LA PORTABILITA DEL MUTUO



Documenti analoghi
Il progetto ABI - Notai sulla portabilità e l erogazione dei finanziamenti

La portabilità dei mutui bancari: nuove opportunità per i mutuatari

La portabilità del mutuo

CIRCOLARE N. 9/2007. N. pagine complessive: 7 - L originale cartaceo firmato è archiviato presso l Ente emittente

Servizio di documentazione tributaria

ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385 L'anno..., il giorno... del mese di...

Il CBI a supporto della Portabilità dei Mutui Bancari. Ivana Gargiulo. Project Manager Segreteria Tecnica Consorzio CBI

ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG

La nuova disciplina dell estinzione estinzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui

Istituzioni di diritto privato 2 XV LEZIONE Cause di prelazione

*** Agenzia del Territorio. PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012

Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore giudiziario.

Le nuove garanzie bancarie: i profili di interesse notarile

PROCEDURA PER LA PORTABILITÀ NEI CONTRATTI DI MUTUO

Modalità di presentazione, per via telematica, dell atto di surrogazione di cui all art. 120-quater del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Vigente al:

Il nostro codice civile stabilisce che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri

LE CLAUSOLE DELL ATTO DI SURROGAZIONE

I titolari di pegno, ipoteca e privilegio speciale (diritti reali) hanno anche il diritto di seguito o sequela.

PORTABILITA' DEI MUTUI SURROGAZIONE PER PAGAMENTO

Si può avere il conto con una banca e il mutuo con un altra?

IL MUTUO. articoli 1813/1822 c.c. portabilità rinegoziazione estinzione anticipata

15 Lezione LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE. I soggetti dell obbligazione,

LA NOZIONE DI TRASFERIMENTO E LA COSTITUZIONE DI PEGNO ED USUFRUTTO SU QUOTE. Prof. Alberto STAGNO D ALCONTRES

IL PEGNO IL PEGNO GENERALE IL PEGNO ROTATIVO. Avv. Sandro GIANNI del Foro di Ancona

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n del testo unico delle disposizioni concernenti le. imposte ipotecaria e catastale. Vigente al:

Finanziaria 2008: novità in tema di frazionamento delle ipoteche ed intervento dell Agenzia del Territorio

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE D INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMBOLI. Prassi

CONVEGNO DI STUDIO DEPOSITO PREZZO: MODALITA OPERATIVE E TECNICHE REDAZIONALI

PORTABILITA' DEL MUTUO

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) Vigente al:

Le cause legittime di prelazione, definizione, caratteri e disciplina giuridica

Il pegno rotativo, disciplina giuridica e caratteri

L estinzione anticipata del mutuo bancario. Un punto della situazione sulla disciplina applicabile

Come si cancellano l ipoteca e il pignoramento immobiliare. Autore : Maria Monteleone. Data: 19/01/2018

INDICE. Capitolo I MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, ASPETTI PROCESSUALI E CONSULENZE TECNICHE di Fabio Lorenzini e Francesco Antonio Malara

I MODELLI DI GARANZIE REALI IMMOBILIARI

Debiti verso banche: le aperture di credito

INDICE. Premessa alla seconda edizione... p. XI PREMESSA CAPITOLO PRIMO I MODELLI DI GARANZIE REALI IMMOBILIARI

Indice sommario. Capitolo Primo Nozione e caratteri della fideiussione. Funzione di garanzia. Fonti della fideiussione

FAQ in materia di Pubblicità Immobiliare A cura della Comunità Regionale dei Conservatori della Lombardia

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel mondo mutui: una sintetica panoramica degli interventi legislativi

Prefazione... Avvertenze... SEZIONE PRIMA IL CONTRATTO PRELIMINARE. IN PARTICOLARE LA TRASCRIZIONE. Capitolo I Generalità

PARTE PRIMA LA TRASCRIZIONE. Capitolo I Cenni generali sulla pubblicità. Capitolo II Principi generali e natura della trascrizione

Cessione del credito e cessione dei crediti da lavoro (D.P.R. 180/1950)

VIA BUONARROTI, MILANO, MI TEL: FAX:

BAKBARA CUSATO L'IPOTECA

Informativa per la clientela di studio

Revisione della disciplina di trasparenza contenuta nel TUB

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA BANCARIA N.

CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO

Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali. Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013

Istituzioni di diritto commerciale

Corso di formazione Il custode giudiziario e il delegato per le operazioni di vendita Catania, 27 novembre 2012

Considerazioni di politica legislativa. L ambito di applicazione della nuova disciplina

RISOLUZIONE N. 39/E 28/03/2017. Direzione Centrale Normativa

2.1 Con il presente contratto, la Società Finanziata irrevocabilmente concede

INDICE 277 INDICE PRESENTAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE PREFAZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE DELL AUTORE PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE DELL AUTORE

CONTRATTI BANCARI. Dipartimento di Giurisprudenza. Diritto Commerciale - III Cattedra

SOMMARIO. Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 Articolo 2 - Proroghe onerose di termini. Pag. 1 di 5

Finanziamenti: gli strumenti per l accesso al credito bancario.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche

Circolare informativa 12/2015. ( a cura di Sara Razzi)

Il Codice Napoleonico lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile.

109/2016 Settembre/2/2016 (*) Napoli 7 Settembre 2016

SOMMARIO CAPITOLO I GARANZIE DI ADEMPIMENTO NEI CONTRATTI

FOGLIO INFORMATIVO relativo a: Prestito Agrario

SOMMARIO CAPITOLO I INQUADRAMENTO GENERALE

Il contratto fiduciario, definizione e caratteri

Indice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali

STUDIO DEIAS MULTIPROFESSIONALE SRL IL MUTUO INFORMATO. Dott. Tegas Gianfranco Dott.ssa Letizia Cani Cagliari 23 Febbraio 2016

Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE

INDICE. Capitolo I IL PEGNO (di F. Fiorentini)

Deutsche Bank Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi.

2. I MUTUI CASA IN BREVE GLOSSARIO 4 APPROFONDIMENTI 7 NORMATIVA Garanzie reali e personali

Indice sommario. Introduzione. Parte Prima. Le modificazioni dal lato del credito

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO E LA RECENTE PRASSI OPERATIVA NELLA GESTIONE DELLE GARANZIE BANCARIE

CIRCOLARE N. 9/2007. N. pagine complessive: 7 - L originale cartaceo firmato è archiviato presso l Ente emittente

Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa

CAPITOLO I INTRODUZIONE. LA POSTERGAZIONE: UN SEMANTEMA CHE DISCHIUDE VARIEGATE REALTÀ FENOMENICHE

Gaetano Petrelli DESTINAZIONI PATRIMONIALI E TRUST

Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079) (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

INDICE SOMMARIO 1. CENNI SULLA DISCIPLINA DELLE IPOTECHE

DECRETO LEGISLATIVO 122/2005 TESTO IN VIGORE SINO AL 15 MARZO 2019

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

Il pegno regolare e irregolare

Vulnerabilità Contrattuali, Criticità nel Contenzioso e Strategie di Difesa per la Banca

INDICE. Premessa... pag. 9 CAPITOLO PRIMO IL PATTO DI FAMIGLIA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E MUTUI

Risoluzione n. 10/E QUESITO

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

PIANO FAMIGLIE: MUTUI CASA SOSPESI DA FEBBRAIO 2010

INDICE. Premessa... CAPITOLO I INTRODUZIONE

Collegio di Roma, 07 giugno 2010, n.502

Transcript:

LA PORTABILITA DEL MUTUO di Angelo Busani,, notaio in Milano CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA SCUOLA DI NOTARIATO J. LENTINI Catania, 29 settembre 2007 LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 1

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. Il comma 1 detta una disciplina speciale rispetto alla disciplina generale di cui all art. 1202 c.c. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 2

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Il comma 2 dispone in tema di effetti e di pubblicità della surroga LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 3

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Il comma 3 dispone l inderogabilità di questa disciplina speciale LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 4

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali. 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto. I comma 4 e 4-bis dispongono in tema di benefici fiscali LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 5

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non e- sigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. Non si tratta di portabilità del mutuo ma dell ipoteca Il fatto che vi sia un pagamento rateale (termine a favore del debitore) o che vi sia un divieto di estinzione anticipata (termine a favore del creditore) e quindi il fatto che si tratti di non scaduto, non impedisce la facoltà di surroga LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 6

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non e- sigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. La surroga è il meccanismo tecnico immaginato per realizzare la portabilità LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 7

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. La surroga è tutelata con la previsione della nullità dei patti contrari LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 8

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 1. è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies,del presente decreto La surroga è tutelata con il divieto di addebito di spese di comunicazione LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 9

Codice civile Art. 1202 Art. 1202 - Surrogazione per volontà del debitore [1] Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. [2] La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 10

Codice civile Art. 1203 Art. 1203 - Surrogazione legale [1] La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato; LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 11

Codice civile Art. 1201 Art. 1201 - Surrogazione per volontà del creditore [1] Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 12

Codice civile Art. 1204 Art. 1204 Terzi garanti [1] La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 13

Codice civile Art. 2843 Art. 2843 - Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito [1] La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca. [2] La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 14

LA SURROGAZIONE Come la cessione del credito, è una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio Nella cessione del credito, il subentro di un nuovo creditore è il risultato di un negozio Nella surrogazione, il subentro di un nuovo creditore è il risultato di un pagamento (sia esso effettuato da un terzo, sia esso effettuato dal debitore con provvista procurata presso un terzo) LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 15

Cass., 23 novembre 2004, n. 22057 Nel pagamento con surrogazione, ferma restando la permanenza dell'obbligo in capo al debitore originario, si ha successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio a favore del terzo che esegue il pagamento nei confronti del creditore. Funzione dell'istituto è quella di riequilibrare la situazione che si è venuta a creare a seguito del depauperamento del solvens ed il conseguente arricchimento dell'accipiens assicurando il recupero della prestazione erogata ad un soggetto che vede soddisfatto il suo interesse creditorio La figura della surrogazione ruota quindi intorno al pagamento: vi è un favor del legislatore per l'adempimento anche mediante il pagamento da parte di un terzo. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 16

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non e- sigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. La surroga può essere effettuata con riferimento a qualsiasi contratto di finanziamento concesso o da banche o da altri intermediari finanziari (la surroga si può effettuare solo mediante stipula di un mutuo, anche (?) non bancario: art. 1202, c. 1) LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 17

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. la norma non dice nulla di nuovo (rispetto all art. 1204 c.c.) in quanto il subentro del nuovo mutuante è una conseguenza automatica del principio di accessorietà tra garanzia e credito garantito LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 18

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 2. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. senza formalità significa che a fronte dell esibizione di una copia autentica, la Conservatoria provvede d ufficio (Ag. Territorio c.m. 9/2007) LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 19

IL CATALOGO DEI PROBLEMI La vecchia banca non vede di buon occhio di essere commercialmente scavalcata La vecchia banca non gradisce un pagamento anticipato, che potrebbe correre il rischio di una revocatoria La nuova banca di certo non dà il denaro nelle mani del mutuatario, ma deve essere sicura che questo denaro finisca nelle mani della vecchia banca al fine del rilascio di una quietanza titolata LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 20

IL CATALOGO DEI PROBLEMI Non è chiaro se la vecchia ipoteca vada a garantire un nuovo credito o se la nuova banca subentra nel vecchio credito garantito (caso nel quale il debitore potrebbe opporre tutte le eccezioni opponibili al vecchio debitore) Dottrina e giurisprudenza dominanti intendono infatti la surrogazione (per giustificare la permanenza degli attributi del vecchio debito) come subentro del nuovo mutuante nel vecchio credito (quindi il debitore continua a pagare il vecchio debito) LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 21

IL CATALOGO DEI PROBLEMI L annotazione della surroga ha efficacia costitutiva; pertanto, soffre le formalità pubblicate tra la data della iscrizione originaria e la data dell annotazione Codice civile Art. 2843 Art. 2843 - Annotazione di cessione, di surrogazione [1] La trasmissione dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, si deve annotare in margine all iscrizione dell'ipoteca. [2] La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 22

Cass., 14 febbraio 1980, n. 1060 Il fidejussore che paga il debito prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, e surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore e ne assume la stessa posizione anche con riferimento alle garanzie che assistevano il credito. Tuttavia, nell'ipotesi di credito assistito da garanzia reale, in considerazione dell'efficacia costitutiva dell'annotazione della trasmissione del vincolo ipotecario, il trasferimento dell'ipoteca in favore del fidejussore e inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, qualora l'annotazione sia stata eseguita dopo la dichiarazione di fallimento del debitore garantito, e può farsi valere solo dopo la chiusura della procedura concorsuale ove ciò sia ancora possibile. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 23

Cass., 9 settembre 2004, n. 18188 L'annotazione nei registri immobiliari dei negozi dispositivi del grado di ipoteca (al pari degli altri atti dispositivi presi in considerazione, con elencazione non tassativa, dal primo comma dell'art. 2843 cod. civ.) ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del nuovo rapporto ipotecario; essa rappresenta, pertanto, un elemento integrativo indispensabile della fattispecie della postergazione, il cui compimento in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è condizione di opponibilità alla procedura concorsuale. Conseguentemente, deve escludersi che l'efficacia dell'annotazione possa retroagire ad un momento anteriore all'esecuzione della pubblicità, vale a dire ad un momento in cui il negozio dispositivo del grado di ipoteca, per non essere stato annotato, non ha ancora giuridica efficacia. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 24

IL CATALOGO DEI PROBLEMI Il nuovo mutuo deve essere di importo non superiore al residuo del vecchio mutuo; quindi, la convenienza può essere solo a livello di interessi e di durata, non di importo (né di sostituzione del bene cauzionale, né di incremento del valore dell iscrizione) La norma è collocata in un capo rubricato Misure urgenti per la tutela dei consumatori e da ciò sorge il dubbio se la surroga spetti appunto ai soli consumatori LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 25

IL CATALOGO DEI PROBLEMI Ci si pone il problema se la vecchia banca possa rifiutare il pagamento (ad es., temendo una revocatoria). La risposta negativa si può argomentare dalle previsioni di nullità; tuttavia, se la banca per giustificato motivo può rifiutare la cancellazione a fronte di debito estinto,. La forma del nuovo mutuo La forma della quietanza (per Ag. Territorio 9/2007 deve essere atto autentico) LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 26

Codice civile Art. 1202 Art. 1202 - Surrogazione per volontà del debitore [2] La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 27

Codice civile Art. 2843 Art. 2843 - Annotazione di cessione, di surrogazione [1] La trasmissione dell'ipoteca per surrogazione, pegno si deve annotare in margine all iscrizione dell'ipoteca. [3] Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata si applicano le disposizioni degli articoli 2835. Codice civile Art. 2835 Art. 2835 - Iscrizione in base a scrittura privata [1] Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 28

TECNICHE REDAZIONALI E PROFILI FISCALI Unico atto trilaterale contenente: a) nuovo mutuo di scopo; b) quietanza titolata. Due atti distinti Il mutuatario continua a poter detrarre, sul nuovo mutuo, gli interessi passivi che detraeva sul vecchio mutuo Il nuovo mutuo non paga imposta sostitutiva né alcuna altra imposta L atto di quietanza non paga alcuna imposta L annotamento della quietanza non sconta imposta ipotecaria LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 29

D.l. 31.01.2007 n. 7 conv. in legge 40/2007 Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione 4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali. 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto. LA PORTABILITA DELL IPOTECA - 30