Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1
Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art. 14 direttiva del Consiglio n. 2006/112) Cessione di beni è trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario; sono assimilati ai beni materiali l energia elettrica e il gas (art. 15, dir. 2006/112). Prestazione servizi (art. 24, direttiva del Consiglio n. 2006/112) E definita in via residuale come ogni operazione che non costituisce una cessione di beni In particolare, art. 25, dr 112/06 prevede che è prestazione di servizi la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo. Armella & Associati 2
Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva nazionale Cessione di beni (art. 2, d.p.r. 633 del 1972) Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà su beni di ogni genere Prestazione servizi (art. 3, d.p.r. 633 del 1972) Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d opera, appalto, mandato ecc., e in genere da obbligazioni di fare non fare e di permettere quale ne sia la fonte In particolare, le cessioni di beni immateriali e di diritti sono considerati prestazioni di servizi (art. 3, secondo comma, n. 2), d.p.r. 633 del 1972) Armella & Associati 3
Qualificazione giuridica della quota di emissione Si esclude la sua qualificazione come come titolo di credito: a differenza dei titoli di credito non vi è alla base alcun rapporto obbligatorio o diritto a specifica prestazione al momento dell emissione non hanno valore predeterminato: il valore economico emerge solo in fase di negoziazione non si manifesta sotto forma di documento cartaceo e non vi è incorporazione in un documento non sono titoli rappresentativi di merci perché attraverso essi non circola energia, ma il diritto all emissione di gas non sono strumenti finanziari in quanto non rappresentano un investimento di natura finanziaria Armella & Associati 4
Elementi giuridici distintivi della quota di emissione Caratteristiche essenziali di un bene immateriale (entità non fisica) che può rappresentare oggetto di diritti Quota di emissione non è riconducibile ai titoli rappresentativi di merce né ai valori mobiliari, si qualifica come diritto relativo a un bene immateriale Armella & Associati 5
Conseguente qualificazione ai fini Iva del trasferimento delle quote La Commissione europea, nelle linee guida elaborate in materia di applicazione dell Iva al trasferimento di quote (allegato alla lettera 27 ottobre 2005 indirizzata al Segretario generale di Euroelectric Associazione aziende elettrice europee) ha affermato che il trasferimento delle quote è prestazione di servizi rientrante nella previsione art. 9 (2) (e) sesta direttiva e che non si applica nessuna delle esenzioni previste dall art. 13 sesta direttiva (ora art. 56, par 1, lett. a, direttiva 2006/112), escludendo dunque che possa qualificarsi come servizio finanziario Il Comitato Iva (75a riunione) ne conferma la qualificazione ai sensi dell art. 56 par. 1, lett. a): Cessioni e concessioni di diritti d autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e altri diritti analoghi L Agenzia delle entrate espressamente le inquadra tra le cessioni e concessioni di licenze e simili (art. 3, secondo comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) in quanto cessioni di diritti immateriali (Agenzia entrate, risol. 20 marzo 2009, 71/E) Armella & Associati 6
Cessione/assegnazione di quote è prestazione di servizi E una cessione di un diritto e non di un bene, come confermato da: Linee guida Unione Europea (Commissione UE, lettera 27 novembre 2005) Comitato Iva, all unanimità, 75a riunione a livello nazionale, dopo i chiarimenti di Assonime e Confindustria, recente conferma dell Agenzia delle entrate, risol. 20 marzo 2009, n. 71/E Armella & Associati 7
Conseguenze derivanti dalla qualificazione del rapporto come prestazione di servizi 1. Effettuazione delle operazioni Per le cessioni di beni è con la consegna che sorge l obbligo di pagamento dell Iva Per le prestazioni di servizi l esigibilità Iva si ha con il pagamento del corrispettivo (art. 6, terzo comma, d.p.r. 633 del 1972) Se anteriormente al verificarsi del pagamento è emessa fattura, l operazione si considera effettuata alla data della fattura 2. Territorialità Il regime Iva della territorialità delle prestazioni di servizi è distinto e assai più articolato della disciplina prevista per le cessioni di beni Armella & Associati 8
DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31 DICEMBRE2009 Alle prestazioni di servizi indicate dall art. 3, secondo comma n. 2 si applicavano le regole previste dall art. 7, quarto comma, lett. d) e) f) fino al 31 dicembre 2009 Si consideravano effettuate in Italia: quando rese a soggetti domiciliati o residenti in Italia che non avessero stabilito domicilio all estero o a stabili organizzazioni in Italia di domiciliati o residenti all estero, a meno che non fossero utilizzate fuori dall UE (art. 7, lett. d) quando rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Paesi UE se il destinatario non era soggetto passivo Iva (art. 7, lett. e) quando rese a soggetti domiciliati o residenti fuori dall UE, ma utilizzate in Italia (art. 7 lett. e) Armella & Associati 9
DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2009 Alle prestazioni di servizi indicate dall art. 3, secondo comma n. 2 si applicavano le regole previste dall art. 7, quarto comma, lett. d) e) f) (segue) Cessione delle quote - Soggetta a Iva in Italia se: committente IT, salvo utilizzo extra UE (lett. d) committente UE privato (lett. e) committente extra UE se utilizzo in Italia (lett. f) Cessione delle quote - Non soggetta a Iva in Italia se: committente italiano, ma utilizzo extra UE committente UE soggetto passivo (lett. e) committente extra UE, se utilizzo fuori Italia (lett. f) Armella & Associati 10
NUOVA DISCIPLINA IVA 2010 La territorialità Iva delle prestazioni di servizi è ora disciplinata dagli artt. 7-ter e seguenti, d.p.r. 633 del 1972 (inseriti dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18), in vigore dal 1 gennaio 2010 La nuova disciplina prevede una regola di carattere generale (art. 7-ter, d.p.r. 633 del 1972) e una serie di eccezioni (artt. 7quater-7septies) Principi generali della riforma 2010: servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore se il cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b) servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge (art. 7-ter, primo comma, lett. a) Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla UE Armella & Associati 11
NUOVA DISCIPLINA IVA 2010 Nuova regola generale prevede assoggettamento a Iva in Italia dei servizi: - resi a committenti che siano soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di residenza del fornitore del servizio - resi a committenti non soggetti passivi Iva da soggetti passivi Iva stabiliti in Italia Armella & Associati 12
NUOVA DISCIPLINA IVA 2010 In virtù delle nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2010, in linea generale le cessioni di diritti immateriali sono tassabili in Italia se: B2B (ossia effettuate tra due soggetti passivi Iva) cliente soggetto Iva italiano B2C (ossia effettuate da un soggetto passivo Iva a un privato consumatore) fornitore soggetto Iva italiano Armella & Associati 13
NUOVA DISCIPLINA IVA 2010 Tuttavia, l art. 7 septies, lett. a) d.p.r. 633 del 1972, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall art. 7, comma 1, lett. b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di cui all art. 3, secondo comma, n. 2), quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla Comunità Armella & Associati 14
Nuovo regime territorialità emission trading La cessione delle quote è tassabile in Italia B2B: quando il cliente, ossia l acquirente della quota, è soggetto passivo Iva italiano, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio, ossia il cedente la quota Cliente: acquirente la quota Prestatore: cedente la quota Armella & Associati 15
Cessioni business to business (B2B) Prestatore Cliente Iva in Italia IT Soggetto passivo IT Soggetto passivo EU-Extra UE soggetti passivi SI NO Criterio territorialità Luogo committente Luogo committente Armella & Associati 16
Cessioni business to business (B2B) Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità UE Extra UE soggetti passivi IT SI Luogo soggetto passivo committente UE Extra UE soggetti passivi NO Luogo committente Armella & Associati 17
Definizioni Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato: Soggetto passivo domiciliato nel territorio o ivi residente che non abbia stabilito domicilio all estero ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all estero, limitatamente alle operazioni da essere rese o ricevute. Domicilio - persone fisiche: sede principale affari e interessi (art. 43 codice civile) - enti e persone giuridiche: sede legale Residenza - persone fisiche: dimora abituale (art. 43 codice civile) - enti e persone giuridiche: sede effettiva Armella & Associati 18
Si considerano soggetti passivi Iva Si considerano soggetti passivi, solo in relazione all applicazione delle norme sulla territorialità: soggetti esercenti attività d impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi solo per i servizi ricevuti nell esercizio di tali attività enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, altre organizzazioni senza personalità giuridica, società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole, anche quando agiscono al di fuori di attività commerciali o agricole enti, associazioni, altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva Armella & Associati 19
Cessioni B2C La cessione delle quote è tassabile in Italia B2C: quando il fornitore è soggetto Iva italiano (art. 7ter, primo comma, lett. b), tranne nel caso in cui siano rese a committenti (C) extra UE (art. 7septies, lett. a) Criterio Prestatore Cliente Iva in Italia territorialità IT privato SI Luogo prestatore IT Soggetto passivo UE privato SI Luogo prestatore Extra UE privato NO Luogo committente (regola speciale) Armella & Associati 20
NUOVA DISCIPLINA IVA 2010 (segue) Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità UE Soggetto passivo Extra UE Soggetto passivo IT privato NO Luogo prestatore IT privato NO Luogo prestatore Armella & Associati 21
DIRETTIVA UE 16 MARZO 2010 La direttiva del Consiglio UE 16 marzo 2010, n. 2010/23, in vigore dal 9 aprile 2010, reca una modifica alla direttiva 2006/112 per quanto concerne l applicazione facoltativa e temporanea del reverse charge Il secondo considerando prevede che Tenuto conto della gravità delle frodi in materia di Iva, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati, a titolo temporaneo, ad applicare un meccanismo in base al quale l obbligo di versare l Iva spetti al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva Armella & Associati 22
TERRITORIALITA EMISSION TRADING Nuovo articolo 199 bis della direttiva 2006/112 Fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell Iva sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell articolo 12 di tale direttiva b) Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva Armella & Associati 23
Sintesi delle novità Fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni, gli stati UE possono stabilire che l obbligo di versare l Iva spetti al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissione di gas a effetto serra Si tratta di una facoltà riconosciuta agli Stati e non di un obbligo Nel caso in cui gli Stati decidano di implementare questo nuovo regime, sono tenuti a rappresentare alla Commissione una relazione entro il 30 giugno 2014 in merito all efficacia delle misure nella prevenzioni delle frodi Iva Armella & Associati 24