RICONGIUNZI ONE ART. 2 LEGGE 29/79 Essere in attività di servizio. Si ricongiungono i periodi precedenti la domanda e non anche quelli resi successivamente. Per questi ultimi una seconda domanda può essere prevista dopo 10 anni dalla prima o al momento del pensionamento e nella medesima cassa ove è avvenuta la prima. Viene richiesto un minimo di contribuzione (5 anni di contribuzione quale lavoratore dipendente) nel caso in cui vengano ricongiunti periodi INPS- Gestione Lavoratori Autonomi. Viene richiesto inoltre almeno un anno di contribuzione in caso di richiesta dai lavoratori a tempo determinato Periodi inps fondo lavoratori dipendenti, inps gestioni autonome, contributi volontari, contributi figurativi, contributi fondi speciali INPS gestione separata INPS Casse liberi professionisti la accettata dopo il 3/3/ 2006 pregiudica la possibilità di totalizzazione L'accettazione o il versamento parziale dell'onere determina l'irrinunciabilità della domanda. Oneri molto elevati dal luglio 2010. (si sono triplicati rispetto al precedente periodo) è previsto un onere calcolato sulla base di : età dell'iscritto, retribuzione percepita alla data della domanda, servizio utile complessivo, acquisizione di una pensione o di una maggiorazione della pensione in atto. L'assicurato deve versare una somma pari al 50% fra l'importo dell'onere di calcolato secondo i criteri dell'art. 2 D.Lgs 184/97 e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dalle Case interessate. Dal 2010 i costi sono triplicati Inps Gestione Dipendenti Pubblici ex CPDEL CPS CPUG CPI STATO Diritto e misura secondo le norme della gestione accentrante
RICONGIUNZI ONE ART. 1 LEGGE 29/79 CUMULO GRATUITO INPS-ENPALS CUMULO GRATUITO INPS-INPGI Non è richiesta l'iscrizione all'atto della domanda, né è previsto un requisito contributivo minimo, ma è comunque condizione necessaria che l'iscritto sia titolare di contribuzione presso due gestioni previdenziali. Se la comprende periodi di iscrizione nelle gestioni autonome occorre aver maturato complessivamente 5 anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa in una o più gestioni obbligatorie /AGO o gestioni alternative) L'art. 16 del DPR 1420/1971 prevede la liquidazione di una sola prestazione pensionistica previa totalizzazione dei contributi versati Periodi tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni alternative quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti periodi ENPALS periodi INPGI Gestione separata, Casse di Liberi Professionisti Da gratuita è diventata una molto onerosa Tale era prevista senza oneri per l'iscritto, tranne il caso di al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti. Per le domande presentate dal l 01.07.2010 (legge 122/2010) anche per tale è stato previsto un onere a carico dell'iscritto gratuita gratuita Diritto e misura secondo le norme della gestione accentrante
CUMULO GRATUITO CONTRIBUZIO NE MISTA tuzione assicurativa Legge 322/58 INPDAP cpdel cps cpi cpug L'art. 16 della Legge 233/90 ha introdotto la regola della contribuzione mista tra AGO INPS e Gestione INPS lavoratori Autonomi Periodi periodi gestione speciale lavoratori autonomi sono escluse tutte le altre gestioni salvo quella dei lavoratori autonomi Non è più possibile provvedere alla costituzione della assicurativa presso l'inps nei casi in cui la cessazione del servizio presso la Cassa alternativa sia avvenuta dopo il 30 luglio 2010, Cumulo gratuito ai fini della determinazione del diritto a pensione nell'ambito delle regole vigenti nella gestione speciale dei lavoratori autonomi Il calcolo della pensione viene effettuato secondo le norme vigenti in ciascuna gestione previdenziale in relazione ai contributi maturati in ogni gestione
tuzione assicurativa Legge 322/58 INPDAP STATO CTPS tuzione assicurativa Legge 322/58 Fondi Elettrici e Telefonici Soggetti Interessati E Periodi E' invece possibile provvedere alla L. 322/58 per i cessati prima del 30/7/2010 e anche per quelli cessati dopo il 30 luglio 2010, nell'ipotesi in cui il trasferimento dei periodi assicurativi dovesse avvenire d'ufficio (STATALI) il richiedente abbia cessato il servizio entro il 31.7.2010 comportante l'iscrizione al Fondo; non abbia raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione, non si sia avvalso della facoltà di versamenti volontari. Il termine finale per richiedere il trasferimento gratuito nell'ago è scaduto il 18/11/2011
tuzione assicurativa Legge 322/58 Fondo Autoferrotranvieri tuzione assicurativa Legge 322/58 FONDO VOLO Soggetti Interessati E Periodi Periodi Non Le disposizioni introdotte dalla Legge 122/2010 non riguarda gli iscritti al soppresso fondo autoferrotranvieri in favore dei quali continua perciò a trovare applicazione l'art. 3 del D.Lgs 414/96 che consente di utilizzare i periodi maturati fino al 31.12.1995 (data passaggio all'inps) in relazione alle domande presentate dal 1 luglio 2010 il trasferimento della assicurativa all'inps avviene solo a titolo oneroso
tuzione assicurativa Legge 322/58 FONDO FERROVIERI COMPUTO GRATUITO NELLA GESTIONE SEPARATA INPS A condizione che possano vantare i requisiti per ottenere l'opzione per il calcolo contributivo (15 anni di contribuzione di cui almeno 5 dal 1 gennaio 1996 e cioè nel sistema contributivo Periodi Gli iscritti alla Gestione separata che possono far valere periodi contributivi nell'ago dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive, nelle gestioni autonome dell'inps possono chiedere il computo gratuito ai fini del diritto e della misura Periodi Non per le cessazioni avvenute dal 31.7.2010, gli iscritti al Fondo autoferrotranvieri possono ricongiungere la assicurativa la FPLD sono a titolo oneroso sulla base dei criteri che regolano la non è possibile l'operazione contraria da Gestione separata a INPS gratuita (in alternativa totalizzazione) inps gestione separata diritto a pensione sulla base dei criteri anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo
CUMULO GRATUITO CON SISTEMA CONTRIBUTIVO Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 184/97 i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo è data facoltà di utilizzare, cumulandoli, i contributi versati in più gestioni ai fini della pensione di vecchiaia, di inabilità e superstiti. La facoltà di cumulo interessa anche coloro che abbiano optato per la liquidazione del trattamento con le regole del contributivo e gli iscritti alle Casse professionali che abbiano adottato il sistema contributivo Periodi i lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionisti disciplinati dal d.lgs. n. 103 del 1996 ed alle casse disciplinate dal d.lgs. n. 509 del 1994, qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l adozione del sistema contributivo. NON RIGUARDA COLORO AI QUALI SI APPLICANO I SISTEMI RETRIBUTIVO E MISTO Destinazio ne Calcolo Della
RICONGIUNZIONE LEGGE 45/90 E possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. Periodi Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività Diritto e misura secondo le norme della gestione accentrante
CUMULO Legge 228/2012 In vigore dal 1.1.2013 Iscritti all'ago lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata, forme sostitutive ed esclusive Periodi possibilità di cumulare tutti i periodi assicurativi al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia di inabilità (anche proficuo lavoro per ex INPDAP)o ai superstiti Gestioni Liberi professionisti non abbiano maturato il diritto a pensione in una delle gestioni da cumulare. Non può essere effettuato ai fini anticipata, ma solo per la vecchiaia con i requisiti di cui all'art. 24 commi 6 e 7 legge 214/2011 gratuito La pensione di vecchiaia è conseguita in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti oggetto del cumulo L'onere dei trattamenti è a carico di ogni singola gestione (pro quota) Ogni gestione effettua il calcolo secondo il sistema di appartenenza dell'assicurato. Il sistema di appartenenza viene individuato tenendo conto di tutta l'anzianità contributiva delle diverse gestioni previdenziali, ferma restando la regola in base alla quale, dal 1.1.2012 la quota di pensione calcolata per le anzianità da tale data è calcolata secondo il sistema contributivo.
TOTALIZZAZI ONE DEI CONTRIBUTI ITALIANI La facoltà di totalizzazione può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa Periodi i destinatari dell'istituto della totalizzazione sono i soggetti: iscritti a due o più forme della assicurazione generale obbligatori, alle forme esclusive, alle forme sostitutive e alle forme esonerative della medesima, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26 della Legge 8/8/1995 n. 335; i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al Decreto Legislativo 30/6/1994 n. 509 e al Decreto legislativo del 10/2/1996 n. 103 (liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private). Periodi Non incompatibilità fra totalizzazione e ricongiunzioni art. 2 L. 29/79 e L. 45/90 accettate dopo l'entrata in vigore del Dlgs 42/2006 e cioè dal 3/3/2006. Per quanto riguarda l'adeguamento alla speranza di vita dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, poiché essendo in vigore la norma speciale e prevedendo la stessa espressamente i requisiti di età, non risultando modificata né dal DL 78/2010 né dall'art. 24 del DL 201/2011, doveva essere applicata sulla base di quanto dalla stessa disposto senza che possano essere consentite integrazioni in applicazione di disposizioni generali alle quali l'articolo in esame espressamente ed in via eccezionale deroga. Per in conseguimento del diritto a pensione occorrerà maturare i requisiti specifici previsti per la pensione totalizzata. Ogni gestione effettua il calcolo pro-quota. I periodi fino al 31.12.1995 vengono trasformati in montante contributivo rivalutato. I periodi accreditati dal 1996 saranno conteggiati con il sistema contributivo. La somma dei due montanti con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione costituirà la pensione. Una clausola di salvaguardia è prevista nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia già conseguito il diritto per maturare un trattamento pensionistico autonomo. In tale cassa la quota di pensione sarà calcolata con il sistema di riferimento previsto. Destina zione Sono previste norme speciali per il conseguimento totalizzata. Si applicano le finestre di accesso alla pensione, il calcolo viene effettuato pro quota. I criteri di calcolo sono diversi a seconda che si tratti di enti previdenziali pubblici, enti previdenziali privatizzati ai sensi del Dlgs 509/94 ed enti previdenziali privati ai sensi del D:lgs 103/96
TOTALIZZAZI ONE PERIODI ESTERI parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (esportabilità delle prestazioni);totalizzazi one dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni; Periodi I nuovi regolamenti comunitari nn. 883/2004 e 987/2009 sono applicabili:ai 28 Stati membri dell Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; alla Svizzera;a Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE). La totalizzazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l interessato ha lavorato. La totalizzazione, prevista sia dalla normativa comunitaria e dagli accordi e convenzioni bilaterali stipulati dall Italia in materia di sicurezza sociale, è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.
COSTITUZION E DELLA POSIZIONE ASSICURATIV A PRESSO L'inps ai sensi della Legge 322/58 Cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione presso la Cassa di iscrizione Periodi contributi versati in fondi alternativi quando l'iscritto non ha maturato il diritto con tali soli contributi presso la suddetta Cassa Gestione separata, Casse di Liberi Professionsiti ABOLITA DAL 31/7/2010. Non è più possibile provvedere alla costituzione della assicurativa presso l'inps: gratuita LAVORARORI