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ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI (ai sensi dell art. 30del D.Lgs. 231/2007) (1) Spettabile UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. in qualità di mandataria dell R.T.I. per la gestione del Fondo STARTER costituito presso la Regione Emilia Romagna Via Brugnoli, 6 40122 Bologna Banca attestante: Filiale/Agenzia di Il sottoscritto, in qualità di ATTESTA QUANTO SEGUE SEZIONE A DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE Ragione Sociale Natura giuridica, Codice fiscale P.IVA REA, n. Sede legale Comune/stato estero sede Prov. CAP Rappresentata da: Cognome e Nome Sesso Data di nascita Codice fiscale Comune/Stato estero di nascita Prov. Residenza Comune/stato estero residenza Prov. CAP Documento di riconoscimento (del quale si allega fotocopia fronte/retro): tipo (2) numero, Rilasciato da, Località rilascio il soggetto sopra indicato, alla data della presente attestazione è titolare di rapporto continuativo in essere presso la Banca attestante, Filiale/Agenzia e in relazione al citato rapporto continuativo è stato identificato direttamente acquisendo le informazioni riportate nella presente attestazione; SEZIONE B DATI IDENTIFICATIVI DELL ESECUTORE CHE INSTAURA IL RAPPORTO IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE Cognome e Nome Sesso Data di nascita Codice fiscale Comune/Stato estero di nascita Prov. Residenza Comune/stato estero residenza Prov. CAP 1 Attestazione di adeguata verifica del cliente da parte di terzi Fondo Starter, Versione 2 (aggiornata al 7/4/2014)

Domicilio Comune/stato estero domicilio Prov. CAP Documento di riconoscimento (del quale si allega fotocopia fronte/retro): tipo (2) numero, Rilasciato da, Località rilascio Tipo di delega (4): legale rappresentante titolare di ditta individuale Delegato Ha subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo: SI NO SEZIONE C DATI RELATIVI ALL /AGLI EVENTUALE/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I Presenza di titolare/i effettivo/i: SI è unico ed è il titolare dell impresa individuale/professionista/atipico sotto indicato; SI (sono i soggetti sotto indicati); NO (Motivare: ; ALTRO: Complete generalità della/delle persona/persone fisica/fisiche che riveste/rivestono la qualifica di titolare/i effettivo/i 1) Cognome Nome 2) Cognome Nome 2 Attestazione di adeguata verifica del cliente da parte di terzi Fondo Starter, Versione 2 (aggiornata al 7/4/2014)

3 Cognome Nome 4) Cognome Nome SEZIONE D INFORMAZIONI RELATIVE AL RAPPORTO il suddetto Cliente ha dichiarato che la NATURA e lo SCOPO del rapporto continuativo che intende instaurare presso l intermediario destinatario della presente attestazione sono: Natura: erogazione finanziamento pubblico regionale (Fondo energia); Scopo: realizzazione del seguente progetto di investimento effettuato da nuova impresa in avvio,. 3 Attestazione di adeguata verifica del cliente da parte di terzi Fondo Starter, Versione 2 (aggiornata al 7/4/2014)

Altre informazioni: Il titolare del rapporto svolge l attività prevalentemente nella seguente area geografica: (indicare lo Stato) Il titolare del rapporto ha rilevanti controparti commerciali o finanziarie nelle seguenti aree geografiche: (indicare lo Stato) Si attesta altresì la corrispondenza delle informazioni incluse nel presente modulo, con quelle acquisite dalla Banca attestante in sede di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007. Documenti prodotti ed allegati alla presente attestazione: fotocopia del codice fiscale; dell esecutore e dei titolari effettivi; Copia dei documenti e delle informazioni acquisite dalla Banca attestante sono anche disponibili presso:, oppure tempestivamente inviati su richiesta di Unifidi Emilia Romagna. Luogo e data Timbro e firma della Banca N.B.: inviare la presente Attestazione firmata, unitamente alla copia fronte/retro dei documenti di identificazione e dei codici fiscali, al seguente indirizzo e-mail: info@fondostarter.eu oppure al seguente numero di fax: 051-0822013. 4 Attestazione di adeguata verifica del cliente da parte di terzi Fondo Starter, Versione 2 (aggiornata al 7/4/2014)

NOTE: (1) art 30 D.lgs 231/2007 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi. 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona: a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI; d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti. 2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione. 4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. 5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità. 7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. 8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento. (2) Documento identificativo in corso di validità: carta di identità; passaporto; patente di guida italiana. (3) Art. 1 dell Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, come da ultimo estensivamente interpretato da Banca d Italia con Provvedimento recante disposizioni attrattive in materia di adeguata verifica della clientela, pubblicato in data 11 aprile 2013 PEP E Persona Politicamente Esposta (PEP): la persona fisica in qualunque Stato residente (PEP estera, se risiede in uno Stato comunitario diverso dall Italia od in uno Stato extracomunitario; PEP domestica, se risiede in Italia), che riveste o ha rivestito da meno di un anno dalla data di compilazione della presente dichiarazione, una delle cariche pubbliche sotto indicate, nonché i suoi familiari diretti e le persone con le quali la persona politicamente esposta intrattiene notoriamente stretti legami di affari e/o di natura economica. Per persone fisiche che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche si intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i Parlamentari; c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri Organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali (es. Corte di cassazione); d) i membri delle Corti dei conti e dei Consigli di amministrazione delle Banche Centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle Forze Armate; f) i membri degli Organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. Per familiari diretti s'intendono: 5 Attestazione di adeguata verifica del cliente da parte di terzi Fondo Starter, Versione 2 (aggiornata al 7/4/2014)

a) il coniuge della PEP; b) i figli della PEP e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori della PEP. Per soggetti con i quali la persona politicamente esposta intrattiene notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che notoriamente sia titolare insieme alla PEP di entità giuridiche (es. titolarità congiunta di una società) o che intrattenga con la PEP qualsiasi altra stretta relazione d'affari; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona politicamente esposta. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. (4) Indicare a quale titolo opera il delegato dichiarante. Segnare Delegato se il dichiarante operi come socio, procuratore esterno, ecc.. In ogni caso il delegato dichiarante deve essere munito del potere di firma. (5) Persona che riveste funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione o in Enti che gestiscono erogazioni di fondi Pubblici Per soggetti che rivestono funzioni apicali nella Pubblica Amministrazione ovvero in Enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici, si intendono sostanzialmente coloro che rivestono ruoli con autonome facoltà decisorie e connesse responsabilità, a livello sostanzialmente dirigenziale (es. Sindaco comunale, assessore regionale, provinciale, comunale). 6 Attestazione di adeguata verifica del cliente da parte di terzi Fondo Starter, Versione 2 (aggiornata al 7/4/2014)