminologia kantiana, Kelsen dice che occorre porre al centro della propria indagine l essere (sein) e non il dover essere (sollen) del quale si occupa la sociologia. Il nucleo della dottrina pura del diritto (reine Rechtslehre) è per l appunto l analisi del sistema giuridico come ordinamento di norme: e l espressione dottrina pura dev essere intesa nel senso di dottrina non ideologica, priva di presupposi morali e valoriali. il fondamento delle norme giuridiche si ritrova in norme superiori via via sempre più astratte, finché, proseguendo nel processo di astrazione, si giunge ad una norma ultima, superiore anche alla Costituzione, priva di contenuto materiale e che lo studioso chiama «norma fondamentale» (Grundnorm). ( H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 1934) 10 La teoria c.d istituzionalista (S. ROMANO, L ordinamento giuridico, 1918) disconosce il fatto che il diritto possa ridursi alla norma o all insieme delle norme che costituiscono l ordinamento, in quanto quest ultimo, inteso come 11

Romano, secondo la quale l elemento della normazione non risulta affatto sufficiente ad esprimere il concetto di ordinamento giuridico, in quanto esso risulta essere il prodotto della coscienza sociale, posto in essere dai rappresentanti del popolo; viene, pertanto, riconosciuto che gli elementi della plurisoggettività (ovvero il tessuto sociale) e della organizzazione ovvero l insieme delle istituzioni politiche preesistono e producono l elemento della normazione, con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico si sovrappone (e coincide) con il concetto di società ( ubi societas, ibi ius ) 11. La teoria istituzionale si diffuse anche in altri paesi: in Francia con Maurice Hauriou, in Germania con Max Weber, negli Stati Uniti con Thorstein Veblen. Le ragioni del suo successo dipendono dal fatto che questa offrì una spiegazione al crescere della vita e della società civile di inizio secolo: la società si articola in organizzazioni riconosciute come portatrici di interessi collettivi, la cui presenza è legittimata anche nell ambito del potere pubblico. Questa nuova realtà viene definita come Istituzione. I due elementi che la caratterizzano sono l appartenenza alla sfera sociale e l organizzazione razionale. 12 Corollario di questa impostazione -in base alla quale deve indicarsi un ordinamento giuridico in ogni espressione associazionistica che abbia i caratteri della plurisoggettività, organizzazione e normazione - risulta Istituzione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: l ordinamento (ovvero la Istituzione ) è, per questa teoria, posizione della società ed il momento istitutivo precede e produce quello normativo 11 L. CANTAMESSA, G.M RICCIO, G. SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo,pp 5-6, Giuffrè,2008 12 S. CASSESE, Istituzione: un concetto ormai inutile, in Pol.Dir, 1979, p.59 12

essere il riconoscimento di una pluralità degli ordinamenti giuridici, da qui prendono vita le riflessioni del Cesarini-Sforza 13 e del Giannini. Cesarini-Sforza per la prima volta assegna la qualifica di ordinamento al mondo sportivo prendendo le mosse dalla definizione di diritto dei privati, propriamente inteso, applicandoci su la teoria istituzionale. Definendo il diritto dei privati come quello che i privati medesimi creano per regolare determinati rapporti di interesse collettivo in mancanza, o nell insufficienza, della legge statuale 14 e portando alla formazione spontanea di organizzazioni definite dall autore come un unione di più persone caratterizzata dal fatto che queste cooperano per uno scopo comune 15 e di converso individuando il potere statuale nella capacità di emanare un complesso di norme utilizzate per regolare relazioni giuridiche sorte tra persone ad esso sottoposte. Secondo la teoria del giurista, l ordinamento sportivo rientra in queste organizzazioni, la cui giuridicità non deriva da un riconoscimento ( persona giuridica ) della loro posizione entro la gerarchia del diritto statuale, essendo queste formazioni giuridiche non sottoposte, ma parallele all ordinamento statuale. 13 Cesarini-Sforza ha ripreso le tesi romaniane applicandole a quelle organizzazioni che non andavano ad identificarsi nella figura statuale o internazionale; riconoscendo in queste un unione di più persone caratterizzata dal fatto che queste cooperano per uno scopo comune ( CESARINI-SFORZA, Il diritto dei privati, Giuffrè, 1963) L autore arriva alla conclusione che associazione di persone spontaneamente formatasi e non riconosciuta dallo Stato come persona giuridica risulti per lo stesso irrilevante e in quanto tale rappresenta un sistema a se stante 14 W. CESARINI-SFORZA, Il diritto dei privati, in Riv. It. Sc. Giurid.1929, p 3 15 W. CESARINI-SFORZA, op.cit., in Riv. It. Sc. Giurid.1929 p22-27 13

Da queste considerazioni il giurista arrivò per primo ad affermare la qualifica di ordinamento anche per il mondo sportivo. Non tutti però nel panorama dottrinale seguivano la stessa linea di pensiero. Vi furono dei giuristi che proclamarono l agiuridicità dell ordinamento sportivo. Il Furno pur riconoscendo la rilevante presenza dello sport all interno della società, riteneva che lo stesso dovesse essere riportato all interno del concetto di autonomia negoziale e quindi dello iure privatorum, senza riferimento alla nozione di ordinamento giuridico. 16 Anche il Carnelutti si esprime in questo senso, discostandosi solo sulla pretesa incompatibilità tra lo sport e il diritto, considerando solamente lo stesso non essenziale ai fini del corretto svolgimento dell organizzazione sportiva poiché i competitori si attengono alle regole tecniche proprie dello sport da essi praticati, senza l osservanza delle quali il gioco non è esercitabile e quindi ravvisa il fair play come principio da osservare in primis e non il diritto. 17 Non si può negare l origine contrattuale del fenomeno sportivo: per iscriversi ad una associazione il soggetto-atleta sottoscrive un atto di autonomia privata, col quale si impegna a recepire e sottostare alle regole pratiche e organizzative della stessa. Tuttavia, il problema di queste interpretazioni sorge dalla aprioristica esclusione della configurazione ordinamentale del fenomeno sportivo. Non sarebbe possibile comunque spiegare un fenomeno così 16 C. FURNO, Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in Riv.it Dir.Proc.Civ., 1952 17 F.CARNELUTTI, Figura giuridica dell arbitro sportivo, in Riv.dir.proc., 1953 14

articolato e complesso, alla stregua di uno Stato, richiudendolo solo nell ambito della autonomia negoziale 18. La ricostruzione più articolata e completa del fenomeno sportivo in chiave ordinamentale alla quale si continua a fare riferimento resta quella operata dal Giannini 19, il quale enunciò gli elementi costitutivi di ogni ordinamento,e perciò assimilabili anche a quello sportivo: plurisoggettività, organizzazione, normazione. La plurisoggettività prende in considerazione le persone fisiche e gli enti associativi che, a vario titolo, concorrono all esercizio della pratica sportiva. L organizzazione riguarda il complesso degli apparati nazionali e internazionali dotati di potestà normative, auto regolatrici, punitive e di composizione dei conflitti interni. Infine la normazione che prende in esame il complesso delle norme gerarchicamente ordinate in un sistema volto a regolamentare ogni fatto ritenuto rilevante all interno dell ordinamento. 20 Tra organizzazione e normazione corre uno stretto vincolo di interazione simultanea : l organizzazione pone le norme, le quali creano normazione 21. 18 Sull argomento vedi A. IANNUZZI, Per la legittimità della giurisdizione sportiva, in Riv.Dir.Sport., 1955 19 M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv.dir.sport, 1949 20 M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv.dir.sport., 1949 21 Si veda M.S.GIANNINI, op.cit, in Riv.dir.sport,1949, 13ss: Tra organizzazione e normazione corrono strettissimi vincoli, e più precisamente si ha ciò che, sociologicamente, dicesi interazione simultanea: è l organizzazione che pone le norme; ma d altro lato sono queste che creano l organizzazione; ogni modifica dell una è modifica dell altra. Come ciò avvenga, ancora una volta è un fenomeno sociologico: il diritto lo registra, o meglio lo registrerà; non lo potrà mai assumere nel proprio ruolo di rilevanze. 15

Ulteriori contributi alla teoria ordinamentale sono stati infine apportati da Inigo e Alberto Marani Toro, i quali hanno individuato, nel passaggio dall agonismo occasionale, a programma limitato, a quello a programma illimitato, la ragione della nascita dell ordinamento sportivo e della sua intrinseca giuridicità 22. I.2.Pluralismo giuridico e principi costituzionali Nell ambito di quel macrocosmo giuridico costituito dall ordinamento statale, si rinvengono una molteplicità di piccole Istituzioni che vengono definite comunemente come ordinamenti settoriali. L esistenza di un pluralismo giuridico-sociale e la relativa legittimazione vengono espresse nella Carta Costituzionale con il riconoscimento del valore positivo delle formazioni sociali come momento di espressione della personalità dell individuo (art. 2 Cost.) 23, tali formazioni debbono venire considerate quali entità naturalmente dotate di diritti e garanzie insopprimibili (diversamente dall ordinamento francese ed in quelli similari, dove erano riguardate come entità che non potevano esistere se non venivano create o autorizzate o riconosciute dallo Stato, o che comunque restavano, per il loro funzionamento e per la loro stessa permanenza in vita, sottoposte al suo illimitato potere discrezionale) 24 dei 22 MARANI TORO, A.I, Gli ordinamenti sportivi, cit pagg 411ss,. 446 ss 23 L art. 2 della Costituzione sancisce quanto segue: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 24 Si veda in merito AMBROSINI, La pluralità degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana, in AA.VV., Studi in onore di G. Chiarelli, Milano,1973, I,II 16

principi di autonomia e decentramento con la quale tramonta l idea della legittimazione concessa dallo Stato (art 5 Cost.) 25, del diritto di associazione in generale (art. 18 Cost.) 26. Nel volgere degli anni successivi all entrata in vigore della Costituzione, quando ormai il pluralismo è un dato storico indiscutibile, emergono nella società in rapida evoluzione nuove esigenze, che portano ad un ulteriore ripensamento dei rapporti tra ordinamento statale ed ordinamenti settoriali 27 : si tratta dell affermazione del principio personalistico, che secondo autorevole dottrina, comporta la netta preminenza del riconoscimento e della tutela dei diritti inviolabili dell uomo sul principio pluralistico, ed altresì la funzionalità di questo secondo principio all attuazione del primo: in altri termini il principio pluralistico viene strutturato in maniera tale da costituire la negazione di ogni forma di totalitarismo statuale, e altresì ogni forma di organicismo, poiché le formazioni sociali vengono tutelate e garantite, non per salvaguardare un valore ad esse intrinseco, ma in quanto funzionali alla piena realizzazione dei diritti della persona 28. Galgano 29 riconosce e prende in considerazione il fenomeno, cogliendo l esigenza emergente di tutelare il singolo dentro le formazioni sociali e ritiene che tale compito spetti al giudice, chiamato a decidere in ordine a vicende interne delle associazioni particolarmente delicate. 25 L art. 5 della Costituzione sancisce quanto segue: La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento. 26 L art 18, primo comma, della Costituzione sancisce quanto segue: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 27 C. ALVISI, Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo,pagg. 4-7, Milano, Giuffrè, 2006. 28 Per una disamina sul punto si veda G. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva, Torino, 2007. 29 Si veda F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, 2 ed., in Commentario Sciajola e Branca, Bologna,1976. 17

Le associazioni legibus solutae possono costituire una minaccia per gli individui che ne fanno parte: da ciò l esigenza della tutela giurisdizionale dei diritti dell individuo all interno dei singoli ordinamenti. L ordinamento statale, nella sua profanazione che è il potere giudiziario, sospende il rapporto di reciproca autonomia laddove si tratti di intervenire a tutela degli individui. Ed è lo stesso art.2 Cost., ricorda Galgano, che legittima ed anzi impone siffatto intervento: La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 30. Secondo il modello pluralistico,in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione che persegua interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute tutta una serie di Istituzioni costituite (spesso in forma spontanea, in espressione dell associazionismo privatistico) per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori: tali formazioni sociali vengono riconosciute come ordinamenti settoriali (ordinamento militare, ordinamento delle varie professioni, ordinamento ecclesiastico ecc.) i quali nell ambito del decentramento delle funzioni amministrative- svolgono la propria attività con una certa autonomia; tale autonomia si concreta nella facoltà di stabilire un organizzazione propria ( auto-organizzazione ) e di porre in essere una normazione propria ( auto-normazione ) 31. 30 C. ALVISI, ibidem. 31 L. CANTAMESSA, G.M.RICCIO, G. SCIANCALEPORE, op.cit, pagg 7-9, Giuffrè 2008. 18

I.3. La teoria del Giannini Alla luce della tesi del pluralismo giuridico e la non veritiera tesi a sostegno dello Stato come monopolista in fase legislativa, analizziamo schematicamente la teoria sulla spartizione normativa riguardante l attività sportiva effettuata dal Giannini 32, il quale individua tre diversi contesti: - Una zona retta esclusivamente dal diritto statale e dalle sue norme; - Una zona retta esclusivamente dal diritto sportivo e dalle sue norme; - Una zona intermedia, regolata tanto dal diritto statale tanto dal diritto sportivo e dalle relative norme. L avverbio esclusivamente sta ad indicare una competenza che appartiene o all ordinamento statale o all ordinamento sportivo, nelle quali non si possono ravvisare conflitti di attribuzione in queste zone. Nella zona intermedia invece i due poteri legislativi vengono in contatto, sovrapponendosi, escludendosi o contrastandosi 33. Le antinomie vanno risolte guardando al diritto statuale, in quanto l ordinamento sportivo nazionale si colloca nell ambito di una dimensione 32 M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. Dir. sport, 1949. 33 In merito possono sorgere tre ipotesi di conflitto: tra qualificazioni giuridiche che nell ordinamento statale risultano come illeciti civili o penali ma che una norma dell ordinamento sportivo rende lecita o dovuta; oppure qualificazioni dei fatti identiche ma con conseguenze giuridiche differenti, e per ultimo il caso in cui si verifichi una stessa qualificazione dei fatti e delle conseguenze giuridiche ma misure di tutela differenti. 19

derivata e manca del carattere fondamentale della sovranità 34, riconosciuto in capo allo Stato, dal quale deriva la supremazia delle norme statali su quelle sportive in ipotesi di conflitto 35. I.3.1. Ordinamento settoriale e supremazia dello Stato. Ciascuno dei due ordinamenti si trova normalmente, nei confronti dell altro, nella quarta dimensione:passano l uno attraverso l altro,senza che chi vive dentro se ne accorga 36, diceva Calamandrei. Nei rapporti tra l ordinamento dello Stato e i vari ordinamenti settoriali, la chiave di volta per la corretta lettura, sotto il profilo giuridico, del giusto inquadramento di essi è costituita dalla applicazione del principio di gerarchia delle fonti e, conseguentemente, della gerarchia delle Istituzioni o degli ordinamenti ( art.1 d.gen. ) 37 : in sostanza, deve in primis, prendersi atto del fatto che, nell ambito della gerarchia delle fonti del diritto (costituita nell ordine da: norme comunitarie, norme costituzionali, norme di legge, norme regolamentari, circolari e usi) 34 Nonostante l attività sportiva sia antica come il mondo ( U. GUALAZZINI, Premesse storiche al diritto sportivo, Milano,1965, I ) non sembra, possa invece, affermarsi che l ordinamento giuridico sportivo rivesta natura sovrana. La sovranità, infatti, implica non solo l originarietà e l indipendenza, ma anche la supremazia sugli ordinamenti minori; questi ultimi quindi, difettando di tale supremazia, per operare all interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono necessariamente conformarsi ad esso ( E. RUSSO, L ordinamento sportivo e la giustizia sportiva, in www.giustiziasportiva.it, n. 2, 2006). 35 DE BLASI, in www.rdes.it, pagg 41-46 36 P. CALAMANDREI, Regole cavalleresche e processo, in Riv. dir. Proc.,1929,I,158 37 Art. 1 Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti); 2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); 3) (*) 4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti). (*) Abrogato ad opera del d.lgs. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative". 20